Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10029/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10029/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in San Donà di Piave (VE), Via Roma n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Diletta Saramin del Foro di
Venezia ( presso il cui studio – sito in San Donà di Piave (Ve), Email_1
Corso Silvio Trentin, n. 109/2 – è elettivamente domiciliata
-ricorrente- contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Musile di Piave (VE), Via delle Industrie n. 43, rappresentato e difeso dagli avv. ti Davide Favotto del Foro
di Treviso ( e Lisa Caldato del foro di Treviso Email_2
presso il cui studio – sito in Treviso, Via Gabriele D'Annunzio Email_3
19 – è elettivamente domiciliato,
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle PARTI: rassegnate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
5.12.2024, che di seguito si riproducono:
“1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n.2, lett. b) della L.898/1970, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai signor con rito civile in data 27.11.2010, Parte_1 Controparte_1
nel Comune di Ceggia (VE), regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al
N.9 Parte I Anno 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ceggia di procedere all'annotazione della emananda sentenza e con ogni consequenziale pronuncia.
2 . Confermare l'affidamento condiviso dei figli minor ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per quanto attiene alle questioni ordinarie e routinarie, ed in via congiunta per quanto attiene alle decisioni di maggior e preminente interesse per i minori. I minori continueranno ad avere collocazione prevalente ed a coabitare stabilmente con la madre, presso la di lei residenza e presso la quale i minori stessi avranno la loro.
3. Confermare le modalità di visita e permanenza dei figli minori presso il padre, secondo le modalità già in essere ed in specifico come segue, con la precisazione che sarà il padre a provvedere a prendere e riportare i figli dalla e alla casa materna:
- ogni martedì dalle 18.30/19.00 alle 21.30, orario entro il quale il signo riaccompagnerà i figli CP_1
presso la residenza materna;
- ogni venerdì sera dalle 18.30 sino al sabato mattina successivo sino alle 10.00 - 10.30, orario entro il quale il signo riaccompagnerà i figli presso la residenza materna;
CP_1
- a week end alternati i ragazzi staranno con il papà dalle 18.30/19.00 del venerdì sera fino alle 21.30 della domenica sera, orario entro il quale il signo riaccompagnerà i figli presso la residenza materna;
CP_1
- il padre terrà con sé i figli nei week di competenza della madre un giorno al mese, alternativamente un sabato o una domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.30, in ragione del turno di lavoro materno: al fine di consentire una organizzazione delle visite efficace, la madre si impegna a comunicare al padre il giorno di turno del sabato o della domenica del mese il giorno 1 di ogni mese. In caso di impossibilità di tenere i figli da parte del padre in quella giornata (sabato o domenica nei week end di competenza della madre) le spese per la baby sitter saranno a carico del padre. Durante le vacanze natalizie i ragazzi staranno, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, come è già consolidato tra i medesimi.
Anche il giorno di Capodanno verrà trascorso dai figli ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore. I ragazzi, inoltre, fermo quanto sopra, trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie una settimana con il padre ed una settimana con la madre, alternando, negli anni, la permanenza nella settimana che va dalla
Vigilia sino al 30 di dicembre con l'uno e nella settimana che va dal 31 dicembre all'Epifania con l'altro, ma sempre mentendo l'impegno di far trascorrere ai ragazzi la Vigilia di Natale con il genitore che non trascorrerà con loro il giorno di Natale. Le vacanze di Carnevale verranno trascorse con entrambi i genitori, ed in specifico: dal venerdì sera (ore 18.30 - 19.00 circa) sino alla domenica sera alle 21.30 circa con un R.G. N. 10029/2023
genitore, e dalla domenica sera sino al mercoledì sera/giovedì mattina con l'altro (che provvederà ad accompagnare i ragazzi a scuola). Durante le vacanze di Pasqua i ragazzi trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta nonché tre giorni di vacanza con la madre e tre giorni con il padre. Le festività infrannuali saranno trascorse dai ragazzi alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. Anche i giorni di vacanza da scuola collegati alle suddette festività - cioè i “ponti" determinati secondo il calendario scolastico - verranno trascorsi dai ragazzi alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, seguendo la ruotinaria alternanza dei week end. I ragazzi trascorreranno tre settimane di vacanza, non consecutive, durante il periodo estivo, con l'uno e con l'altro genitore. I genitori si comunicheranno ii periodi di vacanza che trascorreranno con i figli entro il 30 giugno di ogni anno, e nella circostanza si accorderanno sulle modalità delle stesse tenendo conto degli impegni lavorativi di ciascuno. Tutti i costi e le spese sostenute per le vacanze e durante le stesse graveranno in via esclusiva sul genitore che le disporrà.
4 . In linea con il provvedimento emesso dal G.I. nel procedimento il 20.01.2024, confermato dalla Corte
d'Appello di Venezia nell'ordinanza del 19.01.2024 nel procedimento n. 161/2024 r.g., confermarsi l'obbligo del signo di versare alla signor a titolo di contribuzione al mantenimento CP_1 Parte_1
ordinario dei figli minori, l'importo di euro 300,00 mensili pe e l'importo di euro 230,00 mensili Per_1
pe entro il giorno 10 di ogni mese. Detti Per_2
importi saranno soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, come per legge.
5. Confermare che le spese straordinarie per i minori – con espresso riferimento, per la loro individuazione, al protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia – siano a carico di ciascun genitore nella misura del
50% ciascuno.
6. In linea con il provvedimento emesso dal G.I. nel procedimento il 20.01.2024, confermato dalla Corte
d'Appello di Venezia nell'ordinanza del 19.01.2024 nel procedimento n. 161/2024 r.g., confermarsi che l'assegno unico universale erogato dal venga erogato per il 100% alla signor CP_2 Parte_1
7. Confermare, per quanto occorrer possa, che la casa già coniugale è già nella piena disponibilità della ricorrente, per esserne la stessa già divenuta piena ed esclusiva proprietaria per l'intero giusta atto del
28.05.2021, n.135699 per repertorio notai Per_3
8 . Disporre che le spese e le competenze di lite siano integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. chiede che sia dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso dei minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2023 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con il resistente in data 27.11.2010 a Ceggia, matrimonio trascritto nei registri dello Controparte_1 R.G. N. 10029/2023
Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2010, alla parte I, atto n. 9, che dal matrimonio sono nati figli
(nata il [...]) e (nato il [...]), minorenni, e che tra di Persona_4 Persona_2
loro era intervenuta la separazione personale protrattasi interrottamente a far data dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale omologata con provvedimento di questo Tribunale del 28.04.2021, (depositato in data 10.05.2021) – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e venissero pronunciati i provvedimenti in ordine all'affidamento, collocamento, diritto di visita dei figli minori con il genitore non collocatario ed assegnazione della casa familiare (chiedendo, in proposito, la conferma dei provvedimenti presi in sede di separazione) oltre a quelli in ordine al mantenimento della prole, chiedendo che il Tribunale, sotto tale aspetto, modificasse le statuizioni in essere (aumento dell'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli e percezione integrale in capo alla ricorrente dell'assegno unico).
Costituendosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato la modifica delle statuizioni economiche chieste da parte ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 12.12.2023, sono stati emessi con ordinanza del 20.01.2024 i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, prima della successiva udienza del 5.12.2024, le parti raggiungevano un accordo (alle condizioni sottoscritte in data 4.10.2024).
All'udienza del 5.12.2024 – svoltasi in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. – le parti hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto nel processo e ha concluso in data 14.05.2025 per l'accoglimento del ricorso.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed appare conforme all'interesse morale e materiale dei figli minori e , non potrà che andare Per_1 Per_2
accolta con le conseguenti annotazioni di legge. R.G. N. 10029/2023
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.11.2010 tra e Parte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Ceggia (VE), atto n. 9, parte Controparte_1
I, anno 2010, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero