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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 924 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.DE CARLO CHIMIENTI EMILIO
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BELLANOVA ANNA MARIA
, (c.f. ) nella qualità di amministratore unico di CP_2 C.F._2 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Nicola D'Ippolito
APPELLATI
All'udienza di precisazione delle conclusioni – tenutasi secondo le modalità dell'art.127 ter cod.proc.civ.
- i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri pre- cedenti scritti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.6.2018, previa autorizzazione del giudice delegato a promuovere l'azione revocatoria ordinaria, la convenne dinanzi al Tribunale di Brindisi Chi- Parte_2 rico Mariangela, affinché venisse dichiarato inefficace e, conseguentemente, revocato nei confronti della massa dei creditori del il contratto di vendita concluso in data 8.5.2014 tra in persona Parte_1 Parte_1 dell'Amministratore Unico pro-tempore , e a rogito Notaio di CP_2 Controparte_1 Persona_1
Ostuni, avente ad oggetto un fabbricato sito in Ceglie Messapica alla Via Paolo VI, di consistente valore, sul pre- supposto che ricorressero gli estremi previsti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria dell'atto di disposizione.
In particolare, la curatela ravvisò l'eventus damni nell'inesistenza di un attivo da distribuire ai creditori e il consilium fraudis nella consapevolezza di entrambi i contraenti di sottrarre l'intero patrimonio alle ragioni creditorie, sulla base di tre elementi: il rapporto di coniugio tra l'acquirente e l'amministratore unico della so- Controparte_1 cietà venditrice , la situazione debitoria della società alienante al momento del rogito e le modalità di CP_2 pagamento del prezzo.
Si costituì in giudizio la quale, nell'opporsi alla domanda attorea, eccepì l'insussistenza del Controparte_1 consilium fraudis, evincibile dal fatto che la stessa avesse versato un corrispettivo di vendita di € 210.000,00 pari al valore di mercato dell'immobile e che tale pagamento fosse avvenuto in modo tracciabile sia attraverso l'accollo di un mutuo ipotecario gravante sulla società venditrice con il Monte dei Paschi di Siena sia con anticipi in conto prezzo, avvenuti tra il 2010 e il 2011 a mezzo di assegni bancari, in adempimento di un contratto preliminare sti- pulato nel 2010 tra i genitori della stessa e la Aggiunse, inoltre, che il legame affettivo con Parte_1
l'amministratore della società era subentrato solo in seguito alla suddetta stipula.
Con atto di intervento adesivo si costituì , in qualità di amministratore unico della il quale CP_2 Parte_1 eccepì che l'atto di compravendita dell'8.5.2014 dell'immobile in questione non avesse comportato alcun depau- peramento della società e che l'avvenuto incasso degli assegni da parte della società unitamente alla cancel- Pt_1 CP lazione del debito residuo del mutuo fondiario, dimostrava che nessun danno era stato arrecato ai creditori. , inoltre, rilevò che la vendita era stata posta in essere in adempimento di un preliminare sottoscritto in data
6.9.2010 tra la e (madre dell'acquirente), con anticipi effettuati insieme al marito Parte_1 Persona_2 [...]
mediante assegni in conto prezzo indicati nel rogito di vendita. Persona_3
Il processo, istruito esclusivamente con prove documentali, fu deciso con sentenza che rigettò la domanda atto- rea per difetto di prova dei presupposti dell'azione pauliana. Ritenne il tribunale che, ponendosi l'atto dispositivo
– di natura onerosa - in epoca anteriore al sorgere del credito ( negli anni 2010/2014 la società si trovava in una situazione di stabilità finanziaria), l'attore non avesse fornito la prova del consilium fraudis dei contraenti ed in par- ticolare l'intento doloso degli stessi, non essendo sufficiente la mera presunzione del rapporto parentale a com- provare la partecipatio fraudis. Rilevò, inoltre, il primo giudice che il versamento del corrispettivo in misura congrua rispetto al valore dell'immobile compravenduto consentiva “di presumere che non vi fosse da parte di Controparte_1
e di l'intenzione di ledere il ceto creditorio” CP_2 Avverso tale pronuncia, con atto di citazione del 24.11.2022, ha proposto appello la Parte_2
[...
chiedendo l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita di cui al rogito Notaio del 8.5.2014, rep. n. 5639 e raccolta n. 4517 fra e con Per_1 Parte_1 Controparte_1 condanna degli appellati al pagamento delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione del 10.3.2023 si è costituito , chiedendo il rigetto dell'atto di gravame CP_2 perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 20.3.2023, si è costituita altresì associandosi alla richiesta di rigetto dell'appello pro- Controparte_1 posto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti mediante note di trattazione scritta alle quali si fa rinvio, la corte, concessi termini di legge per il deposito di memorie conclusive, ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di gravame rubricato “errata valutazione delle risultante istruttorie circa l'esistenza di fatti decisivi, comprovanti la sussistenza in capo al terzo acquirente della partecipatio fraudis”, la curatela deduce che il primo giudice non abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie a sua disposizione, ritenendo il vincolo di coniugio fra i con- traenti non sufficiente, da solo, a provare il requisito della partecipatio fraudis della terza acquirente Parte_3
. Ritiene l'appellante, al contrario, di aver fornito ulteriori elementi comprovanti non solo l'intento doloso
[...] dell'acquirente e la sua attiva partecipazione alla gestione degli affari di famiglia del marito, ma anche il concorso CP tra e nella intenzionale spoliazione dei beni della CP_1 Parte_1
Elementi che possono essere desunti dalle seguenti circostanze:
1. a partire da due mesi prima del matrimonio, avvenuto in data 22.5.2014, era Controparte_1 amministratrice unica di una società, la Pro.Ge Co. Srl, in cui risultavano come socie sia la suo- cera, sia la cognata, ; CP_3 Per_4
2. un anno dopo l'atto di vendita, , in qualità di amministratore unico, trasferiva i beni CP_2 residui della sempre alla società di famiglia, Pro.Ge.Co Srl, in cui figurava amministra- Parte_1 tore il cognato . Vendita per cui la Curatela istante aveva già esperito vittorio- Persona_5 samente una revocatoria dinanzi al Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1301/2020.
Con il secondo motivo, rileva che il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare realmente esistente un presunto contratto preliminare di vendita, stipulato il 6.9.2010 fra le parti, come idoneo ad escludere la dolosa preordinazione a pregiudicare i creditori perché prodromico a quello di cui si chiede la revoca, con la conseguen- za che la corresponsione della somma di € 160.000, a titolo di acconto negli anni 2010-11, avvenuta con assegni bancari in più tranches, inficerebbe la ricorrenza dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo alla terza acquirente , dato che, a quella data, non vi erano elementi che facessero pensare ad uno stato Controparte_1 di decozione della Società. Al contrario, la curatela sottolinea come non vi sia alcuna prova certa della data di tale preliminare, in quanto non
è mai stato registrato, non è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, non è stato deposi- tato in giudizio e neanche menzionato nell'atto pubblico di vendita. Da ciò discende che il reale intento dell'acquirente deve essere valutato al momento della stipula del definitivo, quando cioè la era ormai insol- Pt_1 vente, come si evince dalla relazione del curatore e dai verbali della Guardia di Finanza, che allega.
Con il terzo motivo, rubricato “mancata individuazione, nella modalità di pagamento del prezzo, come ulteriore presunzione dell'esistenza della partecipatio fraudis in capo alla terza acquirente ”, l'appellante evidenzia le anomalie Controparte_1 riguardanti il pagamento del prezzo di acquisto, e contesta l'assunto del primo giudice secondo cui sarebbe stato onere di parte attrice provare la mancata negoziazione o il mancato incasso degli assegni. In particolare, rileva che:
- il pagamento dell'acconto è avvenuto con assegni bancari in più soluzioni dilazionati nel tempo, emessi dal pa- dre dell'acquirente e di cui non ha dimostrato l'effettivo incasso né il riferimento alla causale, ma solo il relativo numero. Fa presente che qualora la corresponsione del denaro sia avvenuta mediante il versamento di più assegni con date diverse, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con il credito azionato, ove ciò sia contestato dal creditore;
- il pagamento dell'acconto è avvenuto dopo quattro anni dalla stipula del contratto di vendita e dunque dopo un notevole lasso di tempo;
- il pagamento della somma residua, notevolmente inferiore all'acconto, sarebbe avvenuta con accollo di mutuo,
a cui tuttavia la non ha mai aderito ai sensi dell'art. 1237 c.c. e che, al contrario, la per recuperare la CP_4 CP_4 somma oggetto dell'accollo, ha presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare.
L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Il secondo motivo di impugnazione – che va esaminato preliminarmente per motivi di ordine logico – è fondato.
Non può condividersi l'assunto del primo giudice per cui debba riconoscersi piena validità al preliminare di ven- dita del 6.9.2010, con la corresponsione della somma di € 160.000 in più tranches tramite assegni bancari emessi dai genitori della negli anni 2010-11, preliminare ritenuto funzionale rispetto al contratto definitivo CP_1 dell'8.5.2014, recante invece un prezzo di acquisto di € 210.000,00, e ciò nella convinzione che tale circostanza inficerebbe la ricorrenza dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo alla terza acquirente.
È vero, infatti, che per la vendita stipulata in adempimento di un preliminare, ai fini della consapevolezza del danno, occorre fare riferimento alla data del preliminare, ma, nel caso concreto, è opportuno tenere conto di al- cuni elementi che inficiano inevitabilmente la validità del preliminare stesso, ovvero:
1. il preliminare non è stato registrato ed è dunque privo di data certa;
2. non è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
3. non è stato menzionato nell'atto definitivo di vendita;
4. è stato concluso tra e madre di e, dunque, soggetti diversi CP_2 Persona_2 Controparte_1 da quelli - e - che poi hanno stipulato il definitivo. Parte_1 Controparte_1 Deve pertanto condividersi la tesi dell'appellante secondo cui tale operazione, consistente in una serie di paga- menti sistematici ad opera dei genitori della , debba essere valutata con riferimento alla stipula del defini- CP_1 tivo, ovvero in una fase in cui la era ormai in piena decozione. Tanto, infatti, emerge dalla relazione del Parte_1
Curatore e dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza (documenti entrambi prodotti dall'appellante), dai quali risulta che il valore della merce presente nella sede dell'azienda al 31.12.2014, i ricavi lordi per il periodo di imposta 2014 ed il giro d'affari ricavabile dalle dichiarazioni IVA per gli anni 2014-2015 corrispondono a zero, CP il tutto in assenza del deposito dei bilanci per gli stessi anni. È lo stesso nelle dichiarazioni rese al curatore e riportate nella relazione ex art.33 l.fall. – prodotta dalla curatela – a collocare nell'anno 2013 l'inizio della crisi, determinata da un aumento dei costi e dei tempi di esecuzione di un immobile nel centro storico di Parte_4
, così che la conclusione dei lavori coincise con il verificarsi della crisi del mercato immobiliare. Le circo-
[...] stanze esposte costrinsero la società ad un ulteriore indebitamento nei confronti del sistema bancario;
né miglior fortuna ebbe l'acquisizione da ICE s.r.l. – sempre nel 2013 – del ramo di azienda del settore pubblico per la par- tecipazione a gare di appalti pubblici, acquisizione che non produsse gli effetti sperati e provocò un ulteriore in- debitamento nei confronti degli istituti di credito. Sempre per quanto emerge dalla relazione del curatore, i primi segnali della crisi comportarono il mancato pagamento di stipendi e TFR in favore dei lavoratori, così che pro- prio questi debiti diedero il via alla procedura fallimentare con la presentazione dei ricorsi da parte dei lavoratori.
In conclusione, dunque, deve ritenersi che al momento del perfezionamento dell'atto dispositivo di cui la curatela chiede dichiararsi l'inefficacia, il credito fosse già sorto, con la conseguenza che deve trovare applicazione il di- sposto dell'art.2901 comma 1 n.2 cod.civ. prima parte (consapevolezza del terzo del mero pregiudizio causato alle ragioni del creditore).
Così individuata la norma applicabile, occorre verificare se ricorrano nel caso concreto l'elemento oggettivo (even- tus damni) e quello soggettivo (consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore), elementi alla cui sussistenza il legislatore subordina la dichiarazione di inefficacia dell'atto pregiudizievole.
Osserva in proposito la corte che, quanto al primo elemento, il pregiudizio derivato al creditore dall'atto disposi- tivo non è certamente escluso anche a voler ritenere effettivamente versato – per intero o in parte - il corrispetti- vo pattuito. Ed invero, sono depositati in atti gli 11 assegni (bancari e circolari) - emessi tutti in epoca prossima alla stipula del preliminare - che nel definitivo vennero imputati al pagamento del corrispettivo per € 180.000. In disparte il rilievo che
- nel preliminare si fa riferimento ad un numero inferiore – 5 – di assegni, per un importo – €
125.000 – anch'esso inferiore;
- nel preliminare si dà atto di assegni versati il 30.8.2011-15.7.2011-30.7.2011, un anno dopo la data apposta sul contratto;
- l'imputazione del pagamento effettuato con gli assegni non può essere provata con l'annotazione risultante dalle scritture contabili che, come è noto, “fanno prova contro
l'imprenditore” e non a suo favore (art.2709 cod.civ.); considerato che per gli assegni prodotti vi sono le distinte di versamento in favore di può concludersi nel Pt_1 senso, più favorevole al debitore e cioè che quanto meno l'importo degli assegni sia entrato nel patrimonio della società poi fallita. E tuttavia, ciò non basta ad escludere che la massa dei creditori abbia comunque subito un gra- ve pregiudizio dalla compravendita per cui è processo. Ed infatti, per pacifica interpretazione della norma, il pre- giudizio alle ragioni del debitore si verifica non solo quando si incide negativamente sul patrimonio destinato al soddisfacimento della pretesa del creditore, depauperandolo con la cessione di tutti i beni che lo compongono o di una parte rilevante e significativa di essi. Un pregiudizio di pari gravità si realizza anche quando, per effetto dell'atto dispositivo, il creditore incontrerà maggiori difficoltà e ostacoli al raggiungimento del suo obiettivo. In altri termini configurano l'eventus damni non solo gli atti dispositivi che compromettono totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quelli che determinano una variazione quantitativa o – come nel caso di spe- cie – qualitativa del patrimonio tale da produrre una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del cre- dito. Nel caso concreto, dunque, per effetto della compravendita il patrimonio del debitore si è svuotato di un immobile facilmente aggredibile, 'arricchendosi' di una somma di denaro sulla quale le possibilità di soddisfarsi sono pressoché inesistenti (per quanto emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza la società nel 2013 e nel 2014 non ha prodotto ricavi, né risultano informazioni certe in ordine alla voce di attivo per oltre 600.000 euro derivante da crediti verso enti pubblici per lavori eseguiti e non pagati).
Gli elementi di prova offerti dalla curatela consentono di ritenere ricorrente anche l'elemento soggettivo.
Per quanto attiene al legale rappresentante della società fallita, egli certamente non poteva ignorare la situazione di crisi. Questa piena consapevolezza è stata del resto confermata dallo stesso amministratore unico al curatore, quando ha indicato, in dettaglio, le ragioni che hanno dato origine alla crisi – ragioni delle quali si è già detto – e che egli ha collocato temporalmente fin dal 2013 e, dunque in epoca precedente la compravendita per cui è cau- sa. CP Per quanto attiene all'acquirente, la , per quanto risulta dagli atti, sarebbe diventata moglie dell pochi CP_1 giorni dopo la stipula della compravendita. Il vincolo coniugale costituisce elemento indiziario particolarmente significativo per ritenere che parte acquirente fosse consapevole dello stato di crisi finanziaria in cui si trovava la società, ma non è l'unico elemento che può essere posto a sostegno dell'accoglimento della domanda. Ed infatti la risulta attivamente coinvolta nella gestione di altra società, riconducibile anch'essa al nucleo familiare CP_1 CP dell . Si tratta di PRO.GE.CO s.r.l., società costituita il 5 febbraio 2014, di cui era socio unico CP_5
[.. CP (madre dell e suocera della ) e che svolgeva la propria attività nello stesso settore – “lavori edili in CP_1 genere;
progettazione e realizzazione mediante assunzione di appalti diretti e/o da affidare a terzi di opere edili” - . Di questa so- cietà, dalla costituzione fino al 4 marzo 2015 la è stata amministratrice ed a lei sono succeduti il fratello CP_1
e la I rapporti tra e PRO.GE.CO sono particolarmente significativi e non si esauriscono Per_5 CP_3 Pt_1 avuto riguardo alle relazioni parentali tra soci ed amministratori, ma investono anche le rispettive attività. Risulta infatti dalla relazione del curatore ex art.33 l.fall., che ha venduto a PRO.GE.CO. sette immobili nel corso Pt_1 dell'anno 2015. In conclusione, dunque, ricorrono tutti gli elementi che consentono di dichiarare l'inefficacia nei confronti della curatela appellante dell'atto di vendita per notar dell'8 maggio 2014 e conseguentemente, in riforma della Per_1 sentenza impugnata la domanda della curatela deve essere accolta.
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta dalla curatela del fallimento di e Parte_1 dichiara la inefficacia nei confronti della massa dell'atto di compravendita perfezionato l'8 maggio 2014 con atto pubblico per notar , con il quale ha venduto a l'immobile (casa di abitazione Per_1 Parte_1 Controparte_1
e garage pertinenziale) sito in Ceglie Messapica alla via Tratturo S.Anna n.20 e censito in catasto al foglio 50, p.lla
1351 sub 1 e sub 7.
Ordina al conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua re- sponsabilità.
Lecce, 6 ottobre 2025.
Il presidente est.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente est. dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 924 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.DE CARLO CHIMIENTI EMILIO
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BELLANOVA ANNA MARIA
, (c.f. ) nella qualità di amministratore unico di CP_2 C.F._2 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Nicola D'Ippolito
APPELLATI
All'udienza di precisazione delle conclusioni – tenutasi secondo le modalità dell'art.127 ter cod.proc.civ.
- i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri pre- cedenti scritti difensivi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15.6.2018, previa autorizzazione del giudice delegato a promuovere l'azione revocatoria ordinaria, la convenne dinanzi al Tribunale di Brindisi Chi- Parte_2 rico Mariangela, affinché venisse dichiarato inefficace e, conseguentemente, revocato nei confronti della massa dei creditori del il contratto di vendita concluso in data 8.5.2014 tra in persona Parte_1 Parte_1 dell'Amministratore Unico pro-tempore , e a rogito Notaio di CP_2 Controparte_1 Persona_1
Ostuni, avente ad oggetto un fabbricato sito in Ceglie Messapica alla Via Paolo VI, di consistente valore, sul pre- supposto che ricorressero gli estremi previsti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria dell'atto di disposizione.
In particolare, la curatela ravvisò l'eventus damni nell'inesistenza di un attivo da distribuire ai creditori e il consilium fraudis nella consapevolezza di entrambi i contraenti di sottrarre l'intero patrimonio alle ragioni creditorie, sulla base di tre elementi: il rapporto di coniugio tra l'acquirente e l'amministratore unico della so- Controparte_1 cietà venditrice , la situazione debitoria della società alienante al momento del rogito e le modalità di CP_2 pagamento del prezzo.
Si costituì in giudizio la quale, nell'opporsi alla domanda attorea, eccepì l'insussistenza del Controparte_1 consilium fraudis, evincibile dal fatto che la stessa avesse versato un corrispettivo di vendita di € 210.000,00 pari al valore di mercato dell'immobile e che tale pagamento fosse avvenuto in modo tracciabile sia attraverso l'accollo di un mutuo ipotecario gravante sulla società venditrice con il Monte dei Paschi di Siena sia con anticipi in conto prezzo, avvenuti tra il 2010 e il 2011 a mezzo di assegni bancari, in adempimento di un contratto preliminare sti- pulato nel 2010 tra i genitori della stessa e la Aggiunse, inoltre, che il legame affettivo con Parte_1
l'amministratore della società era subentrato solo in seguito alla suddetta stipula.
Con atto di intervento adesivo si costituì , in qualità di amministratore unico della il quale CP_2 Parte_1 eccepì che l'atto di compravendita dell'8.5.2014 dell'immobile in questione non avesse comportato alcun depau- peramento della società e che l'avvenuto incasso degli assegni da parte della società unitamente alla cancel- Pt_1 CP lazione del debito residuo del mutuo fondiario, dimostrava che nessun danno era stato arrecato ai creditori. , inoltre, rilevò che la vendita era stata posta in essere in adempimento di un preliminare sottoscritto in data
6.9.2010 tra la e (madre dell'acquirente), con anticipi effettuati insieme al marito Parte_1 Persona_2 [...]
mediante assegni in conto prezzo indicati nel rogito di vendita. Persona_3
Il processo, istruito esclusivamente con prove documentali, fu deciso con sentenza che rigettò la domanda atto- rea per difetto di prova dei presupposti dell'azione pauliana. Ritenne il tribunale che, ponendosi l'atto dispositivo
– di natura onerosa - in epoca anteriore al sorgere del credito ( negli anni 2010/2014 la società si trovava in una situazione di stabilità finanziaria), l'attore non avesse fornito la prova del consilium fraudis dei contraenti ed in par- ticolare l'intento doloso degli stessi, non essendo sufficiente la mera presunzione del rapporto parentale a com- provare la partecipatio fraudis. Rilevò, inoltre, il primo giudice che il versamento del corrispettivo in misura congrua rispetto al valore dell'immobile compravenduto consentiva “di presumere che non vi fosse da parte di Controparte_1
e di l'intenzione di ledere il ceto creditorio” CP_2 Avverso tale pronuncia, con atto di citazione del 24.11.2022, ha proposto appello la Parte_2
[...
chiedendo l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita di cui al rogito Notaio del 8.5.2014, rep. n. 5639 e raccolta n. 4517 fra e con Per_1 Parte_1 Controparte_1 condanna degli appellati al pagamento delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione del 10.3.2023 si è costituito , chiedendo il rigetto dell'atto di gravame CP_2 perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 20.3.2023, si è costituita altresì associandosi alla richiesta di rigetto dell'appello pro- Controparte_1 posto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti mediante note di trattazione scritta alle quali si fa rinvio, la corte, concessi termini di legge per il deposito di memorie conclusive, ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di gravame rubricato “errata valutazione delle risultante istruttorie circa l'esistenza di fatti decisivi, comprovanti la sussistenza in capo al terzo acquirente della partecipatio fraudis”, la curatela deduce che il primo giudice non abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie a sua disposizione, ritenendo il vincolo di coniugio fra i con- traenti non sufficiente, da solo, a provare il requisito della partecipatio fraudis della terza acquirente Parte_3
. Ritiene l'appellante, al contrario, di aver fornito ulteriori elementi comprovanti non solo l'intento doloso
[...] dell'acquirente e la sua attiva partecipazione alla gestione degli affari di famiglia del marito, ma anche il concorso CP tra e nella intenzionale spoliazione dei beni della CP_1 Parte_1
Elementi che possono essere desunti dalle seguenti circostanze:
1. a partire da due mesi prima del matrimonio, avvenuto in data 22.5.2014, era Controparte_1 amministratrice unica di una società, la Pro.Ge Co. Srl, in cui risultavano come socie sia la suo- cera, sia la cognata, ; CP_3 Per_4
2. un anno dopo l'atto di vendita, , in qualità di amministratore unico, trasferiva i beni CP_2 residui della sempre alla società di famiglia, Pro.Ge.Co Srl, in cui figurava amministra- Parte_1 tore il cognato . Vendita per cui la Curatela istante aveva già esperito vittorio- Persona_5 samente una revocatoria dinanzi al Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1301/2020.
Con il secondo motivo, rileva che il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare realmente esistente un presunto contratto preliminare di vendita, stipulato il 6.9.2010 fra le parti, come idoneo ad escludere la dolosa preordinazione a pregiudicare i creditori perché prodromico a quello di cui si chiede la revoca, con la conseguen- za che la corresponsione della somma di € 160.000, a titolo di acconto negli anni 2010-11, avvenuta con assegni bancari in più tranches, inficerebbe la ricorrenza dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo alla terza acquirente , dato che, a quella data, non vi erano elementi che facessero pensare ad uno stato Controparte_1 di decozione della Società. Al contrario, la curatela sottolinea come non vi sia alcuna prova certa della data di tale preliminare, in quanto non
è mai stato registrato, non è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, non è stato deposi- tato in giudizio e neanche menzionato nell'atto pubblico di vendita. Da ciò discende che il reale intento dell'acquirente deve essere valutato al momento della stipula del definitivo, quando cioè la era ormai insol- Pt_1 vente, come si evince dalla relazione del curatore e dai verbali della Guardia di Finanza, che allega.
Con il terzo motivo, rubricato “mancata individuazione, nella modalità di pagamento del prezzo, come ulteriore presunzione dell'esistenza della partecipatio fraudis in capo alla terza acquirente ”, l'appellante evidenzia le anomalie Controparte_1 riguardanti il pagamento del prezzo di acquisto, e contesta l'assunto del primo giudice secondo cui sarebbe stato onere di parte attrice provare la mancata negoziazione o il mancato incasso degli assegni. In particolare, rileva che:
- il pagamento dell'acconto è avvenuto con assegni bancari in più soluzioni dilazionati nel tempo, emessi dal pa- dre dell'acquirente e di cui non ha dimostrato l'effettivo incasso né il riferimento alla causale, ma solo il relativo numero. Fa presente che qualora la corresponsione del denaro sia avvenuta mediante il versamento di più assegni con date diverse, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con il credito azionato, ove ciò sia contestato dal creditore;
- il pagamento dell'acconto è avvenuto dopo quattro anni dalla stipula del contratto di vendita e dunque dopo un notevole lasso di tempo;
- il pagamento della somma residua, notevolmente inferiore all'acconto, sarebbe avvenuta con accollo di mutuo,
a cui tuttavia la non ha mai aderito ai sensi dell'art. 1237 c.c. e che, al contrario, la per recuperare la CP_4 CP_4 somma oggetto dell'accollo, ha presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare.
L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Il secondo motivo di impugnazione – che va esaminato preliminarmente per motivi di ordine logico – è fondato.
Non può condividersi l'assunto del primo giudice per cui debba riconoscersi piena validità al preliminare di ven- dita del 6.9.2010, con la corresponsione della somma di € 160.000 in più tranches tramite assegni bancari emessi dai genitori della negli anni 2010-11, preliminare ritenuto funzionale rispetto al contratto definitivo CP_1 dell'8.5.2014, recante invece un prezzo di acquisto di € 210.000,00, e ciò nella convinzione che tale circostanza inficerebbe la ricorrenza dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis in capo alla terza acquirente.
È vero, infatti, che per la vendita stipulata in adempimento di un preliminare, ai fini della consapevolezza del danno, occorre fare riferimento alla data del preliminare, ma, nel caso concreto, è opportuno tenere conto di al- cuni elementi che inficiano inevitabilmente la validità del preliminare stesso, ovvero:
1. il preliminare non è stato registrato ed è dunque privo di data certa;
2. non è stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
3. non è stato menzionato nell'atto definitivo di vendita;
4. è stato concluso tra e madre di e, dunque, soggetti diversi CP_2 Persona_2 Controparte_1 da quelli - e - che poi hanno stipulato il definitivo. Parte_1 Controparte_1 Deve pertanto condividersi la tesi dell'appellante secondo cui tale operazione, consistente in una serie di paga- menti sistematici ad opera dei genitori della , debba essere valutata con riferimento alla stipula del defini- CP_1 tivo, ovvero in una fase in cui la era ormai in piena decozione. Tanto, infatti, emerge dalla relazione del Parte_1
Curatore e dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza (documenti entrambi prodotti dall'appellante), dai quali risulta che il valore della merce presente nella sede dell'azienda al 31.12.2014, i ricavi lordi per il periodo di imposta 2014 ed il giro d'affari ricavabile dalle dichiarazioni IVA per gli anni 2014-2015 corrispondono a zero, CP il tutto in assenza del deposito dei bilanci per gli stessi anni. È lo stesso nelle dichiarazioni rese al curatore e riportate nella relazione ex art.33 l.fall. – prodotta dalla curatela – a collocare nell'anno 2013 l'inizio della crisi, determinata da un aumento dei costi e dei tempi di esecuzione di un immobile nel centro storico di Parte_4
, così che la conclusione dei lavori coincise con il verificarsi della crisi del mercato immobiliare. Le circo-
[...] stanze esposte costrinsero la società ad un ulteriore indebitamento nei confronti del sistema bancario;
né miglior fortuna ebbe l'acquisizione da ICE s.r.l. – sempre nel 2013 – del ramo di azienda del settore pubblico per la par- tecipazione a gare di appalti pubblici, acquisizione che non produsse gli effetti sperati e provocò un ulteriore in- debitamento nei confronti degli istituti di credito. Sempre per quanto emerge dalla relazione del curatore, i primi segnali della crisi comportarono il mancato pagamento di stipendi e TFR in favore dei lavoratori, così che pro- prio questi debiti diedero il via alla procedura fallimentare con la presentazione dei ricorsi da parte dei lavoratori.
In conclusione, dunque, deve ritenersi che al momento del perfezionamento dell'atto dispositivo di cui la curatela chiede dichiararsi l'inefficacia, il credito fosse già sorto, con la conseguenza che deve trovare applicazione il di- sposto dell'art.2901 comma 1 n.2 cod.civ. prima parte (consapevolezza del terzo del mero pregiudizio causato alle ragioni del creditore).
Così individuata la norma applicabile, occorre verificare se ricorrano nel caso concreto l'elemento oggettivo (even- tus damni) e quello soggettivo (consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore), elementi alla cui sussistenza il legislatore subordina la dichiarazione di inefficacia dell'atto pregiudizievole.
Osserva in proposito la corte che, quanto al primo elemento, il pregiudizio derivato al creditore dall'atto disposi- tivo non è certamente escluso anche a voler ritenere effettivamente versato – per intero o in parte - il corrispetti- vo pattuito. Ed invero, sono depositati in atti gli 11 assegni (bancari e circolari) - emessi tutti in epoca prossima alla stipula del preliminare - che nel definitivo vennero imputati al pagamento del corrispettivo per € 180.000. In disparte il rilievo che
- nel preliminare si fa riferimento ad un numero inferiore – 5 – di assegni, per un importo – €
125.000 – anch'esso inferiore;
- nel preliminare si dà atto di assegni versati il 30.8.2011-15.7.2011-30.7.2011, un anno dopo la data apposta sul contratto;
- l'imputazione del pagamento effettuato con gli assegni non può essere provata con l'annotazione risultante dalle scritture contabili che, come è noto, “fanno prova contro
l'imprenditore” e non a suo favore (art.2709 cod.civ.); considerato che per gli assegni prodotti vi sono le distinte di versamento in favore di può concludersi nel Pt_1 senso, più favorevole al debitore e cioè che quanto meno l'importo degli assegni sia entrato nel patrimonio della società poi fallita. E tuttavia, ciò non basta ad escludere che la massa dei creditori abbia comunque subito un gra- ve pregiudizio dalla compravendita per cui è processo. Ed infatti, per pacifica interpretazione della norma, il pre- giudizio alle ragioni del debitore si verifica non solo quando si incide negativamente sul patrimonio destinato al soddisfacimento della pretesa del creditore, depauperandolo con la cessione di tutti i beni che lo compongono o di una parte rilevante e significativa di essi. Un pregiudizio di pari gravità si realizza anche quando, per effetto dell'atto dispositivo, il creditore incontrerà maggiori difficoltà e ostacoli al raggiungimento del suo obiettivo. In altri termini configurano l'eventus damni non solo gli atti dispositivi che compromettono totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quelli che determinano una variazione quantitativa o – come nel caso di spe- cie – qualitativa del patrimonio tale da produrre una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del cre- dito. Nel caso concreto, dunque, per effetto della compravendita il patrimonio del debitore si è svuotato di un immobile facilmente aggredibile, 'arricchendosi' di una somma di denaro sulla quale le possibilità di soddisfarsi sono pressoché inesistenti (per quanto emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza la società nel 2013 e nel 2014 non ha prodotto ricavi, né risultano informazioni certe in ordine alla voce di attivo per oltre 600.000 euro derivante da crediti verso enti pubblici per lavori eseguiti e non pagati).
Gli elementi di prova offerti dalla curatela consentono di ritenere ricorrente anche l'elemento soggettivo.
Per quanto attiene al legale rappresentante della società fallita, egli certamente non poteva ignorare la situazione di crisi. Questa piena consapevolezza è stata del resto confermata dallo stesso amministratore unico al curatore, quando ha indicato, in dettaglio, le ragioni che hanno dato origine alla crisi – ragioni delle quali si è già detto – e che egli ha collocato temporalmente fin dal 2013 e, dunque in epoca precedente la compravendita per cui è cau- sa. CP Per quanto attiene all'acquirente, la , per quanto risulta dagli atti, sarebbe diventata moglie dell pochi CP_1 giorni dopo la stipula della compravendita. Il vincolo coniugale costituisce elemento indiziario particolarmente significativo per ritenere che parte acquirente fosse consapevole dello stato di crisi finanziaria in cui si trovava la società, ma non è l'unico elemento che può essere posto a sostegno dell'accoglimento della domanda. Ed infatti la risulta attivamente coinvolta nella gestione di altra società, riconducibile anch'essa al nucleo familiare CP_1 CP dell . Si tratta di PRO.GE.CO s.r.l., società costituita il 5 febbraio 2014, di cui era socio unico CP_5
[.. CP (madre dell e suocera della ) e che svolgeva la propria attività nello stesso settore – “lavori edili in CP_1 genere;
progettazione e realizzazione mediante assunzione di appalti diretti e/o da affidare a terzi di opere edili” - . Di questa so- cietà, dalla costituzione fino al 4 marzo 2015 la è stata amministratrice ed a lei sono succeduti il fratello CP_1
e la I rapporti tra e PRO.GE.CO sono particolarmente significativi e non si esauriscono Per_5 CP_3 Pt_1 avuto riguardo alle relazioni parentali tra soci ed amministratori, ma investono anche le rispettive attività. Risulta infatti dalla relazione del curatore ex art.33 l.fall., che ha venduto a PRO.GE.CO. sette immobili nel corso Pt_1 dell'anno 2015. In conclusione, dunque, ricorrono tutti gli elementi che consentono di dichiarare l'inefficacia nei confronti della curatela appellante dell'atto di vendita per notar dell'8 maggio 2014 e conseguentemente, in riforma della Per_1 sentenza impugnata la domanda della curatela deve essere accolta.
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta dalla curatela del fallimento di e Parte_1 dichiara la inefficacia nei confronti della massa dell'atto di compravendita perfezionato l'8 maggio 2014 con atto pubblico per notar , con il quale ha venduto a l'immobile (casa di abitazione Per_1 Parte_1 Controparte_1
e garage pertinenziale) sito in Ceglie Messapica alla via Tratturo S.Anna n.20 e censito in catasto al foglio 50, p.lla
1351 sub 1 e sub 7.
Ordina al conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua re- sponsabilità.
Lecce, 6 ottobre 2025.
Il presidente est.