Articolo 2 della Legge 8 luglio 1950, n. 538
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 agosto 1950
Art. 2.
A decorrere dal 1 settembre 1946 i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di "incaricati stabili" ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo art. 3, quelle previste dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 , venendo ammessi al trattamento giuridico-economico fissato da tale decreto e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 16 agosto 1950