TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13061/2024 R.G. promossa da
e quali genitori esercenti la potestà sul Parte_1 Parte_2
minore nato a [...] il [...] - c.f. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. DE BLASIO DIEGO e C.F._1
dall'avv. TUCCILLO ROSARIA come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 20.03.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 23.10.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato uno status di persona in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, l.104/92), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (status di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3°, l. 104/1992).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1 conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 27.09.2024 e l'opposizione depositata in data 23.10.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della
2 contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, sotto questo primo profilo, si rileva che parte ricorrente non ha specificamente indicato nel ricorso di opposizione gli errori e/o i vizi della consulenza tecnica depositata in fase di ATP che si contesta in questa sede.
5. In ogni caso, nel merito, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni (cfr. elaborato peritale depositato in atti), parte ricorrente ha contestato la valutazione espressa dal CTU ritenendola riduttiva e si è riportata alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata.
3 Nella fattispecie in esame, le conclusioni cui è pervenuto il CTU basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito.
Il CTU nominato in prima fase ha accertato che il minore Persona_1
è affetto da: “Esiti di interventi multipli per palatoschisi, ipoacusia di grado lieve a sinistra”.
Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti e l'intero quadro patologico lamentato.
In particolare il CTU ha evidenziato: “Il minore è stato sottoposto a Persona_1 trattamenti chirurgici in più fasi in seguito al riscontro di palatoschisi alla nascita. Ha effettuato cheilo-rino plastica sinistra a maggio 2017, palato-plastica del palato molle a dicembre 2017, palato1plastica del palato duro a novembre 2018, gengivo-alveolo plastica sinistra a maggio 2021. Attualmente non sono previsti ulteriori interventi chirurgici, il minore versa in buone condizioni cliniche generali, si evidenzia dislalia, per cui effettua sedute di logopedia con cadenza bisettimanale.”
In sede di risposta alle note controdeduttive formulate dal ricorrente, il CTU, con riferimento anche alla necessità di futuri interventi chirurgici, ha altresì precisato:
“Per quel che concerne la necessità di futuri interventi chirurgici, al momento essi non risultano “programmati” nell'immediato futuro… Al momento, pertanto, ci si deve concentrare sulle condizioni cliniche del minore che, come già relazionato, appaiono più che sufficienti. L'ipoacusia risulta essere di grado lieve, non determinando problematiche uditive rilevanti. Dal punto di vista respiratorio, il disturbo riportato in anamnesi consiste nel russamento, che non risulta invalidante. Dal punto di vista della deglutizione non è presente disfagia per solidi o liquidi. Pertanto le patologie di cui soffre il minore, esaminate nell'insieme, non rendono necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.”
4 Non incide sulla valutazione espressa la nuova certificazione medica depositata dalla difesa di parte ricorrente nel presente giudizio di opposizione, posto che in essa non si ravvisa alcun decisivo e rilevante aggravamento del quadro invalidante ampiamente valutato dal CTU.
Pertanto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Quanto al governo delle spese di lite, la parte ricorrente, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, non avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini previsti dall'art. 152
c.p.c.; sul punto, va evidenziato che, a parere di questo giudice, ai fini dell'esonero di cui all'art. 44 del comma 11 D.L. 269/03 ed ai fini dell'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c., è necessario che l'autocertificazione avente ad oggetto il possesso di un reddito imponibile inferiore alla soglia di legge (concorrendo a tal fine anche il reddito dell'intero nucleo familiare) sia assunta nella piena
5 consapevolezza e responsabilità dal dichiarante, nonché formulata in modo specifico e dettagliato con riferimento all'anno a cui essa va riferita (cfr. Cass.
5363 del 04/04/2012 nella quale la Corte di Cassazione ha chiarito che “ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che
"l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito”). Le spese del giudizio di ATP, liquidate in ossequio alle disposizioni contenute nella recente sentenza della Corte di
Cassazione n. 9878/19 e decurtato l'importo del compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c., e del presente giudizio di opposizione si liquidano nella misura complessivamente indicata nel dispositivo. Le spese di
CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell' delle spese CP_1 di lite del giudizio di ATP e della presente opposizione che liquida in complessivi € 1890,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese dell'accertamento peritale, liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 21.03.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
6 dr.ssa Stefania Coppo
7