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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. OB PO Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. AN EU IA ZA Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
PLINIO, 11 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
CESARE BATTISTI, 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOSSALI MANLIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, n. 4986/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 14.06.2023, nel giudizio R.G. n. 8174/2022, non comunicata e non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2022 che qui di seguito si trascrivono per agevolarne la relativa disamina: - IN VIA
ULTERIOMENTE PRELIMINARE: dichiarare in ogni caso l'inammissibilità della domanda del ricorrente attesa la sua carenza di legittimazione attiva, per i motivi illustrati nella narrativa pagina 1 di 8 del presente atto (comparsa di costituzione e risposta); - IN VIA SUBORDINATA
RICONVENZIONALE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi comunque costituito in via di fatto, un rapporto contrattuale tra la convenuta e il ricorrente (atteso il disconoscimento delle firme apposte nel contratto del 20.06.2018 - cfr. doc. 1 avv.), condannare quest'ultimo a risarcire il danno complessivamente subito dalla IG.ra e, attesa Pt_1
l'impossibilità di accertarne l'effettiva entità a causa della rimozione e abusivo smaltimento dei beni mobili indicati nel contratto del 18-23.05.2018, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226
c.c. e nella stessa misura di cui alla cauzione di € 5.700,00. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge e spese generali del doppio grado di giudizio, con anche la condanna dell'appellato al rimborso della somma ricevuta in forza della sentenza, pari ad €
10.306,47 (€ 5.956,93 + € 4.349,54), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., dalla data del suddetto pagamento (10.07.2023 – v. doc. E), alla data di effettivo rimborso.”
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, sezione terza, ogni contraria istanza e domanda disattesa, così giudicare: Nel merito: 1). Respingere in toto l'appello proposto perché infondato e, per l'effetto confermare la sentenza n. 4986/2023 del Tribunale di Milano impugnata, eventualmente anche con diversa motivazione. 2). Condannare la controparte al pagamento di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria -Si chiede ed insiste nella proposizione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme contestate, già proposta tempestivamente in primo grado. -Si chiede che non vengano ammessi i documenti depositati con l'atto d'appello, in quanto produzione tardiva ed ingiustificata. -Si chiede che vengano respinte tutte le richieste istruttorie avanzate da controparte.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: con ricorso notificato in data 3.03.2022, il Dott. Controparte_1 ha adito il Tribunale di Milano per ottenere la condanna della IG.ra alla Parte_1 restituzione della cauzione, versatale a garanzia delle obbligazioni contrattuali, assunte quale conduttore dell'immobile sito in Milano e pari ad € 5.700,00, oltre interessi legali.
-A fondamento della propria domanda ha sostenuto di aver concluso in data Controparte_1
20 giugno 2018 un contratto di locazione, ad uso abitazione con , avente Parte_1 ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Cherubini 6, sesto piano (doc. 1).
-Nel suddetto contratto, all'art. 20 era stata prevista a carico del conduttore la prestazione di una fideiussione di € 5.700,00 (pari ad un trimestre del canone) a titolo di garanzia delle obbligazioni contrattuali;
in accordo tra le parti -al posto di detta fideiussione- fu versata in data pagina 2 di 8 3.08.18 una cauzione di pari importo, tramite bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla stessa (doc. 2). Pt_1
-A seguito di disdetta del contratto di locazione da parte di (doc. 3) le parti si erano Pt_1 accordate per la riconsegna dei locali per la data del 15.12.2021, come da corrispondenza via mail tra la locatrice e la SI , moglie del conduttore (doc. 4). Persona_1 CP_1
-All'incontro fissato presso l'immobile in questione, erano presenti la IG.ra , delegata Per_1 del conduttore e la locatrice;
tuttavia, in quanto all'interno dell'appartamento erano presenti alcuni oggetti ancora da rimuovere, le parti avevano posticipato la restituzione dell'immobile.
-In data 21.12.21 il legale del conduttore aveva preso contatti con la IG.ra (doc. 5) per Pt_1 comunicarle che le chiavi del suo appartamento erano a disposizione presso il proprio studio, chiedendole di effettuare il pagamento della somma di € 5.700,00, pari alla cauzione a suo tempo versatale dal conduttore.
-A tale mail, la locatrice aveva risposto con mail del 3.1.2022 (doc. 6) giustificando la mancata restituzione della cauzione a causa del mancato ripristino del mobilio all'interno dell'appartamento, il cui onere era stato posto a carico del conduttore. A tale mail aveva risposto il legale del conduttore (doc. 7), il quale aveva infruttuosamente insistito per la restituzione della cauzione, contestando l'esistenza di un siffatto obbligo contrattuale a carico del conduttore.
-A seguito del ricorso depositato dal conduttore per la restituzione della cauzione, si era costituita in giudizio la locatrice che aveva contestato la domanda del dott. , eccependo CP_1 la sua carenza di legittimazione attiva;
la locatrice sosteneva, infatti, che il rapporto di locazione era sorto con contratto preliminare stipulato in data 18-23.05.2018 con la IG.ra (moglie Per_1 del predetto e sua procuratrice generale) ma non con il dott. ; nel detto contratto CP_1 CP_1 preliminare erano stati indicati alcuni beni mobili che la conduttrice aveva l'obbligo di rimontare al termine della locazione;
pertanto, la locatrice aveva formalmente disconosciuto le firme apposte al contratto di locazione definitivo del 20.06.2018 (in cui tale obbligo di ripristino del mobilio non era stato affatto previsto); di conseguenza la stessa poneva a fondamento della ritenzione del deposito cauzionale la circostanza secondo cui il conduttore era inadempiente all'obbligo di ripristino del mobilio asportato dall'appartamento, come risultante dalla proposta irrevocabile di locazione, sottoscritta in data 23.05.2018 e che il contratto definitivo non era stato da lei in alcun modo sottoscritto;
in via subordinata riconvenzionale aveva, chiesto la condanna del dott. al risarcimento dei danni, in misura equivalente all'importo della CP_1 cauzione ricevuta, in ragione del mancato ripristino del mobilio.
pagina 3 di 8 -A seguito della domanda riconvenzionale, il Dott. aveva depositato la memoria di CP_1 replica alla riconvenzionale, eccependone l'infondatezza e proponendo l'istanza di verificazione delle firme apposte sul documento n. 1 del fascicolo di primo grado;
il conduttore aveva, tuttavia, ammesso che nella proposta di locazione, fatta in data 18.5.2018 dalla SI
(sua moglie) tramite l'Agenzia Immobiliare (doc 2) era stato aggiunto a mano la postilla Per_1 secondo cui la proponente “ .... chiede la rimozione dell'armadio della cucina, Si richiede altresì la possibilità di smaltire i 2 (due) armadi delle camere da letto ed il mobile office di fronte bagno in corridoio”, ma che tale previsione era stata superata dal contratto definitivo, stipulato successivamente, in data 20.6.2018, tra l'effettivo conduttore IG. e la IG.ra CP_1
, contratto peraltro registrato dalla stessa in data 27.6.18 (doc. 3), Parte_1 Pt_1 ove appunto non era stato previsto alcun obbligo a carico del conduttore di ripristino del mobilio, al contrario di quanto previsto nella proposta del 18.05.2018, all'art. 12.2.
-Con sentenza n. 4986/2023 del 14.06.2023 il Giudice del Tribunale ha accolto la domanda del
Dott. di restituzione della cauzione. In particolare il Giudice ha dato atto che la proposta CP_1 irrevocabile d'acquisto (ovvero l'unico documento in cui compare l'obbligo di smaltimento/ripristino del mobilio) prevedeva quale termine ultimo per la stipula del definitivo il 20.06.2018, e che proprio in tale data era stato sottoscritto il contratto di locazione, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.06.2018; inoltre, ha rilevato che -mentre la proposta irrevocabile di locazione era stata sottoscritta da Persona_1
(moglie del conduttore ed attualmente sua procuratrice generale)- il successivo contratto di locazione era stato, invece, intestato al sig. : “Già tanto sarebbe sufficiente ad affermare CP_1 che il successivo contratto definitivo di locazione, ad esito di presumibili ulteriori trattative tra le parti, ha superato e posto nel nulla gli effetti della precedente proposta irrevocabile” (cfr. sentenza), come confermato anche dalla ricevuta di registrazione del contratto di locazione, avvenuta su richiesta della locatrice per mezzo di un suo intermediario in data 27.06.2018, in base all'art.18 del contratto di locazione. Ad ulteriore conferma della validità del contratto definitivo del 20.06.2018, il primo Giudice ha, inoltre, osservato che in esso era stato indicato l'IBAN (dato contabile di cui solo la locatrice poteva essere a conoscenza) su cui effettuare il bonifico per il pagamento del canone di locazione, pagamento avvenuto per circa tre anni, senza alcuna contestazione da parte della locatrice. Quanto al disconoscimento della sottoscrizione del contratto di locazione, il Giudice ha ritenuto che “il disconoscimento appare meramente dilatorio e smentito sia dalla documentazione in atti che dalla condotta stragiudiziale della resistente, con conseguente piena vincolatività delle prescrizioni negoziali del… contratto di locazione”.
pagina 4 di 8 -Avverso la detta sentenza -con ricorso depositato in data 15.01.2024- è stato proposto appello da , che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe Pt_1 indicate.
-Con comparsa di costituzione del 24.04.2024 è stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellato che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come in CP_1 epigrafe riportato, insistendo, in via istruttoria, nella istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. delle firme contestate sul contratto definitivo di locazione del 20.06.2018.
-All'udienza dell'8.05.2024, la Corte, ritenuta la necessità di verificare la riconducibilità o meno all'appellante della sottoscrizione del contratto del 20.06.2018, ha disposto CTU Pt_1 grafologica, nominando esperto in materia.
-La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 2.07.2025 per trattazione e per gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c.
-In data 16.05.2025, il CTU ha depositato il proprio elaborato peritale, ove in risposta ai quesiti formulati, ha così concluso: “Letti ed esaminati gli atti di causa;
compiuto ogni accertamento ritenuto necessario;
effettuati approfondimenti anche mediante microscopio digitale e luci tecniche UV e IR;
acquisito il saggio grafico dell'appellante nella sessione peritale del
3.10.2024 anche in presenza dei CTP;
acquisite nel contraddittorio tecnico scritture comparative dell'appellante sull'arco temporale dal 15.8.1960 al 10.8.2023; esaminate in originale le firme e sottoscrizioni figuranti a nome dell'appellante a margine e in calce al
“Contratto immobiliare ad uso abitativo” con data 20.6.2018; per le significative sostanziali analogie morfologiche e dinamiche, le firme e sottoscrizioni in verifica apposte a margine e in calce al “Contratto immobiliare ad uso abitativo” con data 20.6.2018 risultano autografe, riferibili con certezza tecnica all'appellante ”(cfr. pag. 56 CTU). Parte_1
-All'udienza del 2.07.2025, i procuratori delle parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni;
la causa è stata decisa ed è stata data lettura del dispositivo trascritto in calce.
-Con il primo ed unico motivo d'appello, l'appellante lamenta la violazione del contraddittorio “per avere il primo Giudice statuito su una questione rilevata d'ufficio, senza tuttavia permettere il contraddittorio come previsto dall'art. 101 comma 2 c.p.c.”; tale lesione
“gravissima” consisterebbe nel fatto che il Giudice di primo grado ha considerato, senza che ciò fosse stato indicato dal ricorrente , che il numero di IBAN della locatrice “non poteva CP_1 essere portato a conoscenza dei conduttori se non dalla parte locatrice”: tale considerazione è ritenuta dalla appellante come un rilievo d'ufficio, sul quale la stessa non avrebbe avuto la possibilità di ribattere, quindi con “gravissima” lesione del principio del contraddittorio. Il
pagina 5 di 8 Tribunale, inoltre, sarebbe incorso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 216
c.p.c., per avere erroneamente valutato gli elementi di prova e per avere escluso che il ricorrente fosse gravato dall'onere di formulare istanza di verificazione della sottoscrizione apposta al contratto 20/6/2018.
L'appello non merita accoglimento.
Il contratto del 20/6/2018 versato in atti è stato correttamente ritenuto valido ed efficace dal primo Giudice, il quale ha desunto dal fatto che lo stesso fu registrato dalla locatrice tramite un suo intermediario, dal suo contenuto, e dalla condotta tenuta dalle parti nell'esecuzione del rapporto, la genuinità delle sottoscrizioni e, comunque, un riconoscimento delle stesse da parte della locatrice. Il giudice a quo, in particolare, ha evidenziato come elementi significativi della validità del contratto, oltre all'avvenuta registrazione dello stesso, il fatto che nel contratto definitivo era indicato l'IBAN (elemento di cui solo la locatrice poteva essere a conoscenza) su cui effettuare il bonifico per il pagamento del canone di locazione e che il pagamento è stato effettuato dal conduttore per circa tre anni, senza alcuna contestazione da parte della locatrice.
La circostanza (indicazione dell'IBAN sul quale effettuare il versamento dei canoni) valorizzata dal giudice a quo per addivenire alla attribuzione della sottoscrizione all'odierna appellante risulta, dunque, da documento regolarmene prodotto in giudizio e oggetto di contraddittorio tra le parti. Non è ravvisabile, pertanto, la lamentata violazione del principio del contraddittorio, posto che, secondo il condivisibile insegnamento del S.C., “il giudice può attribuire rilevanza
a documenti già acquisiti, anche se non specificamente allegati, purché emergano dagli atti e non si introducano nuovi mezzi di prova» (Cass. SS.UU. n. 10531/2013; Cass. n. 19714/2023).
La sola interpretazione del contenuto documentale, in altri termini, non comporta violazione del contraddittorio, in assenza di nuove allegazioni, quando il documento è stato già prodotto ed è conoscibile dalle parti (Cass. n. 27998/2018; Cass. n. 9246/2022).
Né può accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non necessaria un'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Al riguardo va rilevato, per un verso, che, come già esposto in narrativa, il conduttore, a seguito della proposizione, da parte della locatrice, della domanda riconvenzionale e del disconoscimento della sottoscrizione, formulò tempestivamente istanza di verificazione delle firme apposte sul contratto;
per altro verso, che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, secondo consolidato e condivisibile insegnamento del S.C., può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione pagina 6 di 8 di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. n. 32169/2022).
Resta da rilevare che, in questo grado di giudizio, è stata comunque disposta la c.t.u. grafica richiesta dall'appellato ai fini della verificazione della sottoscrizione disconosciuta dalla locatrice, il cui esito ha confermato l'autografia delle sottoscrizioni sul contratto del 20/6/2018 da parte dell'odierna appellante.
Il c.t.u., infatti, all'esito di indagini approfondite, compiute anche mediante microscopio digitale e luci tecniche UV e IR, ha concluso nel senso che le firme e sottoscrizioni in verifica apposte a margine e in calce al “Contratto immobiliare ad uso abitativo” con data 20.6.2018, per le significative sostanziali analogie morfologiche e dinamiche, risultano autografe, riferibili con certezza tecnica all'appellante . Parte_1
Tale conclusione deve ritenersi pienamente condivisibile, sia perché il c.t.u. ha analiticamente preso in esame e confutato le osservazioni critiche del consulente di parte dell'appellante con argomentazioni che il collegio ritiene condivisibili (cfr. relazione c.t.u., pagg. 57 e ss.), sia perché, come già rilevato, la riconducibilità del contratto definitivo alla locatrice emerge anche dagli elementi già puntualmente valorizzati dal Tribunale. L'esito della c.t.u., in altri termini, costituisce conferma, sul piano dell'analisi grafica, di quanto risulta, in via indiziaria, dagli elementi considerati dal Tribunale.
Da quanto in precedenza esposto, deve concludersi che il contratto di locazione, vigente tra le parti fino alla sua risoluzione, è quello del 20/6/2018, a firma nella veste di Controparte_1 conduttore e;
contratto nel quale non è stato previsto alcun obbligo a Parte_1 carico del conduttore di ripristinare il mobilio presente nell'appartamento all'inizio della locazione, diversamente da quanto era stato, invece, inserito (con aggiunta a penna) nella precedente proposta di locazione, fatta in data 18.5.2018 dalla sig. (moglie del sig. Per_1
). Tale proposta è stata, quindi, sostituita dal contratto definitivo del 20/6/2018, che CP_1 costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto: il contratto preliminare, infatti, resta superato dal definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (ex multis cfr. Cass. 20541/2017).
Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado -liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore della causa quanto alle fasi di studio e introduzione e minimi per le fasi di trattazione/istruzione e decisione in considerazione della mancanza di fase istruttoria e della pagina 7 di 8 decisione a seguito di discussione orale- seguono la soccombenza;
sono altresì a carico della parte soccombente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
-Deve darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
DA
-appellante- Parte_1
CONTRO
-appellato- Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4986/2023, pubblicata in data 14/06/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone in via definitiva a carico dell'appellante le spese ed onorari di CTU, liquidate come da separato decreto;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 02/07/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
AN EU IA ZA OB PO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. OB PO Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. AN EU IA ZA Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
PLINIO, 11 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CANNIZZARO FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
CESARE BATTISTI, 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOSSALI MANLIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, n. 4986/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 14.06.2023, nel giudizio R.G. n. 8174/2022, non comunicata e non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2022 che qui di seguito si trascrivono per agevolarne la relativa disamina: - IN VIA
ULTERIOMENTE PRELIMINARE: dichiarare in ogni caso l'inammissibilità della domanda del ricorrente attesa la sua carenza di legittimazione attiva, per i motivi illustrati nella narrativa pagina 1 di 8 del presente atto (comparsa di costituzione e risposta); - IN VIA SUBORDINATA
RICONVENZIONALE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi comunque costituito in via di fatto, un rapporto contrattuale tra la convenuta e il ricorrente (atteso il disconoscimento delle firme apposte nel contratto del 20.06.2018 - cfr. doc. 1 avv.), condannare quest'ultimo a risarcire il danno complessivamente subito dalla IG.ra e, attesa Pt_1
l'impossibilità di accertarne l'effettiva entità a causa della rimozione e abusivo smaltimento dei beni mobili indicati nel contratto del 18-23.05.2018, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226
c.c. e nella stessa misura di cui alla cauzione di € 5.700,00. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge e spese generali del doppio grado di giudizio, con anche la condanna dell'appellato al rimborso della somma ricevuta in forza della sentenza, pari ad €
10.306,47 (€ 5.956,93 + € 4.349,54), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c., dalla data del suddetto pagamento (10.07.2023 – v. doc. E), alla data di effettivo rimborso.”
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, sezione terza, ogni contraria istanza e domanda disattesa, così giudicare: Nel merito: 1). Respingere in toto l'appello proposto perché infondato e, per l'effetto confermare la sentenza n. 4986/2023 del Tribunale di Milano impugnata, eventualmente anche con diversa motivazione. 2). Condannare la controparte al pagamento di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria -Si chiede ed insiste nella proposizione dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme contestate, già proposta tempestivamente in primo grado. -Si chiede che non vengano ammessi i documenti depositati con l'atto d'appello, in quanto produzione tardiva ed ingiustificata. -Si chiede che vengano respinte tutte le richieste istruttorie avanzate da controparte.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nella descrizione dei fatti: con ricorso notificato in data 3.03.2022, il Dott. Controparte_1 ha adito il Tribunale di Milano per ottenere la condanna della IG.ra alla Parte_1 restituzione della cauzione, versatale a garanzia delle obbligazioni contrattuali, assunte quale conduttore dell'immobile sito in Milano e pari ad € 5.700,00, oltre interessi legali.
-A fondamento della propria domanda ha sostenuto di aver concluso in data Controparte_1
20 giugno 2018 un contratto di locazione, ad uso abitazione con , avente Parte_1 ad oggetto l'immobile sito in Milano, Via Cherubini 6, sesto piano (doc. 1).
-Nel suddetto contratto, all'art. 20 era stata prevista a carico del conduttore la prestazione di una fideiussione di € 5.700,00 (pari ad un trimestre del canone) a titolo di garanzia delle obbligazioni contrattuali;
in accordo tra le parti -al posto di detta fideiussione- fu versata in data pagina 2 di 8 3.08.18 una cauzione di pari importo, tramite bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla stessa (doc. 2). Pt_1
-A seguito di disdetta del contratto di locazione da parte di (doc. 3) le parti si erano Pt_1 accordate per la riconsegna dei locali per la data del 15.12.2021, come da corrispondenza via mail tra la locatrice e la SI , moglie del conduttore (doc. 4). Persona_1 CP_1
-All'incontro fissato presso l'immobile in questione, erano presenti la IG.ra , delegata Per_1 del conduttore e la locatrice;
tuttavia, in quanto all'interno dell'appartamento erano presenti alcuni oggetti ancora da rimuovere, le parti avevano posticipato la restituzione dell'immobile.
-In data 21.12.21 il legale del conduttore aveva preso contatti con la IG.ra (doc. 5) per Pt_1 comunicarle che le chiavi del suo appartamento erano a disposizione presso il proprio studio, chiedendole di effettuare il pagamento della somma di € 5.700,00, pari alla cauzione a suo tempo versatale dal conduttore.
-A tale mail, la locatrice aveva risposto con mail del 3.1.2022 (doc. 6) giustificando la mancata restituzione della cauzione a causa del mancato ripristino del mobilio all'interno dell'appartamento, il cui onere era stato posto a carico del conduttore. A tale mail aveva risposto il legale del conduttore (doc. 7), il quale aveva infruttuosamente insistito per la restituzione della cauzione, contestando l'esistenza di un siffatto obbligo contrattuale a carico del conduttore.
-A seguito del ricorso depositato dal conduttore per la restituzione della cauzione, si era costituita in giudizio la locatrice che aveva contestato la domanda del dott. , eccependo CP_1 la sua carenza di legittimazione attiva;
la locatrice sosteneva, infatti, che il rapporto di locazione era sorto con contratto preliminare stipulato in data 18-23.05.2018 con la IG.ra (moglie Per_1 del predetto e sua procuratrice generale) ma non con il dott. ; nel detto contratto CP_1 CP_1 preliminare erano stati indicati alcuni beni mobili che la conduttrice aveva l'obbligo di rimontare al termine della locazione;
pertanto, la locatrice aveva formalmente disconosciuto le firme apposte al contratto di locazione definitivo del 20.06.2018 (in cui tale obbligo di ripristino del mobilio non era stato affatto previsto); di conseguenza la stessa poneva a fondamento della ritenzione del deposito cauzionale la circostanza secondo cui il conduttore era inadempiente all'obbligo di ripristino del mobilio asportato dall'appartamento, come risultante dalla proposta irrevocabile di locazione, sottoscritta in data 23.05.2018 e che il contratto definitivo non era stato da lei in alcun modo sottoscritto;
in via subordinata riconvenzionale aveva, chiesto la condanna del dott. al risarcimento dei danni, in misura equivalente all'importo della CP_1 cauzione ricevuta, in ragione del mancato ripristino del mobilio.
pagina 3 di 8 -A seguito della domanda riconvenzionale, il Dott. aveva depositato la memoria di CP_1 replica alla riconvenzionale, eccependone l'infondatezza e proponendo l'istanza di verificazione delle firme apposte sul documento n. 1 del fascicolo di primo grado;
il conduttore aveva, tuttavia, ammesso che nella proposta di locazione, fatta in data 18.5.2018 dalla SI
(sua moglie) tramite l'Agenzia Immobiliare (doc 2) era stato aggiunto a mano la postilla Per_1 secondo cui la proponente “ .... chiede la rimozione dell'armadio della cucina, Si richiede altresì la possibilità di smaltire i 2 (due) armadi delle camere da letto ed il mobile office di fronte bagno in corridoio”, ma che tale previsione era stata superata dal contratto definitivo, stipulato successivamente, in data 20.6.2018, tra l'effettivo conduttore IG. e la IG.ra CP_1
, contratto peraltro registrato dalla stessa in data 27.6.18 (doc. 3), Parte_1 Pt_1 ove appunto non era stato previsto alcun obbligo a carico del conduttore di ripristino del mobilio, al contrario di quanto previsto nella proposta del 18.05.2018, all'art. 12.2.
-Con sentenza n. 4986/2023 del 14.06.2023 il Giudice del Tribunale ha accolto la domanda del
Dott. di restituzione della cauzione. In particolare il Giudice ha dato atto che la proposta CP_1 irrevocabile d'acquisto (ovvero l'unico documento in cui compare l'obbligo di smaltimento/ripristino del mobilio) prevedeva quale termine ultimo per la stipula del definitivo il 20.06.2018, e che proprio in tale data era stato sottoscritto il contratto di locazione, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.06.2018; inoltre, ha rilevato che -mentre la proposta irrevocabile di locazione era stata sottoscritta da Persona_1
(moglie del conduttore ed attualmente sua procuratrice generale)- il successivo contratto di locazione era stato, invece, intestato al sig. : “Già tanto sarebbe sufficiente ad affermare CP_1 che il successivo contratto definitivo di locazione, ad esito di presumibili ulteriori trattative tra le parti, ha superato e posto nel nulla gli effetti della precedente proposta irrevocabile” (cfr. sentenza), come confermato anche dalla ricevuta di registrazione del contratto di locazione, avvenuta su richiesta della locatrice per mezzo di un suo intermediario in data 27.06.2018, in base all'art.18 del contratto di locazione. Ad ulteriore conferma della validità del contratto definitivo del 20.06.2018, il primo Giudice ha, inoltre, osservato che in esso era stato indicato l'IBAN (dato contabile di cui solo la locatrice poteva essere a conoscenza) su cui effettuare il bonifico per il pagamento del canone di locazione, pagamento avvenuto per circa tre anni, senza alcuna contestazione da parte della locatrice. Quanto al disconoscimento della sottoscrizione del contratto di locazione, il Giudice ha ritenuto che “il disconoscimento appare meramente dilatorio e smentito sia dalla documentazione in atti che dalla condotta stragiudiziale della resistente, con conseguente piena vincolatività delle prescrizioni negoziali del… contratto di locazione”.
pagina 4 di 8 -Avverso la detta sentenza -con ricorso depositato in data 15.01.2024- è stato proposto appello da , che ha chiesto, in sua riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe Pt_1 indicate.
-Con comparsa di costituzione del 24.04.2024 è stato chiesto il rigetto dell'appello dall'appellato che ha replicato ai motivi di impugnazione ed ha concluso come in CP_1 epigrafe riportato, insistendo, in via istruttoria, nella istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. delle firme contestate sul contratto definitivo di locazione del 20.06.2018.
-All'udienza dell'8.05.2024, la Corte, ritenuta la necessità di verificare la riconducibilità o meno all'appellante della sottoscrizione del contratto del 20.06.2018, ha disposto CTU Pt_1 grafologica, nominando esperto in materia.
-La causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 2.07.2025 per trattazione e per gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c.
-In data 16.05.2025, il CTU ha depositato il proprio elaborato peritale, ove in risposta ai quesiti formulati, ha così concluso: “Letti ed esaminati gli atti di causa;
compiuto ogni accertamento ritenuto necessario;
effettuati approfondimenti anche mediante microscopio digitale e luci tecniche UV e IR;
acquisito il saggio grafico dell'appellante nella sessione peritale del
3.10.2024 anche in presenza dei CTP;
acquisite nel contraddittorio tecnico scritture comparative dell'appellante sull'arco temporale dal 15.8.1960 al 10.8.2023; esaminate in originale le firme e sottoscrizioni figuranti a nome dell'appellante a margine e in calce al
“Contratto immobiliare ad uso abitativo” con data 20.6.2018; per le significative sostanziali analogie morfologiche e dinamiche, le firme e sottoscrizioni in verifica apposte a margine e in calce al “Contratto immobiliare ad uso abitativo” con data 20.6.2018 risultano autografe, riferibili con certezza tecnica all'appellante ”(cfr. pag. 56 CTU). Parte_1
-All'udienza del 2.07.2025, i procuratori delle parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni;
la causa è stata decisa ed è stata data lettura del dispositivo trascritto in calce.
-Con il primo ed unico motivo d'appello, l'appellante lamenta la violazione del contraddittorio “per avere il primo Giudice statuito su una questione rilevata d'ufficio, senza tuttavia permettere il contraddittorio come previsto dall'art. 101 comma 2 c.p.c.”; tale lesione
“gravissima” consisterebbe nel fatto che il Giudice di primo grado ha considerato, senza che ciò fosse stato indicato dal ricorrente , che il numero di IBAN della locatrice “non poteva CP_1 essere portato a conoscenza dei conduttori se non dalla parte locatrice”: tale considerazione è ritenuta dalla appellante come un rilievo d'ufficio, sul quale la stessa non avrebbe avuto la possibilità di ribattere, quindi con “gravissima” lesione del principio del contraddittorio. Il
pagina 5 di 8 Tribunale, inoltre, sarebbe incorso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 216
c.p.c., per avere erroneamente valutato gli elementi di prova e per avere escluso che il ricorrente fosse gravato dall'onere di formulare istanza di verificazione della sottoscrizione apposta al contratto 20/6/2018.
L'appello non merita accoglimento.
Il contratto del 20/6/2018 versato in atti è stato correttamente ritenuto valido ed efficace dal primo Giudice, il quale ha desunto dal fatto che lo stesso fu registrato dalla locatrice tramite un suo intermediario, dal suo contenuto, e dalla condotta tenuta dalle parti nell'esecuzione del rapporto, la genuinità delle sottoscrizioni e, comunque, un riconoscimento delle stesse da parte della locatrice. Il giudice a quo, in particolare, ha evidenziato come elementi significativi della validità del contratto, oltre all'avvenuta registrazione dello stesso, il fatto che nel contratto definitivo era indicato l'IBAN (elemento di cui solo la locatrice poteva essere a conoscenza) su cui effettuare il bonifico per il pagamento del canone di locazione e che il pagamento è stato effettuato dal conduttore per circa tre anni, senza alcuna contestazione da parte della locatrice.
La circostanza (indicazione dell'IBAN sul quale effettuare il versamento dei canoni) valorizzata dal giudice a quo per addivenire alla attribuzione della sottoscrizione all'odierna appellante risulta, dunque, da documento regolarmene prodotto in giudizio e oggetto di contraddittorio tra le parti. Non è ravvisabile, pertanto, la lamentata violazione del principio del contraddittorio, posto che, secondo il condivisibile insegnamento del S.C., “il giudice può attribuire rilevanza
a documenti già acquisiti, anche se non specificamente allegati, purché emergano dagli atti e non si introducano nuovi mezzi di prova» (Cass. SS.UU. n. 10531/2013; Cass. n. 19714/2023).
La sola interpretazione del contenuto documentale, in altri termini, non comporta violazione del contraddittorio, in assenza di nuove allegazioni, quando il documento è stato già prodotto ed è conoscibile dalle parti (Cass. n. 27998/2018; Cass. n. 9246/2022).
Né può accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non necessaria un'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Al riguardo va rilevato, per un verso, che, come già esposto in narrativa, il conduttore, a seguito della proposizione, da parte della locatrice, della domanda riconvenzionale e del disconoscimento della sottoscrizione, formulò tempestivamente istanza di verificazione delle firme apposte sul contratto;
per altro verso, che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, secondo consolidato e condivisibile insegnamento del S.C., può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione pagina 6 di 8 di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. n. 32169/2022).
Resta da rilevare che, in questo grado di giudizio, è stata comunque disposta la c.t.u. grafica richiesta dall'appellato ai fini della verificazione della sottoscrizione disconosciuta dalla locatrice, il cui esito ha confermato l'autografia delle sottoscrizioni sul contratto del 20/6/2018 da parte dell'odierna appellante.
Il c.t.u., infatti, all'esito di indagini approfondite, compiute anche mediante microscopio digitale e luci tecniche UV e IR, ha concluso nel senso che le firme e sottoscrizioni in verifica apposte a margine e in calce al “Contratto immobiliare ad uso abitativo” con data 20.6.2018, per le significative sostanziali analogie morfologiche e dinamiche, risultano autografe, riferibili con certezza tecnica all'appellante . Parte_1
Tale conclusione deve ritenersi pienamente condivisibile, sia perché il c.t.u. ha analiticamente preso in esame e confutato le osservazioni critiche del consulente di parte dell'appellante con argomentazioni che il collegio ritiene condivisibili (cfr. relazione c.t.u., pagg. 57 e ss.), sia perché, come già rilevato, la riconducibilità del contratto definitivo alla locatrice emerge anche dagli elementi già puntualmente valorizzati dal Tribunale. L'esito della c.t.u., in altri termini, costituisce conferma, sul piano dell'analisi grafica, di quanto risulta, in via indiziaria, dagli elementi considerati dal Tribunale.
Da quanto in precedenza esposto, deve concludersi che il contratto di locazione, vigente tra le parti fino alla sua risoluzione, è quello del 20/6/2018, a firma nella veste di Controparte_1 conduttore e;
contratto nel quale non è stato previsto alcun obbligo a Parte_1 carico del conduttore di ripristinare il mobilio presente nell'appartamento all'inizio della locazione, diversamente da quanto era stato, invece, inserito (con aggiunta a penna) nella precedente proposta di locazione, fatta in data 18.5.2018 dalla sig. (moglie del sig. Per_1
). Tale proposta è stata, quindi, sostituita dal contratto definitivo del 20/6/2018, che CP_1 costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto: il contratto preliminare, infatti, resta superato dal definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (ex multis cfr. Cass. 20541/2017).
Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado -liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore della causa quanto alle fasi di studio e introduzione e minimi per le fasi di trattazione/istruzione e decisione in considerazione della mancanza di fase istruttoria e della pagina 7 di 8 decisione a seguito di discussione orale- seguono la soccombenza;
sono altresì a carico della parte soccombente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
-Deve darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
DA
-appellante- Parte_1
CONTRO
-appellato- Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4986/2023, pubblicata in data 14/06/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone in via definitiva a carico dell'appellante le spese ed onorari di CTU, liquidate come da separato decreto;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 02/07/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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