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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.450/2023
Oggi 16/04/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per l'avv. Guarrera in sostituzione;
Pt_1
per l'avv. Petracci;
Pt_2
per avv. Iero;
CP_1
per l'avv. Mantello. Controparte_2
I procuratori discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti. L'avv. Petracci discute oralmente la causa.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 450/2023 R.L. promossa da
Parte_3
)
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Christian Faggella Pellegrino;
ricorrente in riassunzione contro
( ), rappresentata e difesa CP_3 C.F._1
dall'Avv.to Fabio Petracci;
resistente in riassunzione e contro
( e Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
( ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. Roberto Mantello;
resistenti in riassunzione e contro
2 Controparte_6
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Iero
[...] P.IVA_3
e Paolo Bonetti;
resistente contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per “In via principale: respingere tutte le domande formulate Pt_1
dalla SI.ra nei confronti di CP_3 [...]
, in quanto TR
infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, nonché la domanda di condanna alle spese processuali per le medesime ragioni di cui sopra. In via riconvenzionale: accertato il diritto di credito vantato da TR
, sulla base dell'estratto contributivo e di
[...]
tutta la documentazione prodotta, per le ragioni esposte in narrativa, condannare la SI.ra al pagamento in favore dell'Ente CP_3
della somma di Euro 58.014,89, oltre agli interessi successivi calcolati come da Regolamento Previdenziale in misura pari allo 0,60% sulla contribuzione sino al saldo effettivo, ed eventuali ulteriori sanzioni, se maturate, quanto alla contribuzione non versata, come da Regolamento
Previdenziale”.
Per “avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel CP_3
merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto e, quindi, facendo proprie e ribadendo difese, ragioni, prove testimoniali ed eccezioni contenute nel proprio ricorso introduttivo nonché le conclusioni rassegnate nelle varie sedi di giudizio nei confronti di e soci con l'atto depositato Controparte_2
3 innanzi al Tribunale di Trieste, nella comparsa a domanda riconvenzionale e nella chiamata di terzo”.
Per e : “IN VIA PRELIMINARE Controparte_8 CP_5
DI RITO. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito. Si eccepisce, in ogni caso, la tardività maturatasi nella riassunzione del processo che andava effettuata entro il 27 novembre
2021, attesa altresì la notifica allo scrivente patrocinio il 21 marzo
2022. IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA DI MERITO. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal ricorrente ed in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione nei limiti di legge dei diritti di credito eventualmente riconosciuti e/o la decadenza ma-turatasi con riguardo alle richieste avanzate per i periodi antecedenti al febbraio 2017, come già eccepito nella fase di giudizio tenutasi avanti al Tribunale di Trieste. NEL MERITO: Rigettare le domande tutte proposte dalla ricorrente, giacché infondate fattualmente ed in diritto, per i motivi meglio sin qui esplicitati. IN VIA
SUBORDINATA. Chiede rigettarsi ogni nuova ed ulteriore domanda che non sia stata formulata nell'atto introduttivo alla presente fase di giudizio in riassunzione, non accettandosi il contraddittorio su domande
o questioni nuove che non siano state formulate nel precedente giudizio.
Per mero scrupolo difensivo, e nella denegata ipotesi, qui ancora una volta respinta, di accoglimento pur parziale delle domande azionate, si chiede di veder ridotta ogni pretesa a termini di giustizia. CON
VITTORIA DI SPESE, DIRITTI ED ONORARI. IN VIA DI ULTERIORE
SUBORDINE IN PUNTO SPESE. Nella denegata ipotesi di pur parziale accoglimento delle domande, si insiste per la compensazione delle spese di lite, attesa la condotta della sig. ed applicando le norme poste Pt_2
4 dall'art. 1223 e 1227 cod. civ. e la violazione delle regole di buona fede”; per : “dichiarare – nei confronti dell' – la cessazione della CP_1 CP_1
materia del contendere a spese compensate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 27.5.2020, CP_3
adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stata un'infermiera professionale, e di aver iniziato a lavorare nella allora
Repubblica Jugoslava e quindi nella succeduta Repubblica di Croazia, dal 1971 al 2003 con contribuzione versata presso la relativa Cassa croata. Successivamente si era trasferita in Italia a Trieste, ove dall'1.6.2003 all' 8.9.2003 aveva prestato attività di lavoro dipendente presso la S.A.S TT RP di TT ND & C. e presso la S.r.l.
Casa Verde, e dal 10.1.2005 al 15.10.2010 aveva prestato attività lavorativa come dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di
Trieste con contribuzione versata presso l'INPS Cassa Dipendenti Enti
Locali. Dal 15.10.2010, sempre a Trieste, aveva svolto la professione sino alla risoluzione dell'incarico professionale con la Controparte_4
avvenuta a far data dal 31.12.2017. Evidenziava che in data
[...]
15.3.2019 aveva presentato la domanda di pensione in cumulo ad quale ultimo ente assicuratore e competente con riguardo alla Pt_1
valorizzazione in totalizzazione dei periodi croati in Italia, ma nessuna risposta era pervenuta.
2. Tanto premesso in fatto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la totalizzazione ex Reg. UE n. 883/2004 tra i contributi maturati in Croazia e quelli in Italia e quindi il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo in ragione della domanda presentata ad Pt_1
5 condannandosi a considerare i contributi maturati in Croazia Pt_1
ed a cumulare tutti i contributi con quelli maturati presso l' CP_1
corrispondendo la pensione di vecchiaia siccome maturata e richiesta inclusi tutti gli arretrati e dunque dal momento di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico. Per quanto riguarda l' accertarsi e CP_1
dichiararsi il diritto al cumulo dei contributi, dandovi corso per quanto di ragione e competenza, e condannandosi quest'ultima alla corresponsione della quota di pensione maturata inclusi tutti gli arretrati e dunque dal momento di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico”.
3. Con memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva in giudizio il quale, con riferimento alla richiesta di totalizzazione Pt_1
contributiva avanzata dalla ricorrente, evidenziava di aver portato a termine il procedimento amministrativo di propria spettanza, avendo già emesso il prospetto di liquidazione della relativa pensione spettante alla ed allegato alla memoria, da erogare con decorrenza 1.12.2018. Pt_2
Sotto altro profilo rilevava tuttavia l'irregolarità della posizione contributiva della ricorrente con riferimento alle annualità dal 2011 al
2017 per il mancato o ritardato versamento dei contributi integrativi soggettivi e di maternità, irregolarità all'esito delle quali, considerate anche le relative sanzioni, la era risultata debitrice dell'importo Pt_2
complessivo di € 53.186,66, somma oggetto di domanda riconvenzionale.
4. Con memoria difensiva del 15.10.2020 si costituiva in giudizio l' , CP_1
evidenziando di aver posto in essere, quanto alla richiesta di totalizzazione della ricorrente, tutti gli adempimenti di propria spettanza,
e di aver definito la pratica nel settembre 2020, quando era stato richiesto
6 al legale della di far pervenire l'IBAN della stessa per la Pt_2
liquidazione della pensione con decorrenza dal dicembre 2018.
5. Con memoria difensiva di replica alla domanda riconvenzionale proposta da la eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 3 c. Pt_1 Pt_2
9 della legge 335/1995 dei contributi maturati sino al 9.11.2015.
Evidenziava inoltre che nel caso in cui un infermiere professionista abbia un rapporto di prestazione lavorativa coordinata e continuativa con il committente, l'obbligo di contribuzione alla cassa previdenziale doveva gravare per 1/3 sull'infermiere e per 2/3 sul Pt_1
committente in ragione di quanto disposto dall'articolo 3 del D. Lgs.
103/1996. Nel caso di specie la avendo il Controparte_8
rapporto di lavoro natura di collaborazione coordinata e continuativa, era tenuta, al tempo, ad inviare la denuncia contributiva mediante la procedura DARC e ad effettuare il versamento della contribuzione complessivamente dovuta, anche per la quota a carico del collaboratore.
Ad un tanto il datore di lavoro ed il socio accomandatario non avevano provveduto. Tanto premesso, rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “
1.Accertarsi e dichiararsi l'avvenuto e già richiamato decorso della prescrizione per i crediti avanzati nei confronti della NO contestandosi in ogni caso, il dovuto e le relative Pt_2
sanzioni per gli argomenti quivi addotti, accertandosi inoltre il diritto della NO al conseguente ricalcolo della posizione Pt_2
contributiva e pensionistica.
2. Nei confronti di Controparte_4
e della persona del socio accomandatario, accertarsi e dichiararsi
[...]
la sussistenza tra la ricorrente e la società di un rapporto di prestazione coordinata continuativa e quindi e per l'effetto, condannarsi gli stessi a corrispondere e per quanto di ragione anticipare a i contributi Pt_1
dovuti e relative sanzioni.
3. Condannarsi a ricostruire la Pt_1
7 posizione contributiva della ricorrente, ricalcolando in cumulo con la convenuta il diritto alla pensione ed a qualunque aggiuntiva CP_1
prestazione.
4. Per tutte le ipotesi con vittoria di diritti, spese ed onorari di cui lo scrivente legale chiede la distrazione”.
6. Con ordinanza del 9.2.2021, il Tribunale di Trieste autorizzava la chiamata in causa della e del socio Controparte_8
accomandatario della stessa CP_5
7. Con memoria difensiva ritualmente depositata si costituivano in giudizio e il socio accomandatario della stessa Controparte_8 CP_5
eccependo l'incompetenza territoriale e funzionale del giudice
[...]
adito in quanto la ricorrente non aveva mai risieduto a Trieste e negando che con la stessa si fosse costituito un rapporto di collaborazione coordinata continuativa.
8. Con ordinanza del 27.7.2021, il Tribunale di Trieste dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, e con distinti ricorsi, poi riuniti, il procedimento veniva riassunto sia dalla che Pt_2
da Pt_1
9. Successivamente il Tribunale di Roma decideva di sospendere il processo per proporre regolamento di competenza con il quale richiedeva alla Corte di Cassazione di accertare l'incompetenza del Tribunale di
Roma e la competenza territoriale del Tribunale di Trieste.
10. Con ordinanza nr. 22288 del 25.07.2023 (data udienza 09.05.2023), la
Corte di Cassazione dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Trieste.
11. Con ricorso depositato in data 13.9.2023 riassumeva il Pt_1
procedimento dinanzi al Tribunale di Trieste, cui seguivano le rituali memorie difensive depositate da , da CP_3 Controparte_8
e e da .
[...] CP_5 CP_1
8 12. La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e decisa all'udienza del 12.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione con la quale i chiamati in causa e hanno Controparte_8 CP_5
contestato il ricorrere della giurisdizione del Tribunale di Trieste, in quanto l'articolo 4 punto 4 del contratto di collaborazione intercorso con la NO , contiene una clausola compromissoria che Pt_2
devolverebbe la controversia ad arbitri.
14. A tal proposito si deve rammentare che ai sensi dell'art. 806 c.p.c. “Le parti possono far decidere da arbitri [c.c. 375, n. 4; c.p.c. 2, 455] le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge [c.c. 150; c.p.c. 706, 711].
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”.
Il comma 10 dell'art. 31 L. 183/2010 prevede a sua volta: “In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo
808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano,
9 all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia
o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato”.
15. Nel caso concreto, i presupposti richiesti dalla norma per la legittima devoluzione ad arbitrato della controversia non ricorrono, non avendo i chiamati in causa prodotto alcuna allegazione in tal senso, ed essendosi anzi limitati e a far valere la previsione Controparte_2 CP_5
contrattuale.
16. E' dunque necessario esaminare nel merito le domande proposte dalle parti nel corso del giudizio.
Sulla domanda azionata da con il ricorso avente nr. CP_3
213/2020 R.G.,
17. ha in origine adito il Tribunale di Trieste per CP_3
l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la totalizzazione ex Reg.
UE n. 883/2004 tra i contributi maturati in Croazia e quelli maturati in
Italia con conseguente liquidazione della pensione di vecchiaia a seguito degli adempimenti necessari da parte di ed , con richiesta Pt_1 CP_1
di condanna di quest'ultimo a corrispondere la quota di pensione maturata. Nel costituirsi in giudizio ha rilevato che dopo aver Pt_1
reperito tutta la documentazione necessaria ha potuto completare la
10 procedura di totalizzazione dei contributi, caricando nell'apposito
Sistema al quale accedono tutti gli Istituti Previdenziali e gli Enti
Previdenziali, gli importi calcolati di propria competenza che, unitamente a quelli caricati dall' e dall' , CP_9 CP_10
sono andati a costituire il Prospetto di liquidazione della pensione in cumulo, allegato al doc. 9 della memoria difensiva dell'ente nel procedimento nr. 213/2020.
18. Nel costituirsi in giudizio ha dedotto che nel mese di settembre CP_1
2020 la pratica si è definita e si è provveduto alla liquidazione della pensione VOCUM (vecchiaia in cumulo) n.06700924, con decorrenza
12/2018, ed erogazione della rata di riferimento all'1.12.2020.
19. Tale ricostruzione dei fatti non è stata contestata da parte ricorrente, e si deve pertanto ritenere che sul punto vi sia cessazione della materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicabile ogniqualvolta, come nel caso di specie, non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Cass. nr. 18195/2012;
Cass. nr. 17896/2012; Cass. nr. 22650/2008). Quanto alle spese di lite, va evidenziato che le stesse, in caso di cessazione della materia del contendere, devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della
“soccombenza virtuale” (Cass. nr. 4483/2009; Cass. nr. 11962/2005;
Cass. nr. 14775). Con riferimento alla soccombenza virtuale nel caso di specie, si deve rilevare come non abbia allegato circostanze Pt_1
chiare e specifiche in ordine alla tempestività del suo adempimento. In particolare, l' rileva che la tardiva definizione della pratica è dovuta CP_1
11 alla condotta di e nel contempo ha fornito chiari elementi Pt_1
fattuali di ricostruzione della vicenda, mentre ha allegato un Pt_1
prospetto di liquidazione privo di data certa, e comunque dalle allegazioni versate in atti non è data allo scrivente alcuna possibilità di verificare il ricorrere di un tempestivo adempimento, a fronte di un provvedimento finale da parte dell' che è comunque giunto a CP_1
settembre 2020, quando il ricorso di primo grado era già stato depositato.
20. La soccombenza virtuale è dunque sul punto da porre a carico di dovendosi rammentare che: “il creditore che agisca per la Pt_1
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c…… Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione…” (Cass. n. 3996/2020).
Sulla domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
21. Costituendosi nel giudizio avente nr. 213/2020, ha proposto Pt_1
domanda riconvenzionale nei confronti di , richiedendo CP_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertato il diritto di credito vantato da TR
, sulla base dell'estratto contributivo e di
[...]
tutta la documentazione prodotta, per le ragioni esposte in narrativa,
12 condannare la SI.ra al pagamento in favore dell'Ente CP_3
della somma di Euro 58.014,89, oltre agli interessi successivi calcolati come da Regolamento Previdenziale in misura pari allo 0,60% sulla contribuzione sino al saldo effettivo, ed eventuali ulteriori sanzioni, se maturate, quanto alla contribuzione non versata, come da Regolamento
Previdenziale”.
22. L'importo di € 53.186,66 veniva richiesto in via riconvenzionale dall'ente, allegando la mancata corresponsione ad opera della ricorrente, di € 30.821,32 a titolo di contributo soggettivo, € 9.432,11 a titolo di contributo integrativo, € 417,00 a titolo di contributo maternità, €
6.105,01 a titolo di sanzioni ed € 6.411,22 a titolo di interessi, per un totale complessivo pari ad € 53.186,66. Il tutto per le annualità dal 2011 al 2017.
23. Costituendosi in giudizio avverso la domanda riconvenzionale con memoria difensiva del 28.1.2021, la NO si è limitata ad Pt_2
eccepire la prescrizione quinquennale e parziale della contribuzione richiesta da esplicitamente affermando che “L'atto che Pt_1
introduce la domanda in via riconvenzionale risulta notificato in data
10.11.2020. Ne risulta che i contributi maturati sino al 9.11.2015 debbono considerarsi prescritti”.
24. Sul punto, a allegato di aver inviato alla i seguenti atti Pt_1 Pt_2
idonei ad interrompere la prescrizione:
-intimazione di pagamento datata 11.07.2013, ricevuta il 30.07.2013, con la quale veniva intimato il pagamento dell'anno (cfr. doc. n. 20 del fascicolo ell'originario giudizio); Pt_1
-intimazione di pagamento datata 24.07.2014, inviata a mezzo PEC e consegnata in data 18.08.2014 (cfr. doc. n. 21 del fascicolo di parte,) presso l'indirizzo di posta elettronica certificato intestato alla SI.ra
13 – e rilasciato dall'Ente su espressa Email_1
richiesta della stessa;
con tale diffida veniva intimato il pagamento delle annualità 2011 e 2012.
-intimazione di pagamento datata 25.11.2016 (cfr. doc. n. 23 del fascicolo , depositata nel Cassetto Previdenziale intestato alla Pt_1
SI.ra in data 08.12.2016. Pt_2
-intimazione di pagamento datata 04.12.2018, inviata a mezzo PEC e regolarmente consegnata in data 20.12.2018 (cfr. doc. n. 25 del fascicolo presso l'indirizzo di posta elettronica certificato - Pt_1
- intestato alla SI.ra (cfr. Modulo Email_2 Pt_2
adesione pec), con la quale veniva intimato il pagamento dei contributi dovuti per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014.
-domanda riconvenzionale avanzata dall'Ente al momento della prima costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Trieste (R.G. n. 312/2020), con notifica perfezionatasi in data 09.11.2020, relativamente a tutti i contributi oggetto di domanda riconvenzionale.
25. Ebbene, è pacifico tra le parti che il termine di prescrizione del credito fatto valere da ia di cinque anni, ai sensi dell'art. 3 della l. 335 Pt_1
dell'8.8.1995, così come non è contestato che il momento iniziale di decorrenza di detto termine debba coincidere con la data di scadenza del pagamento dei contributi previdenziali dovuti annualmente, che cade il
10 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'art. 2935 c.c., pertanto, il diritto di credito può essere fatto valere dall'11 dicembre dell'annualità successiva a quella cui i contributi si riferiscono e da tale momento occorre far riferimento quale dies a quo del termine di prescrizione.
26. Si deve allora convenire con parte resistente sul fatto che alla luce delle argomentazioni che precedono, e delle produzioni documentali in termini di atti interruttivi della prescrizione, l'eccezione attorea sia infondata.
14 Anche senza considerare l'intimazione del 25.11.2016 quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, comunicata tramite inserimento nel cassetto fiscale, modalità di comunicazione sulla cui idoneità interruttiva l'orientamento della giurisprudenza di merito non è uniforme, la prescrizione quinquennale è sempre stata utilmente interrotta per effetto della comunicazione degli atti sopra elencati.
27. Ne consegue che non essendoci altri motivi di contestazione, la domanda riconvenzionale avanzata da eve essere accolta. Pt_1
Sulla domanda riconvenzionale proposta da nei CP_3
confronti di e di Controparte_8 CP_5
28. La SI.ra ha poi proposto domanda riconvenzionale nei confronti Pt_2
di e nei confronti del socio accomandatario Controparte_8
per sentir accertare e dichiarare la sussistenza tra la CP_5
ricorrente e la società di un rapporto di prestazione coordinata continuativa con conseguente condanna degli stessi a corrispondere ad contributi dovuti e le relative sanzioni. Pt_1
29. Quanto alla domanda di accertamento del ricorrere di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel caso di specie la stessa deve essere accolta.
Ha dichiarato la teste : “Io staccavo prima ma so che la Testimone_1
osservava gli orari che mi si leggono. ADR: Non ricordo quanti Pt_2
infermieri ci fossero nel corso degli anni, ma sono sicura che nel corso dei primi anni la era la sola infermiera presente”. ADR: “Io non Pt_2
credo che ci fosse qualcuno che le diceva quale orario osservare, però essendo stata per molto tempo la sola infermiera presente era obbligata ad osservare determinati orari, che venivano scanditi dai tempi di
Parte assunzione dei farmaci e dai capitolati della convenzione . ADR:
Posso dire che i primi due o tre anni la ha lavorato da sola. Poi Pt_2
15 ha cominciato ad arrivare qualcuno, ma si è sempre trattato di rapporti molto brevi, tranne che per l'ultima cooperativa sanitaria, arrivata nel
2016 o nel 2017, e fermatasi per un periodo più lungo. ADR: “Mi ricordo di tale come infermiera, ma non ricordo quanto ha Per_1
lavorato con noi”. ADR: “Può essere che la cooperativa cui ho fatto riferimento abbia iniziato a collaborare con la un anno prima che CP_8
la andasse via. Posso dire che nei primi messi del 2018, Pt_2
certamente la non c'era più”. Pt_2
Ha dichiarato “E' corretto quanto mi si legge. Io Testimone_2
staccavo prima ma so che la osservava gli orari che mi si Pt_2
leggono. ADR: Non ricordo quanti infermieri ci fossero nel corso degli anni, ma sono sicura che nel corso dei primi anni la era la sola Pt_2
infermiera presente”. ADR: “Io non credo che ci fosse qualcuno che le diceva quale orario osservare, però essendo stata per molto tempo la sola infermiera presente era obbligata ad osservare determinati orari, che venivano scanditi dai tempi di assunzione dei farmaci e dai Parte capitolati della convenzione ”. ADR: Posso dire che i primi due o tre anni la ha lavorato da sola. Poi ha cominciato ad arrivare Pt_2
qualcuno, ma si è sempre trattato di rapporti molto brevi, tranne che per
l'ultima cooperativa sanitaria, arrivata nel 2016 o nel 2017, e fermatasi per un periodo più lungo. ADR: “Mi ricordo di tale come Per_1
infermiera, ma non ricordo quanto ha lavorato con noi”. ADR: “Può essere che la cooperativa cui ho fatto riferimento abbia iniziato a collaborare con la un anno prima che la andasse via. Posso CP_8 Pt_2
dire che nei primi messi del 2018, certamente la non c'era più”. Pt_2
30. La Corte di Cassazione, nell'ambito di un consolidato orientamento giurisprudenziale ha da sempre affermato che al fine di poter qualificare il rapporto in termini di parasubordinazione, ai sensi dell'art. 409 c.p.c.,
16 n. 3, il requisito del coordinamento, che deve sussistere fra la prestazione d'opera continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore autonomo e l'ente proponente, si traduce nella condizione che il collaboratore autonomo svolga la sua attività in connessione o collegamento con il proponente stesso, per contribuire al raggiungimento delle finalità cui esso mira (ex plurimis, Cass. 6 maggio 2004 n. 8598;
Cass. nr. 24361/2008; Cass. nr. 10629/2009). Attenendosi a tale orientamento, deve essere accertata nel caso di specie il ricorrere di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa così come dedotto in ricorso, essendo determinante la circostanza per la quale la era Pt_2
l'unica infermiera presente nella struttura, ed essendo evidente che la predeterminazione degli orari nei quali somministrare i farmaci ai pazienti rendeva impossibile qualsiasi autodeterminazione in ambito di orari nei quali rendere la prestazione. Del resto, l'assenza di qualsiasi assunzione di rischio nello svolgimento del rapporto da parte della e il dato temporale della prestazione, svoltasi nell'arco di sette Pt_2
anni con modalità sostanzialmente invariate propendono ulteriormente per l'accoglimento sul punto della prospettazione della lavoratrice, pur in assenza di un evidente esercizio di potere direttivo da parte del datore di lavoro.
31. Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale, proposta da
, di condanna di e a Pt_2 Controparte_2 CP_5
corrispondere ad i contributi dovuti per lo svolgimento del Pt_1
rapporto di lavoro e le relative sanzioni collegate.
32. Va osservato a tal proposito che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono
17 personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all' di assumere in proprio il debito relativo alla parte del CP_1
contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 (Cass. nr.
11430/2021).
33. Era dunque onere della lavoratrice, al fine di procedere al recupero dei contributi non prescritti, proporre un'azione risarcitoria, o un'azione ex art. 13 della L. nr. 1338/1962, azioni, che dall'esame degli atti, non risultano proposte.
34. Riassumendo, dunque, deve essere dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di totalizzazione della pensione avanzata da Deve essere accolta la domanda CP_3
riconvenzionale avanzata da e per l'effetto la deve Pt_1 Pt_2
essere condannata a corrispondere l'importo di € 58.014,89, oltre accessori. Deve essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale proposta da ed accertata l'esistenza di un rapporto di Parte_5
collaborazione coordinata e continuativa così come dedotto in ricorso.
Le altre domande devono essere rigettate.
18 35. Le spese di lite fra le parti, in ragione della soccombenza reciproca sulle varie domande proposte dalle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di totalizzazione della pensione avanzata da;
CP_3
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
condanna a corrispondere all'Ente l'importo di € CP_3
58.014,89 oltre accessori, a titolo di contributi dovuti e non versati per le annualità dal 2011 al 2017;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da accerta e dichiara che tra la stessa e CP_3 Controparte_8
è intercorso, per il periodo dedotto in ricorso, un rapporto di
[...]
collaborazione coordinata e continuativa;
rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trieste, data 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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