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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/11/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3743/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 17 luglio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo SCHETTINO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Corso della Repubblica n. 224;
PARTE ATTRICE
E
- ” rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Stefano SCHIAVONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina
Viale Umberto I, n.31;
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
- rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_2
VA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Corso della Repubblica n. 283;
ZA IA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 15 luglio 2025, la terza chiamata come da note scritte depositate in data 16 luglio 2025 e parte convenuta come da note scritte depositate in data 30 giugno 2025 da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 22 giugno 2018 deduceva: Parte_1
a) in data 14 settembre 2015 mentre era intento a giocare una partita di calcetto presso il campo sportivo ” di sito in alla via Colle CP_1 Persona_1 CP_1
Piuccio n 21 inciampava improvvisamente in una buca profonda coperta di erba e non visibile. L'attore veniva immediatamente soccorso da alcuni ragazzi che giocavano insieme allo stesso giacché accusava un forte dolore al ginocchio sinistro e successivamente veniva trasportato presso il pronto soccorso di dove gli CP_1
veniva diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e poi a seguito di esami approfonditi anche una rottura del legamento crociato anteriore sinistro per il quale in data 19 novembre 2015 l'attore veniva sottoposto ad un intervento di ricostruzione presso l'ICOT di Latina;
b) in data 20 ottobre 2015 veniva inviata formale lettera di messa in mora all'associazione sportiva “ ” di ed all' CP_1 Persona_1 CP_2 [...]
compagnia che garantiva il convenuto per le attività sportive Controparte_2 svolte sul centro sportivo. La predetta compagnia di assicurazione apriva il sinistro ma non riconosceva alcuna responsabilità in capo all'assicurato; c) la responsabilità dell'associazione sportiva nella causazione del sinistro per culpa in vigilando e cioè per non aver vigilato e mantenuto in modo adeguato l'impianto sportivo per lo svolgimento di gare giacché la buca coperta d'erba costituiva un'insidia;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia al On.le Tribunale, contrariis reiectiis;
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto associazione sportiva “ ” di CP_1 Per_1
, in persona del titolare legale rapp.te p.t., nel sinistro per cui è causa per “culpa in
[...] vigilando”; Condannare l'Associazione , in persona del CP_1 Parte_2 titolare legale rapp.te p.t., in favore dell'istante , al pagamento della somma di € Parte_1
25.000 per i danni fisici riportati dallo stesso;
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che
(ex. art. 93 c.p.c.) si dichiara antistatario.”
Con comparsa del 8 ottobre 2018 IL si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo:
a) la chiamata in causa, ai sensi degli Artt. 106 e 269 c.p.c. della compagnia di assicurazioni e la domanda di manleva nei suoi Controparte_2
riguardi poiché vigeva con essa un contratto di assicurazione n.
148639/65/781/1751782 che copriva la R.C.T. della convenuta per le sue attività;
b) la mancata comunicazione al personale presente e all'Associazione convenuta di alcun evento lesivo nell'immediatezza dell'accaduto. Oltre a ciò la società convenuta aveva attivato le necessarie cautele volte ad attivare l'esistente copertura assicurativa senza essere informata circa gli esiti. Infine, la richiesta genericamente avanzata da parte attrice non consentiva alcuna valida considerazione, mancando di una puntuale descrizione e precisazione dei luoghi, delle circostanze e di ogni altro elemento utile al vaglio della contestazione mossa;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare in rito: fissare ai sensi dell'Art. 269 cpc altra udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo
[...] chiamato a garantire e manlevare parte convenuta in forza del richiamato Controparte_2 contratto in premessa;
nel merito: rigettare tutte le domanda proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta attesa l'assoluta mancanza di responsabilità dell'
[...] con riferimento a quanto denunciato, oltre all'assoluto Controparte_1 difetto dei presupposti sia in fatto che in diritto mossi contro l'odierna convenuta;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiarare in persona del legale rapp.te p.t. tenuto a garantire e Controparte_2 manlevare la convenuta in forza del contratto di assicurazione in essere tra le parti alla data del sinistro. Comunque con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio nella misura indicata nella Nota Spese che verrà depositata.”
Con comparsa del 29 maggio 2019 si costituiva in Controparte_2 giudizio deducendo:
a) l'improcedibilità della domanda per non essere stata preventivamente attivata la procedura della mediazione obbligatoria, ritenuta doverosa per legge nella materia di cui causa;
b) l'invalidità della chiamata in manleva della Compagnia attesa la mancanza e incompletezza del documento (polizza e condizioni generali e particolari di assicurazione) e per difetto di prova anche per l'avvenuto pagamento della rata di assicurazione nel periodo in cui era avvenuto il sinistro. La compagnia non aveva ricevuto dal proprio assicurato alcuna comunicazione prima della chiamata in causa ma esclusivamente messa in mora dell'attore in data 02.05.2016. Pertanto in virtù di tali elementi vi era stata violazione dell'art. 7 delle Norme Generali di polizza da parte delle controparti e l'inadempimento di tale obbligo determinava l'intervenuta prescrizione del diritto;
c) l'esclusione di responsabilità della convenuta giacché gli accertamenti avevano escluso la sussistenza di buche o dissesti del terreno pertanto la caduta si era verificata a causa della disattenzione e negligenza dell'attore per aver messo male il piede o essersi scontrato con altri calciatori in azioni di gioco;
Concludeva pertanto chiedendo: "Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente ed in rito dichiarare la improcedibilità della domanda stante l'omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria nella presente materia;
sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia domanda nei confronti della compagnia essendo stata eseguita tardivamente, con conseguenziale estromissione della dal presente giudizio;
in via gradata e nel merito, Controparte_3 respingere ogni avversa richiesta, perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. Vittoria di spese e onorari secondo i nuovi parametri di legge”. Si chiede I 'ammissione di prova per interrogatorio formale della parte attrice sui seguenti capitoli: 1) vero che il campo di calcio di proprietà della convenuta si è sempre presentato perfettamente uniforme, senza dislivelli o buche ed in perfetto stato manutentivo;
2) vero che l'attore perdeva I 'equilibrio e cadeva per Parte_1 proprio conto, e comunque in circostanze differenti rispetto a quelle narrate in citazione;
3) vero che il conosceva bene lo stato dei luoghi, per averli frequentati molte volte e per avervi giocato Parte_1 spesso con la propria squadra di calcio;
4) vero che I ' Controparte_1 ha ricevuto unicamente dal la denuncia per la presenza di insidia quale buca profonda nel Parte_1 campo sportivo a distanza di mesi dal fatto presunto;
5) vero che il luogo del sinistro era ben illuminato da fari e luci artificiali tali da non creare zone d'ombra sul campo. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, diretta con le domande sopra articolate e contraria sui capitoli ex adverso articolati, qualora ammessi, con i testi di ogni parte costituita, qualora indifferenti. Con riserva di altro dedurre, articolare e produrre nuova documentazione nei tre termini, ex art. 183 VI co. c.p.c., che sin d'ora chiedono.”
All'udienza del 18 giugno 2019, la terza chiamata chiedeva di disporre la mediazione in relazione alla domanda di garanzia. Il Giudice concedeva termine di giorni 15 per introdurre la procedura di mediazione a carico di parte convenuta in relazione alla domanda di manleva e rinviava all'udienza del 13.02.2020 per la comparizione delle parti
All'udienza del 13 febbraio 2020 parte attrice si riportava all'atto introduttivo del giudizio e ne chiedeva l'integrale accoglimento. Impugnava e contestava quanto dedotto da controparte e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Il convenuto impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto e eccepito per i motivi già dedotti nella comparsa di costituzione e risposta cui si riportava integralmente. Si associava alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c . Il Giudice rilevava che doveva essere effettuata la procedura di mediazione nei confronti del convenuto . Controparte_4
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. primo termine del 12 giugno 2020 parte attrice ribadiva quanto dedotto.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 10 luglio 2020 parte convenuta ribadiva quanto dedotto e in via istruttoria chiedeva l 'ammissione di interrogatorio formale della parte attrice sui seguenti capitoli: 1) vero che il campo di calcio di proprietà della convenuta si è sempre presentato perfettamente uniforme, senza dislivelli o buche ed in perfetto stato manutentivo;
2) vero che l 'attore perdeva l Parte_1 'equilibrio e cadeva per proprio conto, e comunque in circostanze differenti rispetto a quelle narrate in citazione;
3) vero che il conosceva bene lo stato dei luoghi, per Parte_1
averli frequentati molte volte e per avervi giocato spesso con la propria squadra di calcio;
4) vero che l' ha ricevuto unicamente dal Controparte_1 [...]
la denuncia per la presenza di insidia quale buca profonda nel campo sportivo a Pt_1
distanza di mesi dal fatto presunto;
5) vero che il luogo del sinistro era ben illuminato da fari e luci artificiali tali da non creare zone d'ombra sul campo. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, diretta sulle domande sopra articolate per l 'interpello e sui testi ex adverso indicati qualora ammissibili. Chiedeva altresì di essere abilitata alla prova contraria a quella ex adverso richiesta
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 13 luglio 2020 parte attrice ribadiva quanto dedotto e chiedeva l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: CTU medico legale al fine di determinare la natura e l'entità delle lesioni subite dal Parte_1 nel sinistro de quo e l'ammissione alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Se sia vero che” in data 14.09.2015, il Sig. , mentre era intento a giocare una partita di Parte_1
calcetto presso il campo sportivo “ ” di , sito in alla CP_1 Persona_1 CP_1
via Colle Piuccio n. 21, inciampava improvvisamente in una buca profonda coperta di erba e pertanto non visibile;
2) “Se sia vero che” l'attore veniva immediatamente soccorso da alcuni ragazzi che giocavano insieme allo stesso, in quanto accusava un forte dolore al ginocchio sx e, successivamente, veniva portato presso il P.S. di dove gli veniva CP_1
diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio sx;
Indicava a testi i sig.ri , Parte_3
e . Chiedeva inoltre l'ammissione alla prova Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
contraria sui capitoli eventualmente articolati da parte convenuta.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 30 luglio 2020 parte convenuta ribadiva quanto dedotto e richiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta per Controparte_1
rispondere sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che all'epoca del sinistro per cui è causa il campo sportivo di sua proprietà e da Lei gestito veniva quotidianamente manutenuto e supervisionato dopo ogni partita di calcio”. 2) “Vero che i campi sportivi dove si gioca a calcio, come anche quello per cui è causa, erano risultati privi di buche o avvallamenti” 3)
“Vero che all'epoca del sinistro per cui è causa l' riceveva Controparte_1
unicamente la segnalazione del e nessun altro utilizzatore del campo ha Parte_1 denunciato eventi simili lamentando lesioni a causa della presenza di buche sul campo”. Si opponeva alla richiesta di CTU palesemente esplorativa e tendente a colmare il vuoto istruttorio di parte attrice. Insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nella memoria secondo termine ex art. 183 VI comma cpc e integrate nella presente memoria, nonché nel rigetto della avversa richiesta, per tutte le ragioni sopra argomentate.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse richieste istruttorie, chiedeva di essere abilitata alla prova contraria su tutti i testi ammessi e sulle domande ex adverso articolate, epurate da valutazioni e considerazioni non demandabili ai testi.
Con decreto del 9 settembre 2020 il Giudice visto il ruolo dell'udienza del 15 settembre
2020, considerato che risultavano fissati oltre 20 processi differiva la causa, considerato l'anno di iscrizione e le attività previste, all'udienza del 15 ottobre 2020 per i medesimi incombenti.
Con decreto del 30 settembre 2020 il Giudice, letti gli atti di causa rilevato che l'udienza del 15 ottobre 2020 era stata fissata per l'ammissione delle prove;
considerato che
detto incombente potesse essere assolto con ordinanza fuori udienza al fine di non ritardare la trattazione della causa e di evitare accessi ed assembramenti nel palazzo di giustizia;
lette le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti ritenute ammissibili e rilevanti le prove richieste dalle parti ammetteva 1) la prova testimoniale richiesta da parte attrice per come formulata escluse le valutazioni;
2) la prova per interpello richiesta dalla terza chiamata nelle memorie secondo e terzo termine di parte attrice e della convenuta CP_2 CP_5
. Ammetteva le parti alla prova contraria per come richiesto. Disponeva la revoca
[...]
della precedente ordinanza nella parte in cui fissava l'udienza del 15 ottobre 2020; il rinvio d'ufficio del procedimento, tenuto conto della data di iscrizione e dell'attività prevista, all'udienza del 29 aprile 2021 per espletamento di tutta l'istruttoria.
All'udienza del 29 aprile 2021 il Giudice disponeva l'interrogatorio formale di parte attrice richiesto dalla terza chiamata sui capitoli della memoria Parte_1
istruttoria secondo termine di terza chiamata: Capitolo 1): io ho frequentato quel campo negli 2014 e 2015 ed era tenuto apparentemente bene. Capitolo 2): non è vero cadevo perché mettevo il piede in una buca che non vedevo perché era coperta di erba. Mi avvedevo della buca dopo essere caduto. Capitolo 3): non facevo parte di una squadra di calcio e in quel campo giocavo sporadicamente e non conoscevo bene il campo. Capitolo
4): non è vero. Il giorno seguente ho chiamato il sig. per avvertirlo di Persona_1 quanto mi era accaduto. Dopo gli accertamenti clinici mi sono recato alla compagnia di assicurazione a Si procedeva quindi all'interrogatorio forma del sig. CP_1 Per_1
richiesto dalla terza chiamata Sui capitoli di cui alla memoria terzo
[...] CP_2 termine di terza chiamata. Capitolo 1): è vero Capitolo 2): è vero i campi non hanno mai avuto avvallamenti o buche e venivano quotidianamente verificati. Capitolo 3): è vero. In circa 18 anni non abbiamo mai ricevuto richieste di risarcimento per problemi legati ad incidenti di gioco. Le parti chiedevano darsi inizio alla prova testimoniale. Veniva introdotto il primo testimone di parte attrice che dichiarava: “sono nato Parte_3
a Ferrara il 12 ottobre 1993, sono consulente immobiliare, identificato con carta di identità
n. rilasciata dal comune di in corso di validità non ho rapporti di NumeroD_1 CP_1
parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): è vero.
Capitolo 2): è vero. A domanda di io giocavo a calcio e mi trovavo a circa tre metri CP_2
dall'attore. Il si trovava a centrocampo, era solo e nessuno lo stava contrastando. Parte_1
Si stava fermando e ha messo il piede dentro la buca ed è caduto. A domanda di io CP_2
ho visto che metteva il piede dentro la buca. Io non ho visto la buca perché era coperta d'erba. Dopo la caduta ho visionato la buca dove era inciampato il . La buca era Parte_1
profonda circa 5 centimetri ed era ricoperta di erba. Non so riferire quanto la buca fosse estesa. A domanda di l'ho accompagnato io al pronto soccorso. Non ricordo se CP_2
l'ho accompagnato con la mia macchina o se l'ho accompagnato guidando la sua. A domanda di parte convenuta: abbiamo interrotto la partita a causa dell'incidente dopo circa 10 minuti dall'inizio. A domanda del giudice: il campo è per calcio a sette in erba naturale. Non ricordo a che ora sia avvenuto l'incidente. Non ricordo se ci fosse la luce naturale o la luce artificiale. I campi hanno comunque la illuminazione artificiale. C'era una buona visibilità e non c'erano zone di ombra. Non ho notato altre buche oltre quella che ha cagionato l'incidente. In quel campo andavo a giocare sporadicamente. Veniva introdotto il secondo testimone di parte attrice che dichiarava: “sono nato a Testimone_1
Latina il 3 agosto 1991, sono impiegato pubblico identificato con carta di identità n. Num_2
in corso di validità non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): è vero Capitolo 2): è vero. A domanda di io mi CP_2
trovavo nelle vicinanze dell'attore quando ha avuto l'incidente. Il si trovava Parte_1 all'inizio del campo, anzi a metà campo. A domanda di quando è caduto il CP_2 [...]
stava correndo. Non c'era nessuno che lo contrastava. A domanda di dico Pt_1 CP_2
che è caduto nella buca perché non c'era alcun contrasto e l'ho visto cadere dopo un movimento scoordinato. Mi sono avvicinato dopo averlo sentito urlare ed ho visto la buca.
A domanda di non ho visto il mettere il piede nella buca. La buca l'ho CP_2 Parte_1
vista dopo la caduta. A domanda di la buca era abbastanza profonda tanto da CP_2
metterci il piede dentro. Penso che fosse profonda circa 4 o 5 centimetri forse anche di più.
Era estesa circa 5 o 6 centimetri. A domanda di parte convenuta: io non ho accompagnato il al pronto soccorso. A domanda di parte attrice: la buca non era visibile perché Parte_1
era coperta anche perché era di notte. Il campo era in erba naturale. A domanda del giudice: l'incidente è avvenuto alle 19/19.30. C'era la luce artificiale. Il campo non era ben illuminato perché in alcune zone la luce non era sufficiente e c'erano della zone d'ombra.
Io non ho avvertito il proprietario del campo dell'incidente e non so dire se lo abbia fatto altro giocatore. Io giocavo in quel campo circa una volta al mese. La partita a seguito dell'incidente è stata interrotta. Parte attrice rinunciava al teste e chiedeva rinvio Tes_3
per la prosecuzione della prova. La terza chiamata si opponeva alla rinuncia e chiedeva di poter citare il teste. Il Giudice autorizzava e rinviava all'udienza del 26 ottobre 2021 per il teste e . Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 26 ottobre 2021 veniva introdotto il primo testimone che dichiarava:
“sono nata a [...] il [...] residente in [...] CP_1
Migliara 53 n. 5224 di professione designer identificata con CI rilasciata dal C.F._1
Comune di in corso di validità non ho rapporti di parentela, affinità, CP_1 dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sono stata fidanzata con parte attrice. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava:
Capitolo 1): è vero. A domanda di io ero presente. Ero seduta su una panchina CP_2
fuori dal campo. Non sono in grado di precisare che distanza mi trovassi al momento dell'incidente. Il sig. è caduto quando si trovava al centro del campo. Io Parte_1 comunque ero molto lontana. Si ho visto la buca. Io l'ho vista dopo che mi è stata indicata.
Si trattava di una buca coperta di erba. Non era visibile. La buca l'ho vista dopo che mi è stata indicata. Non ricordo chi mi ha indicato la buca. La buca era profonda tra i cinque e i dieci centimetri e larga più o meno uguale. Per constatare la profondità ho messo la mano.
Anzi preciso che per sentire il punto dove era caduto ho passato la mano per sentire il dislivello. A domanda di parte convenuta Associazione sportiva: Non so indicare se il campo fosse in erba naturale o in erba sintetica. Capitolo 2): è vero. A domanda del giudice: il gestore del campo non è stato avvertito subito dell'incidente. Io sono uscita dal campo per chiedere del ghiaccio ma non ho visto nessuno. Ho visto un citofono ho citofonato e quindi è venuto un signore anziano che mi ha dato del ghiaccio e ha chiesto cosa fosse successo. Il signore anziano era il gestore del campo e mi hanno detto che si chiama . Io ho raccontato al sig. dell'incidente accaduto al sig. . Non Pt_4 Pt_4 Parte_1
so dire se il sig. sia entrato in campo per verificare la buca. Io non ricordo di aver Pt_4 riferito al sig. che ci fosse una buca. L'incidente è accaduto di sera intorno alle 20.30 Pt_4
e il campo era illuminato dalla luce artificiale. La luce che illuminava il campo per quanto io posso riferire era sufficiente. Veniva introdotto il secondo testimone che dichiarava:
“sono nato Latina il 4 maggio 1994 residente in [...] di Testimone_2
professione dottore in ricerca identificato con patente di Guida n. e NumeroD_1
rilasciata dal Prefetto di Latina in corso di validità non ho rapporti di NumeroD_2 parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): vero. A domanda di io mi trovavo in campo a giocare. Non giocavo in porta. Non so CP_2
indicare a che distanza mi trovassi rispetto al luogo dove è avvenuto l'incidente. Quando il ragazzo si è fatto male io mi sono avvicinato ed ho visto la buca. La buca era profonda dieci centimetri ed estesa circa venti centimetri. Non ho verificato la buca mettendoci la mano. Ho potuto constatare la profondità della buca a vista. Ciò ho potuto vedere anche se la buca era ricoperta di erba. Non so quantificare i numeri dell'estensione e della profondità della buca. Ho fatto una stima in base alla mia memoria visiva. A domanda di parte convenuta Associazione sportiva: non ricordo se l'incidente sia avvenuto vicino ad una delle due porte oppure a centrocampo o in una delle fasce laterali del campo. Era una partita amichevole e non ricordo quanto tempo fosse passato dall'inizio della partita quando avvenne l'incidente. Se ricordo bene a giocare la partita eravamo in quattordici. A domanda del Giudice: sicuramente è stato chiamato il gestore per far portare del ghiaccio.
Per quanto io ho visto e sentito nessuno ha avvertito il gestore della presenza della buca. Il campo era in erba naturale. Al momento dell'incidente il campo era illuminato da luce artificiale perché era sera. Non ricordo che ora fosse. Per quanto ricordi l'illuminazione era sufficiente io non ho notato dei problemi nelle luci. Parte attrice chiedeva che venisse ammessa CTU medica sulla persona dell'attore anche sulla scorta della CTP in atti. La terza chiamata si opponeva alla CTU medica poiché l'istruttoria era lacunosa se CP_2
non addirittura contraddittoria. Parte convenuta Associazione sportiva si opponeva e si associava alle richieste della terza chiamata Il Giudice dato atto si riservava. CP_2
Con ordinanza del 26 ottobre 2021 il Giudice letti gli atti di causa a scioglimento della riserva assunta all' udienza sulla richiesta di CTU medica avanzata da parte attrice sulla persona dell'attore ritenuto che la causa appariva matura per la decisione Parte_1
sulla base delle prove acquisite rigettava la richiesta di CTU medica e rinviava la causa, considerato l'anno di iscrizione e il carico di ruolo, all'udienza del 20 ottobre 2022 per la precisazione delle conclusioni
Con ordinanza del 26 novembre 2024 il Giudice, a seguito di diversi rinvii, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data
11 novembre 2024, da parte convenuta in data 4 novembre 2024 e dalla terza chiamata in data 25 novembre 2024 rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 luglio 2025 da svolgersi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza
Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 15 luglio 2025, da parte convenuta in data 30 giugno
2025 e dalla terza chiamata in data 16 luglio 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 13 ottobre 2025 così concludendo: “piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis - dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto , in persona del Controparte_4 titolare legale rapp.te p.t., nel sinistro per cui è causa per “culpa in vigilando” ex art. 2051 c.c.;-
Condannare L' , in persona del titolare Controparte_4 legale rapp.te p.t., in favore dell'istante , al pagamento della somma di € 27.482,55 Parte_1 per i danni fisici riportati dallo stesso oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che (ex art. 93 cpc) si dichiara antistatario;
In via istruttoria, previa remissione della causa sul ruolo, si insiste sull'ammissione della CTU medico legale sulla persona del al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore nel Parte_1
sinistro de quo”
Parte attrice depositava memoria di replica in data 27 ottobre 2025 ribadendo le conclusioni già rassegnate nella comparsa conclusionale.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 13 ottobre 2025 chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in caso contrario, accogliersi la domanda di manleva.
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 31 ottobre 2025 così concludendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigettare
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Terza Chiamata 2. Controparte_6
Confermare tutte le Conclusioni già rassegnate da parte convenuta Controparte_1 in via Principale, Subordinata e di Rito, così come riportate nel
[...]
Paragrafo 1 della presente memoria di replica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
La terza chiamata depositava comparsa conclusionale in data 16 ottobre 2025 concludendo per il rigetto della domanda attorea e comunque per il rigetto della domanda di manleva per prescrizione.
La terza chiamata depositava memoria di replica in data 3 novembre 2025 riportando alle rassegnate conclusioni,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
La fattispecie oggetto di causa è da ricondursi all'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., che configura la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia la quale, come noto, possiede carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che la parte danneggiata dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato nonché l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, con la precisazione che “La responsabilità dell'art. 2051 c.c. presuppone che il danno prodotto dalla cosa in custodia derivi da un dinamismo intrinseco alla medesima, non essendo sufficiente che la stessa abbia svolto un ruolo puramente passivo nella causalità del danno (comprensivo, tra l'altro, del fatto del terzo e della colpa del danneggiato)”. (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2004, n. 3808). L'art. 2051 c.c. introduce un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima. Più in particolare, il custode è tenuto a dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi o dal danneggiato medesima, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. Cass., sent. n.
11802/2016 e Cass., sent. n. 6826/2021) ed in particolare la Suprema Corte precisa che
“non risulta predicabile la ricorrenza dei caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass. Sez.
3, sera. 20 novembre 2020, n. 26524; Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035) escludendo pertanto la responsabilità del custode solo in caso di realizzazione di un evento che praevideri non potest.
In particolare, sul punto si precisa che quanto più l'evento è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di questo incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
In merito è utile richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte la quale precisa che: “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096).
Inoltre, come ulteriormente precisato dai giudici di legittimità, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato l'onere di provare che nell'ipotesi in cui la cosa si presenti inerte e priva di intrinseca pericolosità occorre dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cfr. Cass.
11526/2017)
Nel caso in esame deve anzitutto osservarsi come la presenza di buche od irregolarità nel campo da calcio ad erba naturale sia circostanza del tutto frequente e prevedibile sicché costituisce accettazione del rischio, per il praticante la suddetta attività sportiva,
l'infortunio dovuto alle irregolarità del terreno considerato che il gioco del calcio impone improvvise accelerazioni ed arresti della corsa, scontri tra giocatori, impossibilità di vedere il piano di calpestio dovendo il giocatore prestare attenzione alla palla, alla posizione dei compagni di squadra e degli avversari. Tali caratteristiche del gioco risultano ancor più esasperate nel gioco del calcetto per le dimensioni ridotte del campo e per la maggiore frequenza di accelerazioni e arresti della corsa e degli scontri tra i giocatori. Circa la visibilità tutti i testi, ad eccezione del hanno dichiarano che il campo fosse ben Tes_1 illuminato dalla luce artificiale e che non vi fossero zone d'ombra. Divergono le dichiarazioni in merito alle dimensioni della buca, vale a dire alla sua estensione e alla sua profondità: il teste dichiara che “la buca era profonda dieci centimetri ed estesa circa venti Tes_2 centimetri. Non ho verificato la buca mettendoci la mano. Ho potuto constatare la profondità della buca a vista. Ciò ho potuto vedere anche se la buca era ricoperta di erba. Non so quantificare i numeri dell'estensione della profondità della buca” mentre il teste afferma che “la buca Pt_3 era profonda circa 5 cm ed era ricoperta di erba. Non so riferire quanto la buca fosse estesa” inoltre il teste dichiara che “la buca era abbastanza profonda tanto da metterci il piede dentro. Tes_1
Penso che fosse profonda circa 4 o 5 centimetri forse anche di più. Era estesa circa 5 o 6 centimetri” ed infine la teste la quale asserisce che “la buca era profonda tra i 5 e i 10 centimetri e Tes_3
larga più o meno uguale. Per constatare la profondità ho messo la mano. Anzi preciso che per sentire il punto dove era caduto ho passato la mano per sentire il dislivello.” La presenza di una buca profonda circa cinque centimetri ed estesa circa 5 o 6 centimetri non costituisce quindi soltanto evento frequente e prevedibile in un campo ad erba naturale ma non costituisce pericolo per i giocatori e non crea alcuna possibilità di infortunio.
Deve inoltre osservarsi la mancata comunicazione al gestore del campo della presenza della buca nell'immediatezza dell'incidente e del fatto che questa avesse causato il sinistro ed infatti lo stesso attore dichiara “il giorno seguente ho chiamato il sig per Persona_1 avvertirlo di quanto mi era accaduto” ed inoltre tale circostanza è confermata anche dal teste che dichiara” Sicuramente è stato chiamato il gestore per far portare del ghiaccio. Per quanto Tes_2
io ho visto e sentito nessuno ha avvertito il gestore della presenza della buca” e dalla teste Tes_3 la quale afferma che ”il gestore del campo non è stato avvertito subito dell'incidente. Io sono uscita dal campo per chiedere del ghiaccio ma non ho visto nessuno. Ho visto un citofono e ho citofonato e quindi è venuto un signore anziano che mi ha dato del ghiaccio e ha chiesto cosa fosse successo. Il signore anziano era il gestore del campo mi hanno detto che si chiama Io ho Pt_4 raccontato al sig. dell'incidente accaduto al sig. Non so dire se il sig. sia Pt_4 Parte_1 Pt_4 entrato in campo per verificare la buca. Io non ricordo di aver riferito al sig. che ci fosse una Pt_4 buca”.
Dunque, in virtù di quanto sopra va esclusa, comunque, all'esito del giudizio, la imprevedibilità e la pericolosità della buca considerate le dichiarazioni concernenti le caratteristiche e le dimensioni della buca rilasciate dai testi i quali comunque concordando sulla circostanza che il campo di calcio fosse sufficientemente illuminato dalla luce artificiale circostanze che consentono di escludere la pericolosità della buca
Pertanto, alla luce degli elementi sopraindicati in ragione di quanto sopra espresso, può dunque concludersi che l'incidente è avvenuto per la condotta tenuta da parte attrice che ha interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la buca solo l'occasione del sinistro e non causa efficiente dello stesso stante la sua non pericolosità.
Le spese di parte convenuta vengono poste a carico di parte attrice secondo la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 nella misura media.
Per quanto concerne invece le spese di lite in favore delle parti chiamate la giurisprudenza ha invece precisato che “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”(Cass. ordinanza n. 6144/2024). Pertanto, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale sopraindicato considerato che la chiamata in causa di si era resa necessaria in relazione Controparte_2
alla tesi sostenuta da parte attrice la quale è risultata infondata, le spese di lite sostenute da questa sono poste in capo all'attore e vengono liquidate nella misura media.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di rispettivamente di parte convenuta e della terza chiamata che liquida, per Controparte_2 ciascuna parte, in € 5.077,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali.
Lì 10 novembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3743/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 17 luglio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo SCHETTINO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Corso della Repubblica n. 224;
PARTE ATTRICE
E
- ” rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Stefano SCHIAVONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina
Viale Umberto I, n.31;
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
- rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_2
VA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Corso della Repubblica n. 283;
ZA IA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 15 luglio 2025, la terza chiamata come da note scritte depositate in data 16 luglio 2025 e parte convenuta come da note scritte depositate in data 30 giugno 2025 da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 22 giugno 2018 deduceva: Parte_1
a) in data 14 settembre 2015 mentre era intento a giocare una partita di calcetto presso il campo sportivo ” di sito in alla via Colle CP_1 Persona_1 CP_1
Piuccio n 21 inciampava improvvisamente in una buca profonda coperta di erba e non visibile. L'attore veniva immediatamente soccorso da alcuni ragazzi che giocavano insieme allo stesso giacché accusava un forte dolore al ginocchio sinistro e successivamente veniva trasportato presso il pronto soccorso di dove gli CP_1
veniva diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e poi a seguito di esami approfonditi anche una rottura del legamento crociato anteriore sinistro per il quale in data 19 novembre 2015 l'attore veniva sottoposto ad un intervento di ricostruzione presso l'ICOT di Latina;
b) in data 20 ottobre 2015 veniva inviata formale lettera di messa in mora all'associazione sportiva “ ” di ed all' CP_1 Persona_1 CP_2 [...]
compagnia che garantiva il convenuto per le attività sportive Controparte_2 svolte sul centro sportivo. La predetta compagnia di assicurazione apriva il sinistro ma non riconosceva alcuna responsabilità in capo all'assicurato; c) la responsabilità dell'associazione sportiva nella causazione del sinistro per culpa in vigilando e cioè per non aver vigilato e mantenuto in modo adeguato l'impianto sportivo per lo svolgimento di gare giacché la buca coperta d'erba costituiva un'insidia;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia al On.le Tribunale, contrariis reiectiis;
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto associazione sportiva “ ” di CP_1 Per_1
, in persona del titolare legale rapp.te p.t., nel sinistro per cui è causa per “culpa in
[...] vigilando”; Condannare l'Associazione , in persona del CP_1 Parte_2 titolare legale rapp.te p.t., in favore dell'istante , al pagamento della somma di € Parte_1
25.000 per i danni fisici riportati dallo stesso;
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che
(ex. art. 93 c.p.c.) si dichiara antistatario.”
Con comparsa del 8 ottobre 2018 IL si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo:
a) la chiamata in causa, ai sensi degli Artt. 106 e 269 c.p.c. della compagnia di assicurazioni e la domanda di manleva nei suoi Controparte_2
riguardi poiché vigeva con essa un contratto di assicurazione n.
148639/65/781/1751782 che copriva la R.C.T. della convenuta per le sue attività;
b) la mancata comunicazione al personale presente e all'Associazione convenuta di alcun evento lesivo nell'immediatezza dell'accaduto. Oltre a ciò la società convenuta aveva attivato le necessarie cautele volte ad attivare l'esistente copertura assicurativa senza essere informata circa gli esiti. Infine, la richiesta genericamente avanzata da parte attrice non consentiva alcuna valida considerazione, mancando di una puntuale descrizione e precisazione dei luoghi, delle circostanze e di ogni altro elemento utile al vaglio della contestazione mossa;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare in rito: fissare ai sensi dell'Art. 269 cpc altra udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo
[...] chiamato a garantire e manlevare parte convenuta in forza del richiamato Controparte_2 contratto in premessa;
nel merito: rigettare tutte le domanda proposte dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta attesa l'assoluta mancanza di responsabilità dell'
[...] con riferimento a quanto denunciato, oltre all'assoluto Controparte_1 difetto dei presupposti sia in fatto che in diritto mossi contro l'odierna convenuta;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiarare in persona del legale rapp.te p.t. tenuto a garantire e Controparte_2 manlevare la convenuta in forza del contratto di assicurazione in essere tra le parti alla data del sinistro. Comunque con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio nella misura indicata nella Nota Spese che verrà depositata.”
Con comparsa del 29 maggio 2019 si costituiva in Controparte_2 giudizio deducendo:
a) l'improcedibilità della domanda per non essere stata preventivamente attivata la procedura della mediazione obbligatoria, ritenuta doverosa per legge nella materia di cui causa;
b) l'invalidità della chiamata in manleva della Compagnia attesa la mancanza e incompletezza del documento (polizza e condizioni generali e particolari di assicurazione) e per difetto di prova anche per l'avvenuto pagamento della rata di assicurazione nel periodo in cui era avvenuto il sinistro. La compagnia non aveva ricevuto dal proprio assicurato alcuna comunicazione prima della chiamata in causa ma esclusivamente messa in mora dell'attore in data 02.05.2016. Pertanto in virtù di tali elementi vi era stata violazione dell'art. 7 delle Norme Generali di polizza da parte delle controparti e l'inadempimento di tale obbligo determinava l'intervenuta prescrizione del diritto;
c) l'esclusione di responsabilità della convenuta giacché gli accertamenti avevano escluso la sussistenza di buche o dissesti del terreno pertanto la caduta si era verificata a causa della disattenzione e negligenza dell'attore per aver messo male il piede o essersi scontrato con altri calciatori in azioni di gioco;
Concludeva pertanto chiedendo: "Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente ed in rito dichiarare la improcedibilità della domanda stante l'omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria nella presente materia;
sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia domanda nei confronti della compagnia essendo stata eseguita tardivamente, con conseguenziale estromissione della dal presente giudizio;
in via gradata e nel merito, Controparte_3 respingere ogni avversa richiesta, perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. Vittoria di spese e onorari secondo i nuovi parametri di legge”. Si chiede I 'ammissione di prova per interrogatorio formale della parte attrice sui seguenti capitoli: 1) vero che il campo di calcio di proprietà della convenuta si è sempre presentato perfettamente uniforme, senza dislivelli o buche ed in perfetto stato manutentivo;
2) vero che l'attore perdeva I 'equilibrio e cadeva per Parte_1 proprio conto, e comunque in circostanze differenti rispetto a quelle narrate in citazione;
3) vero che il conosceva bene lo stato dei luoghi, per averli frequentati molte volte e per avervi giocato Parte_1 spesso con la propria squadra di calcio;
4) vero che I ' Controparte_1 ha ricevuto unicamente dal la denuncia per la presenza di insidia quale buca profonda nel Parte_1 campo sportivo a distanza di mesi dal fatto presunto;
5) vero che il luogo del sinistro era ben illuminato da fari e luci artificiali tali da non creare zone d'ombra sul campo. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, diretta con le domande sopra articolate e contraria sui capitoli ex adverso articolati, qualora ammessi, con i testi di ogni parte costituita, qualora indifferenti. Con riserva di altro dedurre, articolare e produrre nuova documentazione nei tre termini, ex art. 183 VI co. c.p.c., che sin d'ora chiedono.”
All'udienza del 18 giugno 2019, la terza chiamata chiedeva di disporre la mediazione in relazione alla domanda di garanzia. Il Giudice concedeva termine di giorni 15 per introdurre la procedura di mediazione a carico di parte convenuta in relazione alla domanda di manleva e rinviava all'udienza del 13.02.2020 per la comparizione delle parti
All'udienza del 13 febbraio 2020 parte attrice si riportava all'atto introduttivo del giudizio e ne chiedeva l'integrale accoglimento. Impugnava e contestava quanto dedotto da controparte e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Il convenuto impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto e eccepito per i motivi già dedotti nella comparsa di costituzione e risposta cui si riportava integralmente. Si associava alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c . Il Giudice rilevava che doveva essere effettuata la procedura di mediazione nei confronti del convenuto . Controparte_4
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. primo termine del 12 giugno 2020 parte attrice ribadiva quanto dedotto.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 10 luglio 2020 parte convenuta ribadiva quanto dedotto e in via istruttoria chiedeva l 'ammissione di interrogatorio formale della parte attrice sui seguenti capitoli: 1) vero che il campo di calcio di proprietà della convenuta si è sempre presentato perfettamente uniforme, senza dislivelli o buche ed in perfetto stato manutentivo;
2) vero che l 'attore perdeva l Parte_1 'equilibrio e cadeva per proprio conto, e comunque in circostanze differenti rispetto a quelle narrate in citazione;
3) vero che il conosceva bene lo stato dei luoghi, per Parte_1
averli frequentati molte volte e per avervi giocato spesso con la propria squadra di calcio;
4) vero che l' ha ricevuto unicamente dal Controparte_1 [...]
la denuncia per la presenza di insidia quale buca profonda nel campo sportivo a Pt_1
distanza di mesi dal fatto presunto;
5) vero che il luogo del sinistro era ben illuminato da fari e luci artificiali tali da non creare zone d'ombra sul campo. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi, diretta sulle domande sopra articolate per l 'interpello e sui testi ex adverso indicati qualora ammissibili. Chiedeva altresì di essere abilitata alla prova contraria a quella ex adverso richiesta
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 13 luglio 2020 parte attrice ribadiva quanto dedotto e chiedeva l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: CTU medico legale al fine di determinare la natura e l'entità delle lesioni subite dal Parte_1 nel sinistro de quo e l'ammissione alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Se sia vero che” in data 14.09.2015, il Sig. , mentre era intento a giocare una partita di Parte_1
calcetto presso il campo sportivo “ ” di , sito in alla CP_1 Persona_1 CP_1
via Colle Piuccio n. 21, inciampava improvvisamente in una buca profonda coperta di erba e pertanto non visibile;
2) “Se sia vero che” l'attore veniva immediatamente soccorso da alcuni ragazzi che giocavano insieme allo stesso, in quanto accusava un forte dolore al ginocchio sx e, successivamente, veniva portato presso il P.S. di dove gli veniva CP_1
diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio sx;
Indicava a testi i sig.ri , Parte_3
e . Chiedeva inoltre l'ammissione alla prova Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
contraria sui capitoli eventualmente articolati da parte convenuta.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. terzo termine del 30 luglio 2020 parte convenuta ribadiva quanto dedotto e richiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta per Controparte_1
rispondere sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che all'epoca del sinistro per cui è causa il campo sportivo di sua proprietà e da Lei gestito veniva quotidianamente manutenuto e supervisionato dopo ogni partita di calcio”. 2) “Vero che i campi sportivi dove si gioca a calcio, come anche quello per cui è causa, erano risultati privi di buche o avvallamenti” 3)
“Vero che all'epoca del sinistro per cui è causa l' riceveva Controparte_1
unicamente la segnalazione del e nessun altro utilizzatore del campo ha Parte_1 denunciato eventi simili lamentando lesioni a causa della presenza di buche sul campo”. Si opponeva alla richiesta di CTU palesemente esplorativa e tendente a colmare il vuoto istruttorio di parte attrice. Insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nella memoria secondo termine ex art. 183 VI comma cpc e integrate nella presente memoria, nonché nel rigetto della avversa richiesta, per tutte le ragioni sopra argomentate.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse richieste istruttorie, chiedeva di essere abilitata alla prova contraria su tutti i testi ammessi e sulle domande ex adverso articolate, epurate da valutazioni e considerazioni non demandabili ai testi.
Con decreto del 9 settembre 2020 il Giudice visto il ruolo dell'udienza del 15 settembre
2020, considerato che risultavano fissati oltre 20 processi differiva la causa, considerato l'anno di iscrizione e le attività previste, all'udienza del 15 ottobre 2020 per i medesimi incombenti.
Con decreto del 30 settembre 2020 il Giudice, letti gli atti di causa rilevato che l'udienza del 15 ottobre 2020 era stata fissata per l'ammissione delle prove;
considerato che
detto incombente potesse essere assolto con ordinanza fuori udienza al fine di non ritardare la trattazione della causa e di evitare accessi ed assembramenti nel palazzo di giustizia;
lette le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti ritenute ammissibili e rilevanti le prove richieste dalle parti ammetteva 1) la prova testimoniale richiesta da parte attrice per come formulata escluse le valutazioni;
2) la prova per interpello richiesta dalla terza chiamata nelle memorie secondo e terzo termine di parte attrice e della convenuta CP_2 CP_5
. Ammetteva le parti alla prova contraria per come richiesto. Disponeva la revoca
[...]
della precedente ordinanza nella parte in cui fissava l'udienza del 15 ottobre 2020; il rinvio d'ufficio del procedimento, tenuto conto della data di iscrizione e dell'attività prevista, all'udienza del 29 aprile 2021 per espletamento di tutta l'istruttoria.
All'udienza del 29 aprile 2021 il Giudice disponeva l'interrogatorio formale di parte attrice richiesto dalla terza chiamata sui capitoli della memoria Parte_1
istruttoria secondo termine di terza chiamata: Capitolo 1): io ho frequentato quel campo negli 2014 e 2015 ed era tenuto apparentemente bene. Capitolo 2): non è vero cadevo perché mettevo il piede in una buca che non vedevo perché era coperta di erba. Mi avvedevo della buca dopo essere caduto. Capitolo 3): non facevo parte di una squadra di calcio e in quel campo giocavo sporadicamente e non conoscevo bene il campo. Capitolo
4): non è vero. Il giorno seguente ho chiamato il sig. per avvertirlo di Persona_1 quanto mi era accaduto. Dopo gli accertamenti clinici mi sono recato alla compagnia di assicurazione a Si procedeva quindi all'interrogatorio forma del sig. CP_1 Per_1
richiesto dalla terza chiamata Sui capitoli di cui alla memoria terzo
[...] CP_2 termine di terza chiamata. Capitolo 1): è vero Capitolo 2): è vero i campi non hanno mai avuto avvallamenti o buche e venivano quotidianamente verificati. Capitolo 3): è vero. In circa 18 anni non abbiamo mai ricevuto richieste di risarcimento per problemi legati ad incidenti di gioco. Le parti chiedevano darsi inizio alla prova testimoniale. Veniva introdotto il primo testimone di parte attrice che dichiarava: “sono nato Parte_3
a Ferrara il 12 ottobre 1993, sono consulente immobiliare, identificato con carta di identità
n. rilasciata dal comune di in corso di validità non ho rapporti di NumeroD_1 CP_1
parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): è vero.
Capitolo 2): è vero. A domanda di io giocavo a calcio e mi trovavo a circa tre metri CP_2
dall'attore. Il si trovava a centrocampo, era solo e nessuno lo stava contrastando. Parte_1
Si stava fermando e ha messo il piede dentro la buca ed è caduto. A domanda di io CP_2
ho visto che metteva il piede dentro la buca. Io non ho visto la buca perché era coperta d'erba. Dopo la caduta ho visionato la buca dove era inciampato il . La buca era Parte_1
profonda circa 5 centimetri ed era ricoperta di erba. Non so riferire quanto la buca fosse estesa. A domanda di l'ho accompagnato io al pronto soccorso. Non ricordo se CP_2
l'ho accompagnato con la mia macchina o se l'ho accompagnato guidando la sua. A domanda di parte convenuta: abbiamo interrotto la partita a causa dell'incidente dopo circa 10 minuti dall'inizio. A domanda del giudice: il campo è per calcio a sette in erba naturale. Non ricordo a che ora sia avvenuto l'incidente. Non ricordo se ci fosse la luce naturale o la luce artificiale. I campi hanno comunque la illuminazione artificiale. C'era una buona visibilità e non c'erano zone di ombra. Non ho notato altre buche oltre quella che ha cagionato l'incidente. In quel campo andavo a giocare sporadicamente. Veniva introdotto il secondo testimone di parte attrice che dichiarava: “sono nato a Testimone_1
Latina il 3 agosto 1991, sono impiegato pubblico identificato con carta di identità n. Num_2
in corso di validità non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): è vero Capitolo 2): è vero. A domanda di io mi CP_2
trovavo nelle vicinanze dell'attore quando ha avuto l'incidente. Il si trovava Parte_1 all'inizio del campo, anzi a metà campo. A domanda di quando è caduto il CP_2 [...]
stava correndo. Non c'era nessuno che lo contrastava. A domanda di dico Pt_1 CP_2
che è caduto nella buca perché non c'era alcun contrasto e l'ho visto cadere dopo un movimento scoordinato. Mi sono avvicinato dopo averlo sentito urlare ed ho visto la buca.
A domanda di non ho visto il mettere il piede nella buca. La buca l'ho CP_2 Parte_1
vista dopo la caduta. A domanda di la buca era abbastanza profonda tanto da CP_2
metterci il piede dentro. Penso che fosse profonda circa 4 o 5 centimetri forse anche di più.
Era estesa circa 5 o 6 centimetri. A domanda di parte convenuta: io non ho accompagnato il al pronto soccorso. A domanda di parte attrice: la buca non era visibile perché Parte_1
era coperta anche perché era di notte. Il campo era in erba naturale. A domanda del giudice: l'incidente è avvenuto alle 19/19.30. C'era la luce artificiale. Il campo non era ben illuminato perché in alcune zone la luce non era sufficiente e c'erano della zone d'ombra.
Io non ho avvertito il proprietario del campo dell'incidente e non so dire se lo abbia fatto altro giocatore. Io giocavo in quel campo circa una volta al mese. La partita a seguito dell'incidente è stata interrotta. Parte attrice rinunciava al teste e chiedeva rinvio Tes_3
per la prosecuzione della prova. La terza chiamata si opponeva alla rinuncia e chiedeva di poter citare il teste. Il Giudice autorizzava e rinviava all'udienza del 26 ottobre 2021 per il teste e . Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 26 ottobre 2021 veniva introdotto il primo testimone che dichiarava:
“sono nata a [...] il [...] residente in [...] CP_1
Migliara 53 n. 5224 di professione designer identificata con CI rilasciata dal C.F._1
Comune di in corso di validità non ho rapporti di parentela, affinità, CP_1 dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sono stata fidanzata con parte attrice. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava:
Capitolo 1): è vero. A domanda di io ero presente. Ero seduta su una panchina CP_2
fuori dal campo. Non sono in grado di precisare che distanza mi trovassi al momento dell'incidente. Il sig. è caduto quando si trovava al centro del campo. Io Parte_1 comunque ero molto lontana. Si ho visto la buca. Io l'ho vista dopo che mi è stata indicata.
Si trattava di una buca coperta di erba. Non era visibile. La buca l'ho vista dopo che mi è stata indicata. Non ricordo chi mi ha indicato la buca. La buca era profonda tra i cinque e i dieci centimetri e larga più o meno uguale. Per constatare la profondità ho messo la mano.
Anzi preciso che per sentire il punto dove era caduto ho passato la mano per sentire il dislivello. A domanda di parte convenuta Associazione sportiva: Non so indicare se il campo fosse in erba naturale o in erba sintetica. Capitolo 2): è vero. A domanda del giudice: il gestore del campo non è stato avvertito subito dell'incidente. Io sono uscita dal campo per chiedere del ghiaccio ma non ho visto nessuno. Ho visto un citofono ho citofonato e quindi è venuto un signore anziano che mi ha dato del ghiaccio e ha chiesto cosa fosse successo. Il signore anziano era il gestore del campo e mi hanno detto che si chiama . Io ho raccontato al sig. dell'incidente accaduto al sig. . Non Pt_4 Pt_4 Parte_1
so dire se il sig. sia entrato in campo per verificare la buca. Io non ricordo di aver Pt_4 riferito al sig. che ci fosse una buca. L'incidente è accaduto di sera intorno alle 20.30 Pt_4
e il campo era illuminato dalla luce artificiale. La luce che illuminava il campo per quanto io posso riferire era sufficiente. Veniva introdotto il secondo testimone che dichiarava:
“sono nato Latina il 4 maggio 1994 residente in [...] di Testimone_2
professione dottore in ricerca identificato con patente di Guida n. e NumeroD_1
rilasciata dal Prefetto di Latina in corso di validità non ho rapporti di NumeroD_2 parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): vero. A domanda di io mi trovavo in campo a giocare. Non giocavo in porta. Non so CP_2
indicare a che distanza mi trovassi rispetto al luogo dove è avvenuto l'incidente. Quando il ragazzo si è fatto male io mi sono avvicinato ed ho visto la buca. La buca era profonda dieci centimetri ed estesa circa venti centimetri. Non ho verificato la buca mettendoci la mano. Ho potuto constatare la profondità della buca a vista. Ciò ho potuto vedere anche se la buca era ricoperta di erba. Non so quantificare i numeri dell'estensione e della profondità della buca. Ho fatto una stima in base alla mia memoria visiva. A domanda di parte convenuta Associazione sportiva: non ricordo se l'incidente sia avvenuto vicino ad una delle due porte oppure a centrocampo o in una delle fasce laterali del campo. Era una partita amichevole e non ricordo quanto tempo fosse passato dall'inizio della partita quando avvenne l'incidente. Se ricordo bene a giocare la partita eravamo in quattordici. A domanda del Giudice: sicuramente è stato chiamato il gestore per far portare del ghiaccio.
Per quanto io ho visto e sentito nessuno ha avvertito il gestore della presenza della buca. Il campo era in erba naturale. Al momento dell'incidente il campo era illuminato da luce artificiale perché era sera. Non ricordo che ora fosse. Per quanto ricordi l'illuminazione era sufficiente io non ho notato dei problemi nelle luci. Parte attrice chiedeva che venisse ammessa CTU medica sulla persona dell'attore anche sulla scorta della CTP in atti. La terza chiamata si opponeva alla CTU medica poiché l'istruttoria era lacunosa se CP_2
non addirittura contraddittoria. Parte convenuta Associazione sportiva si opponeva e si associava alle richieste della terza chiamata Il Giudice dato atto si riservava. CP_2
Con ordinanza del 26 ottobre 2021 il Giudice letti gli atti di causa a scioglimento della riserva assunta all' udienza sulla richiesta di CTU medica avanzata da parte attrice sulla persona dell'attore ritenuto che la causa appariva matura per la decisione Parte_1
sulla base delle prove acquisite rigettava la richiesta di CTU medica e rinviava la causa, considerato l'anno di iscrizione e il carico di ruolo, all'udienza del 20 ottobre 2022 per la precisazione delle conclusioni
Con ordinanza del 26 novembre 2024 il Giudice, a seguito di diversi rinvii, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data
11 novembre 2024, da parte convenuta in data 4 novembre 2024 e dalla terza chiamata in data 25 novembre 2024 rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 luglio 2025 da svolgersi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza
Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 15 luglio 2025, da parte convenuta in data 30 giugno
2025 e dalla terza chiamata in data 16 luglio 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 13 ottobre 2025 così concludendo: “piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis - dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto , in persona del Controparte_4 titolare legale rapp.te p.t., nel sinistro per cui è causa per “culpa in vigilando” ex art. 2051 c.c.;-
Condannare L' , in persona del titolare Controparte_4 legale rapp.te p.t., in favore dell'istante , al pagamento della somma di € 27.482,55 Parte_1 per i danni fisici riportati dallo stesso oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che (ex art. 93 cpc) si dichiara antistatario;
In via istruttoria, previa remissione della causa sul ruolo, si insiste sull'ammissione della CTU medico legale sulla persona del al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore nel Parte_1
sinistro de quo”
Parte attrice depositava memoria di replica in data 27 ottobre 2025 ribadendo le conclusioni già rassegnate nella comparsa conclusionale.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 13 ottobre 2025 chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in caso contrario, accogliersi la domanda di manleva.
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 31 ottobre 2025 così concludendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigettare
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Terza Chiamata 2. Controparte_6
Confermare tutte le Conclusioni già rassegnate da parte convenuta Controparte_1 in via Principale, Subordinata e di Rito, così come riportate nel
[...]
Paragrafo 1 della presente memoria di replica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
La terza chiamata depositava comparsa conclusionale in data 16 ottobre 2025 concludendo per il rigetto della domanda attorea e comunque per il rigetto della domanda di manleva per prescrizione.
La terza chiamata depositava memoria di replica in data 3 novembre 2025 riportando alle rassegnate conclusioni,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
La fattispecie oggetto di causa è da ricondursi all'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., che configura la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia la quale, come noto, possiede carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che la parte danneggiata dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato nonché l'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, con la precisazione che “La responsabilità dell'art. 2051 c.c. presuppone che il danno prodotto dalla cosa in custodia derivi da un dinamismo intrinseco alla medesima, non essendo sufficiente che la stessa abbia svolto un ruolo puramente passivo nella causalità del danno (comprensivo, tra l'altro, del fatto del terzo e della colpa del danneggiato)”. (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2004, n. 3808). L'art. 2051 c.c. introduce un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima. Più in particolare, il custode è tenuto a dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi o dal danneggiato medesima, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. Cass., sent. n.
11802/2016 e Cass., sent. n. 6826/2021) ed in particolare la Suprema Corte precisa che
“non risulta predicabile la ricorrenza dei caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass. Sez.
3, sera. 20 novembre 2020, n. 26524; Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035) escludendo pertanto la responsabilità del custode solo in caso di realizzazione di un evento che praevideri non potest.
In particolare, sul punto si precisa che quanto più l'evento è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di questo incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
In merito è utile richiamare quanto osservato dalla Suprema Corte la quale precisa che: “La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096).
Inoltre, come ulteriormente precisato dai giudici di legittimità, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato l'onere di provare che nell'ipotesi in cui la cosa si presenti inerte e priva di intrinseca pericolosità occorre dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cfr. Cass.
11526/2017)
Nel caso in esame deve anzitutto osservarsi come la presenza di buche od irregolarità nel campo da calcio ad erba naturale sia circostanza del tutto frequente e prevedibile sicché costituisce accettazione del rischio, per il praticante la suddetta attività sportiva,
l'infortunio dovuto alle irregolarità del terreno considerato che il gioco del calcio impone improvvise accelerazioni ed arresti della corsa, scontri tra giocatori, impossibilità di vedere il piano di calpestio dovendo il giocatore prestare attenzione alla palla, alla posizione dei compagni di squadra e degli avversari. Tali caratteristiche del gioco risultano ancor più esasperate nel gioco del calcetto per le dimensioni ridotte del campo e per la maggiore frequenza di accelerazioni e arresti della corsa e degli scontri tra i giocatori. Circa la visibilità tutti i testi, ad eccezione del hanno dichiarano che il campo fosse ben Tes_1 illuminato dalla luce artificiale e che non vi fossero zone d'ombra. Divergono le dichiarazioni in merito alle dimensioni della buca, vale a dire alla sua estensione e alla sua profondità: il teste dichiara che “la buca era profonda dieci centimetri ed estesa circa venti Tes_2 centimetri. Non ho verificato la buca mettendoci la mano. Ho potuto constatare la profondità della buca a vista. Ciò ho potuto vedere anche se la buca era ricoperta di erba. Non so quantificare i numeri dell'estensione della profondità della buca” mentre il teste afferma che “la buca Pt_3 era profonda circa 5 cm ed era ricoperta di erba. Non so riferire quanto la buca fosse estesa” inoltre il teste dichiara che “la buca era abbastanza profonda tanto da metterci il piede dentro. Tes_1
Penso che fosse profonda circa 4 o 5 centimetri forse anche di più. Era estesa circa 5 o 6 centimetri” ed infine la teste la quale asserisce che “la buca era profonda tra i 5 e i 10 centimetri e Tes_3
larga più o meno uguale. Per constatare la profondità ho messo la mano. Anzi preciso che per sentire il punto dove era caduto ho passato la mano per sentire il dislivello.” La presenza di una buca profonda circa cinque centimetri ed estesa circa 5 o 6 centimetri non costituisce quindi soltanto evento frequente e prevedibile in un campo ad erba naturale ma non costituisce pericolo per i giocatori e non crea alcuna possibilità di infortunio.
Deve inoltre osservarsi la mancata comunicazione al gestore del campo della presenza della buca nell'immediatezza dell'incidente e del fatto che questa avesse causato il sinistro ed infatti lo stesso attore dichiara “il giorno seguente ho chiamato il sig per Persona_1 avvertirlo di quanto mi era accaduto” ed inoltre tale circostanza è confermata anche dal teste che dichiara” Sicuramente è stato chiamato il gestore per far portare del ghiaccio. Per quanto Tes_2
io ho visto e sentito nessuno ha avvertito il gestore della presenza della buca” e dalla teste Tes_3 la quale afferma che ”il gestore del campo non è stato avvertito subito dell'incidente. Io sono uscita dal campo per chiedere del ghiaccio ma non ho visto nessuno. Ho visto un citofono e ho citofonato e quindi è venuto un signore anziano che mi ha dato del ghiaccio e ha chiesto cosa fosse successo. Il signore anziano era il gestore del campo mi hanno detto che si chiama Io ho Pt_4 raccontato al sig. dell'incidente accaduto al sig. Non so dire se il sig. sia Pt_4 Parte_1 Pt_4 entrato in campo per verificare la buca. Io non ricordo di aver riferito al sig. che ci fosse una Pt_4 buca”.
Dunque, in virtù di quanto sopra va esclusa, comunque, all'esito del giudizio, la imprevedibilità e la pericolosità della buca considerate le dichiarazioni concernenti le caratteristiche e le dimensioni della buca rilasciate dai testi i quali comunque concordando sulla circostanza che il campo di calcio fosse sufficientemente illuminato dalla luce artificiale circostanze che consentono di escludere la pericolosità della buca
Pertanto, alla luce degli elementi sopraindicati in ragione di quanto sopra espresso, può dunque concludersi che l'incidente è avvenuto per la condotta tenuta da parte attrice che ha interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la buca solo l'occasione del sinistro e non causa efficiente dello stesso stante la sua non pericolosità.
Le spese di parte convenuta vengono poste a carico di parte attrice secondo la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 nella misura media.
Per quanto concerne invece le spese di lite in favore delle parti chiamate la giurisprudenza ha invece precisato che “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”(Cass. ordinanza n. 6144/2024). Pertanto, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale sopraindicato considerato che la chiamata in causa di si era resa necessaria in relazione Controparte_2
alla tesi sostenuta da parte attrice la quale è risultata infondata, le spese di lite sostenute da questa sono poste in capo all'attore e vengono liquidate nella misura media.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di rispettivamente di parte convenuta e della terza chiamata che liquida, per Controparte_2 ciascuna parte, in € 5.077,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali.
Lì 10 novembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava