Art. 1.
Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli assegni familiari del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivi degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni, sono determinati, per tutti gli aventi diritto, nelle misure di lire 4160 mensili per ciascun figlio, lire 2808 per il coniuge e lire 1430 per ciascun ascendente.
Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli assegni familiari del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivi degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni, sono determinati, per tutti gli aventi diritto, nelle misure di lire 4160 mensili per ciascun figlio, lire 2808 per il coniuge e lire 1430 per ciascun ascendente.