Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 25.3.2025
R.G.N. 252/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
Dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 252/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del titolare (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Barone (C.F. C.F._1
) – , elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 Email_1 studio in LI alla via T. Benigni n. 10
APPELLANTE
E
1
9-59 LI (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alba Carrescia (C.F.
) – e dall'avvocato Massimiliano Argenio (C.F. C.F._3 Email_2
) - , elettivamente domiciliato C.F._4 Email_3 presso lo studio del primo in LI alla via Trinità n. 99
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2353/2019 del 13.12.2019 del Tribunale di LI, pubblicata il 13.12.2019, notificata in data 20.12.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 471/2018 del 10.4.2018, il Tribunale di LI ingiungeva al
[...]
(oggi di pagare, in favore Parte_3 Controparte_1 della ricorrente l'importo di € 6.360,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese, Parte_1 preteso a titolo di corrispettivo dei lavori di manutenzione eseguiti nel corso dell'anno 2005 in favore degli stabili condominiali, portato dalle fatture n. 18 del 18.6.2005, dell'importo di € 5.376,00, e n. 19 del 18.6.2015, dell'importo di € 984,00.
Avverso l'indicato decreto proponeva opposizione il , contestando, in via preliminare, Controparte_1 il difetto di valida procura, ed eccependo la prescrizione del diritto di credito azionato, risalente a lavori asseritamente eseguiti nel corso del 2005, in mancanza di atti idonei ad interrompere il decorso del termine di cui all'art. 2943 c.c.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa.
Allegava la mancanza di prova del credito dell'impresa agli atti della gestione condominiale noti all'amministrazione in carica.
Si costituiva l'opposta, eccependo l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la quale il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
2 In sintesi, il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari formulate dalle parti, riteneva non adeguatamente provati sia il conferimento dell'incarico da parte del opponente, sia Parte_3
l'esecuzione delle opere edili in favore di quest'ultimo sia l'accettazione delle stesse.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello la con citazione del Parte_1
16/01/2020.
Argomentando un unico motivo a sostegno del gravame, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa depositata il 20.4.2020 (per l'udienza dell'11.5.2020, differita di ufficio al 15.5.2020), si costituiva il Supercondominio appellato, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto e riproponendo le eccezioni preliminari e di merito sollevate in primo grado.
La causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.02.2025, svoltasi a trattazione scritta, è stata rimessa dinanzi al Collegio per l'odierna udienza del 25.03.2025 per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Va, pertanto, disattesa la relativa eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante, lamentando il vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata laddove, nell'accogliere l'opposizione, il Tribunale ha ritenuto che l'opposto non ha prodotto
3 alcuna documentazione avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili al opponente né è stata raggiunta la prova Parte_3 dell'avvenuta accettazione da parte del di tali lavori per i quali sarebbe stato concordato il Controparte_2 corrispettivo (pag. 10 sentenza impugnata – pag. 5 atto di gravame).
La motivazione utilizzata dal Tribunale sarebbe, ad avviso dell'appellante, errata in quanto condizionata dall'omessa valutazione della documentazione prodotta.
In particolare, l'appellante deduce di aver prodotto, con il ricorso monitorio, in copia: la fattura n. 18 del 18.6.2005 dell'importo di € 5.376,00 per Lavori di manutenzione marciapiedi e lucernaio civico S. Tommaso
n.57/D; la fattura n. 18 del 18.6.2005 dell'importo di € 984,00 per Lavori di rifacimento del lucernaio al sig.
il rendiconto della gestione dei lavori urgenti al fabbricato condominiale sottoscritto Controparte_3 dall'amministratore dell'epoca rag. con il riparto delle spesa complessiva di € Controparte_4
6.360,00; infine, comunicazione fax e successiva raccomandata di richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 6.360,00.
Deduce di aver, poi, provveduto ad una integrazione documentale nel corso del giudizio di opposizione, depositando una comunicazione del 18.4.2005 con l'importo contabilizzato dei lavori e una comunicazione del 15.5.2005, contenente il rendiconto dei lavori.
In sostanza, l'appellante censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale valutato la descritta documentazione ai fine della decisione, sottolineando come lo scrutinio della stessa avrebbe portato all'accertamento della pretesa creditoria azionata.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, appare opportuno ricordare il principio di diritto enunciato in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
SS. UU. n. 13533/2001).
Tale principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an e il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando
4 sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto sostanziale, la prova dell'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
In particolare, in materia di contratto di appalto, nella cui disciplina va ricondotto il rapporto tra le parti, incombe sul creditore, che agisca per il pagamento del corrispettivo delle opere edili, la prova dell'esistenza del contratto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. ordinanza n.
19944/2023; Cass. ordinanza n. 5915/2011; Cass. sentenza n. 10860 del 2007).
Passando all'esame del caso concreto, alla luce della compiuta lettura della documentazione in atti reputa la Corte che vada condiviso il ragionamento del primo giudice in punto di difetto di prova del credito azionato.
Non appare, invero, raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, e non risulta assolto l'onere probatorio gravante sull'odierno appellante, attore in senso sostanziale.
Come già rilevato dal Tribunale, manca in atti la prova del conferimento dell'incarico da parte del per l'esecuzione dei lavori per i quali l'appellante chiede il pagamento del corrispettivo. Parte_3
I documenti allegati, descrittivi delle opere, sono atti formati e provenienti dallo stesso appellante.
Essi non risultano trasmessi né accettati dall'appellato, non potendosi a tal fine valorizzare il mero timbro della che amministrava, all'epoca, il Condominio, in quanto trattasi di timbro Parte_4 privo di sottoscrizione.
Il rendiconto consuntivo della spesa inerente a lavori urgenti al fabbricato 1.6.2005 – 30.6.2005, sottoscritto dall'amministratore e datato 10.4.2006, non reca alcun riferimento all'impresa appellante quale esecutrice delle opere, peraltro, solo parzialmente coincidenti con quelle che quest'ultima assume di aver eseguito.
Valore dirimente va, infine, attribuito, ai fini dell'accertamento negativo del credito, proprio alle due fatture allegate.
Nello specifico, la fattura n. 18/2005 dell'importo di € 5.376,00 reca la dicitura “pagato”, ed essendo stato il documento prodotto dalla stessa parte creditrice, odierna appellante, a tale dicitura non può che riconnettersi efficacia di quietanza di pagamento.
5 La fattura n. 19/2005, contiene invece la chiara dicitura “lavori di rifacimento lucernaio al sig. CP_3
: trattasi di dicitura indicativa del fatto che il committente delle opere fatturate fosse il singolo
[...] condòmino e non il , e dunque che il citato debba essere Controparte_1 Controparte_3 individuato come unico legittimato passivo della pretesa di pagamento.
L'appello va, pertanto, rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione proposta dalle parti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la vicinanza del valore della causa al limite inferiore dello scaglione.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso il 25.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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