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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere
Dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
Dr. Francesca Rubino Esperto
Dr. Antonio Brienza Esperto decidendo sul reclamo depositato in data 20 febbraio 2025 da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Sestina Viggiano, C.F._2
come da mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
IC (PZ), alla Via I Maggio, n. 17, avverso il decreto del 10.2.2025 (n.
404/2025 emesso a definizione del procedimento RG n. 184/2023 comunicato e non notificato) del Tribunale per i Minorenni di Potenza;
avv. Francesca Sassano, in qualità di curatore speciale del minore
[...]
difesa da se stessa ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Potenza, alla Via Crispi, n.33; avuto il parere del Sostituto Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del reclamo;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Con il decreto n. 404/2025, oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale per i
Minorenni di Potenza ha confermato il collocamento in comunità del minore e ha disposto di ricercarsi idonea famiglia Persona_1
affidataria.
§
Con reclamo ex art. 739 c.p.c., depositato in data 20 febbraio 2025,
[...]
e instavano per la nullità del provvedimento del TM Pt_2 Parte_1
di Potenza, reso in data 10.02.2025, con revoca urgente, anche inaudita altera parte, o previa fissazione di udienza di comparizione delle parti in presenza e, comunque, per l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato, anche inaudita altera parte, stante l'urgenza ed il periculum in mora, chiedendo di revocare il collocamento presso la casa famiglia e di autorizzare i genitori a vivere nel proprio luogo di residenza, unitamente al proprio figlio minore, eventualmente, con disposizione che l'onorevole Corte riterrà necessarie al processo formativo del minore, per la tutela sanitaria dello stesso e con la predisposizione di un percorso di recupero della capacità educativa e normativa di entrambi i genitori. Chiedeva, nel merito, previa fissazione di udienza in via d'urgenza e a breve termine da trattarsi in presenza, data la particolarità e delicatezza della questione di cui si tratta, che venisse disposta, con efficacia immediata, la sospensione del provvedimento, con vittoria di spese e competenze, secondo normativa.
§
Si costituiva in giudizio l'avv. Francesca Sassano, in qualità di curatrice speciale del minore , chiedendo il rigetto Persona_1
del reclamo presentato dal e in attesa di una Parte_2 Parte_1
pronuncia definitiva. §
All'udienza del 17 luglio 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte riservava la decisione.
§
Deve premettersi che, con il decreto oggetto di gravame, il Tribunale per i
Minorenni di Potenza ha confermato il collocamento nella comunità Giallosole di Tito del minore , nato a [...] il [...], Persona_1
figlio di e di unitamente alla madre Parte_2 Parte_1
disponendo, altresì, la ricerca di un'idonea famiglia affidataria e che il procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Potenza è ancora in corso.
Ha evidenziato il Tribunale, a sostegno di quanto deciso, che doveva essere confermato il collocamento del minore, unitamente alla madre, presso la comunità “Giallosole” di Tito, stanti le gravi carenze nella gestione quotidiana di quest'ultimo, da parte della e l'atteggiamento oppositivo della Pt_1
predetta rispetto alle indicazioni degli operatori della comunità. A ciò doveva aggiungersi il rapporto conflittuale della coppia, le non del tutto adeguate condizioni dell'abitazione in Sarconi e l'assenza del padre nei rapporti con il minore, da lui giustificata con i suoi impegni lavorativi. Ha concluso il tribunale nel senso che, alla luce delle limitate capacità genitoriali riscontrate, era opportuno procedere alla ricerca di idonea famiglia affidataria per il piccolo
, al fine di offrirgli un più idoneo ambiente di vita, Persona_1
mantenendo contestualmente i rapporti con i genitori biologici, al fine di evitare un'ulteriore permanenza in ambiente comunitario.
Questo il tenore del provvedimento reclamato, si sono doluti dello stesso i reclamanti, genitori del piccolo , ritenendo Persona_1
che il Tribunale per i Minorenni di Potenza avrebbe violato gravemente l'art. 403 c.c., per non aver dato conto del grave pregiudizio morale e materiale esercitato dalla madre nei confronti del figlio, motivando erroneamente il provvedimento in mancanza di revoca o di sospensione della capacità genitoriale e per non aver dato conto del tentativo di avviare in modo effettivo la famiglia di cui si tratta ai servizi sociali.
Questa Corte, prima di adottare qualsivoglia provvedimento nel merito, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2025, tenuto conto della verosimile evoluzione fattuale e giuridica della vicenda riguardante la famiglia in questione, chiedeva di acquisire utili informazioni all'ufficio politiche sociali presso il Comune di Sarconi. Ed invero, risultava dagli atti del giudizio dinanzi al tribunale per i minorenni di Potenza che, successivamente al provvedimento reclamato del 23 gennaio 2025 e, segnatamente, in data 24 aprile 2025, veniva disposto il trasferimento del minore e della madre presso altra idonea comunità, da individuarsi a carico degli operatori del servizio stesso, autorizzando il a fare visita al figlio con cadenza Parte_2
settimanale, secondo un calendario da stabilirsi a cura del responsabile della comunità ospitante.
In risposta al provvedimento interlocutorio di cui sopra, con nota datata
18.09.2025, i servizi sociali del comune di Sarconi comunicavano che il minore
, unitamente alla madre, , si Persona_1 Parte_1
trovano, ad oggi, presso la comunità “Il CO & Co”, situata nella città di
Matera.
Quanto alla situazione attuale, stando a quanto riferito dalla coordinatrice della nuova struttura ospitante, dopo un iniziale periodo di maggiore disponibilità da parte della a seguire le direttive, si era ritornati al modulo Pt_1
comportamentale realizzato nella precedente comunità ospitante, ovvero ad una rigidità di quest'ultima, con atteggiamento di esclusività rispetto al figlio minore, inibito nelle attività di integrazione, oltre ad una diffidenza, da parte sua, rispetto all'ambiente ad agli operatori, con manifestata insofferenza anche nei confronti degli altri ospiti della struttura, compresi i bambini. Quanto al rapporto con il , riferiva sempre la coordinatrice della struttura che, Pt_2
rispetto ai mesi precedenti, si poteva osservare una diminuzione dei conflitti e delle tensioni, pur permanendo elementi di fragilità nella relazione. Precisava sempre quest'ultima, quanto alla ricerca di una famiglia affidataria, che, nel territorio del comune di Sarconi, non erano presenti famiglie disponibili e che il tribunale per i minorenni non aveva segnalato la presenza di un nucleo idoneo a cui affidare il minore.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che non si ravvisi, all'attualità, il grave pregiudizio per il minore ed il pericolo per la sua incolumità psico-fisica, richiesto dalla norma di cui all'art. 403 c.c., sottesa al procedimento in corso, tali da giustificare la permanenza dello stesso e della madre presso la struttura ospitante e che, pertanto, vi siano i margini per l'accoglimento del proposto reclamo.
Ed invero, anche in ragione dei minimi progressi attestati dalla nota del servizio sociale del comune di Sarconi sopra riportata, nonché, dell'indiscusso afflato materno della nei confronti del bambino, di cui si dà atto in Pt_1
quest'ultima, si reputa possibile un rientro presso la loro abitazione della madre e del minore, fermo restando l'affidamento dei predetti al servizio sociale di cui sopra, cui si raccomanda uno stretto monitoraggio del nucleo familiare in questione, con cadenza quantomeno settimanale, mediante accessi presso il luogo di residenza e attraverso l'invio di relazione mensile che attesti l'andamento della gestione familiare di . Per_1
Si raccomanda, altresì, di supportare i genitori rispetto a qualsivoglia esigenza del bambino, soprattutto se medico-sanitaria, invitando i predetti ad intraprendere un percorso di sostegno della genitorialità le cui modalità operative dovranno essere predisposte ed organizzate dal servizio sociale affidatario. In definitiva, dunque, in accoglimento del proposto reclamo ed in riforma del provvedimento impugnato, viene disposta la revoca del collocamento presso la casa famiglia “Il CO & Co”, autorizzando i genitori a vivere nel proprio luogo di residenza, unitamente al proprio figlio minore, affidando il nucleo familiare in oggetto ai servizi sociali del comune di Sarconi.
Nulla spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione.
P.Q.M.
la Corte:
- accoglie il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, dispone la revoca del collocamento presso la casa famiglia “Il
CO & Co” di e del minore Parte_1 Persona_1
, autorizzando i genitori a vivere nel proprio luogo di residenza,
[...]
unitamente a quest'ultimo;
- affida il nucleo familiare in oggetto al servizio sociale presso il Comune di
Sarconi, per gli adempimenti di cui alla parte motiva.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rosa Larocca dr. Roberto Spagnuolo
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere
Dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
Dr. Francesca Rubino Esperto
Dr. Antonio Brienza Esperto decidendo sul reclamo depositato in data 20 febbraio 2025 da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Sestina Viggiano, C.F._2
come da mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
IC (PZ), alla Via I Maggio, n. 17, avverso il decreto del 10.2.2025 (n.
404/2025 emesso a definizione del procedimento RG n. 184/2023 comunicato e non notificato) del Tribunale per i Minorenni di Potenza;
avv. Francesca Sassano, in qualità di curatore speciale del minore
[...]
difesa da se stessa ed elettivamente Persona_1
domiciliata presso il suo studio in Potenza, alla Via Crispi, n.33; avuto il parere del Sostituto Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del reclamo;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Con il decreto n. 404/2025, oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale per i
Minorenni di Potenza ha confermato il collocamento in comunità del minore e ha disposto di ricercarsi idonea famiglia Persona_1
affidataria.
§
Con reclamo ex art. 739 c.p.c., depositato in data 20 febbraio 2025,
[...]
e instavano per la nullità del provvedimento del TM Pt_2 Parte_1
di Potenza, reso in data 10.02.2025, con revoca urgente, anche inaudita altera parte, o previa fissazione di udienza di comparizione delle parti in presenza e, comunque, per l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato, anche inaudita altera parte, stante l'urgenza ed il periculum in mora, chiedendo di revocare il collocamento presso la casa famiglia e di autorizzare i genitori a vivere nel proprio luogo di residenza, unitamente al proprio figlio minore, eventualmente, con disposizione che l'onorevole Corte riterrà necessarie al processo formativo del minore, per la tutela sanitaria dello stesso e con la predisposizione di un percorso di recupero della capacità educativa e normativa di entrambi i genitori. Chiedeva, nel merito, previa fissazione di udienza in via d'urgenza e a breve termine da trattarsi in presenza, data la particolarità e delicatezza della questione di cui si tratta, che venisse disposta, con efficacia immediata, la sospensione del provvedimento, con vittoria di spese e competenze, secondo normativa.
§
Si costituiva in giudizio l'avv. Francesca Sassano, in qualità di curatrice speciale del minore , chiedendo il rigetto Persona_1
del reclamo presentato dal e in attesa di una Parte_2 Parte_1
pronuncia definitiva. §
All'udienza del 17 luglio 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte riservava la decisione.
§
Deve premettersi che, con il decreto oggetto di gravame, il Tribunale per i
Minorenni di Potenza ha confermato il collocamento nella comunità Giallosole di Tito del minore , nato a [...] il [...], Persona_1
figlio di e di unitamente alla madre Parte_2 Parte_1
disponendo, altresì, la ricerca di un'idonea famiglia affidataria e che il procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Potenza è ancora in corso.
Ha evidenziato il Tribunale, a sostegno di quanto deciso, che doveva essere confermato il collocamento del minore, unitamente alla madre, presso la comunità “Giallosole” di Tito, stanti le gravi carenze nella gestione quotidiana di quest'ultimo, da parte della e l'atteggiamento oppositivo della Pt_1
predetta rispetto alle indicazioni degli operatori della comunità. A ciò doveva aggiungersi il rapporto conflittuale della coppia, le non del tutto adeguate condizioni dell'abitazione in Sarconi e l'assenza del padre nei rapporti con il minore, da lui giustificata con i suoi impegni lavorativi. Ha concluso il tribunale nel senso che, alla luce delle limitate capacità genitoriali riscontrate, era opportuno procedere alla ricerca di idonea famiglia affidataria per il piccolo
, al fine di offrirgli un più idoneo ambiente di vita, Persona_1
mantenendo contestualmente i rapporti con i genitori biologici, al fine di evitare un'ulteriore permanenza in ambiente comunitario.
Questo il tenore del provvedimento reclamato, si sono doluti dello stesso i reclamanti, genitori del piccolo , ritenendo Persona_1
che il Tribunale per i Minorenni di Potenza avrebbe violato gravemente l'art. 403 c.c., per non aver dato conto del grave pregiudizio morale e materiale esercitato dalla madre nei confronti del figlio, motivando erroneamente il provvedimento in mancanza di revoca o di sospensione della capacità genitoriale e per non aver dato conto del tentativo di avviare in modo effettivo la famiglia di cui si tratta ai servizi sociali.
Questa Corte, prima di adottare qualsivoglia provvedimento nel merito, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2025, tenuto conto della verosimile evoluzione fattuale e giuridica della vicenda riguardante la famiglia in questione, chiedeva di acquisire utili informazioni all'ufficio politiche sociali presso il Comune di Sarconi. Ed invero, risultava dagli atti del giudizio dinanzi al tribunale per i minorenni di Potenza che, successivamente al provvedimento reclamato del 23 gennaio 2025 e, segnatamente, in data 24 aprile 2025, veniva disposto il trasferimento del minore e della madre presso altra idonea comunità, da individuarsi a carico degli operatori del servizio stesso, autorizzando il a fare visita al figlio con cadenza Parte_2
settimanale, secondo un calendario da stabilirsi a cura del responsabile della comunità ospitante.
In risposta al provvedimento interlocutorio di cui sopra, con nota datata
18.09.2025, i servizi sociali del comune di Sarconi comunicavano che il minore
, unitamente alla madre, , si Persona_1 Parte_1
trovano, ad oggi, presso la comunità “Il CO & Co”, situata nella città di
Matera.
Quanto alla situazione attuale, stando a quanto riferito dalla coordinatrice della nuova struttura ospitante, dopo un iniziale periodo di maggiore disponibilità da parte della a seguire le direttive, si era ritornati al modulo Pt_1
comportamentale realizzato nella precedente comunità ospitante, ovvero ad una rigidità di quest'ultima, con atteggiamento di esclusività rispetto al figlio minore, inibito nelle attività di integrazione, oltre ad una diffidenza, da parte sua, rispetto all'ambiente ad agli operatori, con manifestata insofferenza anche nei confronti degli altri ospiti della struttura, compresi i bambini. Quanto al rapporto con il , riferiva sempre la coordinatrice della struttura che, Pt_2
rispetto ai mesi precedenti, si poteva osservare una diminuzione dei conflitti e delle tensioni, pur permanendo elementi di fragilità nella relazione. Precisava sempre quest'ultima, quanto alla ricerca di una famiglia affidataria, che, nel territorio del comune di Sarconi, non erano presenti famiglie disponibili e che il tribunale per i minorenni non aveva segnalato la presenza di un nucleo idoneo a cui affidare il minore.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che non si ravvisi, all'attualità, il grave pregiudizio per il minore ed il pericolo per la sua incolumità psico-fisica, richiesto dalla norma di cui all'art. 403 c.c., sottesa al procedimento in corso, tali da giustificare la permanenza dello stesso e della madre presso la struttura ospitante e che, pertanto, vi siano i margini per l'accoglimento del proposto reclamo.
Ed invero, anche in ragione dei minimi progressi attestati dalla nota del servizio sociale del comune di Sarconi sopra riportata, nonché, dell'indiscusso afflato materno della nei confronti del bambino, di cui si dà atto in Pt_1
quest'ultima, si reputa possibile un rientro presso la loro abitazione della madre e del minore, fermo restando l'affidamento dei predetti al servizio sociale di cui sopra, cui si raccomanda uno stretto monitoraggio del nucleo familiare in questione, con cadenza quantomeno settimanale, mediante accessi presso il luogo di residenza e attraverso l'invio di relazione mensile che attesti l'andamento della gestione familiare di . Per_1
Si raccomanda, altresì, di supportare i genitori rispetto a qualsivoglia esigenza del bambino, soprattutto se medico-sanitaria, invitando i predetti ad intraprendere un percorso di sostegno della genitorialità le cui modalità operative dovranno essere predisposte ed organizzate dal servizio sociale affidatario. In definitiva, dunque, in accoglimento del proposto reclamo ed in riforma del provvedimento impugnato, viene disposta la revoca del collocamento presso la casa famiglia “Il CO & Co”, autorizzando i genitori a vivere nel proprio luogo di residenza, unitamente al proprio figlio minore, affidando il nucleo familiare in oggetto ai servizi sociali del comune di Sarconi.
Nulla spese, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione.
P.Q.M.
la Corte:
- accoglie il proposto reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, dispone la revoca del collocamento presso la casa famiglia “Il
CO & Co” di e del minore Parte_1 Persona_1
, autorizzando i genitori a vivere nel proprio luogo di residenza,
[...]
unitamente a quest'ultimo;
- affida il nucleo familiare in oggetto al servizio sociale presso il Comune di
Sarconi, per gli adempimenti di cui alla parte motiva.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rosa Larocca dr. Roberto Spagnuolo