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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 358/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
11.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “affinché la S. V. Ill. ma, ai sensi dell' art. 409 e Parte_1 segg. c.p.c., preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dal Maggio 2009 al Giugno 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la
14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute . Per l'effetto, Voglia condannare il
[...]
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della somma Controparte_1 pari ad Euro 5.000,00 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il
, in persona del ministro pro tempore, al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale, Controparte_1 dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati nei termini sopra esposti, compensate le somme che l'Amministrazione fosse tenuta a corrispondere al ricorrente con le somme da questi dovute all'Amministrazione nei termini suesposti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2023, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da maggio 2009 a giugno 2022, quantificate in
5.000,00 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
Pag. 2 di 6 2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa circondariale di Pisa nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di scopino, inserviente di cucina, aiuto cuciniere, addetto alle pulizie, assistente alla persona. In merito a tale attività lavorativa Il Pt_1 sosteneva di essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di
Pisa.
3. In data 23.11.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...] rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato in riferimento al periodo antecedente alla data del 06.06.2018, essendo trascorso il termine di cinque anni. Si sosteneva, infatti, che per il dipendente pubblico (a differenza del dipendente privato) il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto lavorativo, dovendosi escludere che sia esposto a ritorsioni e rappresaglie quando tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. Il detenuto, secondo il resistente, deve essere equiparato al dipendente pubblico, considerata la medesima natura del datore di lavoro pubblico, la procedimentalizzazione dell'assegnazione degli incarichi di lavoro e l'insussistenza di un metus in capo ai lavoratori che esercitino i propri diritti.
5. In subordine, il resistente eccepiva il termine quinquennale di prescrizione in riferimento a ciascun periodo di lavoro prestato dal detenuto, considerato che il ricorrente non aveva lavorato in modo continuativo presso l'istituto penitenziario.
6. Nel merito, il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo
Pag. 3 di 6 diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
7. L'istruttoria consisteva nello svolgimento di CTU contabile, affidata alla dott.ssa
, che depositava il suo elaborato peritale in data 03.04.2025. Persona_1
8. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. Preliminarmente, va parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
11. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (Cass.
Sez. L., sentenza n. 2696/2015; Cass. Sez. L., ordinanza n. 27340/2019).
12. Sulla scia della Suprema Corte si deve ritenere che per il lavoratore detenuto la posizione di metus risulti ancora più forte in ragione della privazione della libertà personale. Ciò determina una posizione di particolare debolezza (sia economica sia esistenziale), in quanto nel lavoratore detenuto difetta sia la libertà personale sia la possibilità di scegliere un datore di lavoro diverso.
Pag. 4 di 6 13. Tuttavia, laddove il rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della
Giustizia non sia costante nel tempo e vi siano delle interruzioni del rapporto per un periodo di tempo significativo, come nel caso di specie, deve essere considerata la prescrizione per quei rapporti di lavoro che si siano conclusi in epoca antecedente al quinquennio rispetto alla data di presentazione del presente ricorso (20.03.2023). Infatti, il come dallo stesso indicato nel ricorso, Pt_1 riferisce di essere stato detenuto da maggio 2009 a novembre 2011. Poi, dopo un intervallo di tempo di 8 anni e mezzo, è stato recluso nuovamente nel periodo da aprile 2020 a settembre 2021. Pertanto, il diritto relativo a tutte le prestazioni di lavoro svolte e concluse in epoca antecedente alla data del 20.03.2018 (ovvero in riferimento al periodo da maggio 2009 a novembre 2011) deve essere considerato estinto per prescrizione.
14. Il CTU nominato nel suo elaborato peritale ha così precisato le sue conclusioni:
“Come riportato nelle tabelle D e D/1 di riepilogo, le somme eventualmente spettanti al ricorrente ammontano ad € 3.527,18 nell'ipotesi in cui il periodo da prendere in considerazione vada dal 2009 al 2022; viceversa, nulla risulta dovuto se riconosciuta la richiesta di prescrizione invocata dal CP_2
”.
[...]
15. Nel merito delle pretese di parte attrice la CTU svolta ha quindi accertato differenze retributive a favore del ricorrente solamente in relazione al periodo dal
2009 al 2011, che, come detto, risulta ampiamente soggetto al termine di prescrizione. Nel periodo, invece, che non risulta prescritto, la CTU non ha accertato il diritto del ricorrente a percepire somme aggiuntive rispetto a quanto effettivamente ricevuto dall'amministrazione penitenziaria.
16. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
17. Le spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., in ragione dell'autocertificazione depositata dalla parte ricorrente, vengono compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1 spese di CTU.
Pisa, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 358/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
11.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “affinché la S. V. Ill. ma, ai sensi dell' art. 409 e Parte_1 segg. c.p.c., preliminarmente accertata la propria competenza territoriale, disposta la comparizione delle parti, accertata in legittimo contraddittorio la veridicità di quanto assunto dall' esponente, Voglia accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dal Maggio 2009 al Giugno 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la
14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute . Per l'effetto, Voglia condannare il
[...]
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della somma Controparte_1 pari ad Euro 5.000,00 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il
, in persona del ministro pro tempore, al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale, Controparte_1 dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati nei termini sopra esposti, compensate le somme che l'Amministrazione fosse tenuta a corrispondere al ricorrente con le somme da questi dovute all'Amministrazione nei termini suesposti, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.03.2023, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da maggio 2009 a giugno 2022, quantificate in
5.000,00 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
Pag. 2 di 6 2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa circondariale di Pisa nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di scopino, inserviente di cucina, aiuto cuciniere, addetto alle pulizie, assistente alla persona. In merito a tale attività lavorativa Il Pt_1 sosteneva di essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di
Pisa.
3. In data 23.11.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...] rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito vantato in riferimento al periodo antecedente alla data del 06.06.2018, essendo trascorso il termine di cinque anni. Si sosteneva, infatti, che per il dipendente pubblico (a differenza del dipendente privato) il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto lavorativo, dovendosi escludere che sia esposto a ritorsioni e rappresaglie quando tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. Il detenuto, secondo il resistente, deve essere equiparato al dipendente pubblico, considerata la medesima natura del datore di lavoro pubblico, la procedimentalizzazione dell'assegnazione degli incarichi di lavoro e l'insussistenza di un metus in capo ai lavoratori che esercitino i propri diritti.
5. In subordine, il resistente eccepiva il termine quinquennale di prescrizione in riferimento a ciascun periodo di lavoro prestato dal detenuto, considerato che il ricorrente non aveva lavorato in modo continuativo presso l'istituto penitenziario.
6. Nel merito, il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo
Pag. 3 di 6 diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
7. L'istruttoria consisteva nello svolgimento di CTU contabile, affidata alla dott.ssa
, che depositava il suo elaborato peritale in data 03.04.2025. Persona_1
8. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. Preliminarmente, va parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
11. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che: “In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria” (Cass.
Sez. L., sentenza n. 2696/2015; Cass. Sez. L., ordinanza n. 27340/2019).
12. Sulla scia della Suprema Corte si deve ritenere che per il lavoratore detenuto la posizione di metus risulti ancora più forte in ragione della privazione della libertà personale. Ciò determina una posizione di particolare debolezza (sia economica sia esistenziale), in quanto nel lavoratore detenuto difetta sia la libertà personale sia la possibilità di scegliere un datore di lavoro diverso.
Pag. 4 di 6 13. Tuttavia, laddove il rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della
Giustizia non sia costante nel tempo e vi siano delle interruzioni del rapporto per un periodo di tempo significativo, come nel caso di specie, deve essere considerata la prescrizione per quei rapporti di lavoro che si siano conclusi in epoca antecedente al quinquennio rispetto alla data di presentazione del presente ricorso (20.03.2023). Infatti, il come dallo stesso indicato nel ricorso, Pt_1 riferisce di essere stato detenuto da maggio 2009 a novembre 2011. Poi, dopo un intervallo di tempo di 8 anni e mezzo, è stato recluso nuovamente nel periodo da aprile 2020 a settembre 2021. Pertanto, il diritto relativo a tutte le prestazioni di lavoro svolte e concluse in epoca antecedente alla data del 20.03.2018 (ovvero in riferimento al periodo da maggio 2009 a novembre 2011) deve essere considerato estinto per prescrizione.
14. Il CTU nominato nel suo elaborato peritale ha così precisato le sue conclusioni:
“Come riportato nelle tabelle D e D/1 di riepilogo, le somme eventualmente spettanti al ricorrente ammontano ad € 3.527,18 nell'ipotesi in cui il periodo da prendere in considerazione vada dal 2009 al 2022; viceversa, nulla risulta dovuto se riconosciuta la richiesta di prescrizione invocata dal CP_2
”.
[...]
15. Nel merito delle pretese di parte attrice la CTU svolta ha quindi accertato differenze retributive a favore del ricorrente solamente in relazione al periodo dal
2009 al 2011, che, come detto, risulta ampiamente soggetto al termine di prescrizione. Nel periodo, invece, che non risulta prescritto, la CTU non ha accertato il diritto del ricorrente a percepire somme aggiuntive rispetto a quanto effettivamente ricevuto dall'amministrazione penitenziaria.
16. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
17. Le spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., in ragione dell'autocertificazione depositata dalla parte ricorrente, vengono compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1 spese di CTU.
Pisa, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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