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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2257/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2257/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Di Marcello, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/06/2025 – sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” il procuratore di parte ricorrente si è riportato alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo la causa fosse rimessa all'immediata decisione del
Collegio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2023 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Teramo il 30/08/2012 con , da cui era Controparte_1
1 nato il figlio (il 22/06/2012), e che con decreto n. 12072/2016 del Persona_1
20/07/2016 il Tribunale di Teramo aveva omologato la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre in Messico;
revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie stabilito in sede di separazione;
ordinare alla ricorrente di comunicare il proprio indirizzo e di permettere al padre di esercitare il proprio diritto alla genitorialità; subordinatamente all'adempimento di tale onere da parte della resistente: rideterminare l'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole in € 150,00; porre le spese straordinarie in capo ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; regolare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
revocare in maniera temporanea l'erogazione degli assegni familiari.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
-era trascorso il termine previsto dalla legge senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, per cui ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3, comma
2 lett. B, Legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
-la moglie, dal tempo della separazione, si era resa irreperibile, non comunicando al ricorrente il proprio indirizzo di residenza e per tale ragione il ricorrente non aveva più visto il figlio, non aveva la possibilità di andare a trovarlo né di esercitare la propria potestà genitoriale;
-attualmente le sue condizioni economiche erano peggiorate, il suo reddito era diminuito anche in ragione del fatto che doveva occuparsi di un'altra figlia non economicamente autosufficiente, nata da una precedente relazione.
All'udienza del 05/02/2025 il Presidente, verificata la regolarità della notificazione effettuata in Messico, ha dichiarato la contumacia della resistente ed emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 del seguente tenore:
2 “dato atto di quanto sopra e tenuto conto della modifica in pejus della situazione economica dell'obbligato e delle attuali esigenze di vita del figlio, di anni 12, correlate alla situazione economica del paese in cui attualmente dimora (Messico), nonché dell'attuale assetto economico tra le parti, in forza del quale il corrisponde il Pt_1
complessivo importo di € 200,00 da circa 2 anni (come dallo stesso affermato e non contestato), riduce ad € 200,00 il mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio, ferma restando la paritaria contribuzione alle spese straordinarie necessarie per il medesimo;
conferma, inoltre l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso al madre e, attesa la distanza dei luoghi di residenza tra padre e figlio, dispone che il potrà vederlo liberamente ogni volta che il figlio torni in Italia, ovvero Pt_1
allorquando egli si recherà in Messico e ferma restando l'interlocuzione attraverso videochiamata e altri mezzi, previo accordo con la madre;
”
Successivamente, all'udienza del 25/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970.
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza di comparizione e dalla mancata comparizione della resistente, rimasta contumace per tutto il corso del giudizio - tanto che non è stato possibile di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Tale comportamento della resistente conferma sostanzialmente l'assunto di cui in domanda e la conseguente impossibilità della ricostruzione dell'unione coniugale.
3 Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per ciò che concerne le condizioni del divorzio, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza del 05/02/2025 come riportati in narrativa, poiché conformi al precipuo interesse morale e materiale della prole.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Teramo in data 30/08/2012; Controparte_1
2) conferma l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre potrà vedere liberamente il figlio ogni volta che questo torni in Italia, ovvero allorquando egli si recherà in Messico e ferma restando l'interlocuzione attraverso videochiamata e altri mezzi, previo accordo con la madre;
4) pone in capo al ricorrente l'obbligo di versare l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
5) pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento del figlio nella misura del 50% ciascuno, come Persona_1
da protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018;
4 6) revoca l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della resistente;
7) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
8) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore delle Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
5
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2257/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Di Marcello, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25/06/2025 – sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” il procuratore di parte ricorrente si è riportato alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendo la causa fosse rimessa all'immediata decisione del
Collegio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2023 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Teramo il 30/08/2012 con , da cui era Controparte_1
1 nato il figlio (il 22/06/2012), e che con decreto n. 12072/2016 del Persona_1
20/07/2016 il Tribunale di Teramo aveva omologato la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre in Messico;
revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie stabilito in sede di separazione;
ordinare alla ricorrente di comunicare il proprio indirizzo e di permettere al padre di esercitare il proprio diritto alla genitorialità; subordinatamente all'adempimento di tale onere da parte della resistente: rideterminare l'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole in € 150,00; porre le spese straordinarie in capo ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; regolare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
revocare in maniera temporanea l'erogazione degli assegni familiari.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che:
-era trascorso il termine previsto dalla legge senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, per cui ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3, comma
2 lett. B, Legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
-la moglie, dal tempo della separazione, si era resa irreperibile, non comunicando al ricorrente il proprio indirizzo di residenza e per tale ragione il ricorrente non aveva più visto il figlio, non aveva la possibilità di andare a trovarlo né di esercitare la propria potestà genitoriale;
-attualmente le sue condizioni economiche erano peggiorate, il suo reddito era diminuito anche in ragione del fatto che doveva occuparsi di un'altra figlia non economicamente autosufficiente, nata da una precedente relazione.
All'udienza del 05/02/2025 il Presidente, verificata la regolarità della notificazione effettuata in Messico, ha dichiarato la contumacia della resistente ed emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 del seguente tenore:
2 “dato atto di quanto sopra e tenuto conto della modifica in pejus della situazione economica dell'obbligato e delle attuali esigenze di vita del figlio, di anni 12, correlate alla situazione economica del paese in cui attualmente dimora (Messico), nonché dell'attuale assetto economico tra le parti, in forza del quale il corrisponde il Pt_1
complessivo importo di € 200,00 da circa 2 anni (come dallo stesso affermato e non contestato), riduce ad € 200,00 il mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio, ferma restando la paritaria contribuzione alle spese straordinarie necessarie per il medesimo;
conferma, inoltre l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso al madre e, attesa la distanza dei luoghi di residenza tra padre e figlio, dispone che il potrà vederlo liberamente ogni volta che il figlio torni in Italia, ovvero Pt_1
allorquando egli si recherà in Messico e ferma restando l'interlocuzione attraverso videochiamata e altri mezzi, previo accordo con la madre;
”
Successivamente, all'udienza del 25/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970.
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza di comparizione e dalla mancata comparizione della resistente, rimasta contumace per tutto il corso del giudizio - tanto che non è stato possibile di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
Tale comportamento della resistente conferma sostanzialmente l'assunto di cui in domanda e la conseguente impossibilità della ricostruzione dell'unione coniugale.
3 Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per ciò che concerne le condizioni del divorzio, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza del 05/02/2025 come riportati in narrativa, poiché conformi al precipuo interesse morale e materiale della prole.
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Teramo in data 30/08/2012; Controparte_1
2) conferma l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) dispone che il padre potrà vedere liberamente il figlio ogni volta che questo torni in Italia, ovvero allorquando egli si recherà in Messico e ferma restando l'interlocuzione attraverso videochiamata e altri mezzi, previo accordo con la madre;
4) pone in capo al ricorrente l'obbligo di versare l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
5) pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento del figlio nella misura del 50% ciascuno, come Persona_1
da protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018;
4 6) revoca l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della resistente;
7) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
8) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore delle Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
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