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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11510/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 aprile 2025sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11510/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Coco n. 3, cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv.to Giovanni Strazzeri che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Battiato ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024 parte ricorrente ha chiesto “… volere dichiarare non dovute le somme richieste dell' e per l'effetto annullare l'intimazione CP_1
di pagamento n. 293 2024 9022977928 000 notificata in data 28.10.2024 a mezzo posta, effettuato dall' sede di Catania, relativo all'avviso di addebito n. 593 2016 CP_1
0005878710 000 (asseritamente notificato il 02.12.2016) e di importo pari ad € 2.766,22, afferente il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi riferiti all'anno 2015, e così come meglio specificato nell'intimazione medesima. Si chiede, inoltre condannare le parti resistenti o quello degli enti resistenti che sarà eventualmente ritenuto esclusivo responsabile, al risarcimento dei danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale di qualsiasi tipo causati e causandi, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di giudizio”. CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 28 marzo 2025, ha chiesto “… 1) accertata l'ammissibilità del ricorso dichiarare la cessazione della materia del contendere, spese come per legge”.
L , benché citata, non si è costituita ne va pertanto Controparte_3
dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di tutte le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto dell'ammissibilità del ricorso trattandosi di opposizione all'esecuzione esperibile in ogni tempo fino a quando non sia completata l'esecuzione.
Ciò chiarito, occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
Come dedotto e documentato da parte ricorrente e riconosciuto anche dall'istituto resistente, l'avviso di addebito n. n. 593 2016 0005878710 000 risulta essere stato integralmente annullato con sentenza n. 1577/2020 del Tribunale di Catania – Sezione
Lavoro, emessa in data 29 maggio 2020 e depositata in pari data nel procedimento R.G. n.
273/2017 e passata in giudicato come risulta dall'estratto polisweb in atti da cui non risulta essere stata proposta alcuna impugnazione.
pagina 2 di 3 CP_ L' ha provveduto a depositare copia dell'annullamento amministrativo dell'avviso di addebito per cui è causa datato 11 marzo 2025, successivo perciò alla notifica del ricorso e risulta altresì certo, pertanto, che l'istituto non avesse effettuato alcuna comunicazione dell'esito del superiore giudizio all'agente della riscossione, né tanto meno dell'annullamento in sede amministrativa. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' tenuto conto della natura e del valore della controversia, considerata altresì la superiore condotta.
Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno compensate le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione attesa l'estraneità dello stesso alle ragioni dell'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_2 depositato in data 6 dicembre 2024 nei confronti dell' e di CP_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti
[...]
e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 884,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso spese generali e rimborso contributo unificato e che distrae in favore del procuratore antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione.
Catania, 12 aprile 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 aprile 2025sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11510/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Coco n. 3, cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'Avv.to Giovanni Strazzeri che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Battiato ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024 parte ricorrente ha chiesto “… volere dichiarare non dovute le somme richieste dell' e per l'effetto annullare l'intimazione CP_1
di pagamento n. 293 2024 9022977928 000 notificata in data 28.10.2024 a mezzo posta, effettuato dall' sede di Catania, relativo all'avviso di addebito n. 593 2016 CP_1
0005878710 000 (asseritamente notificato il 02.12.2016) e di importo pari ad € 2.766,22, afferente il mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi riferiti all'anno 2015, e così come meglio specificato nell'intimazione medesima. Si chiede, inoltre condannare le parti resistenti o quello degli enti resistenti che sarà eventualmente ritenuto esclusivo responsabile, al risarcimento dei danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale di qualsiasi tipo causati e causandi, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di giudizio”. CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 28 marzo 2025, ha chiesto “… 1) accertata l'ammissibilità del ricorso dichiarare la cessazione della materia del contendere, spese come per legge”.
L , benché citata, non si è costituita ne va pertanto Controparte_3
dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza dell'11 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di tutte le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto dell'ammissibilità del ricorso trattandosi di opposizione all'esecuzione esperibile in ogni tempo fino a quando non sia completata l'esecuzione.
Ciò chiarito, occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
Come dedotto e documentato da parte ricorrente e riconosciuto anche dall'istituto resistente, l'avviso di addebito n. n. 593 2016 0005878710 000 risulta essere stato integralmente annullato con sentenza n. 1577/2020 del Tribunale di Catania – Sezione
Lavoro, emessa in data 29 maggio 2020 e depositata in pari data nel procedimento R.G. n.
273/2017 e passata in giudicato come risulta dall'estratto polisweb in atti da cui non risulta essere stata proposta alcuna impugnazione.
pagina 2 di 3 CP_ L' ha provveduto a depositare copia dell'annullamento amministrativo dell'avviso di addebito per cui è causa datato 11 marzo 2025, successivo perciò alla notifica del ricorso e risulta altresì certo, pertanto, che l'istituto non avesse effettuato alcuna comunicazione dell'esito del superiore giudizio all'agente della riscossione, né tanto meno dell'annullamento in sede amministrativa. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' tenuto conto della natura e del valore della controversia, considerata altresì la superiore condotta.
Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno compensate le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione attesa l'estraneità dello stesso alle ragioni dell'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_2 depositato in data 6 dicembre 2024 nei confronti dell' e di CP_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti
[...]
e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 884,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso spese generali e rimborso contributo unificato e che distrae in favore del procuratore antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione.
Catania, 12 aprile 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3