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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025 di trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, le note scritte depositate dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7451 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Polizzi
Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_1
Bavastrelli
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 3430/2022, il Giudice di Pace di Palermo ha accolto parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
L'attrice aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229001879211000, notificata in data 15.04.2022, emessa da nei CP_2 suoi confronti ed avente ad oggetto le cartelle di pagamento n.
29620110012163192000, n. 29620120069291661000, n.
29620120076478339000, n. 29620150042300679000, n. 29620160013210060000, n. 29620160088730916000, deducendo l'inesistenza della notifica delle stesse.
Il Giudice di Pace nella pronuncia impugnata, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle n. 29620120069291661000 e n.
29620160013210060000 per la parte concernete la richiesta di pagamento di tasse automobilistiche, annullava l'intimazione di pagamento impugnata in relazione alle cartelle n. 29620110012163192000, n.
29620120076478339000, n. 296201500422300679000, e n.
296201600887309160 ritenendo prescritti i crediti dalle stesse portati.
Pertanto, ha annullato l'intimazione di pagamento n.
29620229001879211000 e condannato l' Parte_1 al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha proposto Parte_1 appello, sostenendo che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29620110012163192000, n.
29620120069291661000, n. 29620120076478339000, n.
29620150042300679000, n. 29620160088730916000, senza tener conto del periodo di sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto
Cura Italia).
si è costituita in giudizio resistendo all'appello ex adverso Controparte_1 proposto.
***
L'appello risulta fondato nei limiti appresso spiegati.
Rilevato che i crediti iscritti a ruolo derivano da sanzioni per violazioni del c.d.s., per i quali è previsto il termine di prescrizione breve pari a cinque anni, dalla disamina dei documenti allegati in atti è possibile dichiarare l'avvenuta prescrizione degli importi di cui alle cartelle nr. 29620110012163192000, n.
29620120069291661000, n. 29620120076478339000.
Più precisamente in relazione alla cartella nr. 29620110012163192000 se, per un verso, l'agente della ha dimostrato la regolare notifica in data Parte_1
06.10.2011, per altro, non ha provato di avere posto in essere successivi validi atti interruttivi, prima del decorso del termine di prescrizione stabilito, in considerazione del fatto che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620169005581125000 è stata effettuata il 09.11.2016.
In relazione alle cartelle n. 29620120069291661000 e n.
29620120076478339000, risulta per tabulas che le stesse sono state notificate a mezzo di consegna del plico al portiere in data 06.11.2012, ma manca agli atti la prova della spedizione della successiva raccomanda informativa prescritta ex lege.
Ora, poiché nel caso di specie la notificazione delle cartelle di pagamento è avvenuta con consegna del plico al portiere ma senza che l'agente notificante si sia curato di inviare la c.d. C.A.N., non può che concludersi nel senso della nullità di detta notificazione e per la prescrizione - anche in tal caso - del credito azionato.
A diverse conclusioni deve invece giungersi in ordine alle cartelle n.
29620150042300679000 e n. 29620160088730916000 che risultano notificate a mani della destinataria rispettivamente in data 1.12.2015 ed in data 20.2.2016.
Deve infatti applicarsi, come osservato dall'appellante la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 68 co. 1 del D.L. 18/20 conv. dalla
L. 27/2020.
Va al riguardo ritenuto che la previsione in parola, laddove stabilisce che “i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021… sono prorogati di…24 mesi…”, ha inteso creare una simmetria tra la sospensione prevista ai co. 1 e 2 bis in relazione all'obbligazione di pagamento stabilita in favore dei debitori, con il corrispondente potere di recupero delle somme da parte dell'ente.
Depone per detta soluzione anche la tesi da ultimo fatta propria dalla Corte di cassazione (cfr. 960/2025) che ha concluso nel senso che milita in tal senso l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
E dunque applicando la sospensione ivi prevista dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021(pari a 541 gg.), deve affermarsi che alla data di notifica dell'intimazione qui opposta (15.4.2022) non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla data di notifica della cartella
(1.12.2015), in quanto il termine veniva a maturare il 25.5.2022.
La cartella n. 29620160088730916000 è stata consegnata alla destinataria in data 20.02.2016 e dunque applicando la medesima sospensione per il periodo indicato, la prescrizione sarebbe maturata il 14.9.2022.
Pertanto, indiscussa la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, effettuata alla data del 15.04.2022, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato.
Per le superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello va riformata la sentenza impugnata laddove ha dichiarato la prescrizione dei crediti vantati con le cartelle di pagamento n. 29620150042300679000 e n.
29620160088730916000.
Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento soltanto parziale della domanda spiegata in prime cure e dell'accoglimento parziale dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di ragione l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 3430/2022,
[...] che riforma, e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta in primo grado da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_3 29620229001879211000 in riferimento alle cartelle di pagamento n.
29620150042300679000 e n. 29620160088730916000, di cui accerta la legittimità;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, il 25.09.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025 di trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, le note scritte depositate dalle parti e le conclusioni ivi rassegnate emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7451 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Polizzi
Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Controparte_1
Bavastrelli
Appellata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 3430/2022, il Giudice di Pace di Palermo ha accolto parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
L'attrice aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229001879211000, notificata in data 15.04.2022, emessa da nei CP_2 suoi confronti ed avente ad oggetto le cartelle di pagamento n.
29620110012163192000, n. 29620120069291661000, n.
29620120076478339000, n. 29620150042300679000, n. 29620160013210060000, n. 29620160088730916000, deducendo l'inesistenza della notifica delle stesse.
Il Giudice di Pace nella pronuncia impugnata, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle n. 29620120069291661000 e n.
29620160013210060000 per la parte concernete la richiesta di pagamento di tasse automobilistiche, annullava l'intimazione di pagamento impugnata in relazione alle cartelle n. 29620110012163192000, n.
29620120076478339000, n. 296201500422300679000, e n.
296201600887309160 ritenendo prescritti i crediti dalle stesse portati.
Pertanto, ha annullato l'intimazione di pagamento n.
29620229001879211000 e condannato l' Parte_1 al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha proposto Parte_1 appello, sostenendo che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere prescritti i crediti portati dalle cartelle n. 29620110012163192000, n.
29620120069291661000, n. 29620120076478339000, n.
29620150042300679000, n. 29620160088730916000, senza tener conto del periodo di sospensione dei termini di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto
Cura Italia).
si è costituita in giudizio resistendo all'appello ex adverso Controparte_1 proposto.
***
L'appello risulta fondato nei limiti appresso spiegati.
Rilevato che i crediti iscritti a ruolo derivano da sanzioni per violazioni del c.d.s., per i quali è previsto il termine di prescrizione breve pari a cinque anni, dalla disamina dei documenti allegati in atti è possibile dichiarare l'avvenuta prescrizione degli importi di cui alle cartelle nr. 29620110012163192000, n.
29620120069291661000, n. 29620120076478339000.
Più precisamente in relazione alla cartella nr. 29620110012163192000 se, per un verso, l'agente della ha dimostrato la regolare notifica in data Parte_1
06.10.2011, per altro, non ha provato di avere posto in essere successivi validi atti interruttivi, prima del decorso del termine di prescrizione stabilito, in considerazione del fatto che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620169005581125000 è stata effettuata il 09.11.2016.
In relazione alle cartelle n. 29620120069291661000 e n.
29620120076478339000, risulta per tabulas che le stesse sono state notificate a mezzo di consegna del plico al portiere in data 06.11.2012, ma manca agli atti la prova della spedizione della successiva raccomanda informativa prescritta ex lege.
Ora, poiché nel caso di specie la notificazione delle cartelle di pagamento è avvenuta con consegna del plico al portiere ma senza che l'agente notificante si sia curato di inviare la c.d. C.A.N., non può che concludersi nel senso della nullità di detta notificazione e per la prescrizione - anche in tal caso - del credito azionato.
A diverse conclusioni deve invece giungersi in ordine alle cartelle n.
29620150042300679000 e n. 29620160088730916000 che risultano notificate a mani della destinataria rispettivamente in data 1.12.2015 ed in data 20.2.2016.
Deve infatti applicarsi, come osservato dall'appellante la sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 68 co. 1 del D.L. 18/20 conv. dalla
L. 27/2020.
Va al riguardo ritenuto che la previsione in parola, laddove stabilisce che “i carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021… sono prorogati di…24 mesi…”, ha inteso creare una simmetria tra la sospensione prevista ai co. 1 e 2 bis in relazione all'obbligazione di pagamento stabilita in favore dei debitori, con il corrispondente potere di recupero delle somme da parte dell'ente.
Depone per detta soluzione anche la tesi da ultimo fatta propria dalla Corte di cassazione (cfr. 960/2025) che ha concluso nel senso che milita in tal senso l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.
E dunque applicando la sospensione ivi prevista dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021(pari a 541 gg.), deve affermarsi che alla data di notifica dell'intimazione qui opposta (15.4.2022) non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla data di notifica della cartella
(1.12.2015), in quanto il termine veniva a maturare il 25.5.2022.
La cartella n. 29620160088730916000 è stata consegnata alla destinataria in data 20.02.2016 e dunque applicando la medesima sospensione per il periodo indicato, la prescrizione sarebbe maturata il 14.9.2022.
Pertanto, indiscussa la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, effettuata alla data del 15.04.2022, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato.
Per le superiori considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello va riformata la sentenza impugnata laddove ha dichiarato la prescrizione dei crediti vantati con le cartelle di pagamento n. 29620150042300679000 e n.
29620160088730916000.
Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento soltanto parziale della domanda spiegata in prime cure e dell'accoglimento parziale dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di ragione l'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 3430/2022,
[...] che riforma, e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta in primo grado da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_3 29620229001879211000 in riferimento alle cartelle di pagamento n.
29620150042300679000 e n. 29620160088730916000, di cui accerta la legittimità;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, il 25.09.2025
Il Giudice
Claudia Spiga