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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 412/2023 R.G.A.C., promosso da:
nata a [...], l' 08.8.1993 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta, in Via Malta, n. 10 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
Contro
, nato a [...], il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato a Caltanissetta, in Viale della Regione n.54, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Claudio
Maggio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.7.2024, la ricorrente concludeva, insistendo nelle richieste formulate nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi, che di seguito si trascrivono:
“Dichiarare la separazione giudiziale con addebito al resistente;
-Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente, con collocazione e domicilio prevalente presso la Per_1 ricorrente sig.ra nel comune di IE alla Via delle Ortensie, nr. 4 e ponendo a carico del resistente Parte_1 l'obbligo di corrispondere in favore della minore un contributo per il mantenimento della stessa in Controparte_1 misura non inferiore a € 300,00 considerato l'età della piccola da rivalutarsi, annualmente, secondi gli indici Istat nonché il 50 % delle spese straordinarie sostenute per la minori e previamente concertate e documentate;
-disporre che il padre potrà visitare e stare con la figlia esclusivamente tramite incontri protetti con gli assistenti sociali ed in presenza della madre o comunque nella modalità protetta che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportuno alla luce del comportamento gravemente pregiudizievole tenuto dal resistente;
-Disporre che il sig. dovrà corrispondere a titolo di mantenimento alla sig. ra la somma Controparte_1 Parte_1 pari a € 200,00;”
Il convenuto, preliminarmente insisteva per l'ammissione della prova per testi e nel chiesto accertamento sulla capacità genitoriale della ricorrente e nel merito concludeva riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta e alla memoria integrativa di seguito riportate:
“disporre l'affido condiviso della figlia, regolamentando le modalità di vista e di incontro con l'altro genitore;
disporre un contributo economico a beneficio della figlia minore a carico del sig. nella misura di € Controparte_1
120,00 oltre al 50% di tutte le spese straordinarie;
”
Il Pubblico Ministero : parere favorevole sulla separazione personale, rimettendosi alle valutazioni del
Tribunale per ciò che concerne l'affidamento dei figli e le condizioni economiche che li riguardano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2023 premesso di aver contratto in IE, in data 9.4.2019, Parte_1 matrimonio concordatario con , dalla cui unione nasceva una figlia, nata a Controparte_1 Per_1
Colonia in Germania il 27/10/2019), conveniva in giudizio il coniuge, chiedendo volersi dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al convenuto per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, segnatamente per le condotte aggressive da lui tenute, lamentando al contempo anche il disinteresse del predetto per le sorti della figlia.
Concludeva la ricorrente chiedendo, disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, con onere in capo al coniuge convenuto di corrisponderle una somma mensile non inferiore a € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché una somma mensile di € 200,00 per il suo mantenimento.
Si costituiva in giudizio , il quale non opponendosi alla chiesta separazione, Controparte_1 contestava, invece, ogni forma di addebito e gli assunti di parte ricorrente relativi al suo disinteresse nei confronti della figlia. Rappresentava che i coniugi vivevano da qualche anno in Germania, ma che, nell'estate del 2022, senza il suo consenso, la ricorrente aveva portato in Italia la figlia minore, precludendo allo stesso qualsiasi contatto con la stessa. IL convenuto a tal riguardo ha depositato un provvedimento reso dal Tribunale di Colonia, con il quale è stato dichiarato illegittimo il trattenimento della minore , da parte della madre. Persona_2
Il convenuto chiedeva, pertanto, disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocazione presso il padre e il rigetto della domanda relativa all'assegno per il mantenimento della ricorrente.
All' udienza presidenziale del 12.12.2023 venivano sentite le parti e, in particolare, la ricorrente dichiarava di vivere a IE dall'estate del 2022, rappresentando che il sig. era, invece, CP_1 impossibilitato a tornare in Italia a causa di diversi procedimenti penali per reati in materia di stupefacenti. Ulteriormente riferiva di occuparsi della figlia minore, senza aver mai ricevuto alcun contributo da parte del e di non essere tornata in Germania a causa delle accuse e minacce CP_1 ricevute dal coniuge. Dichiarava di aver avuto difficoltà nel reperire un'attività lavorativa ma di aver positivamente concluso il periodo di prova presso un bar e di confidare nella sua prossima assunzione.
Confermava, infine, che il coniuge faceva uso di sostanze stupefacenti e abusava di sostanze alcoliche.
Il convenuto, invece, dichiarava di svolgere attività lavorativa in Germania, nel settore dell'edilizia, ma di essere in malattia a causa di un incidente sul lavoro e affermava che nell'estate del 2022, aveva concordato che la sig.ra trascorresse in Sicilia le vacanze estive, per poi ritornare in Germania e Pt_1 tuttavia la moglie dopo una settimana dalla partenza, si era resa irreperibile, spegnendo il telefono.
Confermava la circostanza di aver pubblicato un video, in cui erano presenti delle minacce da lui effettuate nei confronti della coniuge, la quale quando era in Germania faceva uso di sostanze stupefacenti e, a suo dire, avrebbe continuato anche in Italia. Dichiarava infine di voler rivedere la figlia e di non opporsi alla chiesta separazione.
Fallito il tentativo di conciliazione e acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di IE e le informazioni da parte del Pubblico Ministero con ordinanza del 28.2.2024 venivano adottate le seguenti disposizioni temporanee e urgenti nell'interesse dei coniugi e della figlia minore:
“Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida in via esclusiva la figlia minore, , alla madre;
Persona_2 dispone che i nonni paterni potranno incontrare e tenere con sé la nipote liberamente e secondo l'accordo con la sig.ra Pt_1
e, in caso di disaccordo, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 15:30, o in caso di impegni scolastici della
[...] minore, dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 19:00 con obbligo di prelievo e accompagnamento presso l'abitazione materna;
dispone che nei periodi in cui la minore sarà con i nonni potrà contattare liberamente il padre anche mediante videochiamate;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 della figlia, mensilmente , entro il giorno cinque di ogni mese, in favore della sig.ra , a far data dal gennaio Parte_1 del corrente anno, la somma di € 120,00, rivalutabile secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo oltre alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
non accoglie l'istanza di riconoscimento di un contributo di mantenimento come richiesto dalla ricorrente”.
L'ordinanza presidenziale non veniva impugnata e con la memoria integrativa il convenuto chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la ricorrente nulla opponeva.
Con sentenza non definitiva del 9.5.2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, mentre il giudizio proseguiva, al fine di definire gli aspetti ancora controversi legati ai rapporti patrimoniali dei coniugi, alla domanda di addebito e all'affidamento della figlia minore.
La causa è stata istruita con prove documentali e sono state acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del
Comune di IE mentre non sono state ammesse le prove per testi articolate dal convenuto nella memoria integrativa in quanto generiche e superflue oltre ad avere ad oggetto fatti, peraltro neppure temporalmente circostanziati e comunque assai risalenti nel tempo.
Assunta in decisione la causa le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
A seguito della pronuncia non definitiva sullo status residua l'esame delle domande relative al chiesto addebito della separazione, all'affidamento della figlia minore e alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Parte ricorrente ha proposto domanda di addebito imputando al convenuto di aver assunto nei suoi confronti comportamenti violenti, vessatori e gravemente lesivi della sua integrità psicofisica, poi sfociati in una denuncia presentata ai Carabinieri del Comando Stazione di IE nell'ottobre del 2022 ma fermamente negati dal convenuto sin dal suo primo atto responsivo e poi negli ulteriori atti difensivi depositati in corso di causa.
Tanto premesso si osserva che secondo il condiviso e costante orientamento della corte regolatrice e della giurisprudenza di merito : “ In tema di separazione dei coniugi, la pronuncia dell'addebito postula l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati a ciascuna delle parti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto necessario per la pronuncia della separazione” (cfr. ex plurimis Tribunale Brescia sez. III, 11/04/2022, n.889 e Cassazione Civile, 2020, n. 16691).
Era pertanto onere della ricorrente che ha chiesto l'addebito della separazione provare la violazione da parte del coniuge convenuto di almeno uno tra i doveri coniugali, nonché l'efficacia causale della condotta del convenuto nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale specifico onere probatorio non è stato assolto dalla parte che non ha articolato alcun mezzo di prova al riguardo e non ha neppure riferito a proposito dell'esito della denuncia da lei sporta dopo la pubblicazione dei video con le asserite minacce ricevute dal coniuge peraltro quando già la frattura coniugale si era già consumata. Invero non risulta provata alcuna condotta da parte del coniuge convenuto tale da integrare la violazione di uno o più obblighi nascenti dal matrimonio e la stessa ricorrente non ha neppure circostanziato le condotte di cui si sarebbe reso responsabile il coniuge e, pertanto, la domanda di addebito, priva del necessario avallo probatorio, deve rigettarsi.
Parte ricorrente ha poi chiesto volersi disporre l'affido esclusivo della figlia minore mentre il convenuto ne ha chiesto l'affido condiviso ma con collocamento presso di lui. Con ordinanza presidenziale, non impugnata, è stato disposto l'affido esclusivo della predetta figlia minore presso la madre e disposte delle modalità di incontro tra la stessa minore con i nonni paterni così da garantire la possibilità di un contatto, mediante videochiamate, con il padre, residente in [...]e gravato da sentenza di condanna a pena detentiva in caso di rientro in Italia.
E' ben noto che ai sensi dell'art. 337 ter Cod. Civ. in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio , la regola generale è quella dell'affido condiviso in ossequio al principio della bigenitorialità mentre solo in casi gravi ed eccezionali, laddove vi sia un'evidente carenza educativa di uno dei genitori, tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori e che sia tale da porre in serio pericolo o alteri l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore, deve preferirsi il diverso regime dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore (cfr. Cass. Civ. 2022, n. 38005). In tale ipotesi la scelta deve essere sorretta da una motivazione positiva del genitore affidatario e negativa sulla personalità e idoneità educativa dell'altro genitore ovvero sulle sue manifeste carenze. Questo Tribunale condivide e intende dare continuità al principio secondo cui : “ La scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori va operata non solo tendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio. Dunque l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole”
(cfr. Corte d'Appello di Palermo 18/09/2023, n. 1602).
Le condotte che possono rilevare in tal senso sono molteplici e possono consistere nell'atteggiamento ostruzionistico, non collaborativo del genitore, l'accesa conflittualità tra i genitori qualora l'astio tra le parti sia talmente acceso, da tradursi in condotte che pongono in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse (cfr. Tribunale sez. I - Reggio Emilia, 02/01/2023, n.
2).
Tanto premesso in punto di diritto si osserva che a seguito dell'ascolto dei genitori è stata disposta l'acquisizione da parte dei Servizi Sociali del Comune di IE delle relazioni sull'attività di monitoraggio svolta sul nucleo familiare e in particolare sulla minore, e sulla Persona_3 capacità genitoriale della sig.ra Parte_1
Dalla relazione dei predetti Servizi Sociali depositata il 7.2.2024 si evince che il nucleo familiare e la condizione e stato della ricorrente erano stati già oggetto di attenzione anche in passato e che gli incontri svolti nel periodo compreso tra il mese di gennaio e quello di settembre del 2023 ,avevano come finalità quella di instaurare una relazione tra la minore e i nonni paterni, nonché di incrementare i contatti con il padre che non sentiva da tempo e non vedeva di fatto dall'estate del 2022.
L'intervento dei Servizi Sociali sortiva un effetto positivo, a tal punto da ritenere possibile lo svolgimento libero e al di fuori dell'ambiente protetto degli incontri tra la minore ed i nonni paterni.
Quanto alla capacità genitoriale della sig.ra i servizi sociali rilevavano che la stessa si era mostrata Pt_1 disponibile all'ascolto e recepiva positivamente le indicazioni educative, fornite lei dagli stessi servizi sociali. Ulteriormente i Servizi Sociali davano atto che la ricorrente era inserita nel nucleo familiare materno e poteva avvalersi del sostegno e ausilio in particolare della madre anche per l'accudimento della minore che aveva iniziato a frequentare anche la scuola. Ad ulteriore riprova dell'assenza di profili pregiudizievoli per la minore in relazione al suo contesto di vita è la circostanza per cui l'indagine inizialmente promossa dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, a seguito degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali del Comune di IE, non determinava l'apertura di alcun procedimento a tutela non ravvisandosi alcun profilo di possibile pregiudizio per la minore pur in un contesto di alta conflittualità tra le parti oggi in causa (cfr. relazione dei Servizi Sociali e allegati depositati il 7/2/2024). Anche l'allontanamento dalla casa coniugale in Germania della ricorrente è avvenuto in un contesto in cui i rapporti tra le parti si erano fortemente incrinati sino a recidersi ancor di più dopo pubblicazione di alcuni video da parte del contenenti minacce alla ricorrente ed CP_1 ai suoi familiari come, peraltro , ammesso in parte dallo stesso convenuto nel corso dell'udienza del
12/12/2023 e come si evince anche dalle denunce sporte sia dalla ricorrente che dai suoi familiari ( cfr. denunce allegate al ricorso introduttivo). Le risultanze istruttorie depongono, pertanto, per l'affermazione della capacità genitoriale della ricorrente e comunque per l'assenza di profili di criticità a proposito della capacità genitoriale della ricorrente, il cui nucleo familiare era già monitorato dai Servizi
Sociali sin dal 2020, senza mai alcuna segnalazione né rilievo di possibili profili di criticità e deficienze né, tanto meno, è stato mai segnalato l'uso di sostanze stupefacenti come invece contestato dal convenuto. A tal riguardo si osserva che le prove articolate dal convenuto e volte a provare proprio l'uso, peraltro sporadico, di sostanze stupefacenti risalgono ad un periodo di tempo assai lontano, tra il
2019 e il 2020, coevo al matrimonio mentre nulla è stato dedotto né tanto meno provato per gli anni successivi e più vicini a noi né, tanto meno sulla condotta della stessa ricorrente dopo la separazione e il suo ritorno a IE. Anche l'avviso di conclusioni indagini allegato dal convenuto e dal quale si evince la contestazione a carico di uno degli indagati di un episodio di cessione di sostanza stupefacente proprio in favore della sig.ra non rileva ai fini della prova della condotta della ricorrente in quanto Pt_2
l'episodio contestato risale al 2018, ossia in epoca anteriore al matrimonio.
Assai diverso il profilo del convenuto il quale oltre ad aver ammesso di aver in passato fatto uso di sostanze stupefacenti è gravato da diverse pronunce di condanne per fatti legati agli stupefacenti e porto illegale di armi, commessi in un arco temporale compreso tra il 2011 e il 2016 e poi sfociate in un provvedimento di cumulo delle pene del 5/7/2021, a seguito del quale è stata determinata la pena da scontare in oltre anni cinque di reclusione. Tale provvedimento preclude al convenuto il suo rientro, anche temporaneo, nel territorio dello Stato, come peraltro dallo stesso dichiarato poiché verrebbe immediatamente tratto in arresto per scontare la pena che già è stata inflitta. Il convenuto nulla ha dedotto e riferito a proposito della propria condotta in Germania dove ormai è emigrato da diversi anni riferendo soltanto di essere in stato di malattia a seguito di un infortunio sul lavoro e di beneficiare delle provvidenze e misure assistenziali dello stato tedesco (cfr. verbale udienza del 12/12/2023). In particolare nulla ha riferito e dedotto il ricorrente a proposito del periodo di permanenza in Germania, paese in cui si trattiene proprio per evitare di scontare la pena che grava su di lui, delle sue abitudini di vita e dell'effettivo cambiamento della sua condotta e resipiscenza rispetto alle condotte devianti poste in essere in Italia. Peraltro dopo la cessazione della convivenza, e dunque dall'estate del 2022 , quando la figlia non aveva compiuto neppure tre anni , non ha avuto alcun rapporto con la minore se non con videochiamate mediate dai nonni paterni mentre permangono i rapporti assai conflittuali con la stessa ricorrente, peraltro, destinataria insieme ai suoi familiari di video quanto meno screditanti se non di vere e proprie minacce dello stesso convenuto.
In ragione di quanto evidenziato si ravvisano i presupposti, in ragione della inidoneità educativa del genitore convenuto, per confermare il disposto affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso di lei atteso che la figura paterna oltre a rappresentare un modello di vita deviante
è di fatto impossibilitata a svolgere e ad assolvere pienamente alla sua responsabilità genitoriale in quanto gravata dal provvedimento di cumulo delle pene da scontare in carcere che lo trattiene in
Germania. L'accesa conflittualità tra i coniugi, i quali in alcun modo comunicano tra loro, infine preclude ogni possibilità di collaborazione tra le parti e condivisione delle scelte e decisioni nell'interesse della minore che invece è integrata nel nucleo familiare materno nell'ambito del quale riceve cure e assistenza e protezione. Si osserva , inoltre, che nel prosieguo del giudizio, dopo la previsione in sede presidenziale dell'affido esclusivo non sono emersi elementi e circostanze tali da indurre ad una diversa scelta e opzione nell'interesse della minore.
Nulla può prevedersi in ordine al diritto di visita del genitore convenuto, trattenuto in Germania e gravato, in caso di rientro in Italia dal provvedimento di cumulo delle pene da scontare in carcere e che, invece, potrà continuare a vedere e sentire la figlia, mediante videochiamate nei periodi in cui si tratterrà presso i suoi genitori e IE come , peraltro già disposto con l'ordinanza del 28/2/2024 e richiesto , seppure in via subordinata, dallo stesso convenuto nella sua comparsa conclusionale.
Per ciò che concerne la misura del contributo dovuto dal convenuto per il mantenimento della figlia minore si osserva che il predetto genitore sin dalla sua costituzione in giudizio ha rappresentato di trovarsi in stato di disoccupazione, in ragione di un infortunio occorso a lavoro e di beneficiare dell'assistenza e delle misure previdenziali previste in Germania e consistenti nella disponibilità di un alloggio il cui canone di locazione e le spese per le utenze sono corrisposte dallo Stato e di un assegno mensile di poco meno di € 500,00. Tali allegazioni non sono state contestate dalla ricorrente la quale peraltro nulla ha riferito a proposito del tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio così come nulla ha dedotto a proposito di eventuali disponibilità patrimoniali e reddituali del convenuto. Nel corso del giudizio, pertanto, non sono state addotte circostanze ulteriori e diverse, per ciò che riguarda la complessiva situazione patrimoniale delle parti rispetto a quanto già emerso nel corso della fase presidenziale e che poi ha dato luogo alla pronuncia dell'ordinanza del 28.02.2024, non impugnata dalle parti. Si ravvisano, conseguentemente, i presupposti per confermare l'obbligo, per il genitore non affidatario, in ragione delle sue ridotte disponibilità economiche e patrimoniali, di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, mensilmente, entro il giorno cinque di ogni mese, in favore della sig.ra la somma di € 120,00 oltre alla metà delle spese straordinarie nel suo Parte_1 interesse , nella misura della metà, come già fissata nell'ordinanza sopra richiamata.
Infine la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un contributo per il suo mantenimento e a tale domanda si è opposto il convenuto.
Ai fini della valutazione della domanda di parte ricorrente occorre prendere le mosse, dal raffronto della situazione economico-reddituale delle parti le quali, invero risultano entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed entrambe disoccupate e che beneficiano l'una del sostegno della propria madre presso la quale è andata ad abitare dopo il suo rientro dalla Germania e l'altro delle provvidenze e misure assistenziali statali in Germania. Le risorse economiche del convenuto, sono pertanto assai limitate e tali da non poter garantire anche il mantenimento della ricorrente, la quale beneficia dell'assistenza e aiuto materno e che, in ragione della sua giovane età, possiede comunque una capacità di lavorativa come peraltro dalla stessa affermato nel corso dell'udienza presidenziale . Tale domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza devono integralmente compensarsi.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 412/2023 RGAC, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1 affida in via esclusiva la figlia minore, , nata a [...] il [...], alla madre, Persona_2
con collocamento presso di lei;
Parte_1 dispone che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno adottate da entrambi i genitori;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di ed entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, la somma di euro 120,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal
28/2/2024 , a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre alla metà delle spese straordinarie queste ultime determinate secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale e sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale unitamente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
rigetta la domanda di riconoscimento di un contributo per il suo mantenimento proposta da Pt_3
[...] dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del 28 marzo 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata