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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1274 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
P.IV , in Parte_1 P.IV_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Miranti An- Email_1
tonio, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Opponente -
CONTRO
P. IV Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro- P.IV_2
tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Mistretta Email_2
Ignazio, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Opposta -
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/10/2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale
Tribunale di Sciacca si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione correttamente notificato a
, Parte_2 Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto in-
[...]
giuntivo n. 308 emesso dal Tribunale di Sciacca in data
16/09/2019 nel procedimento n. 886/2019 RGCC, dell'importo di euro 209.009,25, oltre interessi di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
Nelle more del procedimento, con atto pubblico di fusio- ne di cui al repertorio n. 49248 repertorio e 17742 raccolta,
è stata incorporata da Parte_2 [...]
(da ora ), che ha de- Controparte_1 CP_2
positato nuova comparsa di costituzione per proseguire l'odierno procedimento.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato, in particolare, incentrato sull'accordo commerciale che le parti avrebbero stipulato per gli anni 2015-2017, in forza del quale si sarebbe impegnata a effettuare in favore di Parte_2
dietro corrispettivo, servizi af- Parte_1
ferenti alla gestione integrata dei rifiuti, distacco di persona- le, servizio di trasporto e conferimento in discarica.
Sulla premessa della corretta esecuzione di questi servi- zi, ha emesso le seguenti fatture: Parte_2
“fatt. 292 del 13.11.15 di € 22.893,20 a fronte della quale è
Tribunale di Sciacca
- 2 - stata corrisposta la somma di € 17.159,06; fatt. 298 dell' 11.12.15 di € 19.041,46 a fronte della quale è stata corrisposte la somma di € 12.424,39; fatt. 299 dell' 11.12.15 di € 5.500,00 integralmente corrispo- sta;
fatt. 6 del 21.01.16 di € 32.277,83 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di € 15.598,60; fatt.11del 18.02.16 di € 20.123,49 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €13.506,42; fatt.12 del 17.03.16 di €
34.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di
€ 33.000,00; fatt.19 del 05.05.16 di € 23.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di € 22.100,00; fatt.20 del 20.05.16 di € 23.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €17.100,00; fatt.28 del 21.06.16 di €
30.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di
€24.100,00; fatt.29 del 15.07.16 di € 23.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di € 17.100,00; fatt.30 del 26.08.16 di € 17.100,00a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €11.000,00; fatt.31 del 03.10.16 di €
17.100,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di
€11.000,00; fatt.32 del 03.10.16 di € 17.100,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €11.000,00 fatt.35 del
13.10.16 di € 35.562,91 a fronte della quale non è stato corri- sposto nulla;
Tribunale di Sciacca
- 3 - fatt.54 del 10.11.16 di € 17.100,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di € 11.000,00; fatt. 61 del 25.11.16 di € 17.100,00 a fronte della quale è sta- ta corrisposta la somma di €11.000,00; fatt.11 del 09.02.17 di € 17.100,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €11.000,00; fatt.12 del 09.02.17 di € 17.100,00 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.24 del 05.04.17 di € 8.577,95 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.26 del 05.04.17 di € 1.675,41 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.29 del 08.05.17 di € 4.557,27 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.48 del 19.06.17di € 4.299,37a fronte della quale è stato corrisposta la somma di € 3.000,00; fatt.49 del 19.06.17 di € 3.843,37 a fronte della quale non è stata corrisposto nulla;
fatt.51 del 19.06.17 di € 4.477,86 a fronte della quale non è stata corrisposta nulla;
fatt.52 del 19.06.17 di € 3.993,03 a fronte della quale non è stata corrisposta nulla;
fatt.58 del 17.07.17 di € 4.882,68 a fronte della quale non è stata corrisposta nulla;
fatt.59 del 17.07.17 di € 4.363,91 a fronte della quale non è
Tribunale di Sciacca
- 4 - stata corrisposta nulla;
fatt.67 del 21.08.17 di € 3.901,85 a fronte della quale non è
stata corrisposta nulla;
fatt.68 del 21.08.17 di € 3.488,07 a fronte della quale non è
stata corrisposta nulla;
fatt.79 del 10.10.17 di € 3.901,85 a fronte della quale non è
stata corrisposta nulla;
fatt.80 del 10.10.17 di € 5.134,36 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.81 del 10.10.17 di € 3.901,85 a fronte della quale non è
stata corrisposta nulla”.
Con l'opposizione, ha rap- Parte_1
presentato di essere una società di scopo costituita dal Co- mune di Santo Stefano Quisquina con rogito notarile del
18/04/2015, della quale è socio unico e alla quale è stato af- fidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti prodotti e rac- colti nel territorio comunale.
Prima di quella data, il servizio di gestione dei rifiuti era gestita dagli quale è Controparte_3
sostituite dal 2013 con gli Ambiti di Parte_2 CP_4
e, infine, dalla
[...] Controparte_5
[...]
Con la creazione della nuova società di scopo, il
[...]
si sarebbe emancipato dall'ATO Controparte_6
gestito da per affidare il complessivo servizio di Parte_2
Tribunale di Sciacca
- 5 - raccolta rifiuti alla società in house.
Al fine di permettere l'inizio del funzionamento della nuova società, il Comune di Santo Stefano Quisquina richie- deva a di provvedere, nelle more di un'assunzione Parte_2
definitiva, al distacco del personale sino a quel momento uti- lizzato nel territorio comunale, nonché alla provvisoria con- cessione in comodato oneroso degli automezzi necessari all'espletamento del servizio di raccolta rifiuti.
Dalla richiesta seguiva la stipula dell'accordo per il di- stacco temporaneo di n. 6 lavoratori subordinati a tempo pieno e indeterminato, nella persona di , Parte_4
, , , Parte_5 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e per un periodo di mesi 6, CP_9 Parte_6
con decorrenza dall'01/09/2015 fino al 28/02/2016, con obbligo di rimborso a carico della distaccataria degli oneri re- tributivi e contributivi anticipati da Parte_2
Con nota dell'08/10/2015, comunicava la Parte_2
revoca del distacco temporaneo di . Parte_5
In data 26/02/2016 veniva sottoscritto fra le parti un nuovo accordo per il distacco temporaneo di lavoratori su- bordinati a tempo pieno e indeterminato, nella persona di
, , , Parte_4 Parte_5 Controparte_7 [...]
e per un ulteriore periodo di CP_8 Parte_6
mesi sei, con decorrenza dal 03/03/2016 al 02/09/2016.
Alla scadenza, l'accordo di distacco si sarebbe tacita-
Tribunale di Sciacca
- 6 - mente rinnovato fino al mese di giugno 2017, mese in cui si provvedeva alla stabilizzazione definitiva del personale ad opera di Parte_7
in ordine, anzitutto, alla concessione degli au-
[...]
tomezzi, la società opponente nella propria citazione ha fatto presente che in data 01/09/2015 stipulava con Parte_2
un contratto di comodato d'uso di n. 11 mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, seppure ne venissero materialmen- te consegnati soltanto n. 4, precisamente CP_10
tg. CY120XW, al costo mensile di € 2.766,08, CP_11
tg. DY493JP, tg. CW227NS, e
[...] CP_12 CP_13
tg. CW228NS, al costo mensile complessivo di €
[...]
2.657,75.
Peraltro, il comodato dell'IVECO tg. CY120XW veniva re- vocato da con nota dell'08/10/2015, mentre il Parte_2
RENAULT tg. DY493JP non veniva mai utilizzato per malfun- zionamento, di talché il comodato d'uso si sarebbe di fatto limitato esclusivamente a due mezzi.
Detto contratto di comodato veniva poi rinnovato in data
01/03/2016 per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni precedentemente pattuite, ma alla scadenza non veniva ulte- riormente rinnovato.
L'opponente ha da ultimo escluso di avere obblighi verso l'opposta per presunti servizi di conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati e sovvalli, invece svolti da una società
Tribunale di Sciacca
- 7 - terza, la in esecuzione del contratto del Parte_8
27/07/2015 e 12/10/2015.
Sulla scorta delle superiori illustrazioni,
[...]
ha evidenziato che la società opposta, in se- Parte_1
de di ricorso monitorio, non avrebbe specificato i criteri e i dati in base ai quali ha emesso le fatture in contestazione, con conseguente difetto del presupposto della “liquidità” del credito.
Secondo quanto asserito dalla società opposta,
[...]
sarebbe debitrice di € 209.009,25 a Parte_9
fronte di fatture per l'importo complessivo di € 455.597,63, sebbene ad avviso dell'opponente nessuna somma residua sarebbe dovuta, stante la registrazione di numerosi inadem- pimenti agli obblighi scaturenti dagli accordi stipulati fra le parti e imputabili alla stessa società opposta.
Nel dettaglio, le fatture nn. 24, 26, 29, 48, 49, 51, 52,
58, 59, 67, 68, 79, 80 e 81 del 2017, per l'importo di €
62.817,53 non sarebbero legittime perché fondante su servizi di raccolta rifiuti mai resi dalla società opposta, essendosi occupata di tali attività la società terza al giudi- Parte_8
zio.
Pure sul campo del comodato dei mezzi, l'omessa conse- gna di molti mezzi rispetto a quelli pattuiti condurrebbe all'illegittimità delle fatture nn. 292 e 298 del 2015, eccezion fatta per la quota riferibile a otto giorni di utilizzo nel mese
Tribunale di Sciacca
- 8 - ottobre 2015 dell'IVECO tg. CY120XW e di dieci giorni di uti- lizzo riferimento del RENAULT tg. DY493JP; nonché all'illegittimità delle fatture nn. 6 e 11, 12, 19, 20, 28 e 29 e
30 del 2016, delle fatture 31, 32, 35, 54 e 61 del 2016 e delle fatture nn. 11 e 12 del 2017, tutte successive al 01/09/2016, termine di scadenza del contratto stipulato in data
01/03/2016.
Soprattutto dalla fattura n. 35 del 2016 emessa per il comodato relativo ai mesi settembre-dicembre 2015 si evince- rebbe l'erroneità della richiesta di parte opposta, nella cui se- de si sarebbe tenuta una riunione fra le parti in data
07/11/2016 da cui sarebbe emerso l'impegno di a Parte_2
emettere la pertinente nota di credito, tuttavia mai spiccata malgrado numerosi solleciti.
Quanto al distacco del personale, Parte_10
avrebbe, infine, regolarmente rimborsato tutte le
[...]
somme, anche oltre il dovuto.
Prova dell'erroneità della debenza sarebbe soprattutto la fattura n. 299 del 2015, riferita al servizio prestato nel mese di novembre 2015 dal dipendente , sebbene Parte_5
il suo distaccamento fosse stato revocato dalla stessa con nota del 08/10/2015. Parte_2
Con note del 04/04/2016, del 18/05/2016 e del
02/08/2016 l'opponente avrebbe poi espressamente conte- stato le fatturazioni del 2015, del primo trimestre del 2016 e
Tribunale di Sciacca
- 9 - dei mesi di maggio e giugno del 2016, per erroneità dei con- teggi ivi espressi, chiedendo le rispettive note di credito, mai ottenute.
L'importo maggiore rispetto al dovuto sarebbe, in defini- tiva, l'esito della decurtazione delle seguenti voci dalla somma azionata dalla società opposta:
- € 74.963,11, come differenza tra quanto erroneamente fat- turato con le fatture nn. 292, 298 e 299 del 2015, nn. 6, 11,
12, 19, 20 e 28 del 2016 e l'effettivo dovuto (210.635,98 -
135.672,87);
- € 62.817,53, azionato per le quote di conferimento in disca- rica e sovvalli con le fatture nn. 24, 26, 29, 48, 49, 51, 52,
58, 59, 67, 68, 79, 80 e 81 del 2017);
- € 10.038,38, come differenza tra quanto erroneamente fat- turato nella fattura 29 del 2016, a titolo di comodato mezzi, e l'effettivo dovuto (12.200,00 - 2.161,62);
- € 3.938,38, come differenza tra quanto erroneamente fattu- rato nella fattura 30 del 2016, a titolo di comodato mezzi, e l'effettivo dovuto (6.100,00 - 2.161,62);
- € 36.600,00, per le illegittime richieste su un comodato mezzi inesistente, ovvero, quello successivo allo scadere del secondo contratto (fatture nn. 31, 32, 54 e 61 del 2016 e nn.
11 e 12 2017);
- € 35.562,91, per l'inesistente presupposto della richiesta di saldo della gestione integrata del 2015, di cui alla fattura n.
Tribunale di Sciacca
- 10 - 35 del 2016.
Alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo avanzata da è seguita la costituzione in Parte_1
giudizio di ora 11, a difesa della prete- Parte_2 CP_2
sa creditoria.
A tal proposito, l'opposta ha chiesto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione contabile dell'opponete relativa agli anni di riferimento delle fatture azionate, al fine di comprendere se le stesse siano state o meno contabilizzate da controparte sotto la voce di costi aziendali.
Essa ha inoltre rimarcato la correttezza delle fatture re- lative al conferimento di rifiuti, tenuto conto che l'opponente avrebbe comunque conferito gli stessi presso gli impianti di a nulla rilevando il vettore terzo utilizzato per il Parte_2
loro trasporto.
Prova della veridicità di quanto asserito sarebbero i n.
34 DDG emessi nel periodo di tempo gennaio-agosto 2017 af- ferenti al conferimento di Rifiuti Urbani Indifferenziati (CER
200301) a provenienza e tra- Parte_1
sportati dalla ditta Traina s.r.l.
A ulteriore comprova della veridicità delle affermazioni militerebbero pure le fatture 23, 28 e 48 del 2017 aventi ad oggetto il conferimento in discarica, cui seguivano bonifici in acconto provenienti dalla società opponente, sebbene la n.
Tribunale di Sciacca
- 11 - 48/2017 veniva pagata solo in parte, tanto da essere traspo- sta nel ricorso monitorio assieme alle altre fatture spiccate per la stessa causale e rimaste insolute, per l'importo com- plessivo di € 57.998,93.
Quanto agli oneri del personale distaccato, sulla pre- messa di un costo complessivo sostenuto da di € Parte_2
344.832,24, residuerebbe in capo a Parte_1
un debito di euro 68.655,00.
[...]
In dettaglio, la fattura n. 6 del 2016 comprensiva della mensilità di dicembre 2015 ammonta a € 25.660.76 ma risul- tano pagati soltanto € 12.424,39, sicché la somma ancora da corrispondere per il distaccamento del personale per l'anno
2015 sarebbe, a seguito di accordi raggiunti dalle parti, giu- sta allegazione del verbale della riunione tenutasi nella sede di in data 15/02/2018, di € 8.777,24 Parte_2
Per l'anno 2016 il costo del personale residuo da corri- sponderebbe risulterebbe del verbale della riunione tenutasi nella sede di in data 29/11/2017, pari a € Parte_2
41.296,70.
Relativamente all'anno 2017, esisterebbe un accordo grazie al quale il residuo ammonterebbe a € 68.655,00, come da lettera di convocazione datata 04/10/2019 SO.GE.I.R. di invito a controparte a discutere sulle varie spese di quell'anno allegata alla comparsa di costituzione.
Circa il comodato d'uso dei mezzi, nel periodo ottobre
Tribunale di Sciacca
- 12 - 2015-dicembre 2017, prescindendo dall'importo fatturato, avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di € 58.751,40 ma ad esser pagate sarebbero state solamente € 9.057,14, con un debito residuo di € 49.694,26, equivalente al costo mensile di € 2.132,31 per due motocarri oltre IV, ancorché nel mese di ottobre 2015 il costo sia stato di € 3.311,42 a causa della necessaria sostituzione dell'autocompattatore.
Dell'ingiunzione fa anche parte la fattura n. 35 del 2016, nella cui descrizione è riportato: “Saldo Servizio Gestione In- tegrata dei rifiuti periodo settembre – dicembre 2015 Gestione
Commissariale” dell'importo di € 35.562,91; nello statuto
SO.GE.I.R. è previsto che “l'ente che aderisce è tenuto a par- tecipare alle spese generali di amministrazione proporzional- mente alla propria partecipazione azionaria indipendentemen- te dalla specifica attivazione di servizi per cui anche tali costi sarebbero a carico di e non, Parte_1
come asserito da controparte, del , Controparte_6
unico titolare sì della società ma Ente da essa giuridicamente autonomo.
La causa è stata istruita in modo documentale e con l'escussione del rappresentante legale della società opposta e di un testimone;
poi rinviata per la precisazione delle conclu- sioni all'udienza che precede;
infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Poste le premesse in fatto, si osserva
Tribunale di Sciacca
- 13 - IN DIRITTO
L'opposizione è fondata.
La vicenda ha visto il Comune di Santo Stefano di Qui- squina interessato, negli anni 2015-2017, a usufruire di un'impresa dedita alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti solidi prodotti all'interno del territorio urbano.
Non è contestato che per realizzare lo scopo l'Ente co- munale abbia dapprima affidato il servizio di raccolta e smal- timento direttamente alla divenuta la Parte_2
11, e poi alla società CP_1 Parte_1
in house costituita con rogito del 18/04/2015 e il cui socio unico è proprio il . Controparte_6
La nuova società ha tuttavia usufruito dei servizi presta- ti da che ha continuato ad avere un ruolo Parte_2
attivo nella raccolta e smaltimenti dei rifiuti solidi prodotti nel territorio comunale, ruolo attuato con accordi bilaterali stipulati fra e Parte_2 Parte_1 Parte_1
Ebbene, mentre non si è registrata contestazione in or- dine all'esistenza di rapporti negoziali a titolo oneroso volti al distaccamento del personale da a Parte_2 [...]
nelle forme di cui all'art. 19 Parte_9
L.R.Sicilia 9/2010, e alla concessione in comodato d'uso di alcuni automezzi dalla prima alla seconda società, la diatriba ha ruotato attorno all'effettivo contenuto di tali accordi e alla reale esistenza di un ulteriore contratto con cui Parte_2
Tribunale di Sciacca
- 14 - si sarebbe obbligata, dietro compenso, anche al confe- Pt_2
rimento in discarica e allo smaltimento dei rifiuti raccolti.
Nonostante sui primi due punti siano stati prodotti i contratti di distaccamento del personale e di concessione in comodato dei mezzi, agli atti non vi è alcun contratto che espressamente disciplini il servizio di conferimento e discari- ca dei rifiuti raccolti, ma vi sono soltanto due contratti stilati fra e la società Parte_1 Parte_8
estranea al giudizio, e verbali di riunioni svolte con la parte- cipazione dei rappresentanti delle società in causa.
Il fatto che si verta su dinamiche di tipo negoziale - la vi- cenda presentando tutti i requisiti indicati dagli artt. 1321 e
1325 c.c., vertendo, cioè, su accordi volti a realizzare l'interesse specifico sia del distaccante, in conformità al suo oggetto sociale, sia del distaccatario di usufruire di forza la- voro con mansioni ben determinate, dietro corrispettivo in denaro e per un tempo prestabilito, e di ottenere beni azien- dali in comodato d'uso - apre la strada al richiamo del conso- lidato principio di diritto dettato in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione civile: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fon- te (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore con-
Tribunale di Sciacca
- 15 - venuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av- valga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., ri- sultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimen- to, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempi- mento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 13533 del
30/10/2001; Cass., Sez. II civ., Sent. n. 18200 del
02/09/2020).
Tanto vale anche che nel giudizio ordinario sorto a se- guito di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere di provare la fondatezza della pretesa incombe sul convenuto, attore in senso sostanziale, mentre grava sull'opponente il compito di contestare l'altrui pretesa, allegando e dimostran- do circostanze estintive o modificative della stessa o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda credi- toria;
per realizzare tutto ciò, entrambe le parti possono avva- lersi degli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass., Sez. II civ., Ord. n. 13240 del 16/05/2019).
A ben guardare, il contegno processuale tenuto, nel caso di specie, dalla società opponente si atteggia anche a exceptio
Tribunale di Sciacca
- 16 - inadimpleti contractus contenuta nell'art. 1460 c.c., a mente del quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contempora- neamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona”.
Al fine di evitare abusi del diritto di non adempiere con- cesso dall'art. 1460 c.c. occorre, però, tanto che il rifiuto di adempiere sia proporzionato all'inadempimento altrui, il qua- le ultimo va solo allegato e può anche non essere di “non scarsa importanza”, a differenza di quanto richiesto dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione;
quanto che tale rifiuto non sia contrario alla buona fede oggettiva, e dunque va reso noto al- la controparte in maniera puntuale, in un'ottica di stimolo all'adempimento spontaneo (Cass., Sez. II civ., Sent. n. 36295 del 28/12/2023).
L'art. 1460 c.c. introduce “un'eccezione in senso proprio, rimessa, pertanto, alla disponibilità ed all'iniziativa del conve- nuto, senza che il Giudice abbia il potere-dovere di rilevarla o esaminarla d'ufficio: essa, tuttavia, al pari di ogni altra ecce- zione, non richiede l'adozione di forme speciali o sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (on-
Tribunale di Sciacca
- 17 - de paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desu- mibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sua difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale” (Cass., Sez.
III civ., Sent. n. 6762 del 10/03/2021).
Le superiori precisazioni permettono di comprendere meglio la scelta del Tribunale, legata al fatto che alle pretese creditorie azionate da hanno corrisposto le ecce- Parte_2
zioni di inadempimento totale e parziale sollevate da
[...]
Pt_9 Parte_1
La correttezza dell'eccezione di inadempimento si rinvie- ne anche nelle note del 04/04/2016, del 18/05/2016 e del
02/08/2016 con cui ha conte- Parte_1
stato a le fatturazioni del 2015, del primo trime- Parte_2
stre del 2016 e dei mesi di maggio e giugno del 2016, per pa- ventata erroneità dei conteggi ivi espressi.
Sulla scorta delle logiche probatorie disciplinanti la materia contrattuale, procedendo per ordine, in merito ai contratti di distacco del personale Parte_1
ha dimostrato che la fattura n. 299 del 2015 è illegitti-
[...]
ma, così come le altre relative al periodo successivo al
08/10/2015, nella parte in cui prendono in considerazione la presunta attività prestata dal dipendente distaccato Caccia- tore , già solo perché il suo distaccamento era stato re- Pt_5
vocato dalla con nota emessa in pari data. Parte_2
Riguardo, invece, al comodato dei mezzi, nella propria
Tribunale di Sciacca
- 18 - comparsa di costituzione ha dichiarato che la Parte_2
somma spettante è di “€ 49.694,26 ovvero il costo mensile di €
2.132,31 pari alla somma mensile afferente al comodato dei due motocarri oltre IV, per tutto il periodo comprese tra il me- se di novembre 2015 e dicembre 2017”, dunque implicitamen- te accettando che ad essere stati consegnati siano stati sol- tanto solo n. 2 automezzi, precisamente l'IVECO tg.
CY120XW e il RENAULT tg. DY493JP, rispetto ai n. 6 origina- riamente previsti in contratto.
Ne deriva l'illegittimità delle fatture nn. 292 e 298 del
2015, eccezion fatta per la quota riferibile ad 8 giorni di uti- lizzo nel mese ottobre 2015 dell'IVECO tg. CY120XW e di 10 giorni di utilizzo riferimento del RENAULT tg. DY493JP; non- ché delle fatture nn. 6 e 11, 12, 19, 20, 28 e 29 e 30 del
2016; infine, delle fatturazioni 31, 32, 35, 54 e 61 del 2016 e nn. 11 e 12 del 2017, tutte successive al 01/09/2016, cioè oltre la scadenza del contratto stipulato il 01/03/2016.
Alle doglianze elevate da Parte_1
non ha corrisposto la dimostrazione dei corretti adempimenti da parte di le cui relative pretese non possono Parte_2
pertanto essere accolte in carenza di una valida giustificazio- ne causale.
L'aspetto più problematico della vicenda ruota attorno al conferimento dei rifiuti in discarica.
In assenza di un valido contratto scritto che abbia rego-
Tribunale di Sciacca
- 19 - lato pure tale aspetto, si è proceduto all'interrogatorio forma- le del rappresentante legale di e all'escussione di Parte_2
un testimone.
Le prove dichiarative sono state rese possibili, in primo luogo, dal fatto che la figura negoziale in rilievo sarebbe un contratto di appalto, collimante con la descrizione del model- lo tipico fatta dall'art. 1655 c.c.; in secondo luogo, perché si è potuto applicare l'art. 2721 c.c., a tenore del quale, ove la legge non preveda la forma scritta ad substantiam o ad proba- tionem, la prova per testimoni dei contratti è ammessa “tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
La figura negoziale in rilievo non soggiace, difatti, a limiti di forma legali, ed è per tale ragione che si è potuto procedere all'interrogatorio formale di , che ha con- Controparte_14
fermato quanto segue: “produttore dei rifiuti era il di CP_6
S. ; raccoglieva i ri- Controparte_6 Parte_1
fiuti; invece li trasportava alla stazione di trasferen- Parte_8
za (dove il rifiuto viene trattato e efficientato prima di portarlo all'impianto di smaltimento). Quindi il detentore era Parte_8
Non so dire se il costo del conferimento era sostenuto da
[...]
”. Parte_9
escusso n.q. di teste perché chiamato a Testimone_1
riferire su fatti storici cui ha personalmente assistito e sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha confermato
Tribunale di Sciacca
- 20 - che “Risponde al vero che nell'anno 2017, Parte_1
ha effettuato dei conferimenti presso l'impianto di C.da sara- ceno Salinella”; 2)” Risponde al vero che i DDG che mi vengono mostrati attestano detti conferimenti e la quantità di rifiuto conferita”.
Non è dirimente, a differenza di quanto sostenuto da
, l'esistenza dei n. 34 DDG versati agli atti, che si Parte_2
limitano a fotografare il mero conferimento di rifiuti solidi da parte della ditta Traina s.r.l., come già del resto ben spiegato dai propalanti escussi in udienza.
Con quanto ricostruito collimano, a onor del vero, anche i contratti stipulati fra e Parte_1 Pt_8
le cui premesse riportano: “Vista la disponibilità della
[...]
ad accettare i conferimenti degli RSU (frazione Parte_8
secca indifferenziata residuale), prodotti dal Comune di Santo
Stefano Quisquina presso il proprio impianto, per il successivo trasporto nelle discariche di destinazione finale o in alternativa per effettuare le operazioni meccaniche di trito-vagliatura all'interno dello stesso sito, con la specificazione del prezzo e delle condizioni praticate”.
Nondimeno, il contratto con la parla di “con- Parte_8
ferimenti degli RSU (frazione secca indifferenziata residuale)”, tipologia di rifiuti in cui non rientra la “frazione umida”, presa invece in considerazione dalle parti in causa durante la riu- nione tenutasi il 29/11/2017 nei locali di , nel cui Pt_2
Tribunale di Sciacca
- 21 - verbale si legge: “Tutto ciò ha determinato un costo per l'intero anno in questione di € 279.659,46, comprensivi del costo del conferimento della frazione organica presso l'impianto di com- postaggio, corrispondente a € 10.354,50 più I.V.A. al 10% pari
a € 1.034,45 per un totale complessivo di 11.389,95, che sono state fatturate a dalla SOGEIR Ge- Parte_1
stione Impianti di Smaltimento S.p.A… il costo definitivo da li- quidare alla per l'anno 2016, al netto del co- Parte_2
sto della frazione organica, risulta essere pari a…”.
Da quanto sopra deriva la legittimità della debenza van- tata da direttamente nei confronti di Parte_2 [...]
unicamente per il conferimento della frazio- Parte_1
ne umida, ma la cui fattura citata nel verbale della riunione del 29/11/2017 non risulta fra quelle azionate in fase moni- toria;
mentre per la frazione RSU non può dirsi raggiunta la prova di un vincolo negoziale diretto fra le medesime parti.
Il fatto che le fatture 23, 28 e 48 del 2017, aventi ad og- getto il conferimento in discarica, siano state pagate diretta- mente da non è del resto circo- Parte_1
stanza in grado di fornire prova contraria a quanto sopra stabilito, grazie all'art. 1180 c.c. che legittima il pagamento di un'obbligazione civile ad opera di un terzo estraneo al vinco- lo.
Resta da affrontare la questione del rimborso delle c.d.
“spese generali”, pure oggetto di talune delle fatture oggi con-
Tribunale di Sciacca
- 22 - testate, fra cui la n. 35 del 2016, nella cui descrizione è ripor- tato “Saldo Servizio Gestione Integrata dei rifiuti periodo set- tembre – dicembre 2015 Gestione Commissariale”, dell'importo di € 35.562,91.
La è dell'avviso che l'obbligo per Parte_2 [...]
di procedere al pagamento di tale voce di co- Parte_1
sto sia desumibile dal proprio statuto, a tenore del quale
“l'ente che aderisce alla è tenuto a partecipare alle spese gene- rali di amministrazione proporzionalmente alla propria parteci- pazione azionaria indipendentemente dalla specifica attivazio- ne di servizi”.
Senonché, nel verbale della riunione del 29/11/2017 si legge: “Il costo definitivo da liquidare alla per Parte_2
l'anno 2016, al netto del costo della frazione organica, risulta essere pari a € 268.269,51 IV compresa dal quale deve esse- re detratta la competenza delle Spese Generali pari a. E
33.687,68 che competono al Comune di Santo Stefano Qui- squina”.
Chiaro l'addossamento, per volontà delle parti, di tale voce di costo all' e non alla CP_15 Parte_3
dotata di autonomia giuridica rispetto al Co-
[...]
mune, suo socio esclusivo.
L'illustrazione dei fatti e la loro qualificazione giuridica ha reso superflua l'ammissione delle prove richieste dalle parti diverse da quelle ammesse, per la cui migliore motiva-
Tribunale di Sciacca
- 23 - zione si rimanda all'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 16/10/2024.
Venendo alle spese di lite, la complessità delle questioni affrontate ne legittima l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe, sentiti i procuratori delle parti:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 308 emesso dal Tri- bunale di Sciacca in data 16/09/2019 nel procedimen- to n. 886/2019 RGCC;
- COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Sciacca, 24/01/2025.
Il Giudice
Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 24 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1274 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
P.IV , in Parte_1 P.IV_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Miranti An- Email_1
tonio, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Opponente -
CONTRO
P. IV Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro- P.IV_2
tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Mistretta Email_2
Ignazio, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Opposta -
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/10/2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale
Tribunale di Sciacca si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione correttamente notificato a
, Parte_2 Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto in-
[...]
giuntivo n. 308 emesso dal Tribunale di Sciacca in data
16/09/2019 nel procedimento n. 886/2019 RGCC, dell'importo di euro 209.009,25, oltre interessi di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
Nelle more del procedimento, con atto pubblico di fusio- ne di cui al repertorio n. 49248 repertorio e 17742 raccolta,
è stata incorporata da Parte_2 [...]
(da ora ), che ha de- Controparte_1 CP_2
positato nuova comparsa di costituzione per proseguire l'odierno procedimento.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato, in particolare, incentrato sull'accordo commerciale che le parti avrebbero stipulato per gli anni 2015-2017, in forza del quale si sarebbe impegnata a effettuare in favore di Parte_2
dietro corrispettivo, servizi af- Parte_1
ferenti alla gestione integrata dei rifiuti, distacco di persona- le, servizio di trasporto e conferimento in discarica.
Sulla premessa della corretta esecuzione di questi servi- zi, ha emesso le seguenti fatture: Parte_2
“fatt. 292 del 13.11.15 di € 22.893,20 a fronte della quale è
Tribunale di Sciacca
- 2 - stata corrisposta la somma di € 17.159,06; fatt. 298 dell' 11.12.15 di € 19.041,46 a fronte della quale è stata corrisposte la somma di € 12.424,39; fatt. 299 dell' 11.12.15 di € 5.500,00 integralmente corrispo- sta;
fatt. 6 del 21.01.16 di € 32.277,83 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di € 15.598,60; fatt.11del 18.02.16 di € 20.123,49 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €13.506,42; fatt.12 del 17.03.16 di €
34.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di
€ 33.000,00; fatt.19 del 05.05.16 di € 23.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di € 22.100,00; fatt.20 del 20.05.16 di € 23.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €17.100,00; fatt.28 del 21.06.16 di €
30.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di
€24.100,00; fatt.29 del 15.07.16 di € 23.200,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di € 17.100,00; fatt.30 del 26.08.16 di € 17.100,00a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €11.000,00; fatt.31 del 03.10.16 di €
17.100,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di
€11.000,00; fatt.32 del 03.10.16 di € 17.100,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €11.000,00 fatt.35 del
13.10.16 di € 35.562,91 a fronte della quale non è stato corri- sposto nulla;
Tribunale di Sciacca
- 3 - fatt.54 del 10.11.16 di € 17.100,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di € 11.000,00; fatt. 61 del 25.11.16 di € 17.100,00 a fronte della quale è sta- ta corrisposta la somma di €11.000,00; fatt.11 del 09.02.17 di € 17.100,00 a fronte della quale è stata corrisposta la somma di €11.000,00; fatt.12 del 09.02.17 di € 17.100,00 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.24 del 05.04.17 di € 8.577,95 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.26 del 05.04.17 di € 1.675,41 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.29 del 08.05.17 di € 4.557,27 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.48 del 19.06.17di € 4.299,37a fronte della quale è stato corrisposta la somma di € 3.000,00; fatt.49 del 19.06.17 di € 3.843,37 a fronte della quale non è stata corrisposto nulla;
fatt.51 del 19.06.17 di € 4.477,86 a fronte della quale non è stata corrisposta nulla;
fatt.52 del 19.06.17 di € 3.993,03 a fronte della quale non è stata corrisposta nulla;
fatt.58 del 17.07.17 di € 4.882,68 a fronte della quale non è stata corrisposta nulla;
fatt.59 del 17.07.17 di € 4.363,91 a fronte della quale non è
Tribunale di Sciacca
- 4 - stata corrisposta nulla;
fatt.67 del 21.08.17 di € 3.901,85 a fronte della quale non è
stata corrisposta nulla;
fatt.68 del 21.08.17 di € 3.488,07 a fronte della quale non è
stata corrisposta nulla;
fatt.79 del 10.10.17 di € 3.901,85 a fronte della quale non è
stata corrisposta nulla;
fatt.80 del 10.10.17 di € 5.134,36 a fronte della quale non è stato corrisposto nulla;
fatt.81 del 10.10.17 di € 3.901,85 a fronte della quale non è
stata corrisposta nulla”.
Con l'opposizione, ha rap- Parte_1
presentato di essere una società di scopo costituita dal Co- mune di Santo Stefano Quisquina con rogito notarile del
18/04/2015, della quale è socio unico e alla quale è stato af- fidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti prodotti e rac- colti nel territorio comunale.
Prima di quella data, il servizio di gestione dei rifiuti era gestita dagli quale è Controparte_3
sostituite dal 2013 con gli Ambiti di Parte_2 CP_4
e, infine, dalla
[...] Controparte_5
[...]
Con la creazione della nuova società di scopo, il
[...]
si sarebbe emancipato dall'ATO Controparte_6
gestito da per affidare il complessivo servizio di Parte_2
Tribunale di Sciacca
- 5 - raccolta rifiuti alla società in house.
Al fine di permettere l'inizio del funzionamento della nuova società, il Comune di Santo Stefano Quisquina richie- deva a di provvedere, nelle more di un'assunzione Parte_2
definitiva, al distacco del personale sino a quel momento uti- lizzato nel territorio comunale, nonché alla provvisoria con- cessione in comodato oneroso degli automezzi necessari all'espletamento del servizio di raccolta rifiuti.
Dalla richiesta seguiva la stipula dell'accordo per il di- stacco temporaneo di n. 6 lavoratori subordinati a tempo pieno e indeterminato, nella persona di , Parte_4
, , , Parte_5 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e per un periodo di mesi 6, CP_9 Parte_6
con decorrenza dall'01/09/2015 fino al 28/02/2016, con obbligo di rimborso a carico della distaccataria degli oneri re- tributivi e contributivi anticipati da Parte_2
Con nota dell'08/10/2015, comunicava la Parte_2
revoca del distacco temporaneo di . Parte_5
In data 26/02/2016 veniva sottoscritto fra le parti un nuovo accordo per il distacco temporaneo di lavoratori su- bordinati a tempo pieno e indeterminato, nella persona di
, , , Parte_4 Parte_5 Controparte_7 [...]
e per un ulteriore periodo di CP_8 Parte_6
mesi sei, con decorrenza dal 03/03/2016 al 02/09/2016.
Alla scadenza, l'accordo di distacco si sarebbe tacita-
Tribunale di Sciacca
- 6 - mente rinnovato fino al mese di giugno 2017, mese in cui si provvedeva alla stabilizzazione definitiva del personale ad opera di Parte_7
in ordine, anzitutto, alla concessione degli au-
[...]
tomezzi, la società opponente nella propria citazione ha fatto presente che in data 01/09/2015 stipulava con Parte_2
un contratto di comodato d'uso di n. 11 mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, seppure ne venissero materialmen- te consegnati soltanto n. 4, precisamente CP_10
tg. CY120XW, al costo mensile di € 2.766,08, CP_11
tg. DY493JP, tg. CW227NS, e
[...] CP_12 CP_13
tg. CW228NS, al costo mensile complessivo di €
[...]
2.657,75.
Peraltro, il comodato dell'IVECO tg. CY120XW veniva re- vocato da con nota dell'08/10/2015, mentre il Parte_2
RENAULT tg. DY493JP non veniva mai utilizzato per malfun- zionamento, di talché il comodato d'uso si sarebbe di fatto limitato esclusivamente a due mezzi.
Detto contratto di comodato veniva poi rinnovato in data
01/03/2016 per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni precedentemente pattuite, ma alla scadenza non veniva ulte- riormente rinnovato.
L'opponente ha da ultimo escluso di avere obblighi verso l'opposta per presunti servizi di conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati e sovvalli, invece svolti da una società
Tribunale di Sciacca
- 7 - terza, la in esecuzione del contratto del Parte_8
27/07/2015 e 12/10/2015.
Sulla scorta delle superiori illustrazioni,
[...]
ha evidenziato che la società opposta, in se- Parte_1
de di ricorso monitorio, non avrebbe specificato i criteri e i dati in base ai quali ha emesso le fatture in contestazione, con conseguente difetto del presupposto della “liquidità” del credito.
Secondo quanto asserito dalla società opposta,
[...]
sarebbe debitrice di € 209.009,25 a Parte_9
fronte di fatture per l'importo complessivo di € 455.597,63, sebbene ad avviso dell'opponente nessuna somma residua sarebbe dovuta, stante la registrazione di numerosi inadem- pimenti agli obblighi scaturenti dagli accordi stipulati fra le parti e imputabili alla stessa società opposta.
Nel dettaglio, le fatture nn. 24, 26, 29, 48, 49, 51, 52,
58, 59, 67, 68, 79, 80 e 81 del 2017, per l'importo di €
62.817,53 non sarebbero legittime perché fondante su servizi di raccolta rifiuti mai resi dalla società opposta, essendosi occupata di tali attività la società terza al giudi- Parte_8
zio.
Pure sul campo del comodato dei mezzi, l'omessa conse- gna di molti mezzi rispetto a quelli pattuiti condurrebbe all'illegittimità delle fatture nn. 292 e 298 del 2015, eccezion fatta per la quota riferibile a otto giorni di utilizzo nel mese
Tribunale di Sciacca
- 8 - ottobre 2015 dell'IVECO tg. CY120XW e di dieci giorni di uti- lizzo riferimento del RENAULT tg. DY493JP; nonché all'illegittimità delle fatture nn. 6 e 11, 12, 19, 20, 28 e 29 e
30 del 2016, delle fatture 31, 32, 35, 54 e 61 del 2016 e delle fatture nn. 11 e 12 del 2017, tutte successive al 01/09/2016, termine di scadenza del contratto stipulato in data
01/03/2016.
Soprattutto dalla fattura n. 35 del 2016 emessa per il comodato relativo ai mesi settembre-dicembre 2015 si evince- rebbe l'erroneità della richiesta di parte opposta, nella cui se- de si sarebbe tenuta una riunione fra le parti in data
07/11/2016 da cui sarebbe emerso l'impegno di a Parte_2
emettere la pertinente nota di credito, tuttavia mai spiccata malgrado numerosi solleciti.
Quanto al distacco del personale, Parte_10
avrebbe, infine, regolarmente rimborsato tutte le
[...]
somme, anche oltre il dovuto.
Prova dell'erroneità della debenza sarebbe soprattutto la fattura n. 299 del 2015, riferita al servizio prestato nel mese di novembre 2015 dal dipendente , sebbene Parte_5
il suo distaccamento fosse stato revocato dalla stessa con nota del 08/10/2015. Parte_2
Con note del 04/04/2016, del 18/05/2016 e del
02/08/2016 l'opponente avrebbe poi espressamente conte- stato le fatturazioni del 2015, del primo trimestre del 2016 e
Tribunale di Sciacca
- 9 - dei mesi di maggio e giugno del 2016, per erroneità dei con- teggi ivi espressi, chiedendo le rispettive note di credito, mai ottenute.
L'importo maggiore rispetto al dovuto sarebbe, in defini- tiva, l'esito della decurtazione delle seguenti voci dalla somma azionata dalla società opposta:
- € 74.963,11, come differenza tra quanto erroneamente fat- turato con le fatture nn. 292, 298 e 299 del 2015, nn. 6, 11,
12, 19, 20 e 28 del 2016 e l'effettivo dovuto (210.635,98 -
135.672,87);
- € 62.817,53, azionato per le quote di conferimento in disca- rica e sovvalli con le fatture nn. 24, 26, 29, 48, 49, 51, 52,
58, 59, 67, 68, 79, 80 e 81 del 2017);
- € 10.038,38, come differenza tra quanto erroneamente fat- turato nella fattura 29 del 2016, a titolo di comodato mezzi, e l'effettivo dovuto (12.200,00 - 2.161,62);
- € 3.938,38, come differenza tra quanto erroneamente fattu- rato nella fattura 30 del 2016, a titolo di comodato mezzi, e l'effettivo dovuto (6.100,00 - 2.161,62);
- € 36.600,00, per le illegittime richieste su un comodato mezzi inesistente, ovvero, quello successivo allo scadere del secondo contratto (fatture nn. 31, 32, 54 e 61 del 2016 e nn.
11 e 12 2017);
- € 35.562,91, per l'inesistente presupposto della richiesta di saldo della gestione integrata del 2015, di cui alla fattura n.
Tribunale di Sciacca
- 10 - 35 del 2016.
Alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo avanzata da è seguita la costituzione in Parte_1
giudizio di ora 11, a difesa della prete- Parte_2 CP_2
sa creditoria.
A tal proposito, l'opposta ha chiesto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione contabile dell'opponete relativa agli anni di riferimento delle fatture azionate, al fine di comprendere se le stesse siano state o meno contabilizzate da controparte sotto la voce di costi aziendali.
Essa ha inoltre rimarcato la correttezza delle fatture re- lative al conferimento di rifiuti, tenuto conto che l'opponente avrebbe comunque conferito gli stessi presso gli impianti di a nulla rilevando il vettore terzo utilizzato per il Parte_2
loro trasporto.
Prova della veridicità di quanto asserito sarebbero i n.
34 DDG emessi nel periodo di tempo gennaio-agosto 2017 af- ferenti al conferimento di Rifiuti Urbani Indifferenziati (CER
200301) a provenienza e tra- Parte_1
sportati dalla ditta Traina s.r.l.
A ulteriore comprova della veridicità delle affermazioni militerebbero pure le fatture 23, 28 e 48 del 2017 aventi ad oggetto il conferimento in discarica, cui seguivano bonifici in acconto provenienti dalla società opponente, sebbene la n.
Tribunale di Sciacca
- 11 - 48/2017 veniva pagata solo in parte, tanto da essere traspo- sta nel ricorso monitorio assieme alle altre fatture spiccate per la stessa causale e rimaste insolute, per l'importo com- plessivo di € 57.998,93.
Quanto agli oneri del personale distaccato, sulla pre- messa di un costo complessivo sostenuto da di € Parte_2
344.832,24, residuerebbe in capo a Parte_1
un debito di euro 68.655,00.
[...]
In dettaglio, la fattura n. 6 del 2016 comprensiva della mensilità di dicembre 2015 ammonta a € 25.660.76 ma risul- tano pagati soltanto € 12.424,39, sicché la somma ancora da corrispondere per il distaccamento del personale per l'anno
2015 sarebbe, a seguito di accordi raggiunti dalle parti, giu- sta allegazione del verbale della riunione tenutasi nella sede di in data 15/02/2018, di € 8.777,24 Parte_2
Per l'anno 2016 il costo del personale residuo da corri- sponderebbe risulterebbe del verbale della riunione tenutasi nella sede di in data 29/11/2017, pari a € Parte_2
41.296,70.
Relativamente all'anno 2017, esisterebbe un accordo grazie al quale il residuo ammonterebbe a € 68.655,00, come da lettera di convocazione datata 04/10/2019 SO.GE.I.R. di invito a controparte a discutere sulle varie spese di quell'anno allegata alla comparsa di costituzione.
Circa il comodato d'uso dei mezzi, nel periodo ottobre
Tribunale di Sciacca
- 12 - 2015-dicembre 2017, prescindendo dall'importo fatturato, avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di € 58.751,40 ma ad esser pagate sarebbero state solamente € 9.057,14, con un debito residuo di € 49.694,26, equivalente al costo mensile di € 2.132,31 per due motocarri oltre IV, ancorché nel mese di ottobre 2015 il costo sia stato di € 3.311,42 a causa della necessaria sostituzione dell'autocompattatore.
Dell'ingiunzione fa anche parte la fattura n. 35 del 2016, nella cui descrizione è riportato: “Saldo Servizio Gestione In- tegrata dei rifiuti periodo settembre – dicembre 2015 Gestione
Commissariale” dell'importo di € 35.562,91; nello statuto
SO.GE.I.R. è previsto che “l'ente che aderisce è tenuto a par- tecipare alle spese generali di amministrazione proporzional- mente alla propria partecipazione azionaria indipendentemen- te dalla specifica attivazione di servizi per cui anche tali costi sarebbero a carico di e non, Parte_1
come asserito da controparte, del , Controparte_6
unico titolare sì della società ma Ente da essa giuridicamente autonomo.
La causa è stata istruita in modo documentale e con l'escussione del rappresentante legale della società opposta e di un testimone;
poi rinviata per la precisazione delle conclu- sioni all'udienza che precede;
infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Poste le premesse in fatto, si osserva
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- 13 - IN DIRITTO
L'opposizione è fondata.
La vicenda ha visto il Comune di Santo Stefano di Qui- squina interessato, negli anni 2015-2017, a usufruire di un'impresa dedita alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti solidi prodotti all'interno del territorio urbano.
Non è contestato che per realizzare lo scopo l'Ente co- munale abbia dapprima affidato il servizio di raccolta e smal- timento direttamente alla divenuta la Parte_2
11, e poi alla società CP_1 Parte_1
in house costituita con rogito del 18/04/2015 e il cui socio unico è proprio il . Controparte_6
La nuova società ha tuttavia usufruito dei servizi presta- ti da che ha continuato ad avere un ruolo Parte_2
attivo nella raccolta e smaltimenti dei rifiuti solidi prodotti nel territorio comunale, ruolo attuato con accordi bilaterali stipulati fra e Parte_2 Parte_1 Parte_1
Ebbene, mentre non si è registrata contestazione in or- dine all'esistenza di rapporti negoziali a titolo oneroso volti al distaccamento del personale da a Parte_2 [...]
nelle forme di cui all'art. 19 Parte_9
L.R.Sicilia 9/2010, e alla concessione in comodato d'uso di alcuni automezzi dalla prima alla seconda società, la diatriba ha ruotato attorno all'effettivo contenuto di tali accordi e alla reale esistenza di un ulteriore contratto con cui Parte_2
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- 14 - si sarebbe obbligata, dietro compenso, anche al confe- Pt_2
rimento in discarica e allo smaltimento dei rifiuti raccolti.
Nonostante sui primi due punti siano stati prodotti i contratti di distaccamento del personale e di concessione in comodato dei mezzi, agli atti non vi è alcun contratto che espressamente disciplini il servizio di conferimento e discari- ca dei rifiuti raccolti, ma vi sono soltanto due contratti stilati fra e la società Parte_1 Parte_8
estranea al giudizio, e verbali di riunioni svolte con la parte- cipazione dei rappresentanti delle società in causa.
Il fatto che si verta su dinamiche di tipo negoziale - la vi- cenda presentando tutti i requisiti indicati dagli artt. 1321 e
1325 c.c., vertendo, cioè, su accordi volti a realizzare l'interesse specifico sia del distaccante, in conformità al suo oggetto sociale, sia del distaccatario di usufruire di forza la- voro con mansioni ben determinate, dietro corrispettivo in denaro e per un tempo prestabilito, e di ottenere beni azien- dali in comodato d'uso - apre la strada al richiamo del conso- lidato principio di diritto dettato in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione civile: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fon- te (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore con-
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- 15 - venuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si av- valga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., ri- sultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimen- to, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempi- mento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 13533 del
30/10/2001; Cass., Sez. II civ., Sent. n. 18200 del
02/09/2020).
Tanto vale anche che nel giudizio ordinario sorto a se- guito di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere di provare la fondatezza della pretesa incombe sul convenuto, attore in senso sostanziale, mentre grava sull'opponente il compito di contestare l'altrui pretesa, allegando e dimostran- do circostanze estintive o modificative della stessa o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda credi- toria;
per realizzare tutto ciò, entrambe le parti possono avva- lersi degli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass., Sez. II civ., Ord. n. 13240 del 16/05/2019).
A ben guardare, il contegno processuale tenuto, nel caso di specie, dalla società opponente si atteggia anche a exceptio
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- 16 - inadimpleti contractus contenuta nell'art. 1460 c.c., a mente del quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contempora- neamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona”.
Al fine di evitare abusi del diritto di non adempiere con- cesso dall'art. 1460 c.c. occorre, però, tanto che il rifiuto di adempiere sia proporzionato all'inadempimento altrui, il qua- le ultimo va solo allegato e può anche non essere di “non scarsa importanza”, a differenza di quanto richiesto dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione;
quanto che tale rifiuto non sia contrario alla buona fede oggettiva, e dunque va reso noto al- la controparte in maniera puntuale, in un'ottica di stimolo all'adempimento spontaneo (Cass., Sez. II civ., Sent. n. 36295 del 28/12/2023).
L'art. 1460 c.c. introduce “un'eccezione in senso proprio, rimessa, pertanto, alla disponibilità ed all'iniziativa del conve- nuto, senza che il Giudice abbia il potere-dovere di rilevarla o esaminarla d'ufficio: essa, tuttavia, al pari di ogni altra ecce- zione, non richiede l'adozione di forme speciali o sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (on-
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- 17 - de paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desu- mibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sua difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale” (Cass., Sez.
III civ., Sent. n. 6762 del 10/03/2021).
Le superiori precisazioni permettono di comprendere meglio la scelta del Tribunale, legata al fatto che alle pretese creditorie azionate da hanno corrisposto le ecce- Parte_2
zioni di inadempimento totale e parziale sollevate da
[...]
Pt_9 Parte_1
La correttezza dell'eccezione di inadempimento si rinvie- ne anche nelle note del 04/04/2016, del 18/05/2016 e del
02/08/2016 con cui ha conte- Parte_1
stato a le fatturazioni del 2015, del primo trime- Parte_2
stre del 2016 e dei mesi di maggio e giugno del 2016, per pa- ventata erroneità dei conteggi ivi espressi.
Sulla scorta delle logiche probatorie disciplinanti la materia contrattuale, procedendo per ordine, in merito ai contratti di distacco del personale Parte_1
ha dimostrato che la fattura n. 299 del 2015 è illegitti-
[...]
ma, così come le altre relative al periodo successivo al
08/10/2015, nella parte in cui prendono in considerazione la presunta attività prestata dal dipendente distaccato Caccia- tore , già solo perché il suo distaccamento era stato re- Pt_5
vocato dalla con nota emessa in pari data. Parte_2
Riguardo, invece, al comodato dei mezzi, nella propria
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- 18 - comparsa di costituzione ha dichiarato che la Parte_2
somma spettante è di “€ 49.694,26 ovvero il costo mensile di €
2.132,31 pari alla somma mensile afferente al comodato dei due motocarri oltre IV, per tutto il periodo comprese tra il me- se di novembre 2015 e dicembre 2017”, dunque implicitamen- te accettando che ad essere stati consegnati siano stati sol- tanto solo n. 2 automezzi, precisamente l'IVECO tg.
CY120XW e il RENAULT tg. DY493JP, rispetto ai n. 6 origina- riamente previsti in contratto.
Ne deriva l'illegittimità delle fatture nn. 292 e 298 del
2015, eccezion fatta per la quota riferibile ad 8 giorni di uti- lizzo nel mese ottobre 2015 dell'IVECO tg. CY120XW e di 10 giorni di utilizzo riferimento del RENAULT tg. DY493JP; non- ché delle fatture nn. 6 e 11, 12, 19, 20, 28 e 29 e 30 del
2016; infine, delle fatturazioni 31, 32, 35, 54 e 61 del 2016 e nn. 11 e 12 del 2017, tutte successive al 01/09/2016, cioè oltre la scadenza del contratto stipulato il 01/03/2016.
Alle doglianze elevate da Parte_1
non ha corrisposto la dimostrazione dei corretti adempimenti da parte di le cui relative pretese non possono Parte_2
pertanto essere accolte in carenza di una valida giustificazio- ne causale.
L'aspetto più problematico della vicenda ruota attorno al conferimento dei rifiuti in discarica.
In assenza di un valido contratto scritto che abbia rego-
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- 19 - lato pure tale aspetto, si è proceduto all'interrogatorio forma- le del rappresentante legale di e all'escussione di Parte_2
un testimone.
Le prove dichiarative sono state rese possibili, in primo luogo, dal fatto che la figura negoziale in rilievo sarebbe un contratto di appalto, collimante con la descrizione del model- lo tipico fatta dall'art. 1655 c.c.; in secondo luogo, perché si è potuto applicare l'art. 2721 c.c., a tenore del quale, ove la legge non preveda la forma scritta ad substantiam o ad proba- tionem, la prova per testimoni dei contratti è ammessa “tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
La figura negoziale in rilievo non soggiace, difatti, a limiti di forma legali, ed è per tale ragione che si è potuto procedere all'interrogatorio formale di , che ha con- Controparte_14
fermato quanto segue: “produttore dei rifiuti era il di CP_6
S. ; raccoglieva i ri- Controparte_6 Parte_1
fiuti; invece li trasportava alla stazione di trasferen- Parte_8
za (dove il rifiuto viene trattato e efficientato prima di portarlo all'impianto di smaltimento). Quindi il detentore era Parte_8
Non so dire se il costo del conferimento era sostenuto da
[...]
”. Parte_9
escusso n.q. di teste perché chiamato a Testimone_1
riferire su fatti storici cui ha personalmente assistito e sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha confermato
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- 20 - che “Risponde al vero che nell'anno 2017, Parte_1
ha effettuato dei conferimenti presso l'impianto di C.da sara- ceno Salinella”; 2)” Risponde al vero che i DDG che mi vengono mostrati attestano detti conferimenti e la quantità di rifiuto conferita”.
Non è dirimente, a differenza di quanto sostenuto da
, l'esistenza dei n. 34 DDG versati agli atti, che si Parte_2
limitano a fotografare il mero conferimento di rifiuti solidi da parte della ditta Traina s.r.l., come già del resto ben spiegato dai propalanti escussi in udienza.
Con quanto ricostruito collimano, a onor del vero, anche i contratti stipulati fra e Parte_1 Pt_8
le cui premesse riportano: “Vista la disponibilità della
[...]
ad accettare i conferimenti degli RSU (frazione Parte_8
secca indifferenziata residuale), prodotti dal Comune di Santo
Stefano Quisquina presso il proprio impianto, per il successivo trasporto nelle discariche di destinazione finale o in alternativa per effettuare le operazioni meccaniche di trito-vagliatura all'interno dello stesso sito, con la specificazione del prezzo e delle condizioni praticate”.
Nondimeno, il contratto con la parla di “con- Parte_8
ferimenti degli RSU (frazione secca indifferenziata residuale)”, tipologia di rifiuti in cui non rientra la “frazione umida”, presa invece in considerazione dalle parti in causa durante la riu- nione tenutasi il 29/11/2017 nei locali di , nel cui Pt_2
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- 21 - verbale si legge: “Tutto ciò ha determinato un costo per l'intero anno in questione di € 279.659,46, comprensivi del costo del conferimento della frazione organica presso l'impianto di com- postaggio, corrispondente a € 10.354,50 più I.V.A. al 10% pari
a € 1.034,45 per un totale complessivo di 11.389,95, che sono state fatturate a dalla SOGEIR Ge- Parte_1
stione Impianti di Smaltimento S.p.A… il costo definitivo da li- quidare alla per l'anno 2016, al netto del co- Parte_2
sto della frazione organica, risulta essere pari a…”.
Da quanto sopra deriva la legittimità della debenza van- tata da direttamente nei confronti di Parte_2 [...]
unicamente per il conferimento della frazio- Parte_1
ne umida, ma la cui fattura citata nel verbale della riunione del 29/11/2017 non risulta fra quelle azionate in fase moni- toria;
mentre per la frazione RSU non può dirsi raggiunta la prova di un vincolo negoziale diretto fra le medesime parti.
Il fatto che le fatture 23, 28 e 48 del 2017, aventi ad og- getto il conferimento in discarica, siano state pagate diretta- mente da non è del resto circo- Parte_1
stanza in grado di fornire prova contraria a quanto sopra stabilito, grazie all'art. 1180 c.c. che legittima il pagamento di un'obbligazione civile ad opera di un terzo estraneo al vinco- lo.
Resta da affrontare la questione del rimborso delle c.d.
“spese generali”, pure oggetto di talune delle fatture oggi con-
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- 22 - testate, fra cui la n. 35 del 2016, nella cui descrizione è ripor- tato “Saldo Servizio Gestione Integrata dei rifiuti periodo set- tembre – dicembre 2015 Gestione Commissariale”, dell'importo di € 35.562,91.
La è dell'avviso che l'obbligo per Parte_2 [...]
di procedere al pagamento di tale voce di co- Parte_1
sto sia desumibile dal proprio statuto, a tenore del quale
“l'ente che aderisce alla è tenuto a partecipare alle spese gene- rali di amministrazione proporzionalmente alla propria parteci- pazione azionaria indipendentemente dalla specifica attivazio- ne di servizi”.
Senonché, nel verbale della riunione del 29/11/2017 si legge: “Il costo definitivo da liquidare alla per Parte_2
l'anno 2016, al netto del costo della frazione organica, risulta essere pari a € 268.269,51 IV compresa dal quale deve esse- re detratta la competenza delle Spese Generali pari a. E
33.687,68 che competono al Comune di Santo Stefano Qui- squina”.
Chiaro l'addossamento, per volontà delle parti, di tale voce di costo all' e non alla CP_15 Parte_3
dotata di autonomia giuridica rispetto al Co-
[...]
mune, suo socio esclusivo.
L'illustrazione dei fatti e la loro qualificazione giuridica ha reso superflua l'ammissione delle prove richieste dalle parti diverse da quelle ammesse, per la cui migliore motiva-
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- 23 - zione si rimanda all'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 16/10/2024.
Venendo alle spese di lite, la complessità delle questioni affrontate ne legittima l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe, sentiti i procuratori delle parti:
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 308 emesso dal Tri- bunale di Sciacca in data 16/09/2019 nel procedimen- to n. 886/2019 RGCC;
- COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Sciacca, 24/01/2025.
Il Giudice
Valentina Stabile
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