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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 605/25
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA RESA A SEGUITO
DELLO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice Anna Pia Perpetua, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
Rilevato che:
- L' ha eccepito che il medesimo verbale sanitario era stato impugnato anche Pt_1 nell'ambito del giudizio R.G. n. 11722/2024, conclusosi con ordinanza di inammissibilità pronunciata in data 10.01.2025;
considerato che:
- recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 5338/14 ha chiarito che, qualora il giudizio di accertamento tecnico preventivo si concluda con una pronuncia di inammissibilità, la parte può presentare il giudizio di merito nelle forme ordinarie;
- tale conclusione interpretativa si giustifica sulla base del fatto che il provvedimento che definisce l'accertamento tecnico preventivo non è idoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, costituendo tale accertamento unicamente una condizione di improcedibilità della domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ad una determinata prestazione assistenziale-previdenziale;
ritenuto che:
- applicando il richiamato orientamento giurisprudenziale al caso in esame, il presente ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la parte, a fronte della prima pronuncia di inammissibilità, doveva presentare il ricorso nelle forme ordinarie;
- che le modalità di risoluzione della lite giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa 4.04.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA RESA A SEGUITO
DELLO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice Anna Pia Perpetua, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
Rilevato che:
- L' ha eccepito che il medesimo verbale sanitario era stato impugnato anche Pt_1 nell'ambito del giudizio R.G. n. 11722/2024, conclusosi con ordinanza di inammissibilità pronunciata in data 10.01.2025;
considerato che:
- recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 5338/14 ha chiarito che, qualora il giudizio di accertamento tecnico preventivo si concluda con una pronuncia di inammissibilità, la parte può presentare il giudizio di merito nelle forme ordinarie;
- tale conclusione interpretativa si giustifica sulla base del fatto che il provvedimento che definisce l'accertamento tecnico preventivo non è idoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, costituendo tale accertamento unicamente una condizione di improcedibilità della domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ad una determinata prestazione assistenziale-previdenziale;
ritenuto che:
- applicando il richiamato orientamento giurisprudenziale al caso in esame, il presente ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la parte, a fronte della prima pronuncia di inammissibilità, doveva presentare il ricorso nelle forme ordinarie;
- che le modalità di risoluzione della lite giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa 4.04.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua