Articolo 1250 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1249Articolo 1251
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9 ottobre 2010
Art. 1250. Promozioni 1. Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione. 2. Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validita' del quadro stesso e' prorogata all'anno seguente. 3. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validita' del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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