TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr. Luigia Fiorenza GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2367/2023 R.G. del ruolo del contenzioso avente ad oggetto "separazione giudiziale e divorzio"
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Di Mauro Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2023, ha esposto che: 1) aveva Parte_1 contratto matrimonio in data 20.9.2018 con;
2) dall'unione non Controparte_1 nascevano figli;
3) il rapporto di coppia, inizialmente sereno, era entrato in crisi, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tutto ciò esposto, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.898/1970, lo scioglimento del matrimonio.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con sentenza n.1013/2024 del 28.5.2024, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e , disponendo per il prosieguo. Pt_1 CP_1
All'udienza scritta dell'8.4.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
* * *
Il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge
898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dal predetto accorso di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte, rimasta contumace.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 di 3 Null'altro occorre stabilire, poiché non vi sono figli né altre domande di carattere patrimoniale.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la ricorrente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite irripetibili, trattandosi di azione relativa allo stato delle persone ed essendo il resistente rimasta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2367/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Brindisi il 20.9.2018 e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 77, parte I, Uff. 1, anno 2018 tra e Controparte_1 Parte_1
2) dichiara che la ricorrente perde il cognome acquisito con il CP_1 matrimonio;
3) spese di lite irripetibili;
4) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, il 6.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr. Luigia Fiorenza GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2367/2023 R.G. del ruolo del contenzioso avente ad oggetto "separazione giudiziale e divorzio"
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Di Mauro Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2023, ha esposto che: 1) aveva Parte_1 contratto matrimonio in data 20.9.2018 con;
2) dall'unione non Controparte_1 nascevano figli;
3) il rapporto di coppia, inizialmente sereno, era entrato in crisi, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tutto ciò esposto, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.898/1970, lo scioglimento del matrimonio.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con sentenza n.1013/2024 del 28.5.2024, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e , disponendo per il prosieguo. Pt_1 CP_1
All'udienza scritta dell'8.4.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
* * *
Il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge
898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione dal predetto accorso di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte, rimasta contumace.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 di 3 Null'altro occorre stabilire, poiché non vi sono figli né altre domande di carattere patrimoniale.
Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la ricorrente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite irripetibili, trattandosi di azione relativa allo stato delle persone ed essendo il resistente rimasta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2367/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Brindisi il 20.9.2018 e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 77, parte I, Uff. 1, anno 2018 tra e Controparte_1 Parte_1
2) dichiara che la ricorrente perde il cognome acquisito con il CP_1 matrimonio;
3) spese di lite irripetibili;
4) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, il 6.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Pag. 3 di 3