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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1698/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 03.12.2023, rimessa al Collegio con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.07.2025 e discussa nella camera di consiglio del 18.09.2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. COVELLI PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. BOSCAGLI ADRIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 9 Conclusioni
Per : “Voglia l'On. Le Tribunale adito, modificare le condizioni di divorzio, Parte_1 così come contenute nella sentenza del tribunale di Crotone nr 550/2021, e disporre: 1) in via principale l'affidamento esclusivo dei minori e per il padre, Per_1 Persona_2 Pt_1
giusto quanto retro argomentato;
2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
atteso che la stessa non svolge da tempo la funzione di genitore prevalentemente CP_1 collocatario della prole minore svolgendo la sua vita a Como, o in altra città 3) Revocare, a beneficio della sig.ra , l'assegno di mantenimento stabilito per la prole, tanto nel caso di CP_1 disposizione dell'affidamento esclusivo della prole per il padre, che nel caso di collocazione prevalente presso il padre, ed anche nell'ipotesi di collocazione paritaria della prole per entrambi i genitori. 4) In via subordinata disporre l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente della stessa presso il padre, con facoltà di visita verso la madre, come da piano genitoriale allegato e parte integrante del presente ricorso, che comprende anche le modalità di visita nel caso di collocazione paritaria dei minori come espresso nella richiesta successiva. In via ancora subordinata Voglia l'On.Le tribunale adito disporre la collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori, con il regime di settimane alterne. In via estremamente subordinata, fermo restando le domande precedenti, laddove non dovesse esserci accoglimento delle domande retro descritte, considerato che i ragazzi vivono maggiormente presso il padre, si chiede che l'assegno di mantenimento per i minori, erogato alla sig.ra , venga rideterminato nella misura complessiva pari ad euro 600,00 oltre, ovviamente CP_1 il 50% del spese straordinarie, come previste dal protocollo vigente presso il tribunale di Crotone. Si chiede la conferma del provvedimento del 08.01.2025 con l'imposizione dell'assegno di mantenimento a carico della sig.ra nella misura di cui sopra. Con vittoria di spese e competenze”. CP_1
Per : “IN VIA PRINCIPALE:
1. Rigettare il ricorso essendo infondato in fatto e CP_1 in diritto;
2. Autorizzare la Resistente al trasferimento con i figli con la stessa a Como da settembre 2025 con la possibilità per il Padre di ampia e libera frequentazione con i figli;
3. Disporre l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la Madre statuendo un assegno di mantenimento dovuto dal Ricorrente alla Resistente rideterminato di euro 5.000,00 mensili con aggiornamento ISTAT a decorrere dalla domanda oltre all' 80% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal consiglio Nazionale Forense.
4. IN VIA SUBORDINATA, laddove non fosse autorizzato il trasferimento dei figli richiesto dalla Resistente: - Revocare il provvedimento dell'08-01- 2025 e conseguentemente disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre disponendo la frequentazione dei minori col padre per 2 pomeriggi a settimana senza il pernotto e a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera con assegnazione della ex casa familiare alla Resistente. - Condannare il Ricorrente al pagamento a favore della Resistente di un contributo per i figli minori di euro 2.000,00 euro mensili con aggiornamento ISTAT a decorrere dalla domanda oltre all'80% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Consiglio Nazionale Forense.
5. IN OGNI CASO - Condannare il Ricorrente al pagamento delle spese legali di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 9 e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 concordatario in data 09.07.2008 a Ravello (SA), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone (atto n. 29 parte 2 serie B, Anno 2008), in regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: nato a [...] il [...], e nato a Per_1 Per_2
Crotone il 08.09.2011, entrambi attualmente minorenni.
Con sentenza n. 550/2021 del 10.06.2021, che dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale di Crotone ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale (sita in Crotone alla via Pantusa n. 32, di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra e il Pt_1 CP_1 versamento da parte del sig. di un assegno mensile di euro 1.200,00 per il mantenimento dei Pt_1 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 03.12.2023, il sig. ha adito Parte_1 questo Tribunale chiedendo la modifica parziale delle statuizioni divorzili, deducendo l'intervenuto mutamento delle condizioni di fatto originariamente poste a fondamento della sentenza di divorzio.
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato che, a partire dall'estate del 2022, la situazione familiare ha cominciato a presentare criticità in relazione alla gestione della prole minorenne;
che la sig.ra , a causa della relazione sentimentale con il proprio compagno residente a Roma, ha CP_1 cominciato a ridurre i propri tempi di permanenza a Crotone, soggiornando con crescente frequenza nella Capitale;
che, dal settembre 2023, la resistente ha intrapreso un corso di specializzazione TFA presso l'Università LUMSA di Roma, con lezioni programmate nei giorni di venerdì e sabato di ogni settimana, il che comportava l'assenza dalla residenza di Crotone dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina. Il ricorrente ha ulteriormente dedotto che, contestualmente alla progressiva riduzione della presenza materna, i figli e hanno sviluppato gravi difficoltà scolastiche, con assenze Per_1 Per_2 prolungate e rifiuto di frequentare regolarmente le lezioni;
che il ricorrente si è fatto carico in via esclusiva della gestione quotidiana dei minori, provvedendo alle loro necessità materiali, educative e sanitarie, interfacciandosi con le istituzioni scolastiche e assumendo su di sé l'onere economico di precettori privati per il recupero scolastico;
che, dal dicembre 2022, i minori vivono di fatto stabilmente presso il padre.
Si è ritualmente costituita in giudizio la sig.ra contestando integralmente il ricorso e CP_1 chiedendo in via riconvenzionale l'affido esclusivo a sé dei minori, addebitando al padre e alla famiglia paterna comportamenti gravemente diseducativi, quali l'eccessiva permissività nell'utilizzo di videogiochi (playstation), la sistematica denigrazione della figura materna, la mancanza di regole educative e la strumentalizzazione dei figli nel conflitto genitoriale. La resistente ha sostenuto che le problematiche scolastiche dei minori sono riconducibili alla totale inadeguatezza genitoriale del padre e alla sua incapacità di esercitare efficacemente la responsabilità genitoriale;
che la scelta di pagina 3 di 9 intraprendere il corso TFA risponde a legittime esigenze di crescita professionale e stabilizzazione economica;
che tale scelta era stata condivisa con tutta la famiglia, compreso il ricorrente.
All'udienza del 12.03.2024 sono comparse personalmente le parti. Alla successiva udienza del 29.05.2024 si è proceduto all'audizione dei minori e con l'ausilio della dott.ssa Per_1 Per_2 [...]
psicologa iscritta all'albo dei consulenti tecnici di questo Tribunale. Per_3
Con ordinanza del 25.09.2024, il Giudice ha rigettato la richiesta della resistente di autorizzazione al trasferimento dei figli minori a Como, città presso cui la sig.ra ha ottenuto un incarico di CP_1 insegnante di ruolo a partire dal mese di settembre 2024. Il Giudice ha rilevato che tale trasferimento avrebbe comportato un ulteriore elemento di discontinuità e sradicamento per i ragazzi in un momento già delicato della loro crescita, caratterizzato da significative difficoltà scolastiche e relazionali. Il provvedimento ha inoltre invitato entrambi i genitori ad attivarsi con immediatezza affinché i figli riprendessero la regolare frequenza scolastica.
Ad esito dell'udienza cartolare del 8.01.2025, adottata a seguito di istanza di parte ricorrente depositata in data 10.11.2024, il Giudice subentrato nella causa (a far data dal 17.10.2024) ha disposto, in via provvisoria e urgente, la sospensione del contributo di mantenimento dovuto dal sig. per i figli Pt_1 minori, il collocamento principale dei minori presso il padre e l'assegnazione della casa coniugale al sig. riservando la valutazione delle ulteriori istanze al merito. Pt_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della pertinente documentazione e l'espletamento di consulenza psicodiagnostica, affidata alla dott.ssa e depositata in data 22.02.2025. Persona_4
Con ordinanza del 29.03.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.03.2025, il Giudice ha autorizzato la richiesta di produzione documentale di parte resistente ed ha fissato, per la rimessione in decisione della causa, l'udienza cartolare del 9.07.2025.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.07.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
****
Sul regime di affidamento.
La richiesta di affidamento esclusivo dei minori al padre, formulata in via principale dal ricorrente, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
L'art. 337-ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo pagina 4 di 9 sviluppo del rapporto genitoriale. Il Tribunale può disporre l'affidamento esclusivo nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore.
Nel caso di specie, pur essendo emersi dall'istruttoria espletata profili di criticità di entrambe le parti nell'esercizio del ruolo genitoriale (v. in particolare CTU p. 25, nella parte in cui consiglia fortemente un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori), non sussistono elementi tali da giustificare una deroga al principio della bigenitorialità mediante la disposizione di un affidamento esclusivo.
La sig.ra , pur avendo ridotto la propria presenza fisica a Crotone per ragioni lavorative, non ha CP_1 manifestato disinteresse per i figli né ha tenuto condotte pregiudizievoli per il loro benessere psicofisico;
anzi ha dimostrato di essersi attivamente impegnata per mantenere un rapporto con i figli, recandosi con frequenza a Crotone, contribuendo alle loro esigenze anche materiali e manifestando interesse e preoccupazione per le loro condizioni.
In conclusione, non sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti della sig.ra tali da CP_1 legittimare un affidamento esclusivo dei minori e, in ogni caso, il regime più favorevole alla sana crescita dei figli, in assenza di controindicazioni, è quello dell'affidamento condiviso.
Sul collocamento dei figli minori.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il collocamento prevalente dei figli minori presso uno dei genitori deve essere determinato attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli minori e deve seguire la soluzione che risulti essere la più idonea a garantire la formazione della loro corretta personalità ed il loro armonico sviluppo psicofisico, previa valutazione di tutti gli elementi che possano influire su tale risultato (v. ex multis Cass., 27 giugno 2006, n. 14840).
Tanto premesso, risulta incontestato che a partire dal mese di settembre 2024 la sig.ra ha assunto CP_1 un incarico di ruolo a Como, trasferendosi stabilmente in tale città ove conduce un immobile in locazione e che, durante i lunghi periodi di permanenza della resistente a Como, il genitore che provvede alla cura e crescita dei minori, oltre che alle loro esigenze quotidiane, è il padre.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di collocamento prevalente dei figli minori presso di sé, stante che essi già vivono abitualmente con il padre ed essendo emersa la corrispondenza di tale collocazione all'interesse degli stessi.
In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha confermato che i minori si trovano stabilmente collocati presso il padre e che tale situazione, allo stato attuale, risponde alle loro esigenze di stabilità abitativa e territoriale, mentre un ulteriore cambiamento potrebbe comportare conseguenze pregiudizievoli per il loro equilibrio psicologico, già fragile in ragione delle difficoltà scolastiche e relazionali manifestate. Inoltre, la permanenza dei minori presso il padre a Crotone garantisce la continuità del contesto territoriale, sociale e familiare nel quale i ragazzi sono cresciuti e nel quale mantengono le proprie reti amicali e parentali, con particolare riferimento al rapporto con i nonni pagina 5 di 9 paterni, che costituiscono un punto costante di riferimento nella vita di entrambi i ragazzi (v. in particolare p. 22 della CTU: “Il portare via i ragazzi dal contesto in cui vivono è fortemente sconsigliato, in quanto i ragazzi perderebbero i punti cardine di riferimento in una città che comunque conoscono, che con fatica stanno cercando di riprendere i contatti con il mondo esterno, scardinarli dal loro contesto farebbe solo in modo che i ragazzi percepiscano la fuga come unico modo per la risoluzione dei problemi, ammesso che si risolvano”). Le conclusioni peritali, supportate da accertamenti specifici e da argomentazioni scientificamente valide, non sono state efficacemente contestate dalla parte resistente. Le critiche mosse – relative sia alla metodologia adottata, sia a un asserito rapporto di amicizia tra la consulente e il sig. – non inficiano la perizia, anche Pt_1 considerando che non è stata proposta tempestiva istanza di ricusazione e che le doglianze sono sopraggiunte solo dopo il deposito dell'elaborato definitivo. Il Tribunale condivide pertanto tali conclusioni.
Deve inoltre rilevarsi che, dalle risultanze processuali, non è emersa alcuna programmazione stabile e definita da parte della madre circa le modalità di gestione dei figli nel contesto di Como o di altra città, né è stato prospettato un imminente rientro della stessa nella città di Crotone. Da un lato, infatti, la stessa parte resistente ha rappresentato che, alla data del 8.07.2025, non risultava ancora pubblicato il bando per le domande di assegnazione provvisoria per l'avvicinamento al nucleo familiare;
dall'altro, non è possibile autorizzare il trasferimento dei minori presso la città di Como, considerato che, sempre secondo quanto prospettato dalla resistente negli atti difensivi, alla data del 8.07.2025 non era ancora nota la sede di lavoro per l'anno scolastico 2025/2026.
Quanto al desiderio dei minori e di “cambiare aria” e di allontanarsi da Crotone, Per_1 Per_2 manifestato nel corso dell'ascolto del 29.05.2024, deve rilevarsi che tale aspirazione appare più legata ad un comprensibile bisogno adolescenziale di evasione da una situazione percepita come difficile e opprimente (in particolare per quanto attiene alle problematiche scolastiche), piuttosto che ad un effettivo rifiuto del contesto familiare paterno o ad una specifica e consapevole volontà di trasferirsi con la madre.
Deve peraltro considerarsi che il desiderio manifestato dai ragazzi risulta privo di caratteri di concretezza e progettualità, e non appare rispondente alle attuali necessità di due minori adolescenti – uno dei quali tenuto alla frequenza della scuola dell'obbligo. Significativa, in tal senso, è la circostanza che entrambi i minori hanno espresso il desiderio generico di trasferirsi “a Roma o in Svizzera”, non già per motivi familiari, bensì per inseguire la passione del calcio e l'aspirazione a diventare calciatori professionisti, aspirazione che, per quanto legittima sul piano delle ambizioni giovanili, non può costituire un parametro idoneo a orientare le scelte di collocamento dei minori, scelte che devono invece fondarsi su criteri di stabilità, continuità educativa e concretezza progettuale nell'interesse superiore della prole.
Infine, non può ritenersi che il ricorrente debba essere gravato della responsabilità delle problematiche scolastiche ed educative manifestate dai figli. Come rilevato dalla CTU espletata, tali difficoltà
pagina 6 di 9 affondano le radici in una pluralità di fattori complessi e concorrenti che non possono essere imputati a nessuno dei genitori singolarmente, tra i quali la separazione dei genitori, il periodo pandemico, le fragilità caratteriali individuali, nonché il conflitto genitoriale protrattosi nel tempo.
Irrilevante è poi la documentazione versata in atti da parte resistente in data 9.05.2025, consistente in una registrazione audio di una conversazione tra e il nonno paterno, in quanto nella predetta Per_1 conversazione manifesta più che altro dei tratti di apprensione per le difficoltà economiche Per_1 che la madre potrebbe incontrare – manifestando tratti di “adultizzazione” già evidenziati sia dalla dott.ssa ad esito dell'ascolto del minore, sia dalla CTU dott.ssa – , ma non Per_3 Persona_4 si duole del proprio rapporto con il padre o del fatto di essere stato collocato presso di lui.
Per tutte le ragioni esposte, la richiesta di collocamento prevalente dei minori presso il padre deve essere accolta.
Quanto alle frequentazioni tra la madre e i figli, il Collegio dispone che la sig.ra potrà tenere con CP_1 sé e vedere i propri figli ed ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1 Per_2 scolastici dei minori, dandone congruo preavviso al padre.
Sulla casa familiare.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'assegnazione della casa familiare presuppone l'effettiva utilizzazione dell'immobile nell'interesse dei figli.
Il Collegio rileva che è incontestata la circostanza per cui la Sig.ra ha trasferito la CP_1 propria dimora prevalente presso un'altra città e dunque in un'abitazione diversa dalla casa familiare, onde il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla medesima dev'essere revocato.
Per contro, poiché i figli e hanno continuato ad utilizzare l'abitazione come proprio Per_1 Per_2 centro di aggregazione familiare e considerato che essi mantengono interesse alla conservazione dell'habitat domestico, la casa familiare deve essere assegnata al sig. in qualità di genitore che Pt_1 coabita con i figli.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Ulteriore corollario del collocamento dei figli presso il padre è la revoca del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli minori, come già disposto con ordinanza del Giudice relatore del 8.01.2025.
Sono prive di pregio le argomentazioni di parte resistente volte a evidenziare i costi che la stessa sosterrebbe in relazione ai figli, e segnatamente: i costi dei viaggi per recarsi a Crotone;
i costi elevati di mantenimento dell'immobile di Crotone (utenze); i costi diretti durante i periodi di permanenza dei figli con sé.
Quanto ai costi dei viaggi, deve rilevarsi che trattasi di spese che non attengono al sostentamento dei figli minori, bensì alla scelta professionale della resistente di trasferirsi e lavorare stabilmente a Como,
pagina 7 di 9 a distanza rilevante dalla residenza dei figli. Tali oneri di trasferta non possono pertanto essere posti a carico del padre né possono essere considerati quali contributi al mantenimento della prole.
Quanto ai costi delle utenze dell'immobile sito in Crotone, deve rilevarsi che la resistente non è più tenuta a corrispondere tali spese in considerazione del provvedimento che ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e l'assegnazione della medesima al padre quale genitore collocatario.
Infine, in relazione ai costi diretti sostenuti durante i periodi di permanenza dei figli presso la madre, deve evidenziarsi che trattasi di oneri che la resistente può e deve sostenere autonomamente, senza alcun contributo paterno, atteso che: da un lato, le spese relative al mantenimento ordinario e alle esigenze quotidiane dei minori vengono abitualmente e prevalentemente sostenute dal padre durante i prolungati periodi di collocamento presso di lui;
dall'altro, la madre ha conseguito una posizione lavorativa stabile che le garantisce autonomia economica e capacità di provvedere al sostentamento dei figli nei periodi di frequentazione con sé.
Deve pertanto disporsi che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli durante i periodi di permanenza con sé, contribuendo direttamente alle necessità materiali dei minori.
Quanto alle spese straordinarie extra assegno, alla luce della significativa disparità delle capacità economiche delle parti come emersa dall'istruttoria – v. dichiarazioni dei redditi allegate – deve essere disposto che tali spese, preventivamente concordate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, siano sostenute nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Sulle spese di lite.
Ritiene il Collegio che, a fronte della prevalente soccombenza della resistente, ma della soccombenza del ricorrente sulla domanda di affido esclusivo proposta in via principale, sia equo disporre la compensazione delle spese in ragione di un terzo, restando, gli ulteriori due terzi, a carico di parte resistente, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. – per le cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 – operata la riduzione del 50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone in composizione collegiale, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1698 del 2023, a modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 10.06.2021, n. 550/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di affido esclusivo avanzata da Parte_1
2. Dispone che i minori e siano affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Persona_2 collocati in via prevalente presso il padre Parte_1
pagina 8 di 9 3. Dispone che la madre veda e tenga con sé i minori ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, dandone congruo preavviso al padre;
4. Dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
5. Dispone la revoca del contributo mensile dovuto a da per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei due figli minori;
6. Dispone che le spese straordinarie extra assegno, preventivamente concordate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, siano sostenute nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
Parte_1 CP_1
7. Condanna , previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, CP_1 alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano, nella misura Parte_1 dei restanti due terzi, in € 66,33 per contributo unificato, € 2.538,66 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente
Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 03.12.2023, rimessa al Collegio con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.07.2025 e discussa nella camera di consiglio del 18.09.2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. COVELLI PATRIZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. BOSCAGLI ADRIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 9 Conclusioni
Per : “Voglia l'On. Le Tribunale adito, modificare le condizioni di divorzio, Parte_1 così come contenute nella sentenza del tribunale di Crotone nr 550/2021, e disporre: 1) in via principale l'affidamento esclusivo dei minori e per il padre, Per_1 Persona_2 Pt_1
giusto quanto retro argomentato;
2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
atteso che la stessa non svolge da tempo la funzione di genitore prevalentemente CP_1 collocatario della prole minore svolgendo la sua vita a Como, o in altra città 3) Revocare, a beneficio della sig.ra , l'assegno di mantenimento stabilito per la prole, tanto nel caso di CP_1 disposizione dell'affidamento esclusivo della prole per il padre, che nel caso di collocazione prevalente presso il padre, ed anche nell'ipotesi di collocazione paritaria della prole per entrambi i genitori. 4) In via subordinata disporre l'affidamento condiviso della prole con collocazione prevalente della stessa presso il padre, con facoltà di visita verso la madre, come da piano genitoriale allegato e parte integrante del presente ricorso, che comprende anche le modalità di visita nel caso di collocazione paritaria dei minori come espresso nella richiesta successiva. In via ancora subordinata Voglia l'On.Le tribunale adito disporre la collocazione paritaria dei minori presso entrambi i genitori, con il regime di settimane alterne. In via estremamente subordinata, fermo restando le domande precedenti, laddove non dovesse esserci accoglimento delle domande retro descritte, considerato che i ragazzi vivono maggiormente presso il padre, si chiede che l'assegno di mantenimento per i minori, erogato alla sig.ra , venga rideterminato nella misura complessiva pari ad euro 600,00 oltre, ovviamente CP_1 il 50% del spese straordinarie, come previste dal protocollo vigente presso il tribunale di Crotone. Si chiede la conferma del provvedimento del 08.01.2025 con l'imposizione dell'assegno di mantenimento a carico della sig.ra nella misura di cui sopra. Con vittoria di spese e competenze”. CP_1
Per : “IN VIA PRINCIPALE:
1. Rigettare il ricorso essendo infondato in fatto e CP_1 in diritto;
2. Autorizzare la Resistente al trasferimento con i figli con la stessa a Como da settembre 2025 con la possibilità per il Padre di ampia e libera frequentazione con i figli;
3. Disporre l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la Madre statuendo un assegno di mantenimento dovuto dal Ricorrente alla Resistente rideterminato di euro 5.000,00 mensili con aggiornamento ISTAT a decorrere dalla domanda oltre all' 80% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal consiglio Nazionale Forense.
4. IN VIA SUBORDINATA, laddove non fosse autorizzato il trasferimento dei figli richiesto dalla Resistente: - Revocare il provvedimento dell'08-01- 2025 e conseguentemente disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre disponendo la frequentazione dei minori col padre per 2 pomeriggi a settimana senza il pernotto e a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera con assegnazione della ex casa familiare alla Resistente. - Condannare il Ricorrente al pagamento a favore della Resistente di un contributo per i figli minori di euro 2.000,00 euro mensili con aggiornamento ISTAT a decorrere dalla domanda oltre all'80% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Consiglio Nazionale Forense.
5. IN OGNI CASO - Condannare il Ricorrente al pagamento delle spese legali di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 9 e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 concordatario in data 09.07.2008 a Ravello (SA), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone (atto n. 29 parte 2 serie B, Anno 2008), in regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: nato a [...] il [...], e nato a Per_1 Per_2
Crotone il 08.09.2011, entrambi attualmente minorenni.
Con sentenza n. 550/2021 del 10.06.2021, che dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale di Crotone ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale (sita in Crotone alla via Pantusa n. 32, di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra e il Pt_1 CP_1 versamento da parte del sig. di un assegno mensile di euro 1.200,00 per il mantenimento dei Pt_1 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 03.12.2023, il sig. ha adito Parte_1 questo Tribunale chiedendo la modifica parziale delle statuizioni divorzili, deducendo l'intervenuto mutamento delle condizioni di fatto originariamente poste a fondamento della sentenza di divorzio.
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato che, a partire dall'estate del 2022, la situazione familiare ha cominciato a presentare criticità in relazione alla gestione della prole minorenne;
che la sig.ra , a causa della relazione sentimentale con il proprio compagno residente a Roma, ha CP_1 cominciato a ridurre i propri tempi di permanenza a Crotone, soggiornando con crescente frequenza nella Capitale;
che, dal settembre 2023, la resistente ha intrapreso un corso di specializzazione TFA presso l'Università LUMSA di Roma, con lezioni programmate nei giorni di venerdì e sabato di ogni settimana, il che comportava l'assenza dalla residenza di Crotone dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina. Il ricorrente ha ulteriormente dedotto che, contestualmente alla progressiva riduzione della presenza materna, i figli e hanno sviluppato gravi difficoltà scolastiche, con assenze Per_1 Per_2 prolungate e rifiuto di frequentare regolarmente le lezioni;
che il ricorrente si è fatto carico in via esclusiva della gestione quotidiana dei minori, provvedendo alle loro necessità materiali, educative e sanitarie, interfacciandosi con le istituzioni scolastiche e assumendo su di sé l'onere economico di precettori privati per il recupero scolastico;
che, dal dicembre 2022, i minori vivono di fatto stabilmente presso il padre.
Si è ritualmente costituita in giudizio la sig.ra contestando integralmente il ricorso e CP_1 chiedendo in via riconvenzionale l'affido esclusivo a sé dei minori, addebitando al padre e alla famiglia paterna comportamenti gravemente diseducativi, quali l'eccessiva permissività nell'utilizzo di videogiochi (playstation), la sistematica denigrazione della figura materna, la mancanza di regole educative e la strumentalizzazione dei figli nel conflitto genitoriale. La resistente ha sostenuto che le problematiche scolastiche dei minori sono riconducibili alla totale inadeguatezza genitoriale del padre e alla sua incapacità di esercitare efficacemente la responsabilità genitoriale;
che la scelta di pagina 3 di 9 intraprendere il corso TFA risponde a legittime esigenze di crescita professionale e stabilizzazione economica;
che tale scelta era stata condivisa con tutta la famiglia, compreso il ricorrente.
All'udienza del 12.03.2024 sono comparse personalmente le parti. Alla successiva udienza del 29.05.2024 si è proceduto all'audizione dei minori e con l'ausilio della dott.ssa Per_1 Per_2 [...]
psicologa iscritta all'albo dei consulenti tecnici di questo Tribunale. Per_3
Con ordinanza del 25.09.2024, il Giudice ha rigettato la richiesta della resistente di autorizzazione al trasferimento dei figli minori a Como, città presso cui la sig.ra ha ottenuto un incarico di CP_1 insegnante di ruolo a partire dal mese di settembre 2024. Il Giudice ha rilevato che tale trasferimento avrebbe comportato un ulteriore elemento di discontinuità e sradicamento per i ragazzi in un momento già delicato della loro crescita, caratterizzato da significative difficoltà scolastiche e relazionali. Il provvedimento ha inoltre invitato entrambi i genitori ad attivarsi con immediatezza affinché i figli riprendessero la regolare frequenza scolastica.
Ad esito dell'udienza cartolare del 8.01.2025, adottata a seguito di istanza di parte ricorrente depositata in data 10.11.2024, il Giudice subentrato nella causa (a far data dal 17.10.2024) ha disposto, in via provvisoria e urgente, la sospensione del contributo di mantenimento dovuto dal sig. per i figli Pt_1 minori, il collocamento principale dei minori presso il padre e l'assegnazione della casa coniugale al sig. riservando la valutazione delle ulteriori istanze al merito. Pt_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della pertinente documentazione e l'espletamento di consulenza psicodiagnostica, affidata alla dott.ssa e depositata in data 22.02.2025. Persona_4
Con ordinanza del 29.03.2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.03.2025, il Giudice ha autorizzato la richiesta di produzione documentale di parte resistente ed ha fissato, per la rimessione in decisione della causa, l'udienza cartolare del 9.07.2025.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.07.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Sul regime di affidamento.
La richiesta di affidamento esclusivo dei minori al padre, formulata in via principale dal ricorrente, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
L'art. 337-ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo pagina 4 di 9 sviluppo del rapporto genitoriale. Il Tribunale può disporre l'affidamento esclusivo nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore.
Nel caso di specie, pur essendo emersi dall'istruttoria espletata profili di criticità di entrambe le parti nell'esercizio del ruolo genitoriale (v. in particolare CTU p. 25, nella parte in cui consiglia fortemente un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori), non sussistono elementi tali da giustificare una deroga al principio della bigenitorialità mediante la disposizione di un affidamento esclusivo.
La sig.ra , pur avendo ridotto la propria presenza fisica a Crotone per ragioni lavorative, non ha CP_1 manifestato disinteresse per i figli né ha tenuto condotte pregiudizievoli per il loro benessere psicofisico;
anzi ha dimostrato di essersi attivamente impegnata per mantenere un rapporto con i figli, recandosi con frequenza a Crotone, contribuendo alle loro esigenze anche materiali e manifestando interesse e preoccupazione per le loro condizioni.
In conclusione, non sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti della sig.ra tali da CP_1 legittimare un affidamento esclusivo dei minori e, in ogni caso, il regime più favorevole alla sana crescita dei figli, in assenza di controindicazioni, è quello dell'affidamento condiviso.
Sul collocamento dei figli minori.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il collocamento prevalente dei figli minori presso uno dei genitori deve essere determinato attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli minori e deve seguire la soluzione che risulti essere la più idonea a garantire la formazione della loro corretta personalità ed il loro armonico sviluppo psicofisico, previa valutazione di tutti gli elementi che possano influire su tale risultato (v. ex multis Cass., 27 giugno 2006, n. 14840).
Tanto premesso, risulta incontestato che a partire dal mese di settembre 2024 la sig.ra ha assunto CP_1 un incarico di ruolo a Como, trasferendosi stabilmente in tale città ove conduce un immobile in locazione e che, durante i lunghi periodi di permanenza della resistente a Como, il genitore che provvede alla cura e crescita dei minori, oltre che alle loro esigenze quotidiane, è il padre.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di collocamento prevalente dei figli minori presso di sé, stante che essi già vivono abitualmente con il padre ed essendo emersa la corrispondenza di tale collocazione all'interesse degli stessi.
In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha confermato che i minori si trovano stabilmente collocati presso il padre e che tale situazione, allo stato attuale, risponde alle loro esigenze di stabilità abitativa e territoriale, mentre un ulteriore cambiamento potrebbe comportare conseguenze pregiudizievoli per il loro equilibrio psicologico, già fragile in ragione delle difficoltà scolastiche e relazionali manifestate. Inoltre, la permanenza dei minori presso il padre a Crotone garantisce la continuità del contesto territoriale, sociale e familiare nel quale i ragazzi sono cresciuti e nel quale mantengono le proprie reti amicali e parentali, con particolare riferimento al rapporto con i nonni pagina 5 di 9 paterni, che costituiscono un punto costante di riferimento nella vita di entrambi i ragazzi (v. in particolare p. 22 della CTU: “Il portare via i ragazzi dal contesto in cui vivono è fortemente sconsigliato, in quanto i ragazzi perderebbero i punti cardine di riferimento in una città che comunque conoscono, che con fatica stanno cercando di riprendere i contatti con il mondo esterno, scardinarli dal loro contesto farebbe solo in modo che i ragazzi percepiscano la fuga come unico modo per la risoluzione dei problemi, ammesso che si risolvano”). Le conclusioni peritali, supportate da accertamenti specifici e da argomentazioni scientificamente valide, non sono state efficacemente contestate dalla parte resistente. Le critiche mosse – relative sia alla metodologia adottata, sia a un asserito rapporto di amicizia tra la consulente e il sig. – non inficiano la perizia, anche Pt_1 considerando che non è stata proposta tempestiva istanza di ricusazione e che le doglianze sono sopraggiunte solo dopo il deposito dell'elaborato definitivo. Il Tribunale condivide pertanto tali conclusioni.
Deve inoltre rilevarsi che, dalle risultanze processuali, non è emersa alcuna programmazione stabile e definita da parte della madre circa le modalità di gestione dei figli nel contesto di Como o di altra città, né è stato prospettato un imminente rientro della stessa nella città di Crotone. Da un lato, infatti, la stessa parte resistente ha rappresentato che, alla data del 8.07.2025, non risultava ancora pubblicato il bando per le domande di assegnazione provvisoria per l'avvicinamento al nucleo familiare;
dall'altro, non è possibile autorizzare il trasferimento dei minori presso la città di Como, considerato che, sempre secondo quanto prospettato dalla resistente negli atti difensivi, alla data del 8.07.2025 non era ancora nota la sede di lavoro per l'anno scolastico 2025/2026.
Quanto al desiderio dei minori e di “cambiare aria” e di allontanarsi da Crotone, Per_1 Per_2 manifestato nel corso dell'ascolto del 29.05.2024, deve rilevarsi che tale aspirazione appare più legata ad un comprensibile bisogno adolescenziale di evasione da una situazione percepita come difficile e opprimente (in particolare per quanto attiene alle problematiche scolastiche), piuttosto che ad un effettivo rifiuto del contesto familiare paterno o ad una specifica e consapevole volontà di trasferirsi con la madre.
Deve peraltro considerarsi che il desiderio manifestato dai ragazzi risulta privo di caratteri di concretezza e progettualità, e non appare rispondente alle attuali necessità di due minori adolescenti – uno dei quali tenuto alla frequenza della scuola dell'obbligo. Significativa, in tal senso, è la circostanza che entrambi i minori hanno espresso il desiderio generico di trasferirsi “a Roma o in Svizzera”, non già per motivi familiari, bensì per inseguire la passione del calcio e l'aspirazione a diventare calciatori professionisti, aspirazione che, per quanto legittima sul piano delle ambizioni giovanili, non può costituire un parametro idoneo a orientare le scelte di collocamento dei minori, scelte che devono invece fondarsi su criteri di stabilità, continuità educativa e concretezza progettuale nell'interesse superiore della prole.
Infine, non può ritenersi che il ricorrente debba essere gravato della responsabilità delle problematiche scolastiche ed educative manifestate dai figli. Come rilevato dalla CTU espletata, tali difficoltà
pagina 6 di 9 affondano le radici in una pluralità di fattori complessi e concorrenti che non possono essere imputati a nessuno dei genitori singolarmente, tra i quali la separazione dei genitori, il periodo pandemico, le fragilità caratteriali individuali, nonché il conflitto genitoriale protrattosi nel tempo.
Irrilevante è poi la documentazione versata in atti da parte resistente in data 9.05.2025, consistente in una registrazione audio di una conversazione tra e il nonno paterno, in quanto nella predetta Per_1 conversazione manifesta più che altro dei tratti di apprensione per le difficoltà economiche Per_1 che la madre potrebbe incontrare – manifestando tratti di “adultizzazione” già evidenziati sia dalla dott.ssa ad esito dell'ascolto del minore, sia dalla CTU dott.ssa – , ma non Per_3 Persona_4 si duole del proprio rapporto con il padre o del fatto di essere stato collocato presso di lui.
Per tutte le ragioni esposte, la richiesta di collocamento prevalente dei minori presso il padre deve essere accolta.
Quanto alle frequentazioni tra la madre e i figli, il Collegio dispone che la sig.ra potrà tenere con CP_1 sé e vedere i propri figli ed ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni Per_1 Per_2 scolastici dei minori, dandone congruo preavviso al padre.
Sulla casa familiare.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'assegnazione della casa familiare presuppone l'effettiva utilizzazione dell'immobile nell'interesse dei figli.
Il Collegio rileva che è incontestata la circostanza per cui la Sig.ra ha trasferito la CP_1 propria dimora prevalente presso un'altra città e dunque in un'abitazione diversa dalla casa familiare, onde il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla medesima dev'essere revocato.
Per contro, poiché i figli e hanno continuato ad utilizzare l'abitazione come proprio Per_1 Per_2 centro di aggregazione familiare e considerato che essi mantengono interesse alla conservazione dell'habitat domestico, la casa familiare deve essere assegnata al sig. in qualità di genitore che Pt_1 coabita con i figli.
Sul contributo nel mantenimento della prole.
Ulteriore corollario del collocamento dei figli presso il padre è la revoca del contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli minori, come già disposto con ordinanza del Giudice relatore del 8.01.2025.
Sono prive di pregio le argomentazioni di parte resistente volte a evidenziare i costi che la stessa sosterrebbe in relazione ai figli, e segnatamente: i costi dei viaggi per recarsi a Crotone;
i costi elevati di mantenimento dell'immobile di Crotone (utenze); i costi diretti durante i periodi di permanenza dei figli con sé.
Quanto ai costi dei viaggi, deve rilevarsi che trattasi di spese che non attengono al sostentamento dei figli minori, bensì alla scelta professionale della resistente di trasferirsi e lavorare stabilmente a Como,
pagina 7 di 9 a distanza rilevante dalla residenza dei figli. Tali oneri di trasferta non possono pertanto essere posti a carico del padre né possono essere considerati quali contributi al mantenimento della prole.
Quanto ai costi delle utenze dell'immobile sito in Crotone, deve rilevarsi che la resistente non è più tenuta a corrispondere tali spese in considerazione del provvedimento che ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e l'assegnazione della medesima al padre quale genitore collocatario.
Infine, in relazione ai costi diretti sostenuti durante i periodi di permanenza dei figli presso la madre, deve evidenziarsi che trattasi di oneri che la resistente può e deve sostenere autonomamente, senza alcun contributo paterno, atteso che: da un lato, le spese relative al mantenimento ordinario e alle esigenze quotidiane dei minori vengono abitualmente e prevalentemente sostenute dal padre durante i prolungati periodi di collocamento presso di lui;
dall'altro, la madre ha conseguito una posizione lavorativa stabile che le garantisce autonomia economica e capacità di provvedere al sostentamento dei figli nei periodi di frequentazione con sé.
Deve pertanto disporsi che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli durante i periodi di permanenza con sé, contribuendo direttamente alle necessità materiali dei minori.
Quanto alle spese straordinarie extra assegno, alla luce della significativa disparità delle capacità economiche delle parti come emersa dall'istruttoria – v. dichiarazioni dei redditi allegate – deve essere disposto che tali spese, preventivamente concordate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, siano sostenute nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Sulle spese di lite.
Ritiene il Collegio che, a fronte della prevalente soccombenza della resistente, ma della soccombenza del ricorrente sulla domanda di affido esclusivo proposta in via principale, sia equo disporre la compensazione delle spese in ragione di un terzo, restando, gli ulteriori due terzi, a carico di parte resistente, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, applicati i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. – per le cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 – operata la riduzione del 50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone in composizione collegiale, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1698 del 2023, a modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 10.06.2021, n. 550/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di affido esclusivo avanzata da Parte_1
2. Dispone che i minori e siano affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Persona_2 collocati in via prevalente presso il padre Parte_1
pagina 8 di 9 3. Dispone che la madre veda e tenga con sé i minori ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, dandone congruo preavviso al padre;
4. Dispone la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a;
CP_1
5. Dispone la revoca del contributo mensile dovuto a da per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei due figli minori;
6. Dispone che le spese straordinarie extra assegno, preventivamente concordate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, siano sostenute nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
Parte_1 CP_1
7. Condanna , previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, CP_1 alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano, nella misura Parte_1 dei restanti due terzi, in € 66,33 per contributo unificato, € 2.538,66 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
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