Sentenza 13 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2004, n. 15794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15794 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HAMBURGER DI VI IS & SNC in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, nonché per i signori VI IS, AN IN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che li difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO PINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERÀ, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 63/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/02/02 - R.G.N. 104/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/06/04 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 novembre 2000 il Tribunale di Arezzo accoglieva il ricorso presentato dalla Hamburger di AN OR & C. snc nonché d a AN OR e IA US, avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dall'PS si riferiva al periodo dal luglio 1995 al marzo 1997 e si fondava su un verbale ispettivo da cui era emerso che la società aveva versato la contribuzione per le predette figuranti non già sulla base delle giornate di durata dei singoli contratti di scrittura artistica con esse stipulati, bensì sulla base delle sole giornate di effettiva prestazione ricadenti nel periodo di durata di ciascun contratto.
Sull'appello dell'PS, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza dell'11 febbraio 2002 riformava la statuizione rigettando l'opposizione proposta. La Corte territoriale - premesso che, nel libro matricola erano espressamente indicati i periodi di durata A dei rapporti con ciascun soggetto, senza alcun riferimento alle singole effettive prestazioni, che risultavano invece dal libro delle presenze - affermava che detto personale è soggetto all'obbligo contributivo Enpals dovendo essere inquadrato nella categoria dei figuranti di cui all'art. 3 n. 9 del DLCPS 16 luglio 1947 n. 708, categoria per la quale il datore di lavoro era tenuto a versare i contributi, che venivano stabiliti dall'art. 4 comma 1 dello stesso DLCPS in percentuale della retribuzione individuale giornaliera, che, ai sensi del comma successivo si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero di giornate di durata del contratto;
inoltre ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DPR n. 1420 del 1971, la retribuzione imponibile giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto, escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute. Sulla base di queste disposizioni e sull'ulteriore rilievo per cui detto personale era rimasto a disposizione per tutto il periodo fissato dal contratto, la Corte di Firenze concludeva che i contributi dovevano essere versati non solo per i giorni di effettiva prestazione, ma per tutti i giorni ricompresi nel periodo di durata dei rispettivi contratti a termine. Quanto alla misura di sanzioni ed interessi, la Corte territoriale affermava che la questione, ancorché sollevata in primo grado, non era stata riproposta in appello edera quindi preclusa ex art. 346 cod. proc. civ.. Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso affidato a due motivi. L'PS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 5 del DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, anche coordinato con il disposto di cui all'art. 3 DLCPA n. 708 del 1947, i ricorrenti censurano l'interpretazione data dalla sentenza impugnata alle disposizioni richiamate, perché non Riterrebbe conto della specificità del settore, in cui le figuranti, stante l'orario protratto fino a notte tarda, non potevano lavorare ininterrottamente per sei giorni a settimana e 26 giorni al mese, di talché i contributi dovrebbero essere versati sulle retribuzioni versate per i giorni di effettivo lavoro.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. perché l'Istituto previdenziale non avrebbe fornito la prova del credito fatto valere.
Il ricorso merita accoglimento.
1) La società ricorrente contesta di dovere all'PS le differenze contributive per le quali fu emessa l'ordinanza-ingiunzione per cui e causa, propugnando una interpretazione dell'art. 2 comma 5 del DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, diversa da quella invocata dall'Istituto
previdenziale e adottata dalla sentenza impugnata. Tuttavia per verificare la fondatezza della pretesa dell'Istituto occorre preliminarmente accertare se effettivamente venga in applicazione il suddetto art. 2, questione che le parti, ed anche la sentenza impugnata, sembra abbiano dato per pacifica, ancorché ne' la sentenza, ne' le parti abbiano precisato quali siano i contributi che l'Istituto richiede.
Il fatto è che il DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, sulla cui interpretazione si è appunto dibattuto in sede di merito, si applica esclusivamente ai contributi IVS, ed infatti l'epigrafe del decreto reca la dizione "Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo". Pertanto la questione trattata nella sentenza impugnata - e cioè se, ai fini del computo dei contributi, occorra dividere i compensi per i giorni di durata del contratto ovvero per i giorni di effettiva prestazione - attiene esclusivamente alla determinazione dei contributi IVS.
Ma, se si tratta d i differenze attinenti a i contributi IVS, l'PS non è i 1 soggetto legittimato a richiederli, giacché per essi è pur sempre operante la gestione speciale Enpals.
2) Invero secondo l'ordinamento previdenziale l'PS è legittimato a richiedere, anche per i lavoratori dello spettacolo, altri tipi di contributo. Si tratta cioè dei contributi per l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia - e quelli connessi, quali i contributi Gescal - per assistenza sanitaria e per maternità', a far data dal 1 gennaio 1980, i quali, ai sensi degli artt. 74 e 76, legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere versati all'I.N.P.S., in quanto subentrato alla disciolta gestione malattie dell'E.N.P.A.L.S. (tra le tante Cass. n. 17301 del 5 dicembre 2002). Ma, se si tratta di questo tipo di contributi, appare fuori luogo il richiamo all'art. 2 comma 5 del DPr del 1971, perché questo, come detto, fa riferimento esclusivamente alla base imponibile relativa ai contributi IVS.
3) Per esplicitare le precedenti affermazioni, occorre fare una rapida ricognizione dei dati del sistema:
a) Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947 n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo), ratificato, con modificazioni, con la legge 29 novembre 1952 n. 2388, "L'ente provvede nei limiti e con le modalità previste nel presente decreto: A) all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari;
B) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti". Tale norma è riferita ai lavoratori dello spettacolo, sia subordinati che autonomi compresi nelle categorie indicate nel successivo art. 3, primo comma, dello stesso decreto (e alle altre cui è stato successivamente esteso).
L'art. 4 della stessa legge stabilisce che per provvedere alle necessità di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera sono tenute a versare i relativi contributi. Il successivo art. 7 determina la misura del contributo - per l'assicurazione della malattia. L'Enpals quindi riscuoteva i contributi sia per le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, sia per la malattia, b) Nella materia dell'assistenza malattia è poi intervenuto l'art. 63, comma primo, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Sevizio Sanitario Nazionale)
che ha stabilito che a decorrere dal 10 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini. Il successivo art. 74, primo comma, dispone che dalla stessa data del primo gennaio 1980 e sino alla entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità (e dunque per l'indennità economica di malattia e di maternità) previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974 n. 386 (di conversione con modificazioni del D.L. 8 luglio 1974 n. 264) è attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L'art. 76 della stessa legge 833/78 prevede poi che dal primo gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali è l'INPS che deve provvedere agli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia (contributi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie) e di ogni altra somma ad essi connessa dopo la soppressione delle gestioni per l'assistenza per malattia degli enti previdenziali (fra i quali è compreso l'ENPALS).
d) L'art.
1. della successiva legge 28 febbraio 1980 n. 33, non modifica quanto previsto dagli artt. 74 e 16 della l. n. 833/78 circa il pagamento all'INPS dei contributi in precedenza dovuti all'ENPALS (sia per lavoratori subordinati che autonomi), in quanto la norma all'art. 1 disciplina soprattutto le modalità di erogazione dell'indennità di malattia e di maternità che, per i lavoratori dipendenti, avviene in via generale tramite il datore di lavoro, salvo conguaglio tra quanto dovuto all'INPS dal datore di lavoro per contributi e quanto dal medesimo anticipato per indennità' di malattia o maternità.
Non vi invece è obbligo di pagare i contributi per la disoccupazione, perché la relativa indennità non spetta ai lavoratori dello spettacolo ex art. 40 n. 5 del RDL 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155.
3) Conclusivamente, dal sistema come sopra delineato risulta che i contributi che vengono richiesti dall'PS con i decreti ingiuntivi per cui è causa non possono riferirsi a quelli relativi ad invalidità, vecchiaia e superstiti, perché questi sono di competenza dell'Enpals, che ha mantenuto detta gestione per i lavoratori dello spettacolo.
4) Se le ingiunzioni opposte hanno invece ad oggetto i contributi di malattia relativi al SSN ed alla maternità che sono riscossi dall'PS, per la relativa determinazione appare del tutto fuori luogo il richiamo all'art. 2 comma 5 del DPR 1420/71. Ed infatti i contributi di maternità vengono invece regolati dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, secondo cui il contributo dei lavoratori dello spettacolo è pari allo 0,53% della retribuzione, ed i contributi di malattia vengono determinati dall'art. 14 legge 23 aprile 1981 n. 155 in misura pari al 2,50% della retribuzione imponibile.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Bologna, la quale dovrà accertare preliminarmente la natura dei contributi e verificare la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione del caso risulti il versamento dei contributi in misura inferiore al dovuto. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2004