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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4556/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a NI (SR), Parte_1 C.F._1 il 30/09/1989
e
(c.f. , nato/a a CATANIA (CT), Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. MAURO BIASI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 22/07/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a NI (SR), il 30/09/1989 Parte_1 e nato/a a CATANIA (CT), il 14/02/1987, Parte_2 uniti in matrimonio il 22/08/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ARCADE (TV) dell'anno 2015, n. 8, Parte I, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza nonché di collocazione dei minori
2. I figli ed vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza presso la madre che continuerà ad abitare la casa familiare situata in Arcade, fino a quando ella non avrà reperito un'eventuale nuova abitazione
3. I genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., concordano che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente
4. L'affidamento dei minori sarà modulato, durante il periodo scolastico secondo il calendario che segue:
È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione dei figli, compatibilmente agli impegni lavorativi propri e scolastici o extrascolastici dei figli.
L'eventuale malattia di uno o di entrambi i figli non andrà ad alterare il su esposto calendario con impegno dell'altro genitore a portare direttamente i figli presso casa dell'altro genitore entro le ore 8.30 del mattino.
È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi per l'accompagnamento dei figli presso l'altro. I genitori e i figli possono telefonare/videochiamare gli uni gli altri durante il giorno;
sia in giorni lavorativi, che nei giorni festivi e di vacanza, compatibilmente agli impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici, avendo cura di trovare una posizione tranquilla che consenta il dialogo tra loro.
Il genitore che avrà con sé i figli nella giornata dedicata ad eventuale attività extra-scolastica accompagnerà gli stessi all'indirizzo dove tale attività si svolge. Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori trascorreranno sette giorni consecutivi con la madre e sette giorni consecutivi con il padre;
i due periodi sono rispettivamente: dal termine della settimana scolastica alla mattina del 30 dicembre: numero sette pernotti;
dalla mattina del 30 dicembre alla mattina del 06 gennaio: numero sette pernotti.
I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno l'intera giornata del 24
Dicembre di ogni anno con il genitore con cui non trascorreranno la successiva settimana dal 25 Dicembre al 30 Dicembre, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 11.00 del mattino del 25 dicembre. I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno l'intera giornata del 6 gennaio, di ogni anno, con il genitore con cui non hanno trascorso la settimana dal 30
Dicembre al 6 Gennaio, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 11.00 del mattino del 6 gennaio
È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione durante questo periodo
Durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo Durante le vacanze estive il padre e la madre potranno stare con i figli 21 giorni, anche non consecutivi e i genitori stabiliranno e si comunicheranno il periodo prescelto entro il 30 aprile, avendo cura di alternare di anno in anno la priorità tra l'uno e l'altro genitore I ricorrenti concordano, inoltre, che l'alternanza delle settimane (nel periodo di tale regime) riprenderà con il genitore che non ha avuto con sé i figli durante il periodo di ferie
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo di vacanza oppure durante l'anno (per breve soggiorno), nei giorni in cui hanno con sé i minori, da calendario;
- se il viaggio è in Italia: non è necessario un consenso scritto dall'altro genitore;
il genitore che partirà con i minori comunicherà all'altro genitore itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono;
- se il viaggio
è all'estero: è necessario un consenso scritto da parte dell'altro genitore;
il consenso includerà itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono.
5. Comunicazioni sanitarie: i) in caso di visite pediatriche programmate o accessi al Pronto Soccorso, l'altro genitore sarà avvisato tempestivamente anche tramite sms o whattsapp, tramite chiamata nel caso di accessi al Pronto Soccorso, al fine di poter partecipare alla visita e assistere i figli in caso di accesso in ospedale.
Nel caso in cui uno dei genitori non possa presenziare, chi sarà presente dovrà inviare all'altro una comunicazione via sms o whattsapp il referto e la terapia suggerita;
ii) nel caso in cui un genitore decida di tenere a casa il figlio per questioni di salute dovrà comunicare all'altro la decisione prima di avvisare i referenti della scuola e del pulmino;
ii) nel caso di assenza di uno o entrambi i figli il genitore che li ha con sé è responsabile di disdire la mensa;
iv) ciascun genitore, per i giorni di propria spettanza, potrà decidere di tenere a casa o meno da scuola il/i figlio/i in caso di malattia o malessere;
v) per gli approfondimenti di salute sarà il medico di base a valutare le terapie necessaria
6. Comunicazioni ordinarie: i) ciascun genitore, per i giorni di propria spettanza, potrà decidere se far trascorrere al/ai figlio/i la notte presso un parente e/o amico con obbligo di informare l'altro genitore;
ii) ciascun genitore si impegna a riferire all'altro informazioni che il/i figlio/i figli dovessero condividere sull'altro genitore, confrontandosi tra adulti senza la presenza dei bambini
7. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo economico per il mantenimento dei figli la somma mensile di Euro
500,00 da rivalutarsi anno per anno in base agli indici ISTAT e verrà accreditato sul conto corrente di noto a Parte_2 Parte_1
8. Le spese straordinarie delineate in base al Protocollo del Tribunale di Treviso noto ai coniugi verranno, invece, ripartite tra loro nella misura del 60% a carico di e il residuo 40% a carico di Pt_1 Parte_2
9. L'assegno unico attualmente dell'importo di Euro 467,00 rimarrà interamente in favore di Parte_2
10. I coniugi danno infine atto che l'accordo tra loro per le spese che lo richiedono dovrà avvenire mediante scambio di e-mail e/o sms e/o WhatsApp, specificando che il mancato riscontro del messaggio, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione comporterà che la spesa si riterrà espressamente autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle predette spese straordinarie, sosterrà integralmente la relativa spesa.
11. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate all'altro genitore alla fine del mese in cui esse vengono sostenute, previa esibizione della relativa documentazione e del resoconto mensile.
12. Con specifico riferimento al vestiario si specifica che ciascuno lo gestisce in modo autonomo, qualora uno dei due avesse bisogno di un capo particolare che ha l'altro lo avviserà per tempo e verrà passato.
13. I signori e danno atto di essere Parte_2 Parte_1 economicamente autosufficienti e di provvedere pertanto ciascuno al proprio mantenimento e di aver definito ogni questione patrimoniale discendente dal loro matrimonio”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4556/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a NI (SR), Parte_1 C.F._1 il 30/09/1989
e
(c.f. , nato/a a CATANIA (CT), Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. MAURO BIASI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 22/07/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a NI (SR), il 30/09/1989 Parte_1 e nato/a a CATANIA (CT), il 14/02/1987, Parte_2 uniti in matrimonio il 22/08/2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ARCADE (TV) dell'anno 2015, n. 8, Parte I, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza nonché di collocazione dei minori
2. I figli ed vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza presso la madre che continuerà ad abitare la casa familiare situata in Arcade, fino a quando ella non avrà reperito un'eventuale nuova abitazione
3. I genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., concordano che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente
4. L'affidamento dei minori sarà modulato, durante il periodo scolastico secondo il calendario che segue:
È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione dei figli, compatibilmente agli impegni lavorativi propri e scolastici o extrascolastici dei figli.
L'eventuale malattia di uno o di entrambi i figli non andrà ad alterare il su esposto calendario con impegno dell'altro genitore a portare direttamente i figli presso casa dell'altro genitore entro le ore 8.30 del mattino.
È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi per l'accompagnamento dei figli presso l'altro. I genitori e i figli possono telefonare/videochiamare gli uni gli altri durante il giorno;
sia in giorni lavorativi, che nei giorni festivi e di vacanza, compatibilmente agli impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici, avendo cura di trovare una posizione tranquilla che consenta il dialogo tra loro.
Il genitore che avrà con sé i figli nella giornata dedicata ad eventuale attività extra-scolastica accompagnerà gli stessi all'indirizzo dove tale attività si svolge. Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori trascorreranno sette giorni consecutivi con la madre e sette giorni consecutivi con il padre;
i due periodi sono rispettivamente: dal termine della settimana scolastica alla mattina del 30 dicembre: numero sette pernotti;
dalla mattina del 30 dicembre alla mattina del 06 gennaio: numero sette pernotti.
I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno l'intera giornata del 24
Dicembre di ogni anno con il genitore con cui non trascorreranno la successiva settimana dal 25 Dicembre al 30 Dicembre, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 11.00 del mattino del 25 dicembre. I ricorrenti pattuiscono che i minori trascorreranno l'intera giornata del 6 gennaio, di ogni anno, con il genitore con cui non hanno trascorso la settimana dal 30
Dicembre al 6 Gennaio, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 11.00 del mattino del 6 gennaio
È fatta sempre salva la possibilità per i genitori di definire diversi accordi di frequentazione durante questo periodo
Durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo Durante le vacanze estive il padre e la madre potranno stare con i figli 21 giorni, anche non consecutivi e i genitori stabiliranno e si comunicheranno il periodo prescelto entro il 30 aprile, avendo cura di alternare di anno in anno la priorità tra l'uno e l'altro genitore I ricorrenti concordano, inoltre, che l'alternanza delle settimane (nel periodo di tale regime) riprenderà con il genitore che non ha avuto con sé i figli durante il periodo di ferie
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo di vacanza oppure durante l'anno (per breve soggiorno), nei giorni in cui hanno con sé i minori, da calendario;
- se il viaggio è in Italia: non è necessario un consenso scritto dall'altro genitore;
il genitore che partirà con i minori comunicherà all'altro genitore itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono;
- se il viaggio
è all'estero: è necessario un consenso scritto da parte dell'altro genitore;
il consenso includerà itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numeri di telefono.
5. Comunicazioni sanitarie: i) in caso di visite pediatriche programmate o accessi al Pronto Soccorso, l'altro genitore sarà avvisato tempestivamente anche tramite sms o whattsapp, tramite chiamata nel caso di accessi al Pronto Soccorso, al fine di poter partecipare alla visita e assistere i figli in caso di accesso in ospedale.
Nel caso in cui uno dei genitori non possa presenziare, chi sarà presente dovrà inviare all'altro una comunicazione via sms o whattsapp il referto e la terapia suggerita;
ii) nel caso in cui un genitore decida di tenere a casa il figlio per questioni di salute dovrà comunicare all'altro la decisione prima di avvisare i referenti della scuola e del pulmino;
ii) nel caso di assenza di uno o entrambi i figli il genitore che li ha con sé è responsabile di disdire la mensa;
iv) ciascun genitore, per i giorni di propria spettanza, potrà decidere di tenere a casa o meno da scuola il/i figlio/i in caso di malattia o malessere;
v) per gli approfondimenti di salute sarà il medico di base a valutare le terapie necessaria
6. Comunicazioni ordinarie: i) ciascun genitore, per i giorni di propria spettanza, potrà decidere se far trascorrere al/ai figlio/i la notte presso un parente e/o amico con obbligo di informare l'altro genitore;
ii) ciascun genitore si impegna a riferire all'altro informazioni che il/i figlio/i figli dovessero condividere sull'altro genitore, confrontandosi tra adulti senza la presenza dei bambini
7. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo economico per il mantenimento dei figli la somma mensile di Euro
500,00 da rivalutarsi anno per anno in base agli indici ISTAT e verrà accreditato sul conto corrente di noto a Parte_2 Parte_1
8. Le spese straordinarie delineate in base al Protocollo del Tribunale di Treviso noto ai coniugi verranno, invece, ripartite tra loro nella misura del 60% a carico di e il residuo 40% a carico di Pt_1 Parte_2
9. L'assegno unico attualmente dell'importo di Euro 467,00 rimarrà interamente in favore di Parte_2
10. I coniugi danno infine atto che l'accordo tra loro per le spese che lo richiedono dovrà avvenire mediante scambio di e-mail e/o sms e/o WhatsApp, specificando che il mancato riscontro del messaggio, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione comporterà che la spesa si riterrà espressamente autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle predette spese straordinarie, sosterrà integralmente la relativa spesa.
11. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate all'altro genitore alla fine del mese in cui esse vengono sostenute, previa esibizione della relativa documentazione e del resoconto mensile.
12. Con specifico riferimento al vestiario si specifica che ciascuno lo gestisce in modo autonomo, qualora uno dei due avesse bisogno di un capo particolare che ha l'altro lo avviserà per tempo e verrà passato.
13. I signori e danno atto di essere Parte_2 Parte_1 economicamente autosufficienti e di provvedere pertanto ciascuno al proprio mantenimento e di aver definito ogni questione patrimoniale discendente dal loro matrimonio”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci