Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 11/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 397/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 11 giugno 2025, alle ore 10:43, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 397/2025 r.g. è comparso l'avv. G. Stabile, in sostituzione dell'avv. Rallo, opponente in proprio.
Nessuno è comparso per l'opposto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarata la contumacia dell'opposto, ritualmente citato e non comparso, invita il procuratore di parte ricorrente a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Stabile discute, insistendo nei motivi di ricorso, chiedendo l'accoglimento della domanda spiegata in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Alle ore 16:40, riaperto il verbale d'udienza in assenza dei procuratori delle parti
IL GIUDICE
Pronuncia sentenza dando contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni, allegati al presente verbale.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 397 R.G. dell'anno 2025 tra: avv. ANTONINO RALLO, (C.F.: ), in proprio C.F._1
opponente
e
, (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
opposto - contumace avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato ex art. 84, 170 DPR 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte opponente
1.1) Con ricorso tempestivamente depositato in data di lunedì 10/3/2025, l'avv. Antonino Rallo ha proposto opposizione ex art. 281 decies c.p.c. – art. 170 DPR. 115/2002 e 15 d. lgs 150/11 – avverso il decreto di liquidazione onorari del difensore emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Marsala il 10/12/2024 e comunicato in data 7/2/2025, con il quale, richiamate le tariffe concordate in sede di protocollo di intesa stipulato fra il Tribunale, la Procura della Repubblica di Marsala ed il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Marsala in data 26 ottobre 2023 per i processi definiti nelle forme del rito abbreviato, nonché per i procedimenti dinanzi al Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali, è stato liquidato il solo compenso previsto per i processi definiti nelle forme del rito abbreviato, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis DPR 115/2002, per un totale di euro
1.100,00 oltre spese e oneri accessori come per legge. In particolare, si duole l'avv. Rallo del fatto che il Giudice di prime cure, a fronte della richiesta di liquidazione di complessivi € 2.630,00 per l'attività asseritamente espletata a favore di CP_2
e ricompresa nel predetto protocollo ai punti 3) “processi definiti con il rito abbreviato…
[...] con aumento del 30% in ragione della convalida d'arresto”; 25) “riesame cautelare personale”; nonché al punto 1) “indennità di trasferta” delle Variabili in aumento del medesimo protocollo, abbia liquidato soltanto l'importo previsto per i processi definiti con il rito abbreviato.
Il provvedimento impugnato, infatti, ha precisato che, a fronte dell'istanza di ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello Stato deposita in data 3/10/2025, non poteva riconoscersi la maggiorazione prevista per la fase della convalida dell'arresto svoltasi all'udienza del 2/10/2024, “non risultando dei verbali di udienza, ai fini della retroattività, alcuna formulazione della necessaria riserva di presentazione della domanda di ammissione a norma dell'articolo 190 DPR 115/2002”, né tantomeno, poteva liquidarsi l'onorario relativo all'attività svolta dinanzi al Tribunale del riesame “in quanto la parte non specifica quale sia stato l'esito della stessa, astrattamente suscettibile di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che escluderebbe il diritto al relativo compenso”.
In ultimo, ha motivato il diniego alla liquidazione dell'indennità di trasferta in ragione della mancata produzione di adeguata documentazione al riguardo.
Nel contestare il decreto di liquidazione, il ricorrente ha eccepito che tratto in Controparte_2
arresto dagli agenti di PS di Marsala in data 02.10.2024, aveva provveduto a sottoscrivere nella medesima data l'istanza di ammissione al patrocinio spese dello Stato, istanza che era stato possibile depositare presso la cancelleria del Tribunale soltanto il giorno successivo per una causa a lui non imputabile, posto che il giudizio di convalida dell'arresto a cui aveva partecipato esso difensore si era concluso alle ore 20:23, dunque oltre l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie.
In ultimo, il ricorrente, ulteriormente precisato di aver anche partecipato all'udienza innanzi al
Tribunale per il Riesame del 11/10/2024 e dunque, di aver diritto anche al relativo compenso oltre al rimborso delle spese di viaggio, ha chiesto in conclusione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: Riformare il decreto impugnato emesso il 10.12.2024 e notificato il 07.02.2025, e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato il compenso indicato nell'istanza di liquidazione depositata in udienza, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del protocollo comprensivo degli aumenti previsti e con ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio”.
1.2) Con decreto depositato l'11 marzo 2025 e comunicato il giorno successivo, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., e all'udienza di comparizione dell'11/6/2025, accertata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia del non costituitosi, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 Controparte_1 sexies c.p.c., il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha disposto la discussione orale della causa nella medesima udienza.
2) Parziale fondatezza della domanda.
2.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice.
Invero, con riferimento all'opposizione a decreto di liquidazione competenze difensore ex art. 82
DPR 115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11). Conseguentemente, l'opposizione riguardante il patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011,
n. 150, applicabile ratione temporis, per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 12668/14). Inoltre, consta agli atti, la regolarità della notifica del ricorso al , rimasto intimato e Controparte_1
la tempestività del suo deposito.
2.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione deve ritenersi solo parzialmente fondata.
2.2.1) Va, invero, osservato in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002, gli effetti dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata
(o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
Orbene, come emerge dal verbale dell'udienza del 2/10/2024, all'esito della quale veniva convalidato l'arresto del , non risulta che l'avv. Rallo abbia depositato istanza di ammissione al beneficio CP_2
del patrocinio a spese dello Stato, istanza effettivamente depositata il giorno successivo, né tantomeno, che abbia formulato la necessaria riserva di presentazione della detta istanza.
In definitiva, l'attività (partecipazione all'udienza di convalida dell'arresto) per la quale è stato richiesto l'aumento del compenso nella misura del 30% non può rilevare ai fini della liquidazione dei compensi, non potendosi invocare la retroattività della domanda di ammissione in mancanza della relativa necessaria riserva di presentazione della stessa.
Al riguardo è anche necessario precisare come la facoltà di formulare riserva in udienza escluda la prospettata impossibilità (per causa di forza maggiore non imputabile) derivante dagli orari di chiusura al pubblico della Cancelleria. 2.2.2) L'opposizione appare fondata riguardo al diniego della liquidazione dell'onorario corrispondente all'attività svolta innanzi il Tribunale del Riesame.
Detto diniego poggia, nel provvedimento impugnato, sulla mancata produzione di elementi idonei a verificare la condotta processuale del ricorrente in quella sede processuale, verifica necessaria in quanto astrattamente idonea a condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione o abuso del processo, incompatibili con la concessione del beneficio.
Ebbene, nel presente giudizio, avente natura integralmente devolutiva (Cass. Civ. sez. II, 01/06/2025,
n.14720; Cass. Civ. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018; Cass. Civ. Sez. 6-2, Ordinanza n.
5808 del 22/02/2022), l'opponente ha prodotto la comunicazione, datata 25/11/24 per mezzo della quale il Tribunale per il riesame di Palermo ha comunicato dell'avviso di rigetto dell'istanza proposta nell'interesse del con riguardo alla misura cautelare a suo carico applicata nel procedimento CP_2
iscritto al n. 1087/2024 RGT.
Dunque, risulta ammissibile la richiesta di liquidazione riguardante tale fase incidentale, secondo i criteri del Protocollo (€ 1.100,00, oltre accessori di Legge) richiamati in istanza di liquidazione.
2.2.3) In ultimo, venendo alla richiesta di liquidazione dell'indennità di trasferta formulata dall'opponente ai sensi del punto 1 della tabella indicata come “variabili in aumento” del citato protocollo, che richiama l'art. 27 D.M. 55/14, è opportuno ricordare che questo prevede “…per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”.
In proposito, come precisato in giurisprudenza, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese vive non possono essere riconosciute in maniera automatica, sol perché non vi sia coincidenza tra luogo di svolgimento del processo e sede professionale del difensore, ma presuppongono la dimostrazione dell'effettivo trasferimento del legale dalla sua residenza e della sua presenza documentata dal verbale in ordine alla partecipazione all'udienza o ad altra attività difensiva (Cass. civ. n. 21890/22, nonchè
Cass. civ. n. 22951/16, secondo cui l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese vive ragguagliato all'indennità chilometrica devono essere riconosciuti in relazione alle udienze tenute per le quali sia stata fornita prova della partecipazione).
Ebbene, nessuna censura può muoversi sul punto al decreto impugnato, avendo quest'ultimo correttamente rilevato l'assenza di documentazione idonea a dedurre che tale trasferta sia stata concretamente posta in essere dal richiedente.
E' d'uopo aggiungere che nemmeno nella presente sede d'opposizione risulta documentata la suddetta trasferta.
3) Spese di lite. Quanto al riparto delle spese di lite del presente giudizio tra le parti, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al presente giudizio in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, della contumacia di parte opposta e della natura sopravvenuta della produzione documentale che ha fondato la parziale riforma del provvedimento impugnato.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) in parziale accoglimento del ricorso e in parziale riforma del decreto impugnato,
2) liquida in favore dell'avv. Antonino Rallo, per i titoli indicati in motivazione, la somma complessiva di € 2.200,00 (€ 1.100 per il giudizio abbreviato;
€ 1.100,00 per la fase di riesame), già operata la riduzione ex art. 106 bis d.p.r. 115/02, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al
15 % e accessori di Legge;
3) manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti ex art. 177 DPR 115/02;
4) spese del presente giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Marsala, 11/6/2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo