Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 926
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 gennaio 1981
Art. 2.
L'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente presentera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvedera' a trasmettere, entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento, con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.
Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i documenti stessi.
Entrata in vigore il 21 gennaio 1981