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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/07/2024, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione e art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 590/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CAPRIO TERESA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (PEC indicata: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
GAROFALO SILVIO e con questi elettivamente domiciliata in Avellino, Viale Italia,
197/B, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata:
t) Email_2
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
, (Partita IVA e Codice Fiscale Controparte_2 indicati: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Francesco Bevere e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via F. De Sanctis n. 9/2 (PEC indicata:
); Email_3
OPPOSTA
1 NONCHE' CONTRO
Controparte_3
– (P.IVA indicata: – c.f.
[...] P.IVA_3 indicato: ) in persona del Direttore Regionale pro tempore della P.IVA_4
elettivamente domiciliato presso la sede di Benevento alla via F. CP_4 CP_3
Flora, presso l'avv. Sergio RE, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, Per_1 registrata il 18.6.14 (PEC indicata: ; Email_4
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.02.2020, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220199003209142000 per la complessiva somma di Euro 30.381,45, notificata il
07.01.2020 in relazione a quattro cartelle esattoriali, recanti n.
012201000019054800000, notificata il 27.10.2011 dell'importo di euro 6.156,60, relativa a premi per l'anno 2004; n.01220110016294905000 notificata il CP_3
6.12.2011, limitatamente ai premi per l'anno 2010 e 2011 dell'importo di euro CP_3
690,95; n. 01220130000307557000, notificata 28.01.2013 di euro 756,35 relativa ai premi per gli anni 2011 e 2012; n. 01220140000075343000, notificata il CP_3
24.02.2014 relativa ai premi per gli anni 2011, 2012 e 2013 di euro 747,86, CP_3 nonché in relazione a sei avvisi di addebito recanti n. 31220112000209409000, notificato 05.10.2011 di euro 2.270,035 e relativo ai contributi per gli anni 2011 CP_5
e 2012; n. 31220120000177163000, notificato 24.04.2012 di euro 2.238,50 e relativo ai contributi per gli anni 2011; n. 31220120001620380000, notificato 07.12.2012 CP_5 di euro 2.304,75 e relativo ai contributi per gli anni 2011 e 2012; n. CP_5
31220130001558091000, notificato 07.01.2014 di euro 2.307,94 e relativo ai contributi per gli anni 2012; n. 312220180000319381000, notificato 27.06.2018 CP_5 di euro 3.266,09 e relativo ai contributi per gli anni 2017; n. CP_5
31220180002042111000, notificato 08.01.2019 di euro 2.143,28 e relativo ai contributi per gli anni 2018, chiedendo: “in via preliminare sospendere CP_5
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato stante la fondatezza dei motivi di opposizione
2 ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte;
nel merito disporre
l'annullamento dell'avviso di pagamento n. 012201000019054800000 con riferimento alle seguenti cartelle:
1. cartella n. 012201000019054800000 notificata il 27.10.2011; 2. Cartella di pagamento n.01220110016294905000 notificata il
6.12.2011; 3. Cartella n. 01220130000307557000 notificata 28.01.2013; 4. Cartella di pagamento n. 01220140000075343000 notificata il 24.02.2014; 5. Avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato 05.10.2011; 6. Avviso di addebito n.
31220120000177163000 notificato 24.04.2012; 7. Avviso di addebito n.
31220120001620380000 notificata 07.12.2012; 8 Avviso di addebito n.
31220130001558091000 notificata 07.01.2014; 9. Avviso di addebito n.
312220180000319381000 notificata 27.06.2018; 10. Avviso di addebito n.
31220180002042111000 notificata 08.01.2019 per intervenuta prescrizione nonché per inesistenza dei presupposti”.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale, deducendo l'assenza di validi atti interruttivi successivi alla notificazione dei titoli esecutivi, la non debenza delle pretese creditorie per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione nella gestione commercianti, avendo esso ricorrente cessato l'attività con decorrenza 31.12.2006; la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 Cost..
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come in atti.
Quindi, il giudice del lavoro fissava per la delibazione della istanza cautelare l'udienza del 22.05.2020 e per la discussione nel merito l'udienza del 02.10.2020.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via Controparte_6 preliminare, respingere l'avanzata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. 2) Rigettare la sollevata eccezione di prescrizione del credito in quanto la stessa è stata ripetutamente interrotta. 3) Nel merito, respingere la domanda introduttiva perchè infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la piena validità della intimazione di pagamento e delle sottostanti cartelle esattoriali. 4) In estremo subordine, dichiarare la mancanza di responsabilità dell'Agente della Riscossione in relazione al contenuto dei ruoli trasmessi dagli Enti impositori e, pertanto, estrometterla dal presente
3 giudizio”. Con specifico riferimento alla eccezione di prescrizione, l'Esattore deduceva di aver interrotto il decorso del relativo termine mediante la notificazione di intimazioni di pagamento in data 14.10.2014, in data 19.5.2017, in data 1.6.2018 e in data 20.9.2019 (vedasi punto 2 della memoria di costituzione dell'Esattore) e produceva documentazione a supporto.
Si costituiva altresì l' il quale, sulla scorta di ampie a articolate motivazioni,
CP_5 rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare inammissibile ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99, ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell per le
CP_5 causali spiegate e segnatamente l'eccezione la omessa o irregolare notifica della cartella esattoriale richiamata dall'intimazione di pagamento;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle domande e doglianze che
CP_5 investono l'attività e la funzione dell'Agente (già concessionario) di riscossione;
c) in via subordinata, nel merito: rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome infondata in fatto ed in diritto ovvero dichiarare cessata la
CP_5 materia del contendere in ragione dell'intervenuto sgravio dei titoli impositivi;
d) condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese, diritti ed
CP_5 onorari del presente giudizio”.
Si costituiva l' eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_3 caso il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Rappresentava, con specifico riguardo alla eccepita prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle, che dalla lettura dell'iter dei ruoli si evinceva che per tutte e quattro le cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione contestata, l'agente per la riscossione provvedeva ad effettuare, in data 15.9.15, iscrizione ipotecaria sui beni del debitore e che successivamente, per le due ultime cartelle, il ricorrente presentava, in data 15.6.17, un'istanza di definizione agevolata poi non onorata, evidenziando la efficacia interruttiva di tali atti e, quindi, la infondatezza della eccezione di prescrizione.
Con ordinanza del 20.7.2021, veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle notificate il 20.10.2011, 06.12.2011 e 28.01.2013 nonché degli avvisi di addebito notificati nelle date del 5.10.2011, 24.4.2012 e 7.12.2012.
Mutato il giudicante dal mese di settembre 2022, espletata l'istruttoria, prettamente documentale, fissata l'udienza di discussione, sostituita, come da provvedimento ritualmente comunicato a tutte le parti costituite, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, come da sentenza in atti.
4
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015,
11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di
40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass.
18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs
n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura
5 per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito
è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione a ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c., sia un'opposizione all'esecuzione.
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 21 septies L. 241/1990), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi;
inoltre, l'istante, contestando la non debenza del credito per insussistenza dei presupposti sottesi ai contributi dovuti alla gestione commercianti, ha proposto un'opposizione avverso la iscrizione a ruolo. Infine, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
4. Ciò detto, va rilevata l'inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposta in data 17.02.2020, ossia ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal 07.01.2020, data questa di notificazione dell'opposta intimazione.
Ad abundatiam si osserva che è inconferente la doglianza che fa leva sulla violazione dell'art. 21 septies della legge sul procedimento amministrativo, atteso che la disciplina richiamata da parte ricorrente riguarda espressamente gli atti della Pubblica
Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione.
In argomento vale ricordare che, l'articolo 7 comma 1 dello Statuto dei diritti del
6 contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7/08/1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi…." riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione finanziaria, e non opera, invece, in riferimento agli atti dell' espressamente richiamati invero al Controparte_7 secondo comma del medesimo art. 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
5. Parimenti inammissibile è l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in quanto proposta elasso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 cit. dall'avvenuta pacifica notifica degli avvisi e delle cartelle nelle date indicate nella intimazione di pagamento, delle quali la opponente non ha dedotto la omessa né la invalida notificazione.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
6. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito e/o alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , quale ente deputato Controparte_2 alla riscossione nell'interesse dell' ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione CP_5 preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24,
7 comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_5 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. CP_1
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata limitatamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato il 5/10/2011, dell'importo di uro 2.270,03 e nella cartella di pagamento n.
012201000190054800000 notificata il 27/10/2011, dell'importo di euro 6.156,60 in relazione ai quali non è stato dimostrato il compimento di validi atti interruttivi nel lasso temporale compreso tra la notificazione dei titoli esecutivi e la notificazione della intimazione di pagamento in questa sede opposta.
8 Di contro, in relazione agli avvisi di addebito notificati nelle date del 27.06.2018 e
08.01.2019 non è, con ogni evidenza, decorso il termine di prescrizione alla data della notifica (07.01.2020) della intimazione impugnata.
Quanto ai crediti portati nei restanti avvisi e cartelle, sottesi alla opposta intimazione e oggetto di domanda, non risulta decorso il termine quinquennale tra la data di notificazione dei titoli e quella di notifica della impugnata intimazione di pagamento, stante la sussistenza di validi atti interruttivi.
In particolare, si osserva che dalla espletata istruttoria documentale è emerso che le cartelle e gli avvisi sono stati pacificamente notificati nelle seguenti date:
1. cartella n. 012201000019054800000 notificata il 27.10.2011;
2. Cartella di pagamento n.01220110016294905000 notificata il 6.12.2011;
3. Cartella n. 01220130000307557000 notificata 28.01.2013;
4. Cartella di pagamento n. 01220140000075343000 notificata il 24.02.2014;
5. Avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato 05.10.2011;
6. Avviso di addebito n. 31220120000177163000 notificato 24.04.2012;
7. Avviso di addebito n. 31220120001620380000 notificata 07.12.2012;
8 Avviso di addebito n. 31220130001558091000 notificata 07.01.2014;
9. Avviso di addebito n. 312220180000319381000 notificata 27.06.2018;
10. Avviso di addebito n. 31220180002042111000 notificata 08.01.2019.
L'intimazione di pagamento per cui è causa è stata notificata il 07.01.2020.
Ciò posto con riferimento alla cartella n. 01220110016249905000 (pacificamente notificata il 16.12.2011) devono considerarsi i seguenti atti aventi valore interruttivo: intimazione di pagamento n. 01220149006468174/000 notificata in data 14.10.2014
(a mezzo a/r mediante consegna a mani della alla moglie) e intimazione di pagamento n. 01220179001586633000 notificata in data 19.05.2017.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 31220120001620380000 (pacificamente notificato il 07.12.2012) deve considerarsi il seguente atto avente valore interruttivo e, segnatamente, l'intimazione n. 01220179001586633000 in data 19.5.2017, notificata mediante deposito e pubblicazione ex art. 26 co. 2 D.P.R. 602/1973.
Con riferimento alla cartella n. 01220140000075343000 (pacificamente notificata il
24.02.2014) e all'avviso n. 31220130001558091000 (pacificamente notificato il
07.01.2014) deve considerarsi il seguente atto avente valore interruttivo: l'intimazione di pagamento n. 01220189001378170/000 notificata in data 10.08.2018 (a mezzo raccomandata a/r mediante consegna a mani della moglie nell'indirizzo di residenza).
9 Inoltre, come dedotto dall' , risulta comprovato che l'istante ha presentato CP_3 istanza di definizione agevolata con riferimento ai crediti portati nelle seguenti cartelle/avvisi: cartella n. 01220130000307557000 (pacificamente notificata il
28.01.2013; cartella n. 01220140000075343000 (pacificamente notificata il
24.02.2014); avviso n. 31220120000177163000 (pacificamente notificato il
24.4.2012); avviso n. 31220120001620380000 (pacificamente notificato il
07.12.2012); avviso n. 31220130001558091000 (pacificamente notificato il
07.01.2014), tanto evincendosi dalla comunicazione via pec del 03.06.2017, con la quale l'Agente della Riscossione ha comunicato all'istante l'accoglimento della domanda di adesione alla definizione agevolata presentata il 19.4.2017 (vedasi la documentazione prodotta tempestivamente dall'Agente della Riscossione nel file zip denominato “intimazioni di pagamento, notifiche ed estratto di ruolo”).
Al riguardo, vale ricordare che secondo l'orientamento della Corte di legittimità, la domanda di definizione agevolata configura senz'altro un atto interruttivo della prescrizione [cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024: “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore)”].
Di contro non risulta prova della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 012276201500000293000, (vedasi i documenti prodotti nel file in formato zip denominato intimazioni di pagamento, notifiche ed estratto di ruolo in produzione ). Controparte_2
Ne consegue che con riferimento ai crediti portati nelle cartelle n.
01220110016249905000 (notificata il 16.11.2011), n. 01220130000307557000
(notificata il 28.01.2013), n. 01220140000075343000 (notificata il 24.02.2014) e negli avvisi n. 31220120001620380000 (notificato il 7.12.2012), n.
10 31220120000177163000 (notificato il 24.4.2012), n. 31220130001558091000
(notificato il 7.1.2014), n. 31220180000319381000 (notificato il 27/6/2018) e n.
31220180002042111000 (notificato il 08.01.2019) nulla è prescritto.
Di contro sono prescritti i crediti portati nella cartella n. 012201000190054800000 notificata il 27/10/2011, dell'importo di euro 6.1656,60 e quelli portati nell'avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato il 05/10/2011, dell'importo di euro
2.270,03.
7. In conclusione, per tutte le ragioni di cui innanzi complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile con riferimento alle doglianze sussumibili nel paradigma della opposizione a ruolo e della opposizione agli atti esecutivi e fondato soltanto in parte con riferimento ai motivi di opposizione all'esecuzione.
8. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento soltanto parziale del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti dell' Parte_1 CP_5 dell' e dell' con ricorso depositato in data CP_3 Controparte_2
17.02.2020 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che CP_5
e , ciascuno per quanto di CP_3 Controparte_2 ragione, non hanno diritto di procedere in esecuzione forzata nei confronti di limitatamente ai crediti dell' e dell' portati nella Parte_1 CP_5 CP_3 cartella n. 012201000190054800000 notificata il 27/10/2011, dell'importo di euro 6.1656,60 e nell'avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato il 05/10/2011, dell'importo di euro 2.270,03;
2) Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 12 luglio 2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione e art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 590/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. CAPRIO TERESA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (PEC indicata: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
GAROFALO SILVIO e con questi elettivamente domiciliata in Avellino, Viale Italia,
197/B, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata:
t) Email_2
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
, (Partita IVA e Codice Fiscale Controparte_2 indicati: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Francesco Bevere e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via F. De Sanctis n. 9/2 (PEC indicata:
); Email_3
OPPOSTA
1 NONCHE' CONTRO
Controparte_3
– (P.IVA indicata: – c.f.
[...] P.IVA_3 indicato: ) in persona del Direttore Regionale pro tempore della P.IVA_4
elettivamente domiciliato presso la sede di Benevento alla via F. CP_4 CP_3
Flora, presso l'avv. Sergio RE, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti del 18.6.14, per notar di Napoli, Rep. 17705, Raccolta n. 8545, Per_1 registrata il 18.6.14 (PEC indicata: ; Email_4
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.02.2020, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220199003209142000 per la complessiva somma di Euro 30.381,45, notificata il
07.01.2020 in relazione a quattro cartelle esattoriali, recanti n.
012201000019054800000, notificata il 27.10.2011 dell'importo di euro 6.156,60, relativa a premi per l'anno 2004; n.01220110016294905000 notificata il CP_3
6.12.2011, limitatamente ai premi per l'anno 2010 e 2011 dell'importo di euro CP_3
690,95; n. 01220130000307557000, notificata 28.01.2013 di euro 756,35 relativa ai premi per gli anni 2011 e 2012; n. 01220140000075343000, notificata il CP_3
24.02.2014 relativa ai premi per gli anni 2011, 2012 e 2013 di euro 747,86, CP_3 nonché in relazione a sei avvisi di addebito recanti n. 31220112000209409000, notificato 05.10.2011 di euro 2.270,035 e relativo ai contributi per gli anni 2011 CP_5
e 2012; n. 31220120000177163000, notificato 24.04.2012 di euro 2.238,50 e relativo ai contributi per gli anni 2011; n. 31220120001620380000, notificato 07.12.2012 CP_5 di euro 2.304,75 e relativo ai contributi per gli anni 2011 e 2012; n. CP_5
31220130001558091000, notificato 07.01.2014 di euro 2.307,94 e relativo ai contributi per gli anni 2012; n. 312220180000319381000, notificato 27.06.2018 CP_5 di euro 3.266,09 e relativo ai contributi per gli anni 2017; n. CP_5
31220180002042111000, notificato 08.01.2019 di euro 2.143,28 e relativo ai contributi per gli anni 2018, chiedendo: “in via preliminare sospendere CP_5
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato stante la fondatezza dei motivi di opposizione
2 ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte;
nel merito disporre
l'annullamento dell'avviso di pagamento n. 012201000019054800000 con riferimento alle seguenti cartelle:
1. cartella n. 012201000019054800000 notificata il 27.10.2011; 2. Cartella di pagamento n.01220110016294905000 notificata il
6.12.2011; 3. Cartella n. 01220130000307557000 notificata 28.01.2013; 4. Cartella di pagamento n. 01220140000075343000 notificata il 24.02.2014; 5. Avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato 05.10.2011; 6. Avviso di addebito n.
31220120000177163000 notificato 24.04.2012; 7. Avviso di addebito n.
31220120001620380000 notificata 07.12.2012; 8 Avviso di addebito n.
31220130001558091000 notificata 07.01.2014; 9. Avviso di addebito n.
312220180000319381000 notificata 27.06.2018; 10. Avviso di addebito n.
31220180002042111000 notificata 08.01.2019 per intervenuta prescrizione nonché per inesistenza dei presupposti”.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale, deducendo l'assenza di validi atti interruttivi successivi alla notificazione dei titoli esecutivi, la non debenza delle pretese creditorie per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione nella gestione commercianti, avendo esso ricorrente cessato l'attività con decorrenza 31.12.2006; la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 Cost..
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le conclusioni come in atti.
Quindi, il giudice del lavoro fissava per la delibazione della istanza cautelare l'udienza del 22.05.2020 e per la discussione nel merito l'udienza del 02.10.2020.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via Controparte_6 preliminare, respingere l'avanzata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. 2) Rigettare la sollevata eccezione di prescrizione del credito in quanto la stessa è stata ripetutamente interrotta. 3) Nel merito, respingere la domanda introduttiva perchè infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la piena validità della intimazione di pagamento e delle sottostanti cartelle esattoriali. 4) In estremo subordine, dichiarare la mancanza di responsabilità dell'Agente della Riscossione in relazione al contenuto dei ruoli trasmessi dagli Enti impositori e, pertanto, estrometterla dal presente
3 giudizio”. Con specifico riferimento alla eccezione di prescrizione, l'Esattore deduceva di aver interrotto il decorso del relativo termine mediante la notificazione di intimazioni di pagamento in data 14.10.2014, in data 19.5.2017, in data 1.6.2018 e in data 20.9.2019 (vedasi punto 2 della memoria di costituzione dell'Esattore) e produceva documentazione a supporto.
Si costituiva altresì l' il quale, sulla scorta di ampie a articolate motivazioni,
CP_5 rassegnava le seguenti conclusioni: “a) dichiarare inammissibile ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99, ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell per le
CP_5 causali spiegate e segnatamente l'eccezione la omessa o irregolare notifica della cartella esattoriale richiamata dall'intimazione di pagamento;
b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle domande e doglianze che
CP_5 investono l'attività e la funzione dell'Agente (già concessionario) di riscossione;
c) in via subordinata, nel merito: rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome infondata in fatto ed in diritto ovvero dichiarare cessata la
CP_5 materia del contendere in ragione dell'intervenuto sgravio dei titoli impositivi;
d) condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese, diritti ed
CP_5 onorari del presente giudizio”.
Si costituiva l' eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_3 caso il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. Rappresentava, con specifico riguardo alla eccepita prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle, che dalla lettura dell'iter dei ruoli si evinceva che per tutte e quattro le cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione contestata, l'agente per la riscossione provvedeva ad effettuare, in data 15.9.15, iscrizione ipotecaria sui beni del debitore e che successivamente, per le due ultime cartelle, il ricorrente presentava, in data 15.6.17, un'istanza di definizione agevolata poi non onorata, evidenziando la efficacia interruttiva di tali atti e, quindi, la infondatezza della eccezione di prescrizione.
Con ordinanza del 20.7.2021, veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva delle cartelle notificate il 20.10.2011, 06.12.2011 e 28.01.2013 nonché degli avvisi di addebito notificati nelle date del 5.10.2011, 24.4.2012 e 7.12.2012.
Mutato il giudicante dal mese di settembre 2022, espletata l'istruttoria, prettamente documentale, fissata l'udienza di discussione, sostituita, come da provvedimento ritualmente comunicato a tutte le parti costituite, dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, come da sentenza in atti.
4
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015,
11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di
40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 (Cass.
18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs
n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura
5 per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito
è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione a ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c., sia un'opposizione all'esecuzione.
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 21 septies L. 241/1990), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi;
inoltre, l'istante, contestando la non debenza del credito per insussistenza dei presupposti sottesi ai contributi dovuti alla gestione commercianti, ha proposto un'opposizione avverso la iscrizione a ruolo. Infine, ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
4. Ciò detto, va rilevata l'inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposta in data 17.02.2020, ossia ben oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal 07.01.2020, data questa di notificazione dell'opposta intimazione.
Ad abundatiam si osserva che è inconferente la doglianza che fa leva sulla violazione dell'art. 21 septies della legge sul procedimento amministrativo, atteso che la disciplina richiamata da parte ricorrente riguarda espressamente gli atti della Pubblica
Amministrazione e non quelli dell'Agente della riscossione.
In argomento vale ricordare che, l'articolo 7 comma 1 dello Statuto dei diritti del
6 contribuente, secondo il quale “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7/08/1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi…." riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione finanziaria, e non opera, invece, in riferimento agli atti dell' espressamente richiamati invero al Controparte_7 secondo comma del medesimo art. 7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
5. Parimenti inammissibile è l'opposizione al merito della pretesa contributiva, in quanto proposta elasso il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 cit. dall'avvenuta pacifica notifica degli avvisi e delle cartelle nelle date indicate nella intimazione di pagamento, delle quali la opponente non ha dedotto la omessa né la invalida notificazione.
Ne deriva la inammissibilità della opposizione per fatti estintivi antecedenti alla data di notificazione dei titoli esecutivi, stante la irretrattabilità degli stessi.
6. Venendo all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, relativo alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito e/o alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , quale ente deputato Controparte_2 alla riscossione nell'interesse dell' ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione CP_5 preannunciata, in ragione della prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24,
7 comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l''art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_5 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. CP_1
n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata limitatamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato il 5/10/2011, dell'importo di uro 2.270,03 e nella cartella di pagamento n.
012201000190054800000 notificata il 27/10/2011, dell'importo di euro 6.156,60 in relazione ai quali non è stato dimostrato il compimento di validi atti interruttivi nel lasso temporale compreso tra la notificazione dei titoli esecutivi e la notificazione della intimazione di pagamento in questa sede opposta.
8 Di contro, in relazione agli avvisi di addebito notificati nelle date del 27.06.2018 e
08.01.2019 non è, con ogni evidenza, decorso il termine di prescrizione alla data della notifica (07.01.2020) della intimazione impugnata.
Quanto ai crediti portati nei restanti avvisi e cartelle, sottesi alla opposta intimazione e oggetto di domanda, non risulta decorso il termine quinquennale tra la data di notificazione dei titoli e quella di notifica della impugnata intimazione di pagamento, stante la sussistenza di validi atti interruttivi.
In particolare, si osserva che dalla espletata istruttoria documentale è emerso che le cartelle e gli avvisi sono stati pacificamente notificati nelle seguenti date:
1. cartella n. 012201000019054800000 notificata il 27.10.2011;
2. Cartella di pagamento n.01220110016294905000 notificata il 6.12.2011;
3. Cartella n. 01220130000307557000 notificata 28.01.2013;
4. Cartella di pagamento n. 01220140000075343000 notificata il 24.02.2014;
5. Avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato 05.10.2011;
6. Avviso di addebito n. 31220120000177163000 notificato 24.04.2012;
7. Avviso di addebito n. 31220120001620380000 notificata 07.12.2012;
8 Avviso di addebito n. 31220130001558091000 notificata 07.01.2014;
9. Avviso di addebito n. 312220180000319381000 notificata 27.06.2018;
10. Avviso di addebito n. 31220180002042111000 notificata 08.01.2019.
L'intimazione di pagamento per cui è causa è stata notificata il 07.01.2020.
Ciò posto con riferimento alla cartella n. 01220110016249905000 (pacificamente notificata il 16.12.2011) devono considerarsi i seguenti atti aventi valore interruttivo: intimazione di pagamento n. 01220149006468174/000 notificata in data 14.10.2014
(a mezzo a/r mediante consegna a mani della alla moglie) e intimazione di pagamento n. 01220179001586633000 notificata in data 19.05.2017.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 31220120001620380000 (pacificamente notificato il 07.12.2012) deve considerarsi il seguente atto avente valore interruttivo e, segnatamente, l'intimazione n. 01220179001586633000 in data 19.5.2017, notificata mediante deposito e pubblicazione ex art. 26 co. 2 D.P.R. 602/1973.
Con riferimento alla cartella n. 01220140000075343000 (pacificamente notificata il
24.02.2014) e all'avviso n. 31220130001558091000 (pacificamente notificato il
07.01.2014) deve considerarsi il seguente atto avente valore interruttivo: l'intimazione di pagamento n. 01220189001378170/000 notificata in data 10.08.2018 (a mezzo raccomandata a/r mediante consegna a mani della moglie nell'indirizzo di residenza).
9 Inoltre, come dedotto dall' , risulta comprovato che l'istante ha presentato CP_3 istanza di definizione agevolata con riferimento ai crediti portati nelle seguenti cartelle/avvisi: cartella n. 01220130000307557000 (pacificamente notificata il
28.01.2013; cartella n. 01220140000075343000 (pacificamente notificata il
24.02.2014); avviso n. 31220120000177163000 (pacificamente notificato il
24.4.2012); avviso n. 31220120001620380000 (pacificamente notificato il
07.12.2012); avviso n. 31220130001558091000 (pacificamente notificato il
07.01.2014), tanto evincendosi dalla comunicazione via pec del 03.06.2017, con la quale l'Agente della Riscossione ha comunicato all'istante l'accoglimento della domanda di adesione alla definizione agevolata presentata il 19.4.2017 (vedasi la documentazione prodotta tempestivamente dall'Agente della Riscossione nel file zip denominato “intimazioni di pagamento, notifiche ed estratto di ruolo”).
Al riguardo, vale ricordare che secondo l'orientamento della Corte di legittimità, la domanda di definizione agevolata configura senz'altro un atto interruttivo della prescrizione [cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024: “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore)”].
Di contro non risulta prova della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 012276201500000293000, (vedasi i documenti prodotti nel file in formato zip denominato intimazioni di pagamento, notifiche ed estratto di ruolo in produzione ). Controparte_2
Ne consegue che con riferimento ai crediti portati nelle cartelle n.
01220110016249905000 (notificata il 16.11.2011), n. 01220130000307557000
(notificata il 28.01.2013), n. 01220140000075343000 (notificata il 24.02.2014) e negli avvisi n. 31220120001620380000 (notificato il 7.12.2012), n.
10 31220120000177163000 (notificato il 24.4.2012), n. 31220130001558091000
(notificato il 7.1.2014), n. 31220180000319381000 (notificato il 27/6/2018) e n.
31220180002042111000 (notificato il 08.01.2019) nulla è prescritto.
Di contro sono prescritti i crediti portati nella cartella n. 012201000190054800000 notificata il 27/10/2011, dell'importo di euro 6.1656,60 e quelli portati nell'avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato il 05/10/2011, dell'importo di euro
2.270,03.
7. In conclusione, per tutte le ragioni di cui innanzi complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile con riferimento alle doglianze sussumibili nel paradigma della opposizione a ruolo e della opposizione agli atti esecutivi e fondato soltanto in parte con riferimento ai motivi di opposizione all'esecuzione.
8. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento soltanto parziale del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti dell' Parte_1 CP_5 dell' e dell' con ricorso depositato in data CP_3 Controparte_2
17.02.2020 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che CP_5
e , ciascuno per quanto di CP_3 Controparte_2 ragione, non hanno diritto di procedere in esecuzione forzata nei confronti di limitatamente ai crediti dell' e dell' portati nella Parte_1 CP_5 CP_3 cartella n. 012201000190054800000 notificata il 27/10/2011, dell'importo di euro 6.1656,60 e nell'avviso di addebito n. 31220112000209409000 notificato il 05/10/2011, dell'importo di euro 2.270,03;
2) Dichiara nel resto inammissibile il ricorso.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 12 luglio 2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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