Art. 1.
I titolari di farmacie ai quali sia stata revocata l'autorizzazione in applicazione di norme razziali possono ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare la propria farmacia, sempre che questa non sia stata conferita ad altri.
I titolari di farmacie ai quali sia stata revocata l'autorizzazione in applicazione di norme razziali possono ottenere l'autorizzazione ad aprire ed esercitare la propria farmacia, sempre che questa non sia stata conferita ad altri.