Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18671/2024 RGL, promosso da
Parte 1
contro
CP_1
alle ore 10:40 sono presenti l'avv. CARBONARO GIUSEPPE per parte ricorrente nonché l'avv. PACE MONIA in sostituzione dell'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. insiste sulla vittoria di spese di lite, l'avv. insiste sulla comopensazione.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:48 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18671/2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. CARBONARO GIUSEPPE Parte 1
,
- ricorrente -
CONTRO
,in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente -
oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l'CP_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.200,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'CP_1 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2024 00054815 06 000, emesso per contributi asseritamente dovuti alla gestione speciale commercianti dell' CP_1
deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa contributiva e chiedendone l'annullamento.
Si costituiva il convenuto, comunicando che: "Esaminata la posizione del ricorrente, il competente reparto, tenuto conto del reddito da attività di lavoro dipendente e le ore lavorative settimanali dedicate a tale attività
sta verificando i presupposti per la cancellazione dello stesso dalla gestione commercianti con conseguente sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto", chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Depositando successivamente il provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso d'addebito impugnato.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività del provvedimento di annullamento.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione dell'adozione del provvedimento in autotutela soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' CP_2 convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini