CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato da intendersi in calce all'atto di Parte_1
appello dall'avv. Danilo Leva, del foro di Isernia, (C.F. ), presso il cui studio C.F._1
in Isernia alla via Umbria n.139/A è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
con sede in Loreto Aprutino Controparte_1
(PE), alla C.da Passo Cordone s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Augusto La Morgia, con studio in Pescara, Via Cetteo Ciglia n. 8,
APPELLATA
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Colitti in forza di procura da Controparte_2
intendersi in calca alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con studio in Pescara, alla Via
Nicola Fabrizi n. 60
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenze del Tribunale di Pescara n. 965/2023 pubblicata il 6.7.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< … 1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 965/2023, resa nel procedimento n. 3265/2019
1 R.G. dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 06.07.2023, notificata in pari giorno, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“I) In via principale, per le causali meglio esposte nel presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità da fatto illecito ex artt. 2043 o 2050 c.c. dell'impresa in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine ai danni cagionati al sig. ; Parte_1
II) per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento del danno differenziale patrimoniale e non patrimoniale patito dal sig. , nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro all'avvenuto soddisfo;
III) con vittoria di spese, diritti ed onorari.>>
Appellata Geometra Controparte_1 Controparte_4
Voglia l'On. Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, richiesta ed eccezione:
[...]
- rigettare l'appello proposto dal sig. perché inammissibile, improcedibile e Parte_1
comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 965/2023, resa dal Tribunale di Pescara in data 6 luglio 2023 nell'ambito del procedimento n. 3265/2019 R.G., e per l'effetto rigettare le domande formulate dal Sig. con l'atto di citazione notificato in data 17 Parte_1
luglio 2019, siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04 novembre 2019 nel primo grado di giudizio;
- in via subordinata, condizionatamente alla valutazione favorevole anche solo di uno dei motivi di appello proposti dal sig. , dichiarare la (P.IVA Parte_1 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bologna, alla P.IVA_1
Via Stalingrado nr. 45, in forza della polizza n. X0058727109, stipulata in data 08 maggio 2003 con la nei limiti del massimale pattuito ed alle condizioni contrattualmente Parte_2
convenute, tenuta a manlevare e a tenere indenne la Controparte_1 CP_1 da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'azione proposta nei
[...] propri confronti dal Sig. con l'atto di citazione notificato in data 17 luglio 2019, Parte_1
condannando, di conseguenza, la medesima Compagnia assicurativa, ex art. 1917, comma II, C.c., al pagamento in favore del predetto sig. di quanto fosse a quest'ultimo liquidato all'esito Pt_1
del giudizio e, comunque, a rivalere la concludente dall'esborso di ogni somma che fosse tenuta a pagare o che dovesse essere riconosciuta come dovuta alla Controparte per sorte capitale, interessi, accessori, spese processuali o per qualsiasi titolo o ragione dipendente dal sinistro per cui è controversia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite>>
Appellata Controparte_2
< …voglia:
2 a- rigettare l'appello proposto dal sig. perché inammissibile ed infondato in fatto Parte_1
ed in diritto, confermando la sentenza n. 965/2023, resa dal Tribunale di Pescara in data 6 luglio
2023 nell'ambito del procedimento n. 3265/2019 R.G., e per l'effetto rigettare:
- ogni domanda spiegata nei confronti della , nell'indicata qualità, per CP_2
intervenuta prescrizione di ogni diritto;
- in ogni caso le domande formulate dal Sig. con l'atto di citazione notificato Parte_1
in data 17 luglio 2019, siccome infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte incartate negli i scritti difensivi di questa appellata nonché in quelli della società Controparte_1
[...
b- in subordine, rigettare la domanda di garanzia ex adverso spiegata per le motivazioni tutte suesposte con vittoria di spese e competenze di causa;
c- in via ulteriormente subordinata porre a carico della Compagnia la somma che sarà ritenuta di giustizia, in ragione del concorso di colpa che sarà accertato in capo alla società detratte le somme da corrispondere Controparte_1 all' , quale assicuratore sociale, nei limiti del massimale, per le ragioni suesposte, franchigie e CP_6
limiti di indennizzo di cui alla polizza invocata e con compensazione di spese e competenze di lite secondo soccombenza. … >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Pescara, compensando le spese del giudizio, ha rigettato la domanda con cui , deducendo che, il 14.2.2006, mentre, quale dipendente Parte_1
con mansioni di idraulico della ditta individuale AO DI di EN (IS) – a cui la committente aveva affidato, con contratto di appalto la realizzazione degli Parte_3
impianti idrico, termico e gas – era intento a lavorare presso il cantiere del fabbricato sito nel Comune di Montesilvano (PE), cadeva al suolo dall'impalcatura installata dalla Controparte_7
(incaricata, sempre dalla di eseguire, nel medesimo cantiere, le opere di Parte_3
cemento armato) riportando gravi lesioni personali, aveva convenuto in giudizio la società
[...]
per sentirla condannare, ai sensi degli artt. 2043 o 2050 c.c., al risarcimento in Controparte_7 favore dell'attore dei danni subiti, in particolare sia del danno biologico che del danno da perdita della capacità di lavoro specifica (nella misura della differenza tra l'ammontare del danno liquidato dall' e l'ammontare del danno derivante dall'applicazione delle Tabelle di Milano). CP_6
1.1. In sintesi, posto che le tavole del ponteggio su cui ebbe a transitare l'attore non risultavano fissate al momento della sua caduta, la ratio della decisione è basata sulla circostanza – evincibile alla stregua delle risultanze dell'istruttoria svolta sia nel corso del giudizio che in sede dibattimentale penale – che gli operai della ditta non più presenti nel cantiere, avessero Controparte_7
3 adeguatamente protetto le scale dell'impalcatura chiudendo, in particolare, il “vuoto scala” con riquadri di legno e tavole chiodate, per cui era emersa l'estraneità della convenuta in ordine al disancoraggio, o alla schiodatura che dir si voglia, di queste ultime e, quindi, in ultima analisi, alla rimozione delle condizioni di sicurezza del cantiere medesimo;
del resto, come affermato anche in sede penale, la non doveva operare con altre imprese e non aveva assunto Controparte_7
alcuna posizione di garanzia nei confronti di altri prestatori d'opera; dunque, non sussisteva, secondo il Tribunale, alcuna correlazione causale tra l'attività pericolosa della convenuta e l'evento dannoso subito dall'attore.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attore . Parte_1
A sostegno del gravame, sono stati formulati tre motivi con richiesta di quantificazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale subito, da accertarsi a mezzo c.t.u. come già invocato in primo grado.
2.1. Il giudice di prime cure, in violazione degli artt. 2050 e 2697 c.c., ha erroneamente ritenuto che la convenuta società avesse assolto il proprio onere probatorio ai fini della Controparte_7
propria esclusione di responsabilità, per le sole circostanze che i suoi operai non erano presenti nella palazzina dove si è verificato l'infortunio e che questi avevano lasciato in sicurezza il vano scala della stessa. Al contrario, detta società, avendo ancora la disponibilità del cantiere, all'epoca ancora aperto e non riconsegnato alla committente e che, dunque, avrebbe dovuto custodire e vigilare, avrebbe dovuto provare di avere specificamente adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso, cioè, a titolo esemplificativo, l'avere inibito l'accesso al cantiere a terze persone non autorizzate, così come l'accesso al ponteggi esterni al fabbricato in costruzione. Più in generale, ai fini della ricorrenza della responsabilità della convenuta non erano stati valorizzati i seguenti elementi emersi nel corso della istruttoria di primo grado: a) la presenza di parte cementizia fresca in relazione alle soglie di marmo installate nei giorni precedenti nella palazzina in costruzione dove avvenne l'incidente del sig. come affermato dall'Ispettore (cfr. all. 11 fascicolo Parte_1 CP_8 [...]
di primo grado – trascrizione udienza penale del 28.10.2013 o All. IX fascicolo di Controparte_7
primo grado); b) la produzione di un unico Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte della
[...]
a dimostrazione dell'unicità del cantiere (cfr. all. 4 fascicolo Controparte_7 Controparte_7
di primo grado); c) la mancata produzione di un Certificato di regolare esecuzione necessario per
[...]
la consegna del cantiere, quale atto di accettazione dello stesso da parte della società committente;
d) la mancata individuazione nel POS redatto dal Geom. del rischio di caduta in Controparte_9
relazione alle andatoie e passerelle, da ricomprendervi anche i tavoloni posti al copertura del vano scala, utilizzati per il camminamento;
e) l'assenza di soggetti terzi nell'area di cantiere il giorno del sinistro ma solo degli operai della e del sig. e Controparte_7 Controparte_10 Pt_1
4 , dipendenti della ditta DI AO;
f) la competenza della in Pt_1 Controparte_7
relazione alle lavorazioni relative alla formazione di rampe di scale nel vano rimasto vuoto come previsto nel contratto di appalto all'art. 2 (cfr. all. 2 fascicolo di primo Controparte_7 grado); g) l'aver consentito l'accesso in cantiere del sig. , ben sapendo dei pericoli Parte_1 cui sarebbe incorso, ed in violazione del divieto di accesso previsto dall'art. 17 del contratto di appalto;
h) l'affermazione da parte del Geom. quale Direttore di cantiere, che gli Parte_4
unici preposti allo spostamento dei tavoloni di legno per il montaggio delle soglie di marmo fossero gli operai della (cfr. Verbale di udienza del 13.10.2021); i) l'aver omesso di Controparte_7 fornire alcuna informazione al sig. prima dell'accesso in cantiere. Parte_1
2.2. Inoltre, per supportare l'esclusione di responsabilità della il giudice Controparte_7
ha valorizzato il fatto che le lavorazioni sulla palazzina fossero terminate, ma così facendo ha violato gli artt. 1655 e 1177 c.c. che prevedono l'obbligo di custodia della cosa da parte dell'appaltatore sino alla riconsegna del cantiere al committente che, nella specie, al tempo dell'infortunio, non era stata ancora effettuata. E', poi, emerso che il cantiere non era stato riconsegnato al committente anche per la ragione che erano state richieste ulteriori lavorazioni all'appaltatrice prima Controparte_7 della consegna e accettazione delle opere nel fabbricato dove avvenne l'infortunio (v. deposizione geom. . Pt_4
2.3. Ancora, ritenendo che la responsabilità del disancoramento delle tavole delle scale fosse
“ragionevolmente attribuibile al altri soggetti” anziché alla convenuta il giudice Controparte_7
di prime cure, ha violato il criterio di valutazione del nesso di causalità del “più probabile che non” o
“probabilità logica” ignorando che non è mai emerso che nel cantiere operassero operai diversi da quelli della predetta società, dall'infortunato e Peraltro, a tale Parte_1 Controparte_10
riguardo, sono state travisate le risultanze istruttorie in quanto è stata provata la presenza in cantiere, nel mese di febbraio 2006 e sino, quanto meno a giugno 2006, degli operai della Controparte_7 in quanto occupati a lavorare sull'altra, più piccola palazzina, bifamiliare (il cantiere, sebbene relativo a due palazzine, era unico come si evince anche dai documenti di sicurezza relativi all'appalto). E', pertanto, chiara la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1655 c.c. e art. 11 del Controparte_7
contratto di appalto (che fa, appunto, riferimento ai danni anche a “persone trovatesi nell'ambito della esecuzione dei lavori”), per i danni cagionati ai terzi, tra i quali va compreso , non Parte_1 dipendente dell'appaltatore. L'attore ha, infatti, provato il danno ingiusto patito, il nesso di causalità
(caduta al suolo dovuta al mal posizionamento e al mancato ancoraggio delle tavole) e la colpa dell'appaltatore nella gestione del cantiere di cui era custode.
3. Con deposito di comparsa di risposta, si è costituita la resistendo Controparte_1 agli avversi assunti e, riproponendo in caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello, le difese
5 le domande assorbite con particolare riferimento alla domanda di garanzia proposta nei confronti della Controparte_2
4. Con deposito di comparsa di risposta, si è, altresì, costituita la la quale Controparte_2 ha dedotto l'infondatezza dell'appello e, comunque, della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei suoi confronti, reiterando le difese precedentemente svolte.
5. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 9.4.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. I tre motivi di appello vanno esaminati insieme in quanto involgenti, nella loro formulazione francamente ridondante e poco ordinata anche da un punto di vista logico, medesime questioni.
6.1. Preliminarmente, per maggiore chiarezza espositiva, è opportuno riassumere le circostanze di fatto – pacifiche e, comunque, documentalmente provate – della vicenda in esame:
a) con contratto di appalto datato 11.10.2004, la (committente), ai Parte_3
fini della realizzazione di opere di cemento armato relative ad un fabbricati per civile abitazione sito in Montesilvano (PE), alla Via Nilo, affidava le stesse alla ora Controparte_7 [...]
(appaltatrice); con atto datato 12.5.2005, veniva stipulato tra le parti un ulteriore Controparte_1 disciplinare negoziale sub allegato “A” al predetto contratto di appalto, teso ad affidare alla predetta in aggiunta ai lavori originariamente pattuiti, anche la realizzazione delle Controparte_7
tamponature esterne e delle tramezzature interne, nonché la posa in opera dei controtelai e delle soglie del citato fabbricato;
b) per la regolare esecuzione dei lavori, la conferiva le funzioni di Parte_3 progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza all'arch. il quale Persona_1 provvedeva, fra l'altro, a redigere il Piano Generale di Sicurezza dei Lavori, che, sottoposto alla appaltatrice, veniva da quest'ultima reso operativo, per le lavorazioni di propria spettanza, con Piano
Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dal geom. Controparte_9
c) dopo aver predisposto tutte le misure di sicurezza previste e proceduto a recintare il cantiere e ad installare, nel perimetro dell'edificando fabbricato, impalcature, la nel Controparte_7
mese di giugno 2005, dava inizio ai lavori appaltati;
i lavori inerenti le strutture in cemento armato e le tamponature esterne venivano rispettivamente portati a termine nel mese di luglio 2005 e nel mese di settembre 2005, mentre le restanti lavorazioni, riguardanti le tramezzature interne e la posa in opera dei controtelai e delle soglie, erano ancora in corso nel mese di gennaio 2006;
d) martedì 14.2.2006, idraulico dipendente della ditta individuale DI Parte_1
AO incaricata, in forza di contratto di appalto datato 2.7.2005, sempre dalla
[...]
[...] di installare gli impianti idrico, termico e gas nel sopraindicato stesso immobile, Parte_5 mentre transitava, per recarsi all'ultimo piano, sulle tavole poste a copertura del “vuoto scala” esistente all'interno del fabbricato (ove, come previsto dal contratto stipulato con la
[...]
sarebbero poi state installate delle scale prefabbricate, non oggetto di appalto), rovinava CP_7
a terra a causa della mancata tenuta delle predette tavole le quali, al passaggio del lavoratore, si alzavano creando un'apertura dalla quale lo stesso precipitava;
e) in conseguenza dell'infortunio, il riportava gravi lesioni personali (trauma cranico Pt_1 con danno a carico dell'encefalo e frattura bifocale della metafisi della tibia e del perone).
6.2. Sotto il profilo giuridico, è, poi, il caso di evidenziare come sia incontroversa la non configurabilità in capo al l.r. della di una posizione di garanzia alla stregua Controparte_7
della normativa sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro – come è noto, incentrata sulle figure soggettive del datore di lavoro (e/o dirigente e/o preposto), del RSPP, MC e RLS nonché del committente, nessuna delle quali riconoscibile nella persona del predetto l.r. (come si è accennato, il non era un lavoratore alle dipendenze della – e ciò è stato sancito in Pt_1 Controparte_7 sede penale ove è stato assolto per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. Controparte_9
530, comma 2, c.p.p. (cfr. sentenza del Tribunale di Pescara n. 13/2014 del 28.10.2013, irrevocabile il 15.2.2014, in atti).
6.3. Ciò premesso, il giudice di prime cure, in conformità alla prospettazione della parte attrice
– che, in via subordinata, ha fatto riferimento all'art. 2043 c.c. –, ha inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2050 c.c. assumendo la natura pericolosa dell'attività svolta dalla convenuta, odierna parte appellata, Controparte_7
6.3.1. L'inquadramento è condivisibile poiché, senz'altro, l'attività edile in concreto esercitata dall'appellata si presentava pericolosa alla luce, tra l'altro, dello spostamento di materiali e dell'uso di mezzi e di lavorazioni dall'alto, attività tutte implicanti la concreta probabilità di verificazione di eventi dannosi;
peraltro, nel senso anzidetto, risulta eloquente l'indicazione dei numerosi gravi rischi contenuta nel POS predisposto dallo stesso l.r. della società appaltatrice (sulla configurabilità dell'attività edilizia come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. in ragione delle specifiche modalità pericolose con cui essa, nel caso concreto, è posta in essere, v., tra le altre, Cass. 8688/2009,
Cass. 10300/2007 e Cass. 8304/1987).
6.3.2. Non è, poi, rilevante la circostanza dedotta dall'appellata per cui il cantiere, al momento dell'evento dannoso, era inattivo (cfr. Cass. 11452/1995, riferita ad un caso di cantiere con attività edilizia sospesa, ove è chiarito che, ex art. 2050 cod. civ., il carattere della pericolosità di un'attività edilizia è ravvisabile non solo nel caso di cantiere attivo, cd. fase dinamica, ma anche se questo è inattivo, cd. fase statica).
7 6.3.3. Né, al contrario di quanto sostiene l'appellata, può dirsi che l'attività pericolosa da parte dell'appaltatrice fosse cessata. Infatti, è pacifico che le opere appaltate non erano state accettate dalla committente;
non vi è, poi, alcuna prova documentale della dedotta “restituzione del cantiere e/o dell'immobile” alla società committente;
tale circostanza non si evince neppure dalle dichiarazioni testimoniali (in particolare, dei testi di parte appellata, , Testimone_1 Tes_2
e , tutti operai della i quali sui capitoli di interesse,
[...] CP_11 Controparte_7
hanno risposto di non potere rispondere in quanto non a conoscenza delle circostanze). Dunque, non si può certamente dire che l'attività dell'appaltatrice fosse cessata e non più in essere. Del resto, la stessa appellata, affermando che le impalcature, installate ed utilizzate dai propri operai, non furono mai rimosse dovendosi “attendere che la le comunicasse se intendesse o Parte_3 meno affidarle ulteriori lavorazioni afferenti al medesimo fabbricato”, ha implicitamente ammesso che il cantiere era ancora in essere, in attesa di tornare eventualmente in funzione.
6.3.4. Peraltro, si osserva che, per come si sono svolti i fatti, il cantiere predisposto dalla per l'esecuzione dei lavori ad essa affidati, al momento del sinistro, era attivo, Controparte_7
quanto meno per la presenza di altro personale intento a lavorarvi e di ciò era a conoscenza la stessa che, in un fabbricato adiacente, era intenta ad eseguire, per la medesima ditta Controparte_7
committente, altre analoghe lavorazioni. Dunque, tutte le attrezzature (ponteggi ecc.) della parte appellata erano adoperate, evidentemente con i consenso della – la quale, per Controparte_7
sua stessa ammissione, sperava di potere eseguire altre opere nello stesso cantiere –, da parte, quanto meno, di altri lavoratori.
6.3.5. Fermo restando quanto appena esposto, la Corte, condividendo le doglianze della parte appellante, ritiene che, oltretutto, sia pure provato che, nei giorni immediatamente precedenti l'infortunio del 14.2.2006, gli operai della avessero in realtà eseguito alcune Controparte_7
lavorazioni proprio nel fabbricato in parola e che, dunque, non è vero che i lavori fossero terminati il
31.1.2006. Prima di esaminare le risultanze istruttorie che confortano tale conclusione, si osserva che, sul punto in esame, la valutazione del giudice di prime cure – il quale, pur dando atto della apertura del cantiere per effetto della presenza degli operai della in una palazzina attigua, Controparte_7
ha escluso che il personale della stessa, il giorno dell'infortunio, stessero lavorando nella palazzina dove questo accadde – muove da un presupposto errato (ciò che rileva è, infatti, il fabbricato dove si
è verificato l'evento dannoso, oggetto del contratto di appalto nonché dell'attività pericolosa, non altro fabbricato, per quanto più o meno vicino, dove gli operai della in forza di Controparte_7
altro contratto di appalto, stavano svolgendo analoghe o simili lavorazioni edili) e si fonda su di una lettura superficiale delle deposizioni testimoniali (a ben vedere, meramente trascritte, ma non oggetto di una disamina comparata e ragionata).
8 6.3.6. Nel senso della prosecuzione dei lavori da parte della nel fabbricato Controparte_7 in parola dopo il 31.1.2006 e fino ai giorni precedenti l'incidente occorso, depongono le dichiarazioni testimoniali:
a) di (collega dell'infortunato, altro dipendente della ditta individuale DI Controparte_10
AO, presente in cantiere il giorno dell'infortunio) nel giudizio di primo grado (v. verbale udienza 3.12.2021), dalle quali si ricava, in sintesi, che il giorno dell'infortunio
(martedì 14 febbraio 2006), gli operai della stavano lavorando in altra Controparte_7
palazzina adiacente;
però, in quella ove accadde l'infortunio, il giorno precedente allo stesso, erano state effettuate delle lavorazioni concernenti le soglie di marmo dei balconi, le quali,
a dire del testimone, avevano comportato lo spostamento o il disancoramento delle tavole protettive del “vuoto scala”; lavorazioni presumibilmente eseguite dagli operai della Testi (“ … sul capitolo 23) della memoria ex art. 183, n. 2, C.p.c., di Controparte_7
parte attrice, così risponde: "Sì, confermo la circostanza"; ADR sul capitolo 24) della memoria ex art. 183, n. 2, C.p.c., di parte attrice, così risponde: "Sì, è vero. Preciso che sul cantiere vi erano gli operai della Il cantiere era composto da una Controparte_1
palazzina dove è accaduto l'incidente e un'altra palazzina adiacente"; ADR sul capitolo 25) della memoria ex art. 183, n. 2, C.p.c., di parte attrice, così risponde: "Sì, confermo la circostanza"; ADR sul capitolo 26) della memoria ex art. 183, n. 2, C.p.c., di parte attrice, così risponde: "Io non ho visto gli operai della spostare o Controparte_1
disancorare i tavoloni, ma presumo che siano stati loro"; ADR sul capitolo 28) della memoria ex art. 183, n. 2, C.p.c., di parte attrice, così risponde: "Io non c'ero durante lo spostamento dei tavoloni, preciso però che il giorno prima dell'infortunio le soglie di marmo non erano state montate, mentre erano presenti il giorno dell'infortunio"; ADR sul capitolo
29) della memoria ex art. 183, n. 2, C.p.c., di parte attrice, così risponde: "A me nessuno presente in cantiere ha riferito che i tavoloni erano stati spostati” …”); in sede penale (v. trascrizioni udienza del 28.10.2013) il teste ha fatto riferimento alla presenza in cantiere, però “al momento del fatto”, sia degli operai della sia ad elettricisti;
Controparte_7
b) del “direttore di cantiere” nel giudizio di primo grado (v. verbale udienza Parte_4 del 13.10.2021) il quale, seppure nell'ambito di una deposizione nel complesso farraginosa
(forse anche per il tempo trascorso dai fatti), in definitiva, riferiva chiaramente di avere ordinato agli operai della nei giorni precedenti all'infortunio, di Controparte_7
proteggere le soglie di marmo dei balconi del fabbricato in questione (lavorazione per cui era necessario rimuovere provvisoriamente le tavole di protezione del “vuoto scala”) e di avere constatato, il giorno dell'infortunio, che alcune, ma non tutte le soglie, erano state
9 protette, precisando, infine, che gli unici che potevano lavorare sulle tavole protettive del
“vuoto scala” erano gli operai della ditta (che l'avevano installate); pertanto, pure CP_7
da tali dichiarazioni si evince che i dipendenti della società appellata, nei giorni immediatamente precedenti l'evento dannoso, avevano svolto in tutto o in parte dei lavori Testi edili nel fabbricato (si riporta di seguito un estratto del verbale d'udienza: “ … sul capitolo 4 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 C.p.c. di parte attrice, così risponde:
“E' vero che i lavori della erano ancora in corso nel febbraio Controparte_1
2006. ADR dell'Avv. Colitti: “Non so dire quando terminarono i lavori dell'Impresa perché io andai via a fine giugno 2006 ed i lavori erano ancora in corso”. ADR CP_7 dell'Avv. Del Greco: “Sì, preciso che, quando faccio riferimento ai lavori della
[...]
mi riferisco a quelli complessivi del cantiere, comprensivi anche dell'altra CP_12 palazzina diversa da quella in cui si è verificato il sinistro”. ADR sul capitolo 5 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 C.p.c. di parte attrice: “Ho già risposto che è vera la circostanza nei termini sopra esposti”. ADR sul capitolo 7 della memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 C.p.c. di parte attrice: “Sì è vero” ADR dell'Avv. Colitti: “Io ero presente fisso in Testi cantiere tre o quattro giorni in ogni settimana”. sul capitolo 8 della memoria ex art.
183, comma VI, n. 2 C.p.c. di parte attrice, così risponde: “E' vera la circostanza che gli operai della erano presenti in cantiere”. ADR dell'Avv. Del Controparte_1
Greco: “Quando giunsi in cantiere, nella villetta dove mi dissero essersi verificato il fatto, non c'erano gli operai della Lì mi accompagnò il padre del CP_7 Controparte_1 legale rappresentante dell'impresa All'interno del cantiere, ma non nella predetta CP_7
Testi villetta, vi erano anche operai dell'impresa . sul capitolo 9 Controparte_1 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 C.p.c. di parte attrice: “E' vera la circostanza che mi si legge”. ADR dell'Avv. Colitti: “Io non ero presente al fatto e non lo vidi, ho detto che era vera la circostanza, perché, quando arrivai, vidi delle tavole poste a copertura delle botole del vano interno scala che non stavano nella posizione di sicurezza e che invece il venerdì precedente il giorno 14 febbraio 2006, ultimo giorno che sono stato in cantiere, erano in posizione di sicurezza. Se non ricordo male il 14 febbraio 2006 era martedì”. ADR dell'Avv. Attademo: “Preciso che, quando ho detto “posizione di sicurezza” mi riferivo al fatto che i tavoloni in legno erano poggiati sulla parte strutturale del vano da un lato e dall'altra estremità sui davanzali del bancone d'ingresso, in modo da accedere al villino dall'esterno e da consentire di non cadere nel vuoto a chi vi accedeva dall'esterno”. ADR sul capitolo 10 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 C.p.c. di parte attrice: “Posso dire che gli unici preposti a poter spostare i tavoloni che erano appoggiati erano gli operai
10 dell'impresa ma io non ho visto disancorare o spostare i tavoloni Controparte_1 dagli operai dell'impresa . ADR sul capitolo 11 della memoria CP_7 Controparte_1 ex art. 183, comma VI, n. 2 C.p.c. di parte attrice: “Non è proprio così come il capitolo che mi si legge, io avevo ordinato all'impresa di eseguire lavori di Controparte_1 protezione delle soglie di marmo su cui poggiavano questi tavoloni. E' evidente che per realizzare queste protezioni, i tavoloni dovevano essere rimossi provvisoriamente”. ADR su domanda dell'Avv. Colitti: “Il venerdì prima del 14 febbraio, io ho verificato che i lavori di protezione delle soglie erano già stati eseguiti, anzi non tutte le soglie” ADR su domanda dell'Avv. Colitti: “Non ricordo con precisione se la soglia del vano scala sulla quale ebbe
a cadere il Sig. fosse stata protetta …”); Pt_1
c) di (della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Pescara) in sede CP_8
dibattimentale (v. trascrizioni udienza 28.10.2013) il quale riferiva di avere notato, in sede di sopralluogo, la presenza di malta cementizia “abbastanza fresca” a conferma dell'ipotesi investigativa che erano stati eseguiti di recente dei lavori sulle soglie di marmo delle finestre;
dichiarazioni che riscontrano, quindi, quelle sopra menzionate di e Controparte_10
Parte_4
Va sottolineato che le dichiarazioni rese dall'appellante in sede dibattimentale Parte_1 penale, al contrario di quanto assume l'appellata, non contrastano con quelle appena richiamate ed, infatti, il affermava che, il giorno dell'incidente e non nei precedenti, egli era solo in cantiere Pt_1
insieme con il collega anzi, nella seconda udienza dibattimentale, il medesimo aveva modo CP_10
di precisare che si era recato in cantiere anche nei giorni precedenti il 14 febbraio allorquando erano presenti pure i muratori della intenti a lavorare (v. trascrizioni udienza Controparte_7
26.11.2012 “Giudice: la Parte Civile anche, Il difensore? Dif.: io avevo bisogno di una precisazione.
Giudice: prego. Dif.: lei è stato sentito nel settembre del 2011 e ha dichiarato che il giorno dell'infortunio non era la prima volta che lei andava lì su quel cantiere. Può confermare questa circostanza? È vero che già c'era stato nei giorni precedenti? Teste: avevamo fatto tutto il fabbricato.
Dif.: sì, ci spieghi. Teste: stavamo quasi per finire. Dif.: eravate quasi per finire i lavori? Teste: sì.
Dif.: e il giorno dell'infortunio è il 14 febbraio 2006. Teste: sì. Dif.: prima di allora, 1'ultima volta che era stato sul cantiere quando era? Due giorni prima? Il giorno prima? Teste: ora non ricordo questo qua, a me è stato azzerato tutto. Dif.: come ha detto, mi scusi? Teste: io sono stato male, non lo so se... Dif.: sì sì, ho visto. Teste: ma male male, non male per finta. Dif.: lo so, lo so. E lei non ricorda quanti giorni prima il giorno dell'infortunio...? Teste: no, sicuramente c'ero stato, sicuro ci sono stato, perché andavo a completare gli scarichi che già erano quasi finiti nel bagno della mansarda. Dif.: e gli scarichi che doveva completare da chi erano stati iniziati, sempre da voi? Teste:
11 sì, sì. Dif.: mentre voi lavoravate, voi idraulici, c'erano altri operai addetti ad altri settori della costruzione? Teste: i muratori. Dif.: e che lavori stavano facendo? Teste: e mò non ricordo che stavano facendo attualmente, facevano l'intonaco, montavano... non lo so. Dif.: l'intonaco? Teste: non lo so se facevano l'intonaco, non ricordo, o lo stucco, qualcosa del genere, ma i muratori c'erano.
E anche gli elettricisti forse c'erano. Dif.: va bene. Teste: gli elettricisti pure forse c'erano. Dif.: nei giorni precedenti l'infortunio la botola da cui lei purtroppo è caduto le risulta che fosse in qualche modo coperta? Teste: sì, stava bene. Dif.: stava bene nei giorni precedenti? Teste: nei giorni precedenti sì. Dif.: lei ci era passato e la botola era chiusa? Teste: sì, evidentemente era stato spostato qualcosa per fare qualche lavoro, penso. Dif.: quindi lei fidando sulla chiusura della botola che aveva constatato prima ci è passato sopra ed è precipitato? Teste: e come quando cammini qua, sul pavimento, ad un bel momento trovi il pavimento che se ne va giù, è impossibile che puoi immaginare una cosa del genere>>.
6.3.7. Rispetto alle predette dichiarazioni testimoniali – che, nel complesso, costituiscono un quadro probatorio concordante ed univoco e, pertanto, convincente – risultano decisamente meno attendibili quelle rese dagli operai della ossia i già citati Controparte_7 Testimone_1
e ( , non era più alle dipendenze dell'appellata
[...] CP_11 Testimone_2 all'epoca del fatto). Costoro, in quanto dipendenti della società appellata – e, per il vero, suscettibili di essere direttamente coinvolti nell'eziologia dell'evento quali autori della condotta materiale colposa – sono poco credibili e, comunque, lo sono molto meno degli altri testimoni sopra menzionati.
Poi, dal punto di vista oggettivo, da un lato, la riferita esecuzione di tutte le lavorazioni poco prima della fine del mese di gennaio 2016 (incluse la realizzazione delle tramezzature interne e la posa in opera delle soglie e dei controtelai) non esclude che, a giudizio della committente e/o del direttore del cantiere, residuassero talune altre lavorazioni anche solo di rifinitura da svolgere (del resto, come si è innanzi detto, non vi era stata alcuna verifica ed accettazione delle opere eseguite), dall'altro lato, non è detto che tali ultime altre lavorazioni fossero state svolte da altri operai, diversi da quelli chiamati a testimoniare (i quali hanno riferito per se stessi) e, il giorno dell'infortuno e nei precedenti,
a loro detta, presenti nella palazzina adiacente a quella dell'infortunio. Né può assumere rilevanza decisiva, per comprovare la cessazione di ogni lavorazione (inclusa quella relativa alle soglie delle finestre) entro la fine di gennaio 2006, l'ultima fattura n. 3 datata 31.1.2006, riferentesi alle lavorazioni di cui al contratto di appalto (recante nella descrizione, fra l'altro, l'espresso riferimento alla “posa in opera di soglie, controtelai esterni ed interni al Piano Terra, Primo piano e Parte_6
”), trattandosi di un documento privo di data certa, di formazione unilaterale da parte della
[...]
e, comunque, che non può escludere in assoluto che, ciononostante, qualche Controparte_7
12 ulteriore lavorazione anche di rifinitura o attinente ad una specifica finestra di un piano superiore, potesse essere stata eseguita successivamente, poco prima dell'infortunio.
6.4. Acclarata l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2050 c.c., è indiscussa – e, comunque, solare – la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso (lesioni personali conseguenti alla caduta dall'alto) e l'attività edile pericolosa (dalla quale è scaturito il “vuoto scala” e si è realizzato il passaggio dall'alto, cioè dai piani soppalcati, attraverso “tavoloni chiodati su quadrozzi saldamente ancorati al solaio a copertura di un “vuoto scala” rimasto all'interno del fabbricato”), di talché il giudice di prime cure, anziché limitarsi contraddittoriamente a valutare – peraltro, all'esito di una lettura sommaria delle risultanze istruttorie – se l'appellata fosse o meno estranea alla rimozione delle condizioni di sicurezza del predetto “vuoto scala”, avrebbe dovuto verificare, come lamenta l'appellante, se questa avesse fornito la prova liberatoria prevista dalla citata disposizione cioè dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (cfr., sul tema, per tutte, Cass.
16170/2022 <La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. >>).
6.4.1. Ebbene, nel caso di specie, non c'è la prova che l'appellata avesse adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Stando alle deposizioni dei due testimoni sopraccitati, operai della
[...]
quest'ultima avrebbe adeguatamente protetto il “vuoto scala” alla fine di gennaio Controparte_1
2006; secondo lo stesso direttore di cantiere e il collega dell'infortunato Parte_4 CP_10
nei giorni precedenti (per il primo teste il venerdì precedente, ossia il 10.2.2006), le tavole
[...]
apparivano regolarmente installate e, comunque, non si era verificata alcuna apparente anomalia;
il punto però è che, il giorno dell'infortunio, il 14.2.2006, una o più tavole non erano più fissate e/o ben posizionate e che, pertanto, con riferimento all'inizio di tale giornata lavorativa o al termine di quella precedente, che andava data da parte dell'appellata la prova sopraindicata la quale è, invece, del tutto carente.
6.4.2. Soprattutto, nel caso di specie, vi è la prova positiva che è proprio la condotta degli operai della ditta appellata ad avere cagionato l'evento dannoso. Come si è detto, è un dato di fatto che, il
13 14.2.2006, la protezione del “vuoto scala” era carente (ovvero che le condizioni di sicurezza della stessa risultavano, in tutto o anche in parte, rimosse) tanto da aver provocato la caduta dall'alto del
; è, altresì, dimostrato che i dipendenti dell'appellata, nei giorni precedenti, effettuarono Pt_1 lavorazioni sulle soglie delle finestre per l'esecuzione dei quali le tavole della protezione del vano scale dovevano essere rimosse (cfr. supra
6.3.6. e 6.3.7); solo gli operai dell'appellata (che l'avevano realizzata) erano in grado e/o avevano un valido motivo per intervenire sulla predetta protezione (non certamente gli idraulici, come l'infortunato e il suo collega i quali, tra l'altro, dovendoci CP_10 passare non l'avrebbero certo, così avventatamente, alterata;
neppure gli “elettricisti”, la cui presenza
è stata, del tutto vagamente, accennata e che, in ogni caso, non risulta si dovessero recare all'ultimo piano né tanto meno eseguire lavori implicanti la rimozione delle tavole della protezione in parola).
Tali elementi, gravi, precisi e concordanti, costituiscono un quadro indiziario solidissimo per ritenere che, con ogni probabilità, al termine delle lavorazioni eseguite (il giorno precedente o il giorno stesso dell'evento, prima dell'arrivo e/o del transito del all'ultimo piano), gli operai della ditta Pt_1 appellata non ripristinarono le condizioni di sicurezza della protezione del “vuoto scala” della palazzina lasciando una o più tavole, sulle quali veniva effettuato il passaggio, non adeguatamente ancorate o fissate.
6.4.3. Infine, per mera completezza, è appena il caso di accennare che non ricorre alcun fortuito incidentale rappresentato dal fatto di un terzo, cioè del committente, come sostenuto dall'appellata.
Oltre a quanto appena esposto, va aggiunto che, come è stato già rimarcato (v. supra 6.3.4.), l'accesso continuo al cantiere da parte di lavoratori di altra ditta è avvenuto in una palazzina adiacente a quella in cui, pacificamente, la stava effettuando analoghi lavori. Pertanto, non è vero Controparte_7
che il sinistro si è verificato in un contesto al di fuori della sfera di conoscenza, prevedibilità e controllo dell'appellata (v. Cass. 16170/2022 citata).
7. Da quanto esposto deriva che l'appellata è tenuta a risarcire l'appellante Controparte_7
dei danni dallo stesso subiti, danni che, tuttavia, non essendo stata eseguita in primo grado una c.t.u. medico legale, non risultano liquidabili se non attraverso un supplemento istruttorio per il quale la causa, con separato provvedimento, andrà rimessa sul ruolo.
8. A questo punto, anche per ragioni di economia processuali, occorre esaminare la domanda di manleva proposta nei confronti della dalla appellata Controparte_2 Controparte_1
(la quale, integralmente vittoriosa in primo grado, l'ha riproposta ex art. 346 c.p.c.) e, in
[...]
particolare, essendo incontestata l'esistenza del rapporto assicurativo (polizza n. X0058727109, stipulata in data 8.5.2003), le eccezioni di prescrizione e inoperatività della polizza sollevate dalla compagnia assicuratrice.
8.1. L'eccezione di prescrizione è infondata.
14 8.1.1. La sostiene che la denuncia del sinistro risale al gennaio 2019 (v. Controparte_2 doc. 3 in fasc. di primo grado), ben oltre il termine di prescrizione, avendo l'assicurata ricevuto, già nel 2008, la richiesta di risarcimento dei danni da parte dell'infortunato . Parte_1
8.1.2. Tuttavia, è documentalmente provato che l'assicurata sporse, Controparte_7 presso l'Ufficio sinistri della agenzia di Penne, formale denunzia protocollata in data 15.6.2007 che diede apertura al sinistro (n. 2007039350224/10) e nella quale, anche mediante l'allegazione della memorie difensiva diretta alla Procura della Repubblica di Pescara, è compiutamente descritta l'intera vicenda che, in un primo momento, vide coinvolto in sede penale il l.r. è, altresì, Controparte_9
documentalmente provato che la compagnia di assicurazione venne costantemente informata, con più comunicazioni scritte, dell'andamento del processo penale in cui si era costituito Parte_1
parte civile (tra l'altro, veniva trasmessa anche la sentenza assolutoria ove erano riportate tutte le parti del processo), comunicazioni che venivano riscontrate dalla compagnia medesima nelle quali si dava atto, tra l'altro, dell'attivazione della polizza rischio “responsabilità civile” (cfr., tutto quanto sopra esposto, docc. 1, 2, 3, 5, 10-13 in fasc. appellata la documentazione è stata, poi, Controparte_7 confermata, in sede testimoniale, da all'epoca responsabile dell'agenzia di Testimone_4
Penne della compagnia di assicurazione, e da , nuovo gestore della pratica e liquidatore;
Testimone_5
v. verbali udienze del 25.3.2022 e 39.9.2022).
8.1.3. Circa la mancata specifica informazione dell'avvenuta costituzione di parte civile – peraltro, ampiamente desumibile dalle comunicazioni inviate e manifestata alla compagnia la quale, come si è detto, dava ampia dimostrazione di esserne puntualmente edotta –, si richiama, comunque,
l'indirizzo giurisprudenziale per cui la lettera con la quale l'assicurato, che in precedenza abbia notiziato l'assicuratore di un sinistro, comunichi il proprio rinvio a giudizio con l'indicazione del danneggiato e dei termini essenziali della vicenda, è idonea a sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952, comma 4, c.c. integrando la comunicazione dell'esercizio dell'azione civile (cfr. Cass.
20975/2017).
8.1.4. Né vale l'argomento che l'assicurato avesse, in realtà, inteso azionare la garanzia per la
“tutela penale” (esposto, peraltro, soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado e, quindi, tardivamente) poiché la circostanza non si evince in alcuna maniera dal carteggio intercorso dalle parti ove, invece, è esplicito il riferimento all'attivazione della garanzia per il danno occorso all'infortunato. Dunque, la lettera inviata nel 2019 alla compagnia di assicurazione (a seguito, di una richiesta di risarcimento del danno da parte del , successiva all'assoluzione del in Pt_1 CP_7
sede penale) non è la prima ma soltanto l'ultima di una serie di comunicazioni inviate dall'assicurato per far valere la garanzia assicurativa.
8.2. Anche l'eccezione d'inoperatività della polizza assicurativa è infondata.
15 8.2.1. La evidenzia che la polizza esclude, alla lettera l): “i danni provocati da Controparte_2 persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività”; e alla lettera r) quelli: “cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di opere di manutenzione o posa in opera, i danni non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori” (cfr. polizza n. X00587271, p. 29 del quadro IV in all. 1 libretto contenente l'enunciazione delle garanzie e delle condizioni).
8.2.2. Ebbene, nessuna delle due clausole trova applicazione nel caso in esame, poiché i danni sono eziologicamente connessi, per quanto innanzi esposto, proprio alla condotta degli operai dalla i quali, nel corso dell'esecuzione di talune lavorazioni nel cantiere edile, non Controparte_12 sistemarono in modo corretto le tavole di protezione del “vuoto scala” ovvero rimossero le condizioni di sicurezza delle stesse.
8.3. Dunque, sussiste l'obbligo di manleva della appellata la misura del quale, Controparte_2
tenuto conto di quanto risulterà dovuto al danneggiato da parte della nonché del Controparte_7
massimale e della franchigia previsti dalla polizza, sarà stabilita all'esito del giudizio.
9. Dunque, in accoglimento dei motivi di appello, ma non definendo il giudizio, l'appellata va dichiarata responsabile dell'infortunio per cui è causa e, d'altra parte, Controparte_1
l'appellata tenuta a garantire la predetta di quanto la stessa Controparte_2 Controparte_7
dovrà pagare in favore del danneggiato.
10. Le spese saranno regolate a conclusione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, non definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata:
1) dichiara l'appellata civilmente responsabile dell'evento dannoso per cui Controparte_1
è causa occorso all'appellante Parte_1
2) dichiara l'appellata tenuta a manlevare e tenere indenne la Controparte_2 Controparte_1
di quanto la stessa sarà obbligata a pagare, a titolo risarcitorio, in favore di in
[...] Parte_1 relazione all'evento dannoso per cui è causa;
3) spese al definitivo;
4) con separata ordinanza si provvederà all'ulteriore corso del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
16