Articolo 13 della Legge 6 dicembre 1993, n. 509
Articolo 12Articolo 14
Versione
25 dicembre 1993
Art. 13. (Rinvio alla normativa vigente
in materia di munizioni) 1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonche' intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1993