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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/10/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 520 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2025.
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 28 - 20815 COGLIATE, presso lo studio dell'avv. PIAZZA MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in FORO
pagina 1 di 10 BUONAPARTE, 61 - 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv.
[...]
, che la rappresenta e difende come da delega in atti Parte_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 11223/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31 dicembre
2024 e notificata in data 10 gennaio 2025.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di P.C. e note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Milano e per sentire accertata la CP_1 CP_2
responsabilità in solido delle convenute – ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. – nella causazione del sinistro occorsogli in data 11 febbraio 2016, con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti.
- A sostegno della domanda, deduceva che:
▪ il giorno 11 febbraio 2016, terminata la propria giornata lavorativa, raggiungeva la stazione metropolitana di Sesto San Giovanni al fine di rientrare presso la propria abitazione;
▪ dopo aver impegnato i primi gradini della scala di accesso alla fermata metropolitana, cadeva rovinosamente a terra, battendo l'emivolto sinistro,
l'occhio sinistro e il ginocchio, asseritamente a causa di materiale liquido non segnalato e non visibile, stante anche la scarsa illuminazione dell'area;
▪ nell'immediatezza della caduta, riscontrava la perdita totale della capacità visiva all'occhio sinistro;
pagina 2 di 10 ▪ all'incidente assisteva che lo soccorreva e allertava i Persona_1
soccorsi. Accertava, altresì, la presenza sulle scale di una macchia liquida non visibile, avente una certa consistenza e viscosità;
▪ veniva trasportato – tramite autolettiga – presso il Parte_1
P.S. dell'Ospedale San Raffaele, ove veniva trattenuto per accertamenti e cure del caso;
stabilizzatisi i postumi, l'attore si sottoponeva a visita medico legale (presso la dott.ssa ), con cui veniva accertato che le Persona_2
lesioni riportate fossero riconducibili all'infortunio, accertando un I.T.P. al
75% di giorni 30, al 50% di giorni 60, al 33% di giorni 60; a seguito del grave trauma oculare, si instaurava una cecità assoluta monolaterale all'occhio destro, configurante un danno biologico permanente al 30%;
▪ i danni subiti fossero quantificabili in euro 152.783,75, oltre interessi, rivalutazione e spese mediche sostenute;
▪ le richieste formulate all'ATM, quale custode della stazione metropolitana, Con e restavano prive di riscontro. Controparte_4
Contr
- Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in quanto mero ente deputato alla gestione dei CP_2
sinistri per conto di ATM;
nel merito, di rigettare le domande, poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle stesse, di decurtare dall'importo risarcitorio quanto versato dall' . CP_5
- Nelle more del giudizio, attesa la rinuncia dell'attore alle domande svolte nei confronti di e l'assenza di prova della regolare vocatio in ius della stessa, il giudice CP_2 di prime cure riteneva tamquam non esset l'indicazione di nell'atto di CP_2
citazione.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa documentalmente, e con la sentenza n.
11223/2024, rigettava le domande di , condannandolo alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di commisurate in euro 7.052,00. In CP_1 particolare, il primo giudice riteneva che il danneggiato non avesse fornito alcun elemento idoneo a provare, anche in via presuntiva, l'effettiva dinamica del sinistro e la pagina 3 di 10 riconducibilità eziologica della caduta oggetto di controversia alla presenza di un liquido sulle scale della fermata della metropolitana. Conseguentemente, escludeva ogni responsabilità di ATM nella causazione dei danni riportati dall'attore.
- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , chiedendone Parte_3
l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c.;
2. motivazione illogica in ordine alla valutazione dell'an debeatur.
- Si costituiva eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. CP_1
348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
- Alla prima udienza del 10 giugno 2025, il Presidente relatore, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 23 settembre 2025, assegnando alle parti termini per note conclusionali al 25 luglio 2025.
- La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 1° ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr
- Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da non è fondata. L'atto di appello rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 348-bis
c.p.c., non potendosi ritenere manifestamente infondato. In particolare,
l'impugnazione risulta articolata in modo conforme ai criteri di specificità e chiarezza di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo l'indicazione dei capi della sentenza gravati, le censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, nonché le doglianze in ordine alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
- Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata deve essere disattesa.
- Nel merito, poi, l'appello è infondato.
pagina 4 di 10 - Con la prima doglianza, l'appellante contesta l'erroneità della decisione del
Tribunale nel non aver ammesso le prove orali richieste dallo stesso. Secondo
, infatti, il primo giudice avrebbe ritenuto inattendibile il Parte_1 teste indicato nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. sulla base di una valutazione errata e aprioristica. Nello specifico, la circostanza secondo cui il danneggiato avrebbe rinunciato al testimone indicato nell'atto introduttivo a favore di un altro soggetto non costituirebbe ex se elemento idoneo a determinare l'inattendibilità della testimonianza stessa. Al contrario, tale mutamento sarebbe espressione dell'esercizio difensivo della parte, tenuta alla definizione delle proprie istanze istruttorie solo in sede di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
- Ebbene, la doglianza non coglie nel segno.
- La ricostruzione del sinistro fornita dal in primo grado si fonda sulla Pt_1
presenza del sig. indicato quale unico testimone oculare Persona_1
dell'accaduto. Tale circostanza risulta confermata anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ove si ribadisce che “tale sinistro è avvenuto alla presenza di un testimone, già indicato in citazione”. Ne consegue che l'unico soggetto che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe assistito alla caduta del sig. è il Pt_1 teste Per_1
- Tuttavia, nella successiva memoria n. 2, ex art. 183, comma 6 c.p.c., l'appellante ha formulato, per la prima volta, istanza di ammissione della prova testimoniale del sig.
soggetto mai menzionato in precedenza né indicato come Testimone_1 testimone oculare del sinistro. Tale inattesa introduzione, priva di adeguata giustificazione, appare in contrasto con la coerenza e la linearità del quadro probatorio delineato in atti.
- Tale mutamento, pur astrattamente in linea con le facoltà riconosciute alla parte in sede difensiva, mina la credibilità della stessa testimonianza in quanto dagli atti non emergono le ragioni di tale sostituzione, né tantomeno come l'appellante abbia individuato a distanza di anni (il sinistro avvenuto nel 2016, indicazione testimoniale pagina 5 di 10 di nel 2022) un ulteriore e diverso teste oculare presente al Testimone_1 momento del sinistro.
- Di talché, la decisione assunta dal Tribunale sul punto merita conferma, trattandosi di una valutazione che prescinde dalle dichiarazioni rese dal teste indicato nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., e che si fonda piuttosto sulla intrinseca contraddittorietà della ricostruzione dei fatti operata dall'appellante. La disomogeneità e l'incoerenza delle versioni fornite nel corso del giudizio di primo grado impediscono di ritenere attendibile la narrazione dell'accaduto.
- In ogni caso, i capitoli di prova articolati dall'appellante – ove ammessi - non avrebbero fornito elementi utili a suffragare le proprie prospettazioni, risultando formulati in termini generici e, in parte, valutativi. In particolare, i capitoli dal n. 3 al n. 8 – concernenti la dinamica della caduta – si limitano a riportare circostanze poco circostanziate, non idonee a consentire una ricostruzione chiara e puntuale del sinistro, individuando in modo approssimativo sia il punto di inciampo sia la presenza di eventuale materiale scivoloso.
- Ne consegue che le prove orali – pur se ammesse – non avrebbero potuto colmare la lacuna probatoria in relazione al fatto storico e al nesso di causalità fra il bene pericoloso e i danni lamentati dall'appellante.
- Del resto, il sinistro non trova neanche riscontro oggettivo in atti, avendo l'appellante omesso di allegare ogni elemento – anche fotografico - idoneo a sostenere l'effettiva dinamica dell'accadimento nonché il legame eziologico fra la caduta dell'odierno appellante e la presenza di una sostanza liquida “di una certa consistenza e viscosità” sulle scale di accesso alla fermata della metropolitana. Né tantomeno è stato redatto alcun verbale di sinistro, non essendo state allertate le forze dell'ordine al momento del sinistro, né avvisato il personale di ATM anche nei giorni successivi alla caduta.
- Né a diversa conclusione può giungersi semplicemente considerando la gravità dei danni lamentati dall'appellante che, seppur documentati, non permettono di dedurre alcuna informazione utile relativa ai presupposti di una responsabilità dell'appellata pagina 6 di 10 ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Ed anzi, la documentazione medica allegata (cfr. “cartella clinica” nel fascicolo di primo grado) pare contraddire quanto riferito dall'appellante, poiché a pag. 1 nella sezione “anamnesi prossima” è riportato
“trauma sul lavoro”, ponendosi in contrasto con la ricostruzione dei fatti a mente della quale il sarebbe caduto in metropolitana. Pt_1
- Allo stesso modo, anche il secondo motivo di appello non è fondato.
- L'appellante lamenta che il malgoverno da parte del Tribunale dei principi posti alla base dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., deducendo che – in forza del riparto probatorio – avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di CP_1
un caso fortuito per andare esente da responsabilità, prova non raggiunta non avendo l'ente allegato alcuna circostanza idonea a interrompere il nesso di causalità fra il bene sottoposto alla propria custodia e i danni di cui l'appellante chiede ristoro.
- Ebbene, le censure non colgono nel segno.
- Come è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo, che per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità sia idoneo a interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano - e in particolare quello del danneggiato – si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno (cfr. fra le altre, Cass. n. 2660/2013). pagina 7 di 10 - In altre parole, l'appellante avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare in modo rigoroso e insuperabile che: a) la scala presentasse anomalie tali da renderla effettivamente scivolosa e quindi pericolosa per chiunque l'avrebbe percorsa;
b) che la caduta fosse stata direttamente ed esclusivamente causata dalla presenza di tale anomalia. Solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato - in ordine all'esistenza del danno, al nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo - può assumere rilievo la prova del caso fortuito eventualmente fornita dal custode, quale esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c.
- Nel caso di specie, però, come già anticipato, entrambi i profili non sono stati adeguatamente provati dal danneggiato, di talché ogni considerazione in merito all'esistenza o meno di un caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità fra i Contr danni lamentanti e il bene custodito da appare superflua. L'appellante, infatti, si è limitato a riferire di essere caduto “dopo avere impegnato i primi gradini, a causa e per la presenza di materiale liquido non segnalato e non facilmente visibile, data, anche, la scarsa illuminazione presente nell'area”, senza null'altro aggiungere né in merito all'evitabilità del pericolo, né tantomeno alle modalità della caduta (se è scivolato o inciampato;
in quale punto e su quale gradino si trovasse la macchia;
come mai le scale non fossero adeguatamente illuminate).
- Deve concludersi, pertanto, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro del comportamento dello stesso danneggiato.
- Allo stesso modo, e a fortiori, l'appellata non può rispondere nemmeno a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., la quale postulerebbe in ogni caso, oltre alla prova del nesso di causalità, anche quella della colpa del danneggiante, pacificamente assente – in quanto priva di riscontro probatorio - nel caso oggetto di controversia. Al contrario, è dimostrato in atti (cfr. doc. n. 7 fascicolo di primo Contr grado ) non solo che l'appellata abbia diligentemente eseguito le pulizie della stazione metropolitana di Sesto FS ma che, in ogni caso, non le sia pervenuta alcuna pagina 8 di 10 segnalazione finalizzata a sollecitare il suo intervento per la rimozione di eventuali pericoli presenti sulle scale di accesso alla fermata.
- Tutto quanto sin qui considerato, impone il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza n. 11223/2024 del Tribunale di Milano.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante Parte_1
che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese
[...]
processuali del grado in favore di Controparte_1
liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014
[...]
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n.
228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti – ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente sentenza n.
11223/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31 dicembre 2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di , che si Controparte_1 liquidano in euro 4.997,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico di Parte_1
dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di
[...]
contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 1° ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 520 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2025.
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 28 - 20815 COGLIATE, presso lo studio dell'avv. PIAZZA MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in FORO
pagina 1 di 10 BUONAPARTE, 61 - 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv.
[...]
, che la rappresenta e difende come da delega in atti Parte_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 11223/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31 dicembre
2024 e notificata in data 10 gennaio 2025.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di P.C. e note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Milano e per sentire accertata la CP_1 CP_2
responsabilità in solido delle convenute – ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. – nella causazione del sinistro occorsogli in data 11 febbraio 2016, con condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni subiti.
- A sostegno della domanda, deduceva che:
▪ il giorno 11 febbraio 2016, terminata la propria giornata lavorativa, raggiungeva la stazione metropolitana di Sesto San Giovanni al fine di rientrare presso la propria abitazione;
▪ dopo aver impegnato i primi gradini della scala di accesso alla fermata metropolitana, cadeva rovinosamente a terra, battendo l'emivolto sinistro,
l'occhio sinistro e il ginocchio, asseritamente a causa di materiale liquido non segnalato e non visibile, stante anche la scarsa illuminazione dell'area;
▪ nell'immediatezza della caduta, riscontrava la perdita totale della capacità visiva all'occhio sinistro;
pagina 2 di 10 ▪ all'incidente assisteva che lo soccorreva e allertava i Persona_1
soccorsi. Accertava, altresì, la presenza sulle scale di una macchia liquida non visibile, avente una certa consistenza e viscosità;
▪ veniva trasportato – tramite autolettiga – presso il Parte_1
P.S. dell'Ospedale San Raffaele, ove veniva trattenuto per accertamenti e cure del caso;
stabilizzatisi i postumi, l'attore si sottoponeva a visita medico legale (presso la dott.ssa ), con cui veniva accertato che le Persona_2
lesioni riportate fossero riconducibili all'infortunio, accertando un I.T.P. al
75% di giorni 30, al 50% di giorni 60, al 33% di giorni 60; a seguito del grave trauma oculare, si instaurava una cecità assoluta monolaterale all'occhio destro, configurante un danno biologico permanente al 30%;
▪ i danni subiti fossero quantificabili in euro 152.783,75, oltre interessi, rivalutazione e spese mediche sostenute;
▪ le richieste formulate all'ATM, quale custode della stazione metropolitana, Con e restavano prive di riscontro. Controparte_4
Contr
- Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in quanto mero ente deputato alla gestione dei CP_2
sinistri per conto di ATM;
nel merito, di rigettare le domande, poiché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle stesse, di decurtare dall'importo risarcitorio quanto versato dall' . CP_5
- Nelle more del giudizio, attesa la rinuncia dell'attore alle domande svolte nei confronti di e l'assenza di prova della regolare vocatio in ius della stessa, il giudice CP_2 di prime cure riteneva tamquam non esset l'indicazione di nell'atto di CP_2
citazione.
- Il Tribunale di Milano istruiva la causa documentalmente, e con la sentenza n.
11223/2024, rigettava le domande di , condannandolo alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore di commisurate in euro 7.052,00. In CP_1 particolare, il primo giudice riteneva che il danneggiato non avesse fornito alcun elemento idoneo a provare, anche in via presuntiva, l'effettiva dinamica del sinistro e la pagina 3 di 10 riconducibilità eziologica della caduta oggetto di controversia alla presenza di un liquido sulle scale della fermata della metropolitana. Conseguentemente, escludeva ogni responsabilità di ATM nella causazione dei danni riportati dall'attore.
- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , chiedendone Parte_3
l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c.;
2. motivazione illogica in ordine alla valutazione dell'an debeatur.
- Si costituiva eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. CP_1
348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
- Alla prima udienza del 10 giugno 2025, il Presidente relatore, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 23 settembre 2025, assegnando alle parti termini per note conclusionali al 25 luglio 2025.
- La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 settembre 2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 1° ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr
- Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da non è fondata. L'atto di appello rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 348-bis
c.p.c., non potendosi ritenere manifestamente infondato. In particolare,
l'impugnazione risulta articolata in modo conforme ai criteri di specificità e chiarezza di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo l'indicazione dei capi della sentenza gravati, le censure mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, nonché le doglianze in ordine alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
- Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata deve essere disattesa.
- Nel merito, poi, l'appello è infondato.
pagina 4 di 10 - Con la prima doglianza, l'appellante contesta l'erroneità della decisione del
Tribunale nel non aver ammesso le prove orali richieste dallo stesso. Secondo
, infatti, il primo giudice avrebbe ritenuto inattendibile il Parte_1 teste indicato nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. sulla base di una valutazione errata e aprioristica. Nello specifico, la circostanza secondo cui il danneggiato avrebbe rinunciato al testimone indicato nell'atto introduttivo a favore di un altro soggetto non costituirebbe ex se elemento idoneo a determinare l'inattendibilità della testimonianza stessa. Al contrario, tale mutamento sarebbe espressione dell'esercizio difensivo della parte, tenuta alla definizione delle proprie istanze istruttorie solo in sede di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
- Ebbene, la doglianza non coglie nel segno.
- La ricostruzione del sinistro fornita dal in primo grado si fonda sulla Pt_1
presenza del sig. indicato quale unico testimone oculare Persona_1
dell'accaduto. Tale circostanza risulta confermata anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ove si ribadisce che “tale sinistro è avvenuto alla presenza di un testimone, già indicato in citazione”. Ne consegue che l'unico soggetto che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe assistito alla caduta del sig. è il Pt_1 teste Per_1
- Tuttavia, nella successiva memoria n. 2, ex art. 183, comma 6 c.p.c., l'appellante ha formulato, per la prima volta, istanza di ammissione della prova testimoniale del sig.
soggetto mai menzionato in precedenza né indicato come Testimone_1 testimone oculare del sinistro. Tale inattesa introduzione, priva di adeguata giustificazione, appare in contrasto con la coerenza e la linearità del quadro probatorio delineato in atti.
- Tale mutamento, pur astrattamente in linea con le facoltà riconosciute alla parte in sede difensiva, mina la credibilità della stessa testimonianza in quanto dagli atti non emergono le ragioni di tale sostituzione, né tantomeno come l'appellante abbia individuato a distanza di anni (il sinistro avvenuto nel 2016, indicazione testimoniale pagina 5 di 10 di nel 2022) un ulteriore e diverso teste oculare presente al Testimone_1 momento del sinistro.
- Di talché, la decisione assunta dal Tribunale sul punto merita conferma, trattandosi di una valutazione che prescinde dalle dichiarazioni rese dal teste indicato nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., e che si fonda piuttosto sulla intrinseca contraddittorietà della ricostruzione dei fatti operata dall'appellante. La disomogeneità e l'incoerenza delle versioni fornite nel corso del giudizio di primo grado impediscono di ritenere attendibile la narrazione dell'accaduto.
- In ogni caso, i capitoli di prova articolati dall'appellante – ove ammessi - non avrebbero fornito elementi utili a suffragare le proprie prospettazioni, risultando formulati in termini generici e, in parte, valutativi. In particolare, i capitoli dal n. 3 al n. 8 – concernenti la dinamica della caduta – si limitano a riportare circostanze poco circostanziate, non idonee a consentire una ricostruzione chiara e puntuale del sinistro, individuando in modo approssimativo sia il punto di inciampo sia la presenza di eventuale materiale scivoloso.
- Ne consegue che le prove orali – pur se ammesse – non avrebbero potuto colmare la lacuna probatoria in relazione al fatto storico e al nesso di causalità fra il bene pericoloso e i danni lamentati dall'appellante.
- Del resto, il sinistro non trova neanche riscontro oggettivo in atti, avendo l'appellante omesso di allegare ogni elemento – anche fotografico - idoneo a sostenere l'effettiva dinamica dell'accadimento nonché il legame eziologico fra la caduta dell'odierno appellante e la presenza di una sostanza liquida “di una certa consistenza e viscosità” sulle scale di accesso alla fermata della metropolitana. Né tantomeno è stato redatto alcun verbale di sinistro, non essendo state allertate le forze dell'ordine al momento del sinistro, né avvisato il personale di ATM anche nei giorni successivi alla caduta.
- Né a diversa conclusione può giungersi semplicemente considerando la gravità dei danni lamentati dall'appellante che, seppur documentati, non permettono di dedurre alcuna informazione utile relativa ai presupposti di una responsabilità dell'appellata pagina 6 di 10 ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Ed anzi, la documentazione medica allegata (cfr. “cartella clinica” nel fascicolo di primo grado) pare contraddire quanto riferito dall'appellante, poiché a pag. 1 nella sezione “anamnesi prossima” è riportato
“trauma sul lavoro”, ponendosi in contrasto con la ricostruzione dei fatti a mente della quale il sarebbe caduto in metropolitana. Pt_1
- Allo stesso modo, anche il secondo motivo di appello non è fondato.
- L'appellante lamenta che il malgoverno da parte del Tribunale dei principi posti alla base dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c., deducendo che – in forza del riparto probatorio – avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di CP_1
un caso fortuito per andare esente da responsabilità, prova non raggiunta non avendo l'ente allegato alcuna circostanza idonea a interrompere il nesso di causalità fra il bene sottoposto alla propria custodia e i danni di cui l'appellante chiede ristoro.
- Ebbene, le censure non colgono nel segno.
- Come è noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo, che per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità sia idoneo a interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano - e in particolare quello del danneggiato – si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno (cfr. fra le altre, Cass. n. 2660/2013). pagina 7 di 10 - In altre parole, l'appellante avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare in modo rigoroso e insuperabile che: a) la scala presentasse anomalie tali da renderla effettivamente scivolosa e quindi pericolosa per chiunque l'avrebbe percorsa;
b) che la caduta fosse stata direttamente ed esclusivamente causata dalla presenza di tale anomalia. Solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato - in ordine all'esistenza del danno, al nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo - può assumere rilievo la prova del caso fortuito eventualmente fornita dal custode, quale esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c.
- Nel caso di specie, però, come già anticipato, entrambi i profili non sono stati adeguatamente provati dal danneggiato, di talché ogni considerazione in merito all'esistenza o meno di un caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità fra i Contr danni lamentanti e il bene custodito da appare superflua. L'appellante, infatti, si è limitato a riferire di essere caduto “dopo avere impegnato i primi gradini, a causa e per la presenza di materiale liquido non segnalato e non facilmente visibile, data, anche, la scarsa illuminazione presente nell'area”, senza null'altro aggiungere né in merito all'evitabilità del pericolo, né tantomeno alle modalità della caduta (se è scivolato o inciampato;
in quale punto e su quale gradino si trovasse la macchia;
come mai le scale non fossero adeguatamente illuminate).
- Deve concludersi, pertanto, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro del comportamento dello stesso danneggiato.
- Allo stesso modo, e a fortiori, l'appellata non può rispondere nemmeno a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., la quale postulerebbe in ogni caso, oltre alla prova del nesso di causalità, anche quella della colpa del danneggiante, pacificamente assente – in quanto priva di riscontro probatorio - nel caso oggetto di controversia. Al contrario, è dimostrato in atti (cfr. doc. n. 7 fascicolo di primo Contr grado ) non solo che l'appellata abbia diligentemente eseguito le pulizie della stazione metropolitana di Sesto FS ma che, in ogni caso, non le sia pervenuta alcuna pagina 8 di 10 segnalazione finalizzata a sollecitare il suo intervento per la rimozione di eventuali pericoli presenti sulle scale di accesso alla fermata.
- Tutto quanto sin qui considerato, impone il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza n. 11223/2024 del Tribunale di Milano.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante Parte_1
che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese
[...]
processuali del grado in favore di Controparte_1
liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014
[...]
(aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n.
228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti – ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente sentenza n.
11223/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31 dicembre 2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di , che si Controparte_1 liquidano in euro 4.997,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico di Parte_1
dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di
[...]
contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 1° ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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