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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/11/2024, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 13/11/2024, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.97 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 29/05/2024 da:
al quale sono succeduti nel processo in seguito al suo decesso _1
gli eredi e e Persona_1 CP CP_3 [...]
corrente in con l'avv. Simone Paltriccia, Controparte_4 CP_4
parti APPELLANTI contro
con Controparte_5
l'Avvocatura dello Stato, Distretto di Perugia, parte APPELLATA avverso la sentenza n.360/2023, pubblicata il 30/11/2023, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.107/2021 emessa dall'
[...]
nei confronti di , legale rappresentante della Controparte_5 _1
TÀ , quale trasgressore, e nei confronti della TÀ Controparte_4
medesima, quale obbligata in solido, per aver omesso l'assunzione, nei termini di legge, di personale disabile e appartenente alle categorie protette.
Secondo il Tribunale, dai documenti prodotti è risultato che, pur essendosi create le condizioni previste dalla legge determinanti il sorgere dell'obbligo di assunzione di persone affette da disabilità e di soggetti appartenenti alle categorie protette, il ha omesso di procedere _1
1 all'assunzione, onde la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' . Controparte_5
Avverso la sentenza hanno proposto appello, con ricorso congiunto, il e la TÀ lamentando, con un unico articolato _1 Controparte_4
motivo, l'erronea interpretazione di legge ad opera del giudice di prime cure, il quale non avrebbe considerato che gli adempimenti stabiliti dalla normativa che regola l'obbligo di assunzione dei disabili e delle persone appartenenti alle categorie protette erano stati puntualmente rispettati, concludendo, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del provvedimento sanzionatorio amministrativo ed il favore delle spese processuali di entrambi i gradi.
Nel processo di appello si è costituito l' Controparte_5 contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto.
Alla fissata udienza di discussione si sono costituiti , Persona_1
e , succedendo a , deceduto nelle CP CP_3 _1
more.
La Corte, sulle conclusioni delle parti, ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così riassunti i fatti che hanno comportato l'instaurazione dell'odierna controversia, per ragioni di ordine logico va esaminata la questione posta con la memoria depositata dagli eredi dell'originario ricorrente in ordine agli effetti conseguenti al decesso – regolarmente documentato dal prodotto certificato - del trasgressore e originario opponente.
Ebbene, la Corte, aderendo al costante orientamento della Suprema
Corte, ritiene che in casi del genere sopravviene l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma intimata con l'ordinanza ingiunzione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Occorre considerare che l'art.7 della legge n.689 del 1981 prevede espressamente che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.
Nel caso in oggetto, però, l'obbligazione di pagamento della sanzione è sorta non solo nei confronti del trasgressore , poi deceduto, ma _1
anche nei confronti della TÀ , ai sensi dell'art.6, comma Controparte_4
3, della legge n.689 cit., norma che prevede, appunto, l'obbligazione di
2 pagamento della persona giuridica, in solido con l'autore della violazione.
La Suprema Corte, tuttavia, già con una pronuncia del 2000 ha testualmente sancito che “in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì
l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale” (così Cass. civ.,
Sez. 3^, Sentenza n.2501 del 06/03/2000).
Successivamente, il giudice di legittimità, pronunciandosi, a sezioni unite, su una questione riguardante la solidarietà e gli effetti su di essa nelle ipotesi di estinzione dell'obbligazione in caso di omessa tempestiva notificazione della violazione, ha affrontato, in motivazione, anche la problematica riguardante la posizione dell'obbligato solidale di cui all'art.6 cit. in caso di morte del trasgressore. Ebbene, la Suprema Corte, a SS.UU., con la
Sentenza n.22082 del 22/09/2017, ha chiarito in motivazione che “nel nostro ordinamento l'illecito amministrativo nasce e si struttura nella sua autonomia mediante successive leggi di depenalizzazione di omologhe fattispecie di reato.
La norma dell'art. 7 legge n. 689/81, in base alla quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, era presente tal quale nei rispettivi artt. 4 delle leggi nn. 317/67 e 706/75, e si coordina oggi con il principio della natura personale della responsabilità amministrativa (art. 3, primo comma, legge n. 689/81), al pari e a somiglianza di quella penale (art. 27, primo comma, Cost.). Ed è stata poi richiamata nei rispettivi artt. 23, primo comma, dei D.P.R. nn. 454/87 e 148/88, in materia valutaria. Da ciò la giurisprudenza di questa Corte ha tratto che tale principio si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giustificativa nel carattere afflittivo di tali sanzioni che le riconduce all'ambito del diritto punitivo, accentuandone - quindi - la stretta inerenza alla persona del trasgressore (così la sentenza n. 10823/96; conformi, le nn.
7515/96 e 12853/97). Dunque, la morte dell'autore della violazione determina, in base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue
3 è lo stesso illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p. nell'ipotesi di morte del reo prima della condanna. Di riflesso, viene meno
l'intero apparato "plurisanzionatorio" di cui si è appena detto, ormai privo della sua primigenia e fondativa giustificazione. Ma al di là del distinguo appena proposto tra estinzione dell'illecito ed estinzione del relativo trattamento sanzionatorio (che pure potrebbe legittimamente criticarsi per il fatto che sia l'art. 7, sia l'art. 14, ultimo comma, legge n. 689/81 parlano solo
e allo stesso modo della "obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione"), il venir meno anche della responsabilità solidale nel caso di morte del trasgressore deriva ineluttabilmente dalla circostanza che, comunque, il regresso non potrebbe più essere esercitato. Ammetterne la conservazione verso gli eredi contraddirebbe l'esplicita esclusione dell'obbligazione di pagamento dal fenomeno successorio, non ipotizzabile a corrente alternata e a seconda della persona del creditore (e tenuto ulteriormente conto del fatto che il regresso, come si è innanzi detto, riguarda l'aspetto privatistico della sequenza obbligatoria generata dalla commissione dell'illecito).”.
In seguito a tale pronuncia l'orientamento del giudice di legittimità è rimasto costante (cfr., per esempio, Sez. 2^, Ordinanza n. 21265 del
05/10/2020), orientamento dal quale questo Collegio non ha ragione per discostarsi.
In conclusione, pertanto, l'intervenuto decesso del trasgressore _1
, comporta, per un verso l'intrasmissibilità dell'obbligazione di
[...]
pagamento nei confronti dei suoi eredi, oggi costituiti in giudizio, per altro verso il venir meno della solidarietà e, quindi, dell'obbligazione di pagamento anche nei confronti della TÀ , con conseguente riforma Controparte_4
della sentenza impugnata e declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del venir meno dell'interesse di entrambe le parti all'accertamento del merito della sanzione irrogata, vanno compensate per intero.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da al quale sono succeduti nel processo _1
in seguito al suo decesso gli eredi e RAGGI Persona_1 CP
4 , e nei confronti di CP_3 Controparte_4 [...]
avverso la sentenza Controparte_5
n.360/2023, pubblicata il 30/11/2023, del Tribunale di Terni, quale Giudice del lavoro, così provvede:
A. In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
B. Compensa per intero fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
5
La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 13/11/2024, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.97 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 29/05/2024 da:
al quale sono succeduti nel processo in seguito al suo decesso _1
gli eredi e e Persona_1 CP CP_3 [...]
corrente in con l'avv. Simone Paltriccia, Controparte_4 CP_4
parti APPELLANTI contro
con Controparte_5
l'Avvocatura dello Stato, Distretto di Perugia, parte APPELLATA avverso la sentenza n.360/2023, pubblicata il 30/11/2023, del Tribunale di
Terni, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Terni, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.107/2021 emessa dall'
[...]
nei confronti di , legale rappresentante della Controparte_5 _1
TÀ , quale trasgressore, e nei confronti della TÀ Controparte_4
medesima, quale obbligata in solido, per aver omesso l'assunzione, nei termini di legge, di personale disabile e appartenente alle categorie protette.
Secondo il Tribunale, dai documenti prodotti è risultato che, pur essendosi create le condizioni previste dalla legge determinanti il sorgere dell'obbligo di assunzione di persone affette da disabilità e di soggetti appartenenti alle categorie protette, il ha omesso di procedere _1
1 all'assunzione, onde la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' . Controparte_5
Avverso la sentenza hanno proposto appello, con ricorso congiunto, il e la TÀ lamentando, con un unico articolato _1 Controparte_4
motivo, l'erronea interpretazione di legge ad opera del giudice di prime cure, il quale non avrebbe considerato che gli adempimenti stabiliti dalla normativa che regola l'obbligo di assunzione dei disabili e delle persone appartenenti alle categorie protette erano stati puntualmente rispettati, concludendo, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del provvedimento sanzionatorio amministrativo ed il favore delle spese processuali di entrambi i gradi.
Nel processo di appello si è costituito l' Controparte_5 contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto.
Alla fissata udienza di discussione si sono costituiti , Persona_1
e , succedendo a , deceduto nelle CP CP_3 _1
more.
La Corte, sulle conclusioni delle parti, ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così riassunti i fatti che hanno comportato l'instaurazione dell'odierna controversia, per ragioni di ordine logico va esaminata la questione posta con la memoria depositata dagli eredi dell'originario ricorrente in ordine agli effetti conseguenti al decesso – regolarmente documentato dal prodotto certificato - del trasgressore e originario opponente.
Ebbene, la Corte, aderendo al costante orientamento della Suprema
Corte, ritiene che in casi del genere sopravviene l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma intimata con l'ordinanza ingiunzione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Occorre considerare che l'art.7 della legge n.689 del 1981 prevede espressamente che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.
Nel caso in oggetto, però, l'obbligazione di pagamento della sanzione è sorta non solo nei confronti del trasgressore , poi deceduto, ma _1
anche nei confronti della TÀ , ai sensi dell'art.6, comma Controparte_4
3, della legge n.689 cit., norma che prevede, appunto, l'obbligazione di
2 pagamento della persona giuridica, in solido con l'autore della violazione.
La Suprema Corte, tuttavia, già con una pronuncia del 2000 ha testualmente sancito che “in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì
l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale” (così Cass. civ.,
Sez. 3^, Sentenza n.2501 del 06/03/2000).
Successivamente, il giudice di legittimità, pronunciandosi, a sezioni unite, su una questione riguardante la solidarietà e gli effetti su di essa nelle ipotesi di estinzione dell'obbligazione in caso di omessa tempestiva notificazione della violazione, ha affrontato, in motivazione, anche la problematica riguardante la posizione dell'obbligato solidale di cui all'art.6 cit. in caso di morte del trasgressore. Ebbene, la Suprema Corte, a SS.UU., con la
Sentenza n.22082 del 22/09/2017, ha chiarito in motivazione che “nel nostro ordinamento l'illecito amministrativo nasce e si struttura nella sua autonomia mediante successive leggi di depenalizzazione di omologhe fattispecie di reato.
La norma dell'art. 7 legge n. 689/81, in base alla quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, era presente tal quale nei rispettivi artt. 4 delle leggi nn. 317/67 e 706/75, e si coordina oggi con il principio della natura personale della responsabilità amministrativa (art. 3, primo comma, legge n. 689/81), al pari e a somiglianza di quella penale (art. 27, primo comma, Cost.). Ed è stata poi richiamata nei rispettivi artt. 23, primo comma, dei D.P.R. nn. 454/87 e 148/88, in materia valutaria. Da ciò la giurisprudenza di questa Corte ha tratto che tale principio si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giustificativa nel carattere afflittivo di tali sanzioni che le riconduce all'ambito del diritto punitivo, accentuandone - quindi - la stretta inerenza alla persona del trasgressore (così la sentenza n. 10823/96; conformi, le nn.
7515/96 e 12853/97). Dunque, la morte dell'autore della violazione determina, in base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue
3 è lo stesso illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p. nell'ipotesi di morte del reo prima della condanna. Di riflesso, viene meno
l'intero apparato "plurisanzionatorio" di cui si è appena detto, ormai privo della sua primigenia e fondativa giustificazione. Ma al di là del distinguo appena proposto tra estinzione dell'illecito ed estinzione del relativo trattamento sanzionatorio (che pure potrebbe legittimamente criticarsi per il fatto che sia l'art. 7, sia l'art. 14, ultimo comma, legge n. 689/81 parlano solo
e allo stesso modo della "obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione"), il venir meno anche della responsabilità solidale nel caso di morte del trasgressore deriva ineluttabilmente dalla circostanza che, comunque, il regresso non potrebbe più essere esercitato. Ammetterne la conservazione verso gli eredi contraddirebbe l'esplicita esclusione dell'obbligazione di pagamento dal fenomeno successorio, non ipotizzabile a corrente alternata e a seconda della persona del creditore (e tenuto ulteriormente conto del fatto che il regresso, come si è innanzi detto, riguarda l'aspetto privatistico della sequenza obbligatoria generata dalla commissione dell'illecito).”.
In seguito a tale pronuncia l'orientamento del giudice di legittimità è rimasto costante (cfr., per esempio, Sez. 2^, Ordinanza n. 21265 del
05/10/2020), orientamento dal quale questo Collegio non ha ragione per discostarsi.
In conclusione, pertanto, l'intervenuto decesso del trasgressore _1
, comporta, per un verso l'intrasmissibilità dell'obbligazione di
[...]
pagamento nei confronti dei suoi eredi, oggi costituiti in giudizio, per altro verso il venir meno della solidarietà e, quindi, dell'obbligazione di pagamento anche nei confronti della TÀ , con conseguente riforma Controparte_4
della sentenza impugnata e declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del venir meno dell'interesse di entrambe le parti all'accertamento del merito della sanzione irrogata, vanno compensate per intero.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto da al quale sono succeduti nel processo _1
in seguito al suo decesso gli eredi e RAGGI Persona_1 CP
4 , e nei confronti di CP_3 Controparte_4 [...]
avverso la sentenza Controparte_5
n.360/2023, pubblicata il 30/11/2023, del Tribunale di Terni, quale Giudice del lavoro, così provvede:
A. In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
B. Compensa per intero fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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