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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
MENGONI ENRICO, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini, 1 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2660 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1900 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1490 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 924 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare 4 avvisi di accertamento – emessi dal Comune di Viareggio – relativi ad IMU 2020, 2021, 2022 e 2023.
Premesso di essere proprietario di 20 immobili nel territorio comunale, evidenzia che, con riguardo ai 5 che compongono lo stabilimento balneare “il Società_1”, l'imposta municipale non sarebbe dovuta quanto al 2020, e sarebbe dovuta soltanto per il secondo semestre quanto al 2021 (in parte qua pagata dal ricorrente), in forza delle disposizioni emesse a seguito dell'emergenza derivante da epidemia Covid. Evidenzia, ancora, che l'attività in questione sarebbe esercitata dal ricorrente per il tramite della propria società, “Società_1 snc”, di cui lui sarebbe socio al 50%, con qualifica di socio lavoratore, così da emergere la gestione diretta dello stabilimento, da parte dello stesso. Quanto, poi, ad un altro immobile interessato dagli avvisi impugnati, il contribuente rappresenta trattarsi di abitazione principale, dunque non sottoposta ad IMU. In relazione, ancora, ad un altro immobile, lo stesso ricorrente sostiene di averlo venduto con atto del 28/12/2021, così che l'imposta non sarebbe dovuta per gli anni successivi. Infine, si evidenzia l'eccedenza di talune somme pagate, per le quali il Ricorrente_1 annuncia un'istanza di rimborso.
Si è costituito il Comune di Viareggio, sostenendo innanzitutto l'infondatezza della domanda quanto allo stabilimento balneare;
in particolare, si evidenzia che non sarebbero state presentate né l'autodichiarazione fiscale né la dichiarazione IMU, necessarie per ottenere gli sgravi fiscali disposti dalla “normativa Covid”, e che, in ogni caso, l'attività dello stabilimento sarebbe esercitata da una società (“Società_1 di Ricorrente_1
s.n.c.”), dunque da un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica ricorrente, che, pertanto, non potrebbe beneficiare delle disposizioni di favore richiamate, in quanto insuscettibili di interpretazione analogica. Per contro, il ricorso è ritenuto fondato quanto all'immobile identificato al foglio 14 mapp. 12 sub.
13, adibito ad abitazione principale del contribuente, così proponendo la rettifica dell'avviso impugnato nella misura di 12.197 euro.
Il ricorrente ha depositato documenti ulteriori ed una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato nei limitati termini che seguono.
Preliminarmente, la Corte osserva che l'impugnazione merita accoglimento quanto all'immobile posto alla
Indirizzo_1 e censito al NCEU al foglio 14, mappale 12, subalterno 13, che costituisce abitazione principale del ricorrente, dunque esente da IMU. La stessa amministrazione resistente, peraltro, ha riconosciuto l'errore, nelle proprie controdeduzioni, provvedendo a sgravare la somma, dunque ormai estranea alla materia del contendere.
Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto all'immobile censito al NCEU al foglio 14, mappale 750, subalterno 1, che il ricorrente ha documentato essere stato venduto in data 28/12/2021 con atto ai rogiti del Notaio Nominativo_1: l'IMU, pertanto, non è dovuta a suo carico quanto al 2022 ed al 2023, come peraltro riconosciuto in udienza dal Comune resistente. Anche tale profilo, dunque, è ormai estraneo alla materia del contendere.
Con riguardo, poi, agli immobili che compongono lo stabilimento balneare “il Società_1”, unico oggetto residuo del ricorso, si osserva innanzitutto che l'art. 177, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce, al primo comma, lett. a), che “In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa ad immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali”.
L'art. 78, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020,
n. 126, ha poi ribadito il medesimo principio, specificando, al comma 2, che “Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».” Proprio in relazione a queste, peraltro, già il d.l. n.
34 del 2020 aveva stabilito all'art. 61, comma 2 – come evidenziato dal Comune di Viareggio – che “Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del
20 marzo 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020”, poi estesa anche alle annualità 2021 e 2022. Identica dicitura, peraltro, era presente anche nel richiamato art. 177, comma 3, dello stesso d.l. n. 34 del 2020, in forza del quale “Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.”
Le stesse disposizioni sono state poi confermate:
a) dall'art. 9, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020,
n. 176, in forza del quale “Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”;
b) dall'art. 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149;
c) dall'art. 1, d.l. 23 novembre 2020, n. 154;
d) dall'art. 8, d.l. 30 novembre 2020, n. 157, in forza del quale “Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma
1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni”;
e) dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178, che ha esentato dalla prima rata IMU 2021, tra gli altri, gli stabilimenti balneari marittimi.
Così sommariamente ricostruito il quadro normativo, all'evidenza complesso alla luce dell'eccezionalità dell'emergenza da fronteggiare, la Corte osserva che - con riguardo agli immobili costituenti lo stabilimento balneare “il Società_1” - la questione da affrontare concerne, primariamente, il complesso obbligo dichiarativo, per come riconosciuto dalla legge a carico dei beneficiari degli aiuti in oggetto.
In ordine a tale profilo, che si rivelerà assorbente su ogni altra questione, questa Corte aderisce innanzitutto all'indirizzo, sorto in sede di merito tributario (Corte di giustizia di Venezia, sent. n. 256 del 24/4/2025), in forza del quale il proprietario di un immobile adibito ad attività di ricezione turistica non è tenuto a presentare apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal pagamento IMU per le strutture ricettive nel periodo
COVID, in quanto trattasi di beneficio previsto ex lege, non riconducibile ad una variazione di dati o elementi in fatto rispetto ai precedenti esercizi e rilevanti ai fini dell'imposta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto le doglianze del contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso per mancato riconoscimento dell'esenzione per l'esercizio 2020 sull'assunto che il contribuente non avesse presentato la dichiarazione, invece, dovuta, quando intervengono variazioni della consistenza dei beni e rilevanti ai fini dell'imposta).
In ogni caso, e qualora si opinasse diversamente, la Corte rileva che il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione IMU per gli anni di interesse, senza ottenere alcuna contestazione dal Comune resistente.
Questa dichiarazione, tuttavia, non costituisce l'unica che l'interessato era tenuto a presentare, al fine di beneficiare dell'aiuto di Stato in materia di IMU.
Il già richiamato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», presente - quanto a limiti e condizioni da rispettare – sin dall'art. 177, comma
3, d.l. n. 34 del 2020, proprio in materia, prescrive, infatti, che l'interessato debba presentare un'apposita autodichiarazione con la quale attesta l'esistenza delle condizioni per ottenere il beneficio (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1. e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19). Sotto la voce
“Conferimento dei dati”, tale dichiarazione prevede espressamente che “I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente (corsivo dell'estensore) al fine di potersi avvalere delle disposizioni previste dai commi da 13 a 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021”. Ebbene, come l'art. 1, comma 13, lett. a), d.l. n. 41 del 2001, richiama espressamente, tra le altre norme, l'art. 177, d.l. n. 34 del
2020, capostipite qui in materia, altrettanto fa il decreto del MEF dell'11/12/2021, stabilendo che “I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»,
e successive modificazioni (comma 1); ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 della comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione di cui al comma 1”, ulteriori condizioni (comma 2), lì di seguito riportate.
In senso contrario alla natura obbligatoria di questa dichiarazione, oltre che all'esclusione dei benefici IMU in esame dalla categoria degli aiuti di Stato, argomenti sostenuti dal ricorrente in memoria, non rileva peraltro quanto riportato sul sito dell'Agenzia delle entrate – alla voce “Risposte alle domande più frequenti” – proprio sul tema “Autodichiarazione rispetto requisiti Temporary framework”, richiamata dallo stesso contribuente.
La Corte osserva, infatti, che la frase menzionata – “Le agevolazioni IMU non possono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS dei modelli REDDITI (rigo RS401) in quanto trattasi di aiuti non gestiti dall'Agenzia delle entrate e che non “transitano” nei modelli di dichiarazione dei redditi. Gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli di dichiarazione dei redditi, infatti, sono solo quelli fiscali per i quali l'Agenzia è tenuta alla registrazione nel RNA ai sensi dell'art. 10 del Regolamento approvato con il d.m. n.
115 del 2017 e che trovano esposizione anche in altri righi delle predette dichiarazioni diversi dal rigo RS401
(a parte quale eccezione quale, ad esempio, i CFP erogati dall'Agenzia che vanno esposti unicamente nel citato rigo RS401 dei modelli REDDITI 2022)” – non esclude affatto la natura di aiuto di Stato propria del beneficio IMU in oggetto, invero pacifica (già dal reiterato richiamo al Temporary Framework, che proprio a questi aiuti si riferisce), né l'obbligo di rendere la dichiarazione in questione, ripetutamente riportato nei testi citati, ma si limita a fornire chiarimenti quanto alla compilazione della (diversa) dichiarazione dei redditi.
Del resto, nell'incipit di queste risposte sul sito dell'Agenzia, si legge – quale definizione dell'autodichiarazione in esame – che “I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»,
e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del
Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale. Nell'autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004.”
Tutto ciò premesso, risulta pacifico che questa dichiarazione, sebbene necessaria per poter beneficiare degli aiuti, non sia stata presentata da alcuno, nel caso di specie, con conseguente obbligo di versamento dell'IMU. Ne consegue il rigetto del ricorso in questa parte residua, con evidente assorbimento dell'ulteriore questione, concernente il rapporto tra proprietario dello stabilimento e gestore dell'attività, invero non rilevante alla luce della decisiva omissione appena riscontrata.
La complessità della materia, ed il riconoscimento della fondatezza degli argomenti difensivi – da parte del
Comune – nei termini già richiamati, giustifica, peraltro, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso con compensazione delle spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
MENGONI ENRICO, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 367/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini, 1 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2660 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1900 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1490 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 924 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare 4 avvisi di accertamento – emessi dal Comune di Viareggio – relativi ad IMU 2020, 2021, 2022 e 2023.
Premesso di essere proprietario di 20 immobili nel territorio comunale, evidenzia che, con riguardo ai 5 che compongono lo stabilimento balneare “il Società_1”, l'imposta municipale non sarebbe dovuta quanto al 2020, e sarebbe dovuta soltanto per il secondo semestre quanto al 2021 (in parte qua pagata dal ricorrente), in forza delle disposizioni emesse a seguito dell'emergenza derivante da epidemia Covid. Evidenzia, ancora, che l'attività in questione sarebbe esercitata dal ricorrente per il tramite della propria società, “Società_1 snc”, di cui lui sarebbe socio al 50%, con qualifica di socio lavoratore, così da emergere la gestione diretta dello stabilimento, da parte dello stesso. Quanto, poi, ad un altro immobile interessato dagli avvisi impugnati, il contribuente rappresenta trattarsi di abitazione principale, dunque non sottoposta ad IMU. In relazione, ancora, ad un altro immobile, lo stesso ricorrente sostiene di averlo venduto con atto del 28/12/2021, così che l'imposta non sarebbe dovuta per gli anni successivi. Infine, si evidenzia l'eccedenza di talune somme pagate, per le quali il Ricorrente_1 annuncia un'istanza di rimborso.
Si è costituito il Comune di Viareggio, sostenendo innanzitutto l'infondatezza della domanda quanto allo stabilimento balneare;
in particolare, si evidenzia che non sarebbero state presentate né l'autodichiarazione fiscale né la dichiarazione IMU, necessarie per ottenere gli sgravi fiscali disposti dalla “normativa Covid”, e che, in ogni caso, l'attività dello stabilimento sarebbe esercitata da una società (“Società_1 di Ricorrente_1
s.n.c.”), dunque da un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica ricorrente, che, pertanto, non potrebbe beneficiare delle disposizioni di favore richiamate, in quanto insuscettibili di interpretazione analogica. Per contro, il ricorso è ritenuto fondato quanto all'immobile identificato al foglio 14 mapp. 12 sub.
13, adibito ad abitazione principale del contribuente, così proponendo la rettifica dell'avviso impugnato nella misura di 12.197 euro.
Il ricorrente ha depositato documenti ulteriori ed una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato nei limitati termini che seguono.
Preliminarmente, la Corte osserva che l'impugnazione merita accoglimento quanto all'immobile posto alla
Indirizzo_1 e censito al NCEU al foglio 14, mappale 12, subalterno 13, che costituisce abitazione principale del ricorrente, dunque esente da IMU. La stessa amministrazione resistente, peraltro, ha riconosciuto l'errore, nelle proprie controdeduzioni, provvedendo a sgravare la somma, dunque ormai estranea alla materia del contendere.
Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto all'immobile censito al NCEU al foglio 14, mappale 750, subalterno 1, che il ricorrente ha documentato essere stato venduto in data 28/12/2021 con atto ai rogiti del Notaio Nominativo_1: l'IMU, pertanto, non è dovuta a suo carico quanto al 2022 ed al 2023, come peraltro riconosciuto in udienza dal Comune resistente. Anche tale profilo, dunque, è ormai estraneo alla materia del contendere.
Con riguardo, poi, agli immobili che compongono lo stabilimento balneare “il Società_1”, unico oggetto residuo del ricorso, si osserva innanzitutto che l'art. 177, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce, al primo comma, lett. a), che “In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa ad immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali”.
L'art. 78, comma 1, lett. a), d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020,
n. 126, ha poi ribadito il medesimo principio, specificando, al comma 2, che “Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».” Proprio in relazione a queste, peraltro, già il d.l. n.
34 del 2020 aveva stabilito all'art. 61, comma 2 – come evidenziato dal Comune di Viareggio – che “Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del
20 marzo 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020”, poi estesa anche alle annualità 2021 e 2022. Identica dicitura, peraltro, era presente anche nel richiamato art. 177, comma 3, dello stesso d.l. n. 34 del 2020, in forza del quale “Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.”
Le stesse disposizioni sono state poi confermate:
a) dall'art. 9, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020,
n. 176, in forza del quale “Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”;
b) dall'art. 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149;
c) dall'art. 1, d.l. 23 novembre 2020, n. 154;
d) dall'art. 8, d.l. 30 novembre 2020, n. 157, in forza del quale “Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma
1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni”;
e) dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178, che ha esentato dalla prima rata IMU 2021, tra gli altri, gli stabilimenti balneari marittimi.
Così sommariamente ricostruito il quadro normativo, all'evidenza complesso alla luce dell'eccezionalità dell'emergenza da fronteggiare, la Corte osserva che - con riguardo agli immobili costituenti lo stabilimento balneare “il Società_1” - la questione da affrontare concerne, primariamente, il complesso obbligo dichiarativo, per come riconosciuto dalla legge a carico dei beneficiari degli aiuti in oggetto.
In ordine a tale profilo, che si rivelerà assorbente su ogni altra questione, questa Corte aderisce innanzitutto all'indirizzo, sorto in sede di merito tributario (Corte di giustizia di Venezia, sent. n. 256 del 24/4/2025), in forza del quale il proprietario di un immobile adibito ad attività di ricezione turistica non è tenuto a presentare apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal pagamento IMU per le strutture ricettive nel periodo
COVID, in quanto trattasi di beneficio previsto ex lege, non riconducibile ad una variazione di dati o elementi in fatto rispetto ai precedenti esercizi e rilevanti ai fini dell'imposta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto le doglianze del contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso per mancato riconoscimento dell'esenzione per l'esercizio 2020 sull'assunto che il contribuente non avesse presentato la dichiarazione, invece, dovuta, quando intervengono variazioni della consistenza dei beni e rilevanti ai fini dell'imposta).
In ogni caso, e qualora si opinasse diversamente, la Corte rileva che il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione IMU per gli anni di interesse, senza ottenere alcuna contestazione dal Comune resistente.
Questa dichiarazione, tuttavia, non costituisce l'unica che l'interessato era tenuto a presentare, al fine di beneficiare dell'aiuto di Stato in materia di IMU.
Il già richiamato «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», presente - quanto a limiti e condizioni da rispettare – sin dall'art. 177, comma
3, d.l. n. 34 del 2020, proprio in materia, prescrive, infatti, che l'interessato debba presentare un'apposita autodichiarazione con la quale attesta l'esistenza delle condizioni per ottenere il beneficio (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1. e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19). Sotto la voce
“Conferimento dei dati”, tale dichiarazione prevede espressamente che “I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente (corsivo dell'estensore) al fine di potersi avvalere delle disposizioni previste dai commi da 13 a 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021”. Ebbene, come l'art. 1, comma 13, lett. a), d.l. n. 41 del 2001, richiama espressamente, tra le altre norme, l'art. 177, d.l. n. 34 del
2020, capostipite qui in materia, altrettanto fa il decreto del MEF dell'11/12/2021, stabilendo che “I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»,
e successive modificazioni (comma 1); ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 della comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione di cui al comma 1”, ulteriori condizioni (comma 2), lì di seguito riportate.
In senso contrario alla natura obbligatoria di questa dichiarazione, oltre che all'esclusione dei benefici IMU in esame dalla categoria degli aiuti di Stato, argomenti sostenuti dal ricorrente in memoria, non rileva peraltro quanto riportato sul sito dell'Agenzia delle entrate – alla voce “Risposte alle domande più frequenti” – proprio sul tema “Autodichiarazione rispetto requisiti Temporary framework”, richiamata dallo stesso contribuente.
La Corte osserva, infatti, che la frase menzionata – “Le agevolazioni IMU non possono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS dei modelli REDDITI (rigo RS401) in quanto trattasi di aiuti non gestiti dall'Agenzia delle entrate e che non “transitano” nei modelli di dichiarazione dei redditi. Gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli di dichiarazione dei redditi, infatti, sono solo quelli fiscali per i quali l'Agenzia è tenuta alla registrazione nel RNA ai sensi dell'art. 10 del Regolamento approvato con il d.m. n.
115 del 2017 e che trovano esposizione anche in altri righi delle predette dichiarazioni diversi dal rigo RS401
(a parte quale eccezione quale, ad esempio, i CFP erogati dall'Agenzia che vanno esposti unicamente nel citato rigo RS401 dei modelli REDDITI 2022)” – non esclude affatto la natura di aiuto di Stato propria del beneficio IMU in oggetto, invero pacifica (già dal reiterato richiamo al Temporary Framework, che proprio a questi aiuti si riferisce), né l'obbligo di rendere la dichiarazione in questione, ripetutamente riportato nei testi citati, ma si limita a fornire chiarimenti quanto alla compilazione della (diversa) dichiarazione dei redditi.
Del resto, nell'incipit di queste risposte sul sito dell'Agenzia, si legge – quale definizione dell'autodichiarazione in esame – che “I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»,
e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del
Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale. Nell'autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004.”
Tutto ciò premesso, risulta pacifico che questa dichiarazione, sebbene necessaria per poter beneficiare degli aiuti, non sia stata presentata da alcuno, nel caso di specie, con conseguente obbligo di versamento dell'IMU. Ne consegue il rigetto del ricorso in questa parte residua, con evidente assorbimento dell'ulteriore questione, concernente il rapporto tra proprietario dello stabilimento e gestore dell'attività, invero non rilevante alla luce della decisiva omissione appena riscontrata.
La complessità della materia, ed il riconoscimento della fondatezza degli argomenti difensivi – da parte del
Comune – nei termini già richiamati, giustifica, peraltro, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso con compensazione delle spese.