Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RGV. n. 643 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Cuomo Aurelia Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.V.G N. 643/2024 , avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) ” promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. RISPOLI LUCREZIA e dall'Avv. D'AURIA DEL MEDICO DIAMANTE, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso nonché alla memoria di costituzione, di nuovo difensore, del 22.11.2024; ricorrenti nonché
il PM in sede parte necessaria
-------------------------------
In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono regolamentarsi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le questioni concerni l'affido, il mantenimento ed il diritto di visita del genitore non domiciliatario, relative alla minore nata il [...] a [...]
Nocera Inferiore prevedendo che:
- 1) Sull'affido della minore Disporre che la minore , sia affidata ad entrambi i Persona_1 genitori secondo le disposizioni dell'“affido condiviso” con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore (salute, istruzione, attività ludico-ricreative ecc.). La responsabilità genitoriale sulla minore spetta ad entrambi i genitori, fermo restando il diritto di ciascun genitore di adottare le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della minore nei rispettivi periodi di convivenza senza il consenso dell'altro genitore. La minore potrà trascorrere due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 che si indicano nel martedì e giovedì, con la possibilità per esigenze lavorative di poter mutare il giorno, previo accordo telefonico e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludicoricreative della minore nonché a week end alternati dal sabato pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 20:000 della domenica durante il periodo invernale e dalle ore 16:00 alle ore 21,00 della domenica durante il periodo estivo con pernotto a casa del padre. Le parti espressamente pattuiscono che, nel caso in cui per esigenze o cambiamento di lavoro, il padre non possa trascorrere il detto giorno con la minore, sarà consentito al sig. di poter Pt_2 cambiare il detto giorno previa comunicazione telefonica alla madre e compatibilmente con le esigenze della minore. Relativamente alle vacanze natalizie, si propone il seguente calendario: la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre, la vigilia di Capodanno con il padre, il giorno di Capodanno con la madre, il giorno dell'Epifania con il padre a partire dalle prossime vacanze natalizie 2024, alternandosi per il futuro. Le parti pattuiscono che la minore potrà trascorrere i suddetti giorni presso la casa del padre che la preleverà presso l'abitazione della madre alle ore 10:00 del mattino e provvederà a riaccompagnarla a casa alle ore 10,00 del giorno successivo. Per quanto concerne le vacanze pasquali si propone che la minore potrà trascorrere il giorno di Pasqua 2025 con la madre e il lunedì in albis con il padre, alternando le festività negli anni a seguire e sempre con l'orario dalle 10:00 del mattino del giorno festivo alle ore 10:00 del giorno successivo. Per quanto concerne le altre festività, si propone che a partire da quest'anno la minore trascorrerà il 15 agosto con la madre, il primo novembre e l'8 dicembre con il padre, il 25 aprile 2024 con la madre e il primo maggio 2024 con il padre, il 2 giugno 2024 con la madre alternandosi poi per il futuro, sempre con i medesimi orari di cui sopra. Per quanto riguarda il compleanno e l'onomastico del padre le parti convengono che la minore potrà trascorrere la festa del papà e il giorno del compleanno ed onomastico del padre con quest'ultimo. Per quanto riguarda la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico della madre la minore potrà trascorrere la giornata con la stessa. Nel caso in cui una di queste ultime festività coincida con un giorno in cui la minore sta con il padre si propone che le parti possano concordemente cambiare nella detta circostanza il giorno da trascorrere con il padre sempre nei medesimi orari pattuiti. Per quanto concerne il compleanno ed onomastico della minore e in occasione del sacramento della Prima Comunione e della Cresima, ove possibile, le parti si impegnano a collaborare per una festa congiunta presso una ludoteca o altro luogo specializzato, ovvero in mancanza di accordo, si propone che sarà festeggiato a pranzo con la madre e a cena con il padre, alternandosi per il futuro. Per quanto concerne le ferie estive le parti pattuiscono che la minore possa trascorrere 15 giorni di ferie con il padre anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. Analogo periodo è riconosciuto anche alla madre. Le parti convengono altresì che nei giorni di ferie della madre i giorni previsti con il padre saranno poi recuperati successivamente in altre date concordate dalle parti.
2. Sul mantenimento della minore Su tale precipuo aspetto il Sig. si impegna a corrispondere, a decorrere dal mese di Parte_2 aprile 2024 mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250,00 a titolo di concorso per il mantenimento della figlia, sulle coordinate IBAN che gli saranno comunicate dalla madre. Tale contributo sarà soggetto, come per legge, alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT. A tale somma si aggiunge la percezione dell'assegno familiare, attualmente corrispondente alla somma di euro 150,00 circa mensili interamente a favore della sig.ra . Parte_1
3. Sulle spese straordinarie Per quanto concerne le spese straordinarie, le parti pattuiscono che sig. provveda al CP_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Al fine di evitare ogni possibile contrasto futuro si propone che solo per quanto riguarda le spese mediche, le analisi e gli esami diagnostici ritenuti necessari dal pediatra ASL per i farmaci da questi prescritti e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa, divise, spese dell'asilo, gite d'istruzione di un giorno) non sia necessaria alcuna preventiva concertazione tra i due genitori. Per quanto concerne le ulteriori spese straordinarie quali: visite Mediche presso pediatra non convenzionato, visite chirurgiche (compresi i costi di degenza), visite e cure odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, spese Scolastiche: rette scolastiche per pre-scuola e/o doposcuola, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggi e relative utenze eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative, costi per iscrizione e frequentazione corsi sportivi, artistici, formativi e ricreativi oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, le stesse dovranno essere approvate e concordate da entrambi i genitori, con diritto del genitore che le ha anticipate ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell'altro genitore, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta. Le parti concordano per evitare future incomprensioni che in caso di spese straordinarie, la mancata risposta entro 7 giorni equivale ad accettazione.
4. Sui rapporti tra le parti e sugli adempimenti burocratici nell'interesse della minore Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto vicendevole e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno della figlia con ciascuno di essi, con il precipuo obbligo di tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Le parti si danno autorizzazione reciproca al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. Le parti si impegnino altresì a collaborare per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della vita della minore (ad esempio autorizzazioni scolastiche, rilascio documenti ecc.), pattuendo, altresì, che ciascun genitore sia in possesso di copia dei documenti di identità e del codice fiscale della minore. Le parti si impegnano a comunicare congiuntamente all'inizio di ciascun anno scolastico all'asilo e/o alla scuola della minore il nominativo delle persone che, in caso di impedimento del genitore, possano accompagnare o a prelevare la minore a scuola o all'asilo. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Le spese del presente accordo si intendono interamente compensate tra le parti”;
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato ab initio e contenente i patti come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro, alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum, all'uopo precisando come, in relazione alle condizioni di cui al punto n. 4, il Tribunale si limiterà a prenderne atto, giacché statuizione non suscettibile di avere contenuto dispositivo, giacché conseguenza di una libera ed autonoma determinazione delle parti;
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c., dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da e Parte_1 [...]
di cui ai punti, sopra riportati, dal n. 1 al n. 3, prendendo atto delle residue Pt_2 disposizioni concordate di cui al punto n. 4, tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento. Compensa le spese di lite, dando atto che e sono parti Parte_1 Parte_2 provvisoriamente ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio, rispettivamente, del 03.04.2024 e del 24.04.2024.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, il 05.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo