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- 1. Quale l’interpretazione delle clausole del bando dal contenuto non univoco?Accesso limitatoAntonella D'Alessandro · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 17/02/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04535/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4535 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Xvivo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 940240560F, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Griselli, Marco Salina, Cinthia Pinotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Estar – Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 471/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Estar – Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Aferetica S.r.l.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il pres. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 8260/2024 che ha disposto una verificazione fissando per il merito l’udienza del 10.4.2025;
Vista l’indisponibilità del verificatore, comunicata in data 5.2.2025;
Ritenuto pertanto necessario sostituire il verificatore, confermando, nel resto, contenuto e modalità della verificazione, salvo quanto a data dell’udienza e anticipo del compenso al verificatore;
Considerato che il presente giudizio verte in merito alla fornitura di un “Sistema di perfusione ex-vivo del graft epatico a scopo di trapianto di fegato da donatore CD (donazione con criteri cardiaci o donazione a cuore non battente)”;
Rilevato che secondo la legge di gara il sistema in questione deve consentire “a seconda delle necessità cliniche, di poter essere impiegato a temperatura regolabile, dalle condizioni ipotermiche (4-11°C), alle subnormotermiche (25°C), alla normotermia (32-37°C)”;
Considerato altresì che una delle questioni controverse attiene alla necessità o meno che il sistema, in condizioni ipotermiche, debba – o meno - poter esser regolabile non solo nel (generico) range 4/11 gradi, ma in ciascuno degli indicati gradi di temperatura;
Ritenuto a questo proposito necessario, al fine del decidere, disporre verificazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm. disporre quanto segue:
a) nomina verificatore il Direttore dell’U.O.C. “Chirurgia epatobiliare e trapianti” del Policlinico Tor Vergata di Roma, con autorizzazione ad accedere al fascicolo di causa, nonché a delegare l’incarico ad altro dirigente medico della medesima unità; la facoltà di delega dovrà essere esercitata nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e il nome del delegato dovrà essere comunicato alla segreteria della Sezione;
b) il verificatore, che non deve versare in condizione d’incompatibilità rispetto alle parti del presente giudizio, dovrà fornire motivata e documentata risposta al seguente quesito: “indichi il verificatore se nel trapianto di fegato da donatore CD possano darsi necessità cliniche che richiedano la regolazione del sistema di perfusione ex-vivo del graft epatico, in condizioni di ipotermia, mediante selezione specifica di una temperatura ricompresa fra i 4 e gli 11 gradi, ovvero se all’interno di tale range non sia necessario, a fini clinici, individuare e selezionare una temperatura specifica”;
c) la predetta verificazione dovrà effettuarsi, senza la presenza del Giudice e senza contraddittorio delle parti, con le seguenti modalità: l’organismo verificatore redigerà una relazione che dovrà essere depositata nel presente giudizio di appello entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero, in caso di delega, entro sessanta giorni dalla ricezione della delega;
d) fissa un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di euro duemila/00, posto provvisoriamente a carico dell’appellante principale, il quale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza dovrà corrispondere detto importo;
e) ai fini della liquidazione del compenso definitivo, il verificatore ha l’onere di depositare la nota del compenso e delle spese nel termine di decadenza previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cento giorni dal compimento dell’incarico, quanto al compenso e spese, e duecento giorni quanto alle eventuali spese di trasferta), che deve intendersi decorrente dalla data del deposito in giudizio della relazione finale.
Ritenuto di dover fissare per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 12 giugno 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 12 giugno 2025.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti e al verificatore incaricato, a quest’ultimo con ogni mezzo utile ad assicurarne l’effettiva ricezione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO