TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/08/2025, n. 7354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7354 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, dott. Laura Bajardi, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di previdenza iscritta al R.G. 28595/22 promossa DA elettivamente domiciliato presso l'Avv. R. SARRA che lo Parte_1 rappresenta e difende - opponente - CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARÌ che lo rappresenta e difende - opposto - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Giudice di dichiarare l'illegittimità dell'AVA 39720220013665581 con cui gli ha contestato il CP_1 mancato pagamento di contributi per il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 in relazione alla Gestione Commercianti. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha sostanzialmente sostenuto l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla predetta Gestione, con conseguente insussistenza del credito rivendicato, la carenza della contestazione effettuata dall' , la CP_1 contraddittorietà della motivazione. L'istituto opposto si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda, ribadendo la correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso. Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta. Nel merito, si ritiene che l' non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza, in CP_1 capo al dei presupposti a base dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Pt_1
Commercianti, che sulla base della l. 662/96 sussiste per coloro che: 1) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
2) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi di gestione;
3) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4) siano in possesso (per quel che qui rileva) di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri e ruoli (art. 1 c. 203); il comma 208 della stessa disposizione dispone che ove i soggetti di cui sopra esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, gli stessi sono iscritti in quella prevista per l'attività svolta in misura prevalente. Con il ricorso in esame l'opponente ha contestato la sussistenza dei requisiti di cui sopra, riferendo di essersi limitato a curarsi dell'amministrazione della AK srls., intrattenendo i rapporti con gli istituti di credito e occupandosi della gestione della contabilità della società, senza esercitare potere gerarchico e direttivo sui dipendenti e senza svolgere attività di socio lavoratore, in quanto impegnato con l'attività di web designer. L' ha dato atto che l'AVA qui impugnato si fonda sul presupposto formale della CP_1 qualità del ricorrente quale socio unico della AK srl., attiva nel settore Commercio/Turismi /Servizi, come da comunicazione della Camera di Commercio di iscrizione del Registro delle Imprese e inizio attività dal 23.9.16. Si osserva in breve che, ove l'attività svolta dal socio amministratore in relazione all'impresa non sia connotata dai requisiti di abitualità e prevalenza, giurisprudenza qui condivisa ritiene che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione Commercianti non sorga. Perché un socio possa essere iscritto alla Gestione Commercianti lo stesso deve effettivamente operare quale socio di lavoro ex art. 1, c. 203, lett. c l. 662/96, cioè svolgere attività lavorativa con abitualità e prevalenza, differente da quella che lo stesso eventualmente esplichi anche quale amministratore, in quanto le stesse si pongono su piani giuridici differenti. Ne consegue che, ai fini della richiesta di contribuzione relativa alla Gestione predetta, l' è gravato dall'onere di dimostrare l'effettiva posizione ricoperta all'interno della CP_1 società, provando che l'attività sia resa secondo il criterio sopra esposto di abitualità e prevalenza. Quanto agli esiti della prova testimoniale in relazione ai fatti di causa, si riporta di seguito il contenuto delle narrazioni rese dai testi esaminati, sulla cui attendibilità non emergono dubbi. Teste Filotico: “conosco il ricorrente (…) siamo stati colleghi circa 10 anni fa presso AMD che si occupava di pubblicità. Art. 4 sono stata dipendente AK srls. - che si occupava di pubblicità - fino al 2022 dal 2016 o 2017, non ricordo meglio;
era il Pt_1 titolare AK e io sono stata sua dipendente;
non ho fatto causa alla società (…) io ero regolarizzata;
mi occupavo di relazioni con i clienti;
io ero l'unica dipendente;
la parte creativa della pubblicità commissionata era curata da consulenti esterni;
mi capitava anche di trasmettere a richieste dei clienti in materia di comunicazione, sempre Pt_1 sotto l'aspetto creativo. Io lavoravo dal lunedì al venerdì con orario 9.00-16.00, dipendeva dagli impegni della giornata;
era presente spesso;
(…) si Pt_1 Pt_1 occupava della creazione di siti WEB e della parte digitale;
era prevalentemente lui ad occuparsi di tale settore;
non so precisare altro sull'attività di . Io percepivo una Pt_1 retribuzione mensile, non so se e come fosse remunerato (…) La mia attività non Pt_1 richiedeva specifiche direttive;
io in caso di assenza o ritardo mi giustificavo con;
Pt_1 era che mi retribuiva ogni mese. ADR la AK aveva un solo cliente importante, Pt_1
e cioè la Conferenza Episcopale (CEI); non aveva altri clienti;
pertanto la sola mia presenza era sufficiente a gestire il rapporto. Non so chi si occupasse della contabilità della AK;
io avevo un listino sulla base del quale facevo preventivi per i servizi richiesti da CEI”. Teste “sono il commercialista del ricorrente e della AK srls. dall'inizio Tes_1 dell'attività quanto a quest'ultima, e dall'apertura partita IVA quanto a . Art. 4 la Pt_1
AK si occupa di ideazione campagne pubblicitarie, cliente principale è stata la
[...]
fino a circa 4 anni fa;
da quando AK ha perso tale grande cliente si è CP_2 accordata con l'unica dipendente che aveva per la chiusura dal rapporto;
da allora la società non occupa alcun dipendente e è l'unico che presta attività lavorativa. art Pt_1
5; è vero quanto mi indica il Giudice;
art 6 fino a che è stata presente la Parte_2 si limitava a firmare il bilancio e gli inventari e a svolgere le altre attività tipiche dell'amministratore art 7 e 8 è vero, era la che si occupava di seguire i clienti e Pt_2 considerato che AK aveva come cliente principale la , era Controparte_2 sufficiente la sua attività per espletare compiutamente l'attività lavorativa. Art 9 e 10 sono quasi sicuro che non abbia percepito compenso quale amministratore;
da sempre Pt_1
e anche nel 2020 l'opponente emetteva fattura per l'attività di web designer e docente ad un'accademia di cui non ricordo il nome;
era ed è iscritto alla Gestione Separata Pt_1 come lavoratore autonomo”. CP_1
Dalla narrazione della teste emerge come sostanzialmente confermato che: 1) Pt_2
nel periodo per cui è causa, non ha svolto attività diretta e continuativa per conto Pt_1 della società; 2) il lavoro poteva essere agevolmente espletato da un unico dipendente, perché la AK aveva un solo un grande cliente (la Conferenza Episcopale Italiana); 3) la parte creativa dei lavori commissionati era affidata a consulenti esterni;
4) la prestazione svolta dalla dipendente non necessitava di controllo o direzione, perché era la stessa a curare in prima persona tutti gli aspetti legati al lavoro commissionato. Pt_2
A conferma di ciò, anche il teste ha confermato che l'attività svolta da si è Tes_1 Pt_1 limitata alla sola amministrazione della società, mentre l'attività operativa è stata affidata alla sola;
il teste ha anche riferito che emetteva fattura per l'attività di web Pt_2 Pt_1 designer e come docente di un'accademia nel medesimo ambito. Le dichiarazioni testimoniali riportate hanno quindi idoneamente confermato che l'attività di lavoro della AK è stata svolta dall'unica dipendente occupata, mentre non ha Pt_1 contribuito a svolgere attività di controllo o direzione sull'operato di quest'ultima. Va richiamato l'orientamento di legittimità per cui “(…) sono consolidati i precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 26976 del 2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137 del 2018) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto;
8. in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' sono da riferire all'attività lavorativa CP_1 espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le tante, Cass. n. 17639 del 2017);
9. per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr., fra le altre, Cass. n. 12560 del 2017, quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione); 10. la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;
11. i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono, peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le altre, Cass. n. 12560 cit.) (…)” (Cass. 3292/20). Con altro provvedimento (Cass. ord. 3637/20) è stato osservato che “(…) 9. sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n.23782 del 2019); 10. ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area dì applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; 12. è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017); (…)”. Il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata nell'impresa al netto delle attività eventualmente espletate quale amministratore, indipendentemente dal fatto che l'apporto del socio sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) (Cass. 4440/17).
“(…) la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord. 10763/18). Con riferimento all'onere probatorio circa l'effettiva partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza, non risulta che l' abbia adempiuto al proprio CP_1 onere, essendosi lo stesso - nell'ipotesi in esame - limitato ad adottare un controllo d'ufficio, senza verificare preventivamente se l'opponente partecipasse o meno all'attività aziendale di coordinamento o direttiva, né l'abitualità dell'attività espletata o la sua prevalenza. Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di più convincenti argomentazioni da parte convenuta, si deve concludere nel senso dell'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità dell'AVA in contestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità dell'AVA 3972022013665581; condanna l' alle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.000,00 oltre contributo unificato e oneri, da distrarsi. Roma, 23/06/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)
in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARÌ che lo rappresenta e difende - opposto - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto al Giudice di dichiarare l'illegittimità dell'AVA 39720220013665581 con cui gli ha contestato il CP_1 mancato pagamento di contributi per il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 in relazione alla Gestione Commercianti. A fondamento della domanda - lo si rileva in sintesi - ha sostanzialmente sostenuto l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla predetta Gestione, con conseguente insussistenza del credito rivendicato, la carenza della contestazione effettuata dall' , la CP_1 contraddittorietà della motivazione. L'istituto opposto si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda, ribadendo la correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso. Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta. Nel merito, si ritiene che l' non abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza, in CP_1 capo al dei presupposti a base dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Pt_1
Commercianti, che sulla base della l. 662/96 sussiste per coloro che: 1) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
2) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi di gestione;
3) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4) siano in possesso (per quel che qui rileva) di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri e ruoli (art. 1 c. 203); il comma 208 della stessa disposizione dispone che ove i soggetti di cui sopra esercitino contemporaneamente, anche in unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, gli stessi sono iscritti in quella prevista per l'attività svolta in misura prevalente. Con il ricorso in esame l'opponente ha contestato la sussistenza dei requisiti di cui sopra, riferendo di essersi limitato a curarsi dell'amministrazione della AK srls., intrattenendo i rapporti con gli istituti di credito e occupandosi della gestione della contabilità della società, senza esercitare potere gerarchico e direttivo sui dipendenti e senza svolgere attività di socio lavoratore, in quanto impegnato con l'attività di web designer. L' ha dato atto che l'AVA qui impugnato si fonda sul presupposto formale della CP_1 qualità del ricorrente quale socio unico della AK srl., attiva nel settore Commercio/Turismi /Servizi, come da comunicazione della Camera di Commercio di iscrizione del Registro delle Imprese e inizio attività dal 23.9.16. Si osserva in breve che, ove l'attività svolta dal socio amministratore in relazione all'impresa non sia connotata dai requisiti di abitualità e prevalenza, giurisprudenza qui condivisa ritiene che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione Commercianti non sorga. Perché un socio possa essere iscritto alla Gestione Commercianti lo stesso deve effettivamente operare quale socio di lavoro ex art. 1, c. 203, lett. c l. 662/96, cioè svolgere attività lavorativa con abitualità e prevalenza, differente da quella che lo stesso eventualmente esplichi anche quale amministratore, in quanto le stesse si pongono su piani giuridici differenti. Ne consegue che, ai fini della richiesta di contribuzione relativa alla Gestione predetta, l' è gravato dall'onere di dimostrare l'effettiva posizione ricoperta all'interno della CP_1 società, provando che l'attività sia resa secondo il criterio sopra esposto di abitualità e prevalenza. Quanto agli esiti della prova testimoniale in relazione ai fatti di causa, si riporta di seguito il contenuto delle narrazioni rese dai testi esaminati, sulla cui attendibilità non emergono dubbi. Teste Filotico: “conosco il ricorrente (…) siamo stati colleghi circa 10 anni fa presso AMD che si occupava di pubblicità. Art. 4 sono stata dipendente AK srls. - che si occupava di pubblicità - fino al 2022 dal 2016 o 2017, non ricordo meglio;
era il Pt_1 titolare AK e io sono stata sua dipendente;
non ho fatto causa alla società (…) io ero regolarizzata;
mi occupavo di relazioni con i clienti;
io ero l'unica dipendente;
la parte creativa della pubblicità commissionata era curata da consulenti esterni;
mi capitava anche di trasmettere a richieste dei clienti in materia di comunicazione, sempre Pt_1 sotto l'aspetto creativo. Io lavoravo dal lunedì al venerdì con orario 9.00-16.00, dipendeva dagli impegni della giornata;
era presente spesso;
(…) si Pt_1 Pt_1 occupava della creazione di siti WEB e della parte digitale;
era prevalentemente lui ad occuparsi di tale settore;
non so precisare altro sull'attività di . Io percepivo una Pt_1 retribuzione mensile, non so se e come fosse remunerato (…) La mia attività non Pt_1 richiedeva specifiche direttive;
io in caso di assenza o ritardo mi giustificavo con;
Pt_1 era che mi retribuiva ogni mese. ADR la AK aveva un solo cliente importante, Pt_1
e cioè la Conferenza Episcopale (CEI); non aveva altri clienti;
pertanto la sola mia presenza era sufficiente a gestire il rapporto. Non so chi si occupasse della contabilità della AK;
io avevo un listino sulla base del quale facevo preventivi per i servizi richiesti da CEI”. Teste “sono il commercialista del ricorrente e della AK srls. dall'inizio Tes_1 dell'attività quanto a quest'ultima, e dall'apertura partita IVA quanto a . Art. 4 la Pt_1
AK si occupa di ideazione campagne pubblicitarie, cliente principale è stata la
[...]
fino a circa 4 anni fa;
da quando AK ha perso tale grande cliente si è CP_2 accordata con l'unica dipendente che aveva per la chiusura dal rapporto;
da allora la società non occupa alcun dipendente e è l'unico che presta attività lavorativa. art Pt_1
5; è vero quanto mi indica il Giudice;
art 6 fino a che è stata presente la Parte_2 si limitava a firmare il bilancio e gli inventari e a svolgere le altre attività tipiche dell'amministratore art 7 e 8 è vero, era la che si occupava di seguire i clienti e Pt_2 considerato che AK aveva come cliente principale la , era Controparte_2 sufficiente la sua attività per espletare compiutamente l'attività lavorativa. Art 9 e 10 sono quasi sicuro che non abbia percepito compenso quale amministratore;
da sempre Pt_1
e anche nel 2020 l'opponente emetteva fattura per l'attività di web designer e docente ad un'accademia di cui non ricordo il nome;
era ed è iscritto alla Gestione Separata Pt_1 come lavoratore autonomo”. CP_1
Dalla narrazione della teste emerge come sostanzialmente confermato che: 1) Pt_2
nel periodo per cui è causa, non ha svolto attività diretta e continuativa per conto Pt_1 della società; 2) il lavoro poteva essere agevolmente espletato da un unico dipendente, perché la AK aveva un solo un grande cliente (la Conferenza Episcopale Italiana); 3) la parte creativa dei lavori commissionati era affidata a consulenti esterni;
4) la prestazione svolta dalla dipendente non necessitava di controllo o direzione, perché era la stessa a curare in prima persona tutti gli aspetti legati al lavoro commissionato. Pt_2
A conferma di ciò, anche il teste ha confermato che l'attività svolta da si è Tes_1 Pt_1 limitata alla sola amministrazione della società, mentre l'attività operativa è stata affidata alla sola;
il teste ha anche riferito che emetteva fattura per l'attività di web Pt_2 Pt_1 designer e come docente di un'accademia nel medesimo ambito. Le dichiarazioni testimoniali riportate hanno quindi idoneamente confermato che l'attività di lavoro della AK è stata svolta dall'unica dipendente occupata, mentre non ha Pt_1 contribuito a svolgere attività di controllo o direzione sull'operato di quest'ultima. Va richiamato l'orientamento di legittimità per cui “(…) sono consolidati i precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 26976 del 2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137 del 2018) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto;
8. in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell' sono da riferire all'attività lavorativa CP_1 espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le tante, Cass. n. 17639 del 2017);
9. per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (cfr., fra le altre, Cass. n. 12560 del 2017, quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione); 10. la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;
11. i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono, peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v., fra le altre, Cass. n. 12560 cit.) (…)” (Cass. 3292/20). Con altro provvedimento (Cass. ord. 3637/20) è stato osservato che “(…) 9. sul piano previdenziale, infatti, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n.23782 del 2019); 10. ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area dì applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; 12. è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017); (…)”. Il carattere di abitualità e prevalenza va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata nell'impresa al netto delle attività eventualmente espletate quale amministratore, indipendentemente dal fatto che l'apporto del socio sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) (Cass. 4440/17).
“(…) la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord. 10763/18). Con riferimento all'onere probatorio circa l'effettiva partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri di abitualità e prevalenza, non risulta che l' abbia adempiuto al proprio CP_1 onere, essendosi lo stesso - nell'ipotesi in esame - limitato ad adottare un controllo d'ufficio, senza verificare preventivamente se l'opponente partecipasse o meno all'attività aziendale di coordinamento o direttiva, né l'abitualità dell'attività espletata o la sua prevalenza. Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di più convincenti argomentazioni da parte convenuta, si deve concludere nel senso dell'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità dell'AVA in contestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità dell'AVA 3972022013665581; condanna l' alle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.000,00 oltre contributo unificato e oneri, da distrarsi. Roma, 23/06/2025 Il Giudice (Laura Bajardi)