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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 936/2025
Corte di appello di Bari
Terza sezione civile
Sez. immigrazione e protezione internazionale
RIESAME DEL TRATTENIMENTO DI RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
(art.15 par.3 Dir. 2008/115/UE; art.9 par.5 Dir. 2013/33/UE)
Il Consigliere designato, letto il ricorso, depositato il 30.5.25, con cui il cittadino straniero richiedente protezione internazionale Parte_1 (n. Tunisia il 20.3.20205), trattenuto ex art.6 co.3 D.Lgs.142/15 presso il C.P.R. di Bari Palese, in forza di provvedimento emesso dal Questore di Bari in data
11.2.25, convalidato dalla Corte di Appello di Bari il 14.2.2025, poi prorogato con decreto della
Corte di Appello di Bari in data 11.4.2025, a seguito di richiesta di proroga del trattenimento formulata dal Questore di Bari il 10.4.2025, ha chiesto il riesame del proprio trattenimento e, per l'effetto, l'accertamento dell'illegittimità del trattenimento e l'immmediata cessazione dello stesso, per le ragioni articolate nell'istanza, ex art. 15 Direttiva 2008/115/CE e art. 737 c.p.c.; all'esito dell'udienza camerale svoltasi in data odierna mediante trattazione scritta, nel corso della quale il difensore del richiedente ha ribadito la richiesta, mentre la Questura si è limitata a depositare la documentazione relativa ai procedimenti di convalida e prima proroga del trattenimento;
ritenuto che
il riesame del trattenimento amministrativo, quale istituto previsto dalla normativa unionale, mai recepito nell'ordinamento interno ma immediatamente operante in virtù del carattere self-executing delle disposizioni che lo prevedono (CGCE 28.4.11, Per_1
Cass.27076/19), soggiaccia al regime dei procedimenti camerali ex art.737 ss. c.p.c., il quale all'art. 742 c.p.c. prevede la modifica o revoca in ogni tempo dei decreti pronunciati in camera di consiglio (Cass. n. 24721/21); rilevato che, con provvedimento emesso in data odierna, nell'ambito del procedimento n. 280-
3/2025, all'esito di udienza svoltasi a seguito di istanza di seconda proroga del trattenimento, ex art. 6 co. 5 D. L.vo 142/2015, depositata dalla Questura il 9.6.2025, questa Corte non ha prorogato il trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il [...], presso il Parte_1 '
C.P.R. di Bari - Palese;
ritenuto che
, non essendo stata autorizzata la proroga del trattenimento di cui l'istante ha chiesto il riesame, ed essendo venuto meno il titolo del trattenimento ex art. 6 co. 3 e 5 D. Lgs. 142/2015, sia cessata la materia del contendere oggetto dell'istanza di riesame;
P.Q.M.
Visti gli artt.737 ss. c.p.c., dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di riesame.
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, lì 11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE
Dott.ssa Maristella Sardone
Corte di appello di Bari
Terza sezione civile
Sez. immigrazione e protezione internazionale
RIESAME DEL TRATTENIMENTO DI RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
(art.15 par.3 Dir. 2008/115/UE; art.9 par.5 Dir. 2013/33/UE)
Il Consigliere designato, letto il ricorso, depositato il 30.5.25, con cui il cittadino straniero richiedente protezione internazionale Parte_1 (n. Tunisia il 20.3.20205), trattenuto ex art.6 co.3 D.Lgs.142/15 presso il C.P.R. di Bari Palese, in forza di provvedimento emesso dal Questore di Bari in data
11.2.25, convalidato dalla Corte di Appello di Bari il 14.2.2025, poi prorogato con decreto della
Corte di Appello di Bari in data 11.4.2025, a seguito di richiesta di proroga del trattenimento formulata dal Questore di Bari il 10.4.2025, ha chiesto il riesame del proprio trattenimento e, per l'effetto, l'accertamento dell'illegittimità del trattenimento e l'immmediata cessazione dello stesso, per le ragioni articolate nell'istanza, ex art. 15 Direttiva 2008/115/CE e art. 737 c.p.c.; all'esito dell'udienza camerale svoltasi in data odierna mediante trattazione scritta, nel corso della quale il difensore del richiedente ha ribadito la richiesta, mentre la Questura si è limitata a depositare la documentazione relativa ai procedimenti di convalida e prima proroga del trattenimento;
ritenuto che
il riesame del trattenimento amministrativo, quale istituto previsto dalla normativa unionale, mai recepito nell'ordinamento interno ma immediatamente operante in virtù del carattere self-executing delle disposizioni che lo prevedono (CGCE 28.4.11, Per_1
Cass.27076/19), soggiaccia al regime dei procedimenti camerali ex art.737 ss. c.p.c., il quale all'art. 742 c.p.c. prevede la modifica o revoca in ogni tempo dei decreti pronunciati in camera di consiglio (Cass. n. 24721/21); rilevato che, con provvedimento emesso in data odierna, nell'ambito del procedimento n. 280-
3/2025, all'esito di udienza svoltasi a seguito di istanza di seconda proroga del trattenimento, ex art. 6 co. 5 D. L.vo 142/2015, depositata dalla Questura il 9.6.2025, questa Corte non ha prorogato il trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il [...], presso il Parte_1 '
C.P.R. di Bari - Palese;
ritenuto che
, non essendo stata autorizzata la proroga del trattenimento di cui l'istante ha chiesto il riesame, ed essendo venuto meno il titolo del trattenimento ex art. 6 co. 3 e 5 D. Lgs. 142/2015, sia cessata la materia del contendere oggetto dell'istanza di riesame;
P.Q.M.
Visti gli artt.737 ss. c.p.c., dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di riesame.
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, lì 11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE
Dott.ssa Maristella Sardone