Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 4463/2024, instaurata tra le parti:
- (CF: (ricorrente), ass. avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, , MICELI WALTER, GANCI FABIO;
Parte_2
- Controparte_1
(C.F.: (convenuto) ass. Dott.ssa , Dott.ssa
[...] P.IVA_1 CP_2
CP_3
CONCLUSIONI:
come da verbale
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Il Giudice
1. Premesso che:
- con ricorso depositato in data 23 maggio 2024, ha rappresentato di avere svolto Parte_1
mansioni di docente per il , per supplenze c.d. brevi e saltuarie, con Controparte_1
contratti a tempo determinato di durata infra-annuale, nell'anno scolastico 2018/2019, per complessivi giorni 78;
1
20/2/2001 (c.d. retribuzione professionale docenti) e successive modifiche ed integrazioni dei
Contratti Collettivi del comparto scuola;
ritenendo che invece tale indennità (dalla parte quantificata in complessivi euro 453,96), prevista, per disposizioni del CCNL e secondo il
, solo per il personale docente di ruolo, assunto con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato, e per il personale assunto per supplenze annuali, spetti anche al personale assunto con contratti a tempo determinato per supplenze brevi, pena, altrimenti, la realizzazione di una vera e propria discriminazione all'interno del personale docente;
- parte ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme di cui sopra;
2. Rilevato che:
- il si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la Controparte_1
prescrizione quinquennale della somma maturata anteriormente al quinquennio che precede la data di deposito del ricorso;
contestava nel merito le pretese della parte ricorrente;
in particolare,
sostenendo che non potrebbe ravvisarsi illegittima discriminazione nella mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti ai lavoratori che hanno prestato attività
per supplenze brevi e saltuarie, dovendosi ravvisare nelle loro prestazioni significative differenze rispetto alle prestazioni rese dal personale docente che lavora sino alla fine dell'anno scolastico;
così sussistendo ragioni oggettive per la differenziazione del trattamento;
Rilevato che all'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato di aderire all'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, in relazione agli importi maturati prima dei 5 anni precedenti l'invio della diffida in atti;
le parti hanno concordemente evidenziato che il residuo importo eventualmente dovuto è pari ad euro 285,18;
2 3. Ritenuto che la domanda di condanna del alla corresponsione della retribuzione professionale CP_1
docenti debba essere accolta, pur se, con riferimento alle mensilità di febbraio e di marzo 2019
(per quest'ultima, per ciò che riguarda il contratto che ha avuto scadenza al 18/3/2019),
l'eccezione di prescrizione deve essere accolta;
infatti:
- la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema qui in trattazione, con ordinanza n.
20015/2018, statuendo che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola
del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto
nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non
si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo”;
- il principio di diritto sopra emarginato è quindi dirimente per la decisione della presente controversia, almeno in linea generale, fermo quanto si considera infra per le due mensilità
sopra indicate;
- infatti, secondo Cass. SSUU n. 36197/2023, “La prescrizione dei crediti retributivi dei
lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia
in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per
i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per
quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un
"metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo
3 determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera
aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”; parte ricorrente ha provato di avere interrotto la prescrizione con invio di diffida a parte convenuta in data
22/3/2024, conseguendone che l'estinzione dei diritti di credito deve farsi risalire a quelli maturati in date precedenti al 22/3/2019, applicandosi pacificamente il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c.; ne consegue che per il ricorrente, in relazione al primo dei contratti ex art. 4 co 3 l. 124/1999, che ha avuto durata dal 18/2 al 18/3/2019 (v. stato matricolare prodotto da parte convenuta), è maturata la prescrizione, in quanto il dies a quo di essa è da collocarsi con la fine del mese di febbraio di quell'anno e con la data di cessazione del rapporto, ovvero il 18 marzo, in quanto date di maturazione del diritto alla retribuzione (e la r.p.d. è di certo voce retributiva che si matura di mese in mese); per tali due voci di credito si deve quindi prendere atto dell'intervenuta estinzione con il decorso del tempo;
- la domanda debba essere quindi accolta per i crediti relativi alle mensilità successive, in quanto la diffida del marzo 2024 ha interrotto per questi il termine estintivo;
l'ammontare della retribuzione professionale docenti per tali mensilità ammonta ad euro 285,18;
4. Ritenuto che le spese processuali debbano seguire la soccombenza, secondo la regola generale di cui all'art. 91 cpc;
con riconoscimento delle spese a favore del procuratore di parte ricorrente, che si è
dichiarato antistatario;
le spese sono liquidate in dispositivo, tenendo conto anche della natura sostanzialmente “seriale” della lite;
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
4 - condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente: Controparte_1
di euro 285,18, per l'anno scolastico 2018/2019; oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
258,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente.
Torino, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
5