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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5201 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4850/2025, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MANESSI CRISTINA RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 09/08/2014, scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con decreto di omologazione di questo Tribunale del 16.7.20, veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
2. Con ricorso depositato il 6.5.25, il ricorrente ha chiesto il divorzio dalla resistente.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla parte resistente, che tuttavia non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 473-bis.17 co. 1 c.p.c.
Il solo ricorrente è comparso in data 4.11.25 per la prima udienza;
la causa è stata rimessa direttamente al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da memoria del 13.10.25) sono state:
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«pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sarezzo (BS) tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, trascritto negli atti di matrimonio del comune di Sarezzo (BS) al n. 15, parte I per Parte_2
l'anno 2014 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato l'8.5.25, non ha formulato osservazioni.
4. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge divorzile, essendo trascorsi più di sei mesi dalla separazione.
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sulla sola domanda di divorzio non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi:
nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a Sarezzo il 9.8.14 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sarezzo al numero 15, parte I, dell'anno 2014);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/11/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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