TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Dott.ssa Adele Pipitone, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta previsione di cui all'art. 281 sexies u.c. c.p.c. novellato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1163 dell'anno 2021 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
, nato a [...] il [...] ( , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Mazzeo giusto mandato alle liti in atti
Attore
Contro
in persona del rappresentante legale pro tempore con sede Controparte_1
in Milano Via Scarsellini nr. 14 (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Giulio Signorello,
Convenuta
e
, nata a [...] il [...] (CF. ), Controparte_2 C.F._2
Convenuto- contumace
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno occorsogli in conseguenza del sinistro accaduto in data in data 01.08.2018, allorquando, alle ore 12:40 circa, in Trapani, nella Via Cofano, con direzione di percorrenza verso C.so P.S. Mattarella, in prossimità dell'intersezione con la Via
1 degli Stabilimenti, essendo alla guida del ciclomotore Scarabeo Aprilia targato
X6YC69, di proprietà della Sig.ra assumeva essere stato Parte_2
investito dall'autovettura Hyundai targata BF672CZ, condotta e di proprietà della
Sig.ra , assicurata con la compagnia che Controparte_2 Controparte_1
imboccando la Via Cofano, provenendo dalla Via degli Stabilimenti, invadeva la corsia opposta impattando sul ciclomotore condotto dall'attore.
Lamentava che, in conseguenza dell'urto, veniva trasportato al nosocomio S.
Antonio Abate di Trapani, riportando danni non patrimoniali quantificati in €.
59.951,00 e patrimoniali per €. 2.380,00, come meglio descritti in atto.
Agiva, quindi, nei confronti di , quale proprietaria del veicolo e Controparte_2
della Compagnia convenuta, quale compagnia assicuratrice, titolare del rapporto contrattuale RC auto, chiedendo la condanna, in solido, dei predetti soggetti, in ragione della ritenuta responsabilità esclusiva della stessa conducente della vettura in relazione ai danni subiti.
La compagnia assicurativa del vettore, costituendosi in giudizio, in via preliminare, eccepiva la non integrità del contraddittorio, dovendo citarsi in giudizio anche il soggetto proprietario del ciclomotore, nel Parte_2
merito, pur non disconoscendo la sussistenza del sinistro fra le parti indicate, contestava la dinamica e la ricostruzione fattuale dello stesso, deduceva, comunque, un concorso di colpa dello stesso danneggiato, per la condotta imprudente tenuta durante la marcia del veicolo, non avendo concesso la dovuta precedenza, a destra, nei confronti dell'autovettura Hyundai, proveniente dalla Via degli Stabilimenti.
Fondava tale ricostruzione dal rapporto di Polizia Municipale redatto ed allegato;
chiedeva rigettarsi la domanda, in conseguenza della responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, nonché la quantificazione dei danni proposta con l'atto introduttivo del giudizio.
Integrato il contraddittorio nei confronti di rimasta Parte_2
contumace, la causa veniva istruita con prove orali e con consulenza medica sul danneggiato;
nel corso del giudizio veniva formulata dal g.i. proposta conciliativa, accettata da parte attrice ma non dalla Compagnia convenuta.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note autorizzate.
La domanda è fondata e come tale merita accoglimento.
2 In ordine al dedotto concorso di colpa nel verificarsi del sinistro è opportuno rilevare come ai fini della ricostruzione del sinistro, oltre all'acquisizione della documentazione di parte versata in atti, nei termini di rito, sono state effettuate sia prove orali (prova per testi), sia acquisito il verbale redatto dalla P.M. intervenuta sui luoghi, ancorché non presente al momento del sinistro.
In relazione al richiamato verbale ed alla valenza probatoria dello stesso, è sufficiente ricordare come, secondo le più recenti decisioni della Suprema Corte
(cfr. Corte di Cassazione sez. 3 Civile, ordinanza n. 1037672024), si è affermato che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata da una specifica prova contraria.
Ciò implica che, ove sussistano, come nel caso in esame, altri elementi conducenti, gli accertamenti condotti possono essere reinterpretati e rivalutati.
Ebbene dall'esame complessivo delle prove acquisite, avuto riguardo alla prova orale – con il teste presente sui luoghi al momento del verificarsi del sinistro
- considerato anche l'accertato nesso di causalità fra le lesioni e l'evento descritto - può affermarsi una responsabilità esclusiva del veicolo condotto dalla convenuta.
In merito il teste escusso all'udienza del 16.5.2024 riferiva: la conducente Tes_1
dell'autovettura UN proveniente da via degli Stabilimenti si immetteva nell'intersezione con la via Cofano…. a causa di tale manovra l'autovettura UN si immetteva nella corsia dove viaggiava il ciclomotore e lo colpiva dalla parte del paraurti sul lato sinistro della vettura….l'impatto è avvenuto nella corsia di percorrenza del ciclomotore… “per quanto ricordo la vettura non aveva completamente svoltato ma l'impatto è avvenuto al centro della via Cofano;
l'impatto è avvenuto nella corsia di percorrenza del ciclomotore”…..
Considerata l'attendibilità del teste, peraltro presente al momento dello scontro, le dichiarazioni rese consentono di ricostruire con sufficiente certezza la dinamica dei fatti, assumendosi, quindi la responsabilità prevalente della conducente della vettura.
3 Deve, pertanto, ritenersi integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata dall'attore nei confronti del proprietario e conducente l'autovettura.
In proposito si ricorda che “in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. n. 9550/2009; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 5226/2006 e n.
8622/1990).
In ogni caso non si rinvengono elementi probatori da considerare sufficienti indici di una condotta imprudente del conducente il motociclo, tale da far dedurre una diversa responsabilità dello stesso.
Pertanto, provato che la condotta del conducente del veicolo è stata l'unica causa dell'incidente ed escludendosi, di converso, un concorso di colpa del danneggiato, occorre procedere alla quantificazione del danno.
Tanto precisato, ai fini del quantum risarcitorio si prenderanno le mosse dal danno biologico etiologicamente riconducibile al sinistro, per poi procedere, se ne sussistono le condizioni, ad una sua personalizzazione, onde giungere ad una liquidazione unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
La tematica, com'è noto, ha trovato sistemazione in seno alle c.d. sentenze di San NO (Cassazione Sezioni Unite Sentenze 11 novembre 2008 nn.
26972/26973/26974) in cui la Corte ha ritenuto che soltanto la lesione di un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale può dar luogo, fuori dei casi previsti dalla legge ordinaria, al risarcimento del danno non patrimoniale;
questo costituisce sempre danno-conseguenza e necessita, come tale, di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato; il danno non patrimoniale, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione
4 in sottocategorie e “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, etc.) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”. Peraltro, prosegue la Corte “ciò non significa che le poste di danno, di natura non patrimoniale, che vengono, di solito, variamente definite, non siano risarcibili, qualora non rappresentino una duplicazione l'una dell'altra”, perché, viceversa, “è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore – uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. Ciò avviene, secondo le SSUU, attraverso “una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Onde, quindi, evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Tale prima sistemazione venne modificata da un nuovo orientamento introdotto dalla pronuncia Cass.Sez.III 901/2018, che ha provveduto ad una parziale ridefinizione di tale assetto, nel senso di ritenere che la reale essenza del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente tutelati sia, in realtà, duplice, manifestandosi tanto come sofferenza interiore, quanto come modificazione peggiorativa della vita quotidiana, e in tal modo dando luogo a pregiudizi diversi e, quindi, autonomamente risarcibili, e comunque sempre ove allegati e provati.
Con particolare riguardo al danno alla salute, enfatizzando la specificità dei rispettivi tratti fenomenologici, la giurisprudenza della Terza Sezione ha inteso differenziare, dal punto di vista 'ontologico', il danno biologico tradizionalmente inteso (ricalcato sulla definizione di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005) dal 'danno morale', corrispondente alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Il 'danno morale', dunque,
5 non si atteggia più quale mera componente del danno alla salute (liquidabile mediante 'personalizzazione' in aumento dei valori 'tabellari'), ma integra una voce di pregiudizio concettualmente autonoma, che, come tale, merita una liquidazione differenziata.
Conseguentemente si avrà:
a) il danno biologico quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato[ art.138 d.lgs.7/9/2005 n.209 come modificato da legge
4 agosto 2017 n. 124] e viene liquidato con una somma di danaro a tale titolo oltreché ad una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base organica, rappresentati dalla sofferenza interiore(quali ad es. il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura la disperazione) (cfr. sul punto Cass n.7513/2018).
b) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione alla salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, che va liquidato non diversamente che nel caso del danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore) quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso (cfr.Cass. n.7513/2018).
Notoriamente il danno non patrimoniale “biologico”(danno biologico/dinamico relazionale) viene liquidato attraverso tabelle c.d. “a punto variabile”.
La Cassazione con più sentenze, (si veda Cass.7 giugno 2011 n.12408),al fine di uniformare la liquidazione del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale ha stabilito che debbano essere utilizzate le Tabelle milanesi, già adottate da questo Tribunale.
Il danno non patrimoniale relativo ad altri interessi costituzionalmente tutelati verrà liquidato dal giudice , in assenza di tabelle, col metodo equitativo c.d. “puro” ma dovrà essere rigorosamente provato e motivato.
Si pone, a questo punto, il problema della c.d. personalizzazione, cioè la valutazione della specificità del caso concreto.
Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte
6 inquadrabili, teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico, purché venga allegata e provata (c.d. 'personalizzazione' Cass. 27 marzo 2018 n.
7513).
Passando ad esaminare la fattispecie in oggetto, occorre prendere le mosse dalle risultanze dell'accertamento peritale.
Il tal senso, la c.t.u. disposta nel corso del giudizio, le cui conclusioni, in quanto immuni da vizi logico-giuridici, questo Decidente ritiene di condividere, ha accertato trauma cranio facciale con frattura del complesso orbito maxillo zigomatico destro trattata con mezzi di sintesi in atto in situ, lussazione trapezio metacarpale sinistra trattata in via conservativa, esiti cicatriziali al volto con residuo lieve pregiudizio estetico, fratture dentarie 1.1 ricostruito in composito e perdita del
3.6
In esito a tale accertamento medico è stata indicata ITT per giorni 22; ITP al
50% giorni per giorni 30 (trenta); ITP al 25% per giorni 20 (venti).
Procedendosi, dunque, con ordine, nella liquidazione, di tale danno, devono essere prese le mosse dal criterio, già richiamato dalla giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Andrà applicato, quindi, il criterio utilizzato anteriormente all'entrata in vigore
D.P.R. 12 del 13.01.2025 e rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
7 Milano, per cui spetta a , a titolo di danno non patrimoniale di Parte_1
carattere permanente, tenuto conto dell'invalidità accertata del 11% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (17 anni), la somma complessiva di € 35.120,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” da moltiplicare per il grado di invalidità e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento, poi, al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi, che indicano una somma da € 96,00 a €.145,00 - considerate le conseguenze patite e gli esiti invalidanti - la somma di €.2.530,00 per ITT per 22 gg.; €.1.725,00 per ITP al 50% per
30 gg;
€. 575,00 per ITP al 25% per 20 gg. con un totale dovuto a titolo di danno biologico temporaneo pari ad €. 4.830,00.
Parte attrice ha richiesto, inoltre, la quantificazione e la determinazione anche del c.d. danno morale, in via equitativa o per presunzione.
Prendendo le mosse dalla constatazione delle marcate disparità emerse dall'osservazione della giurisprudenza di merito - non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione -, il Supremo Collegio ha evidenziato come sia riferibile alla nozione di equità, oltre che la funzione di adattamento della legge a caso concreto, anche quella di “strumento di eguaglianza”, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.
“Equità, in definitiva, non vuol dire soltanto “regola del caso concreto”, ma anche “parità di trattamento”…“Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato;
e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare” (Cass. cit.).
8 Nel segnalare la conseguente necessità di individuare un parametro uniforme per tutti e l'insufficienza, a tali fini, dell'uniformità dei criteri di liquidazione per le sole controversie decise dal medesimo ufficio giudiziario o dal medesimo giudice, la Cassazione ha dunque ribadito che “i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale”…
“costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”.
Ciò importa, quindi, che nei criteri di calcolo sopra riportati è ricompresa anche la c.d. personalizzazione comune al tipo di invalidità accertato, in assenza di una allegazione specifica e peculiare per il tipo di danno sofferto dall'attore.
Occorre, infine, equalizzare i calcoli sia al fine di individuare la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza,
e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, atteso che i danni sopra liquidati sono espressi per il danno non patrimoniale in valuta attuale.
Per questa ragione, va tenuto presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale a titolo di danno non patrimoniale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, seguita quindi dalla rivalutazione in conformità al principio già enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Si perviene dunque alla conclusione per cui la somma complessivamente dovuta all'attore a titolo di danno, comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, è pari ad € 43.917,14.
A titolo di danno patrimoniale vanno riconosciute le spese sanitarie, ritenute congrue dal C.T.U., determinate in € 1.141,00
Sulla somma accertata, complessivamente pari a €.45.058,14, devono poi riconoscersi interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza
(momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.147/2022, calcolati ai valori medi, sul danno accertato, ad eccezione della fase decisionale calcolata ai minimi, tenuto conto anche della condotta non conciliativa tenuta dalla Compagnia convenuta e dell'esito del giudizio rispetto alla proposta di definizione formulata dal Decidente;
le spese della c.t.u. devono porsi definitivamente a carico dei convenuti, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Accoglie la domanda proposta e condanna la in Controparte_3
persona del legale rappresentante e , in solido, al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti da determinati in Parte_1
complessivi € 45.058,14, come specificati in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo;
- Condanna i convenuti soccombenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in €.850,00 per spese vive ed €.6.150,00, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
- Pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese della c.t.u., come liquidate in atti.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 28.4.2025 la Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
10