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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21.3.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
M.L. Nicolardi e T. Litti
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti M. Friolo e A. Controparte_1
Perricci
Oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.9.2023, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di Cont aver lavorato in qualità di dirigente medico alle dipendenze dell' convenuta dal
7.1.2009 sino a quando, con delibera n. 146 del 5.3.2021, era risultato vincitore del concorso per dirigente medico presso l' P.O. di Scorrano – esponeva che, Parte_2
con istanza del 23.3.2021, aveva comunicato la risoluzione del contratto chiedendo nel contempo di fruire, nel trimestre di preavviso, delle ferie non ancora godute.
Rappresentava che parte convenuta, con nota del 17.5.2021, aveva riscontrato tale richiesta specificando che nel suddetto periodo di preavviso non sarebbe stato possibile fruire delle ferie.
Soggiungeva di aver successivamente chiesto ed ottenuto la fruizione di parte delle ferie residue, non avendo comunque potuto godere, alla data del 31.8.2021, di 130 giorni di Cont congedo ordinario a causa delle esigenze organizzative dell' onvenuta e nonostante, da ultimo, la nota del 7.7.2021 con la quale il ricorrente aveva denunciato l'impossibilità di fruire delle ferie residue.
1 Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 23.176,40
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura di 103 giorni.
Si costituiva l' che contestava gli avversi assunti, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda alla luce di quanto disposto dall'art. 5 comma 8 Dl
95/2012 e l'assenza di prova circa la richiesta di fruizione delle ferie nel periodo di maturazione delle stesse. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 32 del CCNL Area Sanità- Dirigenza medica dispone che “1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito (…) 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie (…) 11.
Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative (..) 13. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”.
La citata norma contrattuale va letta alla luce del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) – il cui art. 2 lo rende applicabile (anche) al rapporto di lavoro in esame (v., in particolare, CGUE, 2 maggio 2012, causa C 337/10,
Ge. Ne., punti 20 ss.) – laddove dispone che: “1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie
2 di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione” (art. 10).
In seguito, il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. n. 135 del 2012, art. 5, c. 8, (come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, c. 55), ha così stabilito: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate,
è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni
o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la disposizione da ultimo richiamata è stata così interpretata: “…quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di
3 godimento delle ferie. Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”.
La Consulta, dunque, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non potesse aversi allorquando il mancato godimento delle ferie fosse stato incolpevole, non solo perché dovuto a eventi imprevedibili non imputabili alla volontà del lavoratore ma anche quando a essere chiamata in causa fosse la «capacità organizzativa del datore di lavoro», dovendo quest'ultima essere esercitata in modo da assicurare che le ferie venissero effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Ni. il 7 dicembre 2000 e adattata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non si sarebbe potuto vanificare
«senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da .... causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientrava quanto derivasse dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia.
Peraltro, la Corte Costituzionale aveva già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata con la pronuncia 4 dicembre 2013, n. 286, anch'essa ricognitiva, sul punto, di una prassi amministrativa volta a escludere dalla sfera di applicazione del divieto in questione «i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente», rilevando che la «preclusione delle clausole contrattuali di miglior favore circa la “monetizzazione” delle ferie non può prescindere dalla tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole».
Siffatta interpretazione si colloca, del resto, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche
4 quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (cfr. Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).
La disciplina normativa in esame dunque non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia) onde consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore (Cass. n.
66/1963).
La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande
Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Do.), rimarcando che detto diritto
– volto a «consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altra, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione» (CGUE, 20 gennaio 2009, cit., punto 25; CGUE, 22 novembre 2011, cit., punto 31; CGUE, 21 giugno 2012, cit., punto 19) – conserva le sue finalità (e il periodo di riposo «permane interessante») «anche qualora se ne fruisca in un momento successivo», sebbene, ove il riposo superi un certo limite temporale, «le ferie annuali sono prive del loro effetto positivo per il lavoratore quale momento di riposo, mantenendo solo la loro natura di periodo di distensione e di ricreazione», e detto periodo di riposo «deve anche tutelare il datore di lavoro dal rischio di un cumulo troppo rilevante di periodi di assenza del lavoratore e dalle difficoltà che dette assenze potrebbero comportare per l'organizzazione del lavoro» (CGUE, 22 novembre 2011, cit., punti 33 e 39).
5 La Corte di Giustizia è, altresì, intervenuta in merito all'interpretazione dell'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE, ritenuta immediatamente applicabile (sentenza del 24 gennaio
2012, C-282/10, punto 33), con l'importante sentenza della Grande Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16, nella quale ha affermato il seguente principio: “l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”.
In particolare, come di recente evidenziato da Cassazione civile, sez. lav., n. 13613 del
02.07.2020, la CGUE è pervenuta all'enunciazione di tale principio attraverso una complessa motivazione, articolata nei seguenti passaggi:
a) il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., più di recente,
CGUE, 12 giugno 2014, causa C 118/13, Gülay Bollacke, punto 15; Id., 21 giugno 2012, causa C 78/11, ANGED, punto 16);
b) il suddetto diritto non soltanto riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, paragrafo
1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenza del 30 giugno 2016,
C 178/15, punto 20 e giurisprudenza ivi citata);
c) l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutti
6 le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C
350/06 e C 520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C
214/16, punto 65);
d) secondo costante giurisprudenza della CGUE, l'art. 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), rispondendo all'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione;
e) è, altresì, importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 di tale articolo è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C 131/04 e C 257/04, punto 49), per la duplice finalità sia di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro sia di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 34 e giurisprudenza ivi citata);
f) di conseguenza, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (vedi, in tal senso, sentenze del 6 aprile 2006, C-124/05, punto 32; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
g) l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo (cfr. CGUE, 20 gennaio 2009, cause
C 350/06 e C 520/06, Ge. e a., punto 43); CP_2
h) invece non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto;
infatti, il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro,
7 cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti;
i) benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva
2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (vedi, in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, C-484/04, punto 43), comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 63);
l) a tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68);
o) pertanto, se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute;
8 p) ciò in quanto un'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riposo autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, è incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite;
q) ai dipendenti pubblici è consentito di proporre dinanzi ai giudici nazionali la questione della attribuzione di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute alla fine del loro rapporto di lavoro, direttamente sulla base dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (…).
Si è, altresì, statuito che «il diritto ad un'indennità finanziaria», - sostitutiva delle ferie non godute, – è volto ad evitare (posto che «Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro non è più possibile l'effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite.») «che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria» (CGUE, 20 gennaio 2009, cit., punti 55 e 56; v., altresì,
CGUE, 12 giugno 2014, cit., punto 17 – la quale rimarca, al punto 16, che la «direttiva considera il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto» -; CGUE, 3 maggio 2012, cit., punto 29); e, più specificamente, che il diritto alle ferie annuali, e alla relativa indennità sostitutiva, non può essere pregiudicato dallo stato di malattia del lavoratore che, così, si sia trovato nell'impossibilità di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite (CGUE, 20 gennaio 2009, cit., punti 52 e 62; v., altresì, CGUE, 3 maggio 2012, cit., punto 30).
In sintonia con gli approdi della Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione ha anch'essa evidenziato, in riferimento a discipline poste dall'autonomia collettiva per fattispecie omologhe a quelle in trattazione (CCNL applicabili al comparto degli enti locali e della
Scuola), che, - costituendo il diritto alle ferie oggetto «di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l'art. 36 Cost., comma 3, prevede testualmente che "il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi"» - il mancato godimento del periodo feriale, per causa non imputabile al lavoratore, dà diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva (in ragione ora dell'enucleato carattere esemplificativo della clausola contrattuale – Cass., 11 ottobre 2012, n. 17353 – ora della contrarietà della stessa clausola a norma imperativa di legge – Cass., 9 luglio 2012, n.
11462).
9 E a non dissimili conclusioni la Suprema Corte è pervenuta con riguardo alle discipline applicabili a rapporti di lavoro privatistici, avuto riguardo alla mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore (cfr. ex plurimis, più di recente, Cass., 4 febbraio 2013, n. 2519; Cass., 27 novembre 2012, n. 21028, cit., e ivi ulteriori riferimenti).
Si è in particolare rimarcato che «allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass. 12 giugno
2001, n. 7951; Cass. 18 giugno 1988, n. 4198; Cass. 2 ottobre 1998, n. 9797)» (così
Cass., 27 novembre 2012, n. 21028, cit.).
E' del resto largamente condivisa, nella giurisprudenza di legittimità e nella stessa dottrina, l'opinione che l'attribuzione del periodo feriale – sia pur sulla base di una valutazione comparativa delle diverse (e contrapposte) esigenze – spetti unicamente al datore di lavoro, nell'esercizio del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, al lavoratore dovendosi riconoscere la sola facoltà di indicazione del periodo nel quale intenda fruire del riposo annuale, e che, pertanto, questi non abbia il potere di autodeterminarsi in ordine all'assenza dal lavoro per godimento delle ferie annuali retribuite (cfr., ex plurimis, Cass., 26 luglio 2013, n. 18166; Cass., 27 novembre 2012, n.
21028; Cass., 14 aprile 2008, n. 9816; Cass., 7 maggio 1992, n. 5393; quanto alla necessità di una verifica in concreto dei poteri dirigenziali implicanti l'esercizio di una siffatta autodeterminazione cfr., poi, Cass., 16 giugno 2009, n. 13953 e, relativamente, al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, Cass., 26 gennaio 2017, n. 2000; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20947; Cass. S.U., 17 aprile 2009, n. 9146).
Come evidenziato di recente dalla Corte d'Appello di Lecce (sentenza n. 69/2025), dunque, “il dirigente della pubblica amministrazione, pur dotato di un limitato potere di organizzare in autonomia la fruizione del periodo di ferie, come nel caso di dirigente di struttura complessa, ha diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, all'indennità sostitutiva qualora l'amministrazione datrice di lavoro non dimostri di averlo invitato a fruire delle ferie nonché di aver apprestato misure organizzative atte a consentire
l'effettivo godimento delle stesse. (Cass., ordin. n. 18140 del 6.6.2022, n. 32830 del
27.11.2023 e da ultimo n. 9877 dell'11.4.2024). Va, inoltre, evidenziato che la Corte di
Giustizia UE in data 18 gennaio 2024, in C-218/2022 ha affermato che l'art. 7 della
10 direttiva 203/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, e l'art.
31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati in senso ostativo ad una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze del datore di lavoro pubblico, preveda il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego, sia negli anni precedenti, e non goduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli, come nel caso di specie, ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non avere goduto delle ferie nel corso di detto rapporto per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In conclusione, ed alla luce dei riportati principi, la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo, nel contempo, avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire, e che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022).
L'assetto sostanziale della fattispecie, secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, deve muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché le ferie fossero godute, quali fossero i rapporti tra l'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, e che l'onere probatorio di tutto ciò sia posto a carico del datore di lavoro
e non del lavoratore”.
Applicando tali principi al caso che occupa, la domanda va accolta in ragione della non imputabilità al ricorrente della mancata fruizione delle ferie nel corso del rapporto Cont intercorso con l' di e della omessa prova, da parte dell' convenuta, CP_1 CP_3
di aver esercitato tutta la diligenza possibile affinché il dipendente fosse posto effettivamente in condizioni di fruire in costanza di rapporto di lavoro delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto.
Nella fattispecie in esame, invero, risulta assolutamente carente la prova
Cont dell'assolvimento da parte della dell'onere di sollecitare il godimento delle ferie da parte del lavoratore e di responsabilizzare il medesimo circa le conseguenze negative legate alla loro mancata fruizione durante il corso del rapporto lavorativo, onde evitare che esse si accumulassero in un numero così elevato, a fronte peraltro della produzione
11 di numerose richieste di fruizione delle ferie (a riprova peraltro dell'impossibilità in capo al ricorrente di porsi “autonomamente” in congedo), non autorizzate per carenza di organico.
Circostanza poi chiaramente esplicitata nella nota n. 18757 del 19.2.2021, ove si evidenziava che “a causa della nota carenza di personale medico della
[...]
, non si potranno concedere né ferie né recuperi orari nelle Parte_3 more dell'espletamento del concorso e/o di altre soluzioni che la Direzione Strategica vorrà adottare”.
Dalla documentazione offerta in valutazione, si evince dunque che – al di là della risoluzione del contratto per dimissioni (avvenute in considerazione dell'assunzione Cont presso altra – pur avendo il ricorrente chiesto di fruire delle ferie accumulate nel corso degli anni (anche in considerazione della cessazione del rapporto), vi sia stata una sostanziale impossibilità di pianificarle a causa della situazione del reparto e della cronica carenza di personale.
In senso contrario, come suesposto, non induce alcuna specifica circostanza, nè dedotta Cont né provata dall' convenuta. Cont Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento dell'importo di € 23.176,40, pari – secondo i dettagliati conteggi formulati in ricorso e non oggetto di alcuna contestazione – all'indennità sostitutiva dei 130 giorni di ferie maturati e non fruiti alla data di risoluzione del rapporto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria non documentale e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1 in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle Cont ferie per 130 giorni e per l'effetto condanna l' al pagamento dell'importo di €
23.176,40 oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2200,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti del ricorrente.
Brindisi, 21.3.2025 Il GIUDICE
Dott.ssa Maria Forastiere
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