Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 211/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30/01/2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RUSSO LUIGI, e da , rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. CESARONI MANUELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Formicola (CE) in data 12/08/2009; Per_ rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (06/10/2010) e (27/07/2018); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, di proprietà della sig.ra Parte_1 Parte_2
e che resterà alla stessa coi beni e gli arredi ivi contenuti;
[...] Per_
- i figli minori (di anni 14) e (di anni 6) sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con abitazione e residenza principale presso la madre quale genitore collocatario Parte_2 degli stessi;
- i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I genitori si impegnano, pertanto, ad una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei minori;
- il sig. compatibilmente agli impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze scolastiche della figlia minore Pt_1
Per_ (di anni 6), terrà con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana, e segnatamente, il martedì ed il giovedì dalle ore 17:30 al mattino seguente e provvederà ad accompagnarla presso l'istituto scolastico di frequentazione ovvero presso la casa coniugale. Altresì, il sig. compatibilmente agli impegni lavorativi ed alle esigenze Pt_1
Per_ Per_ di terrà con sé la minore (di anni 6) a settimane alterne dalla giornata del sabato dalle 10:00, ovvero dalla fine dell'orario scolastico e/o sino al lunedì mattina e provvederà ad accompagnarlo presso l'istituto scolastico di frequentazione ovvero presso la casa coniugale alle ore 08:30. Il padre e la madre terranno con sé i figli minori, ad anni alterni, dal 23.12 al 31.12 o dal 1.01 al 06.01, nonché – sempre ad anni alterni dal giorno della vigilia del giorno di Pasqua al lunedì in Albis. Nel periodo estivo il padre terrà con sé i figli minori per 7 giorni consecutivi ad agosto da concordare previamente con la madre entro il 31 Parte_2 maggio;
- Il figlio minore (di anni 14) tenuto conto della sua età e salvo le esigenze legate allo stesso, sino al Per_1 compimento della maggiore età, rispetterà il decritto calendario con la possibilità di organizzarsi col padre con maggiore flessibilità; Parte_1
- il padre e la madre terranno con sé i figli minori nei rispettivi giorni in cui cade il loro compleanno e/o l'onomastico, mentre le festività dei minori verranno festeggiate ove vorranno i minori con entrambi i genitori ed anche con il nucleo familiare di entrambi degli stessi;
- il minore (anni 14) frequenta la scuola secondaria di secondo grado in Capua (CE) all'Istituto tecnico Per_1 per il settore tecnologico “Giulio Cesare Falco”, classe I. Durante la settimana ed anche nel weekend è solito frequentare un gruppo di amici. Abitualmente le vacanze si concentrano durante il periodo estivo e, precisamente, ad agosto. Per_
- La minore (anni 6) frequenta la scuola elementare in Formicola (CE) Istituto Omnicomprensivo
Formicola – Liberi – Pontelatone. Nel weekend trascorre il tempo coi genitori e le relative famiglie.
Abitualmente le vacanze si concentrano durante il periodo estivo e, precisamente, ad agosto. - I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
- Quanto concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, si evidenzia che gli stessi sono contitolari di un conto corrente sul quale viene versato unicamente l'assegno unico che sarà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
Parte_2 Per_
- il padre sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (di anni 14) e (di anni 6), Pt_1 Per_1 verserà all'altro genitore – ovvero al figlio ove maggiorenne – entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di €
400,00 (quattrocento /00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico sul c/c della sig.ra il cui IBAN è [...]; Parte_2
- Viene letto ai coniugi protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia stilato da questo ill.mo
Tribunale in data 28.03.2024, e, pertanto, ci si riporta integralmente allo stesso. Il sig. dunque, Pt_1 contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese extra come descritte;
3
- I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
- Il sig. si impegna a provvedere al cambio di residenza quanto prima. Pt_1
Rilevato che le parti con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 16/05/2025, hanno precisato che l'Assegno Unico viene percepito per intero da ed ammonta ad Parte_2
€ 398,80; rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 16/05/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Formicola (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, parte
II, serie A, anno 2009);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese