Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1346 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. GIULIANO FERRARO ed elettivamente domiciliato Parte_1 in STRADA FARINI, 31 - PARMA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. LUCIANO BARBUTO ed elettivamente domiciliata in VIA GAROFALO, CP_1
6 - BOLOGNA
-Appellata-
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
-Contumace-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Parma n. 768/2022, depositata il 15/06/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio al fine di ottenerne la condanna, ai Parte_1 CP_1 sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto il giorno 30 aprile 2019 allorchè l'attore, mentre percorreva la S.S. 62 della Cisa - tratto stradale di proprietà e gestito dalla società - in direzione La Spezia, all'altezza della località CP_1
Piantonia, sita nel Comune di Fornovo (PR), giunto al Km 89, perdeva il controllo del motoveicolo
YAMAHA modello FAZER 600, a causa di crepe e dislivelli presenti sul manto stradale, cadendo al suolo sul lato sinistro e riportando lesioni.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea di cui domandava il CP_1 rigetto.
Interveniva nel giudizio assumendo di avere corrisposto all'attore indennità di CP_2 malattia, per giorni 56, dal 02/05/2019 al 05/07/2019 , il cui importo ammontava ad € 3.192,75, oltre accessori pari ad € 18,21 e spese pari ad € 45,00 in correlazione al sinistro avvenuto in
Fornovo in data 30/04/2019 per fatto attribuibile a responsabilità di ente proprietario e CP_1 gestore del tratto stradale percorso dall'infortunato, e domandava quindi che quest'ultima fosse condannata al rimborso di quanto corrisposto.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale rigettava la domanda attrice, ritenendo che, dai reperti fotografici prodotti dall'attore, emergesse che le crepe e i dislivelli presenti sul manto stradale non fossero tali da potere cagionare la perdita di controllo del mezzo, qualora fosse stata tenuta una condotta di guida prudente ed adeguata alle condizioni di tempo e di luogo.
Pertanto, anche qualora fosse stato provato che le ruote del mezzo condotto dall'attore fossero passate sulle crepe ed i dislivelli oggetto di allegazione - circostanza di cui il Tribunale dubitava, in quanto il teste indicato seguiva a circa dieci metri di distanza il mezzo guidato dal e pertanto non avrebbe potuto avere visto il punto esatto in cui le ruote della moto Parte_1 che lo precedeva avevano attraversato il fondo stradale - in ogni caso doveva ritenersi che la caduta dell'attore fosse dipesa in via esclusiva da una inadeguata condotta di guida e tale comportamento colposo presentava efficacia causale esclusiva nella verificazione dell'evento con l'effetto di escludere ogni rilevanza alla cosa in custodia.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle proprie richieste risarcitorie e delle richieste istruttorie formulate in primo grado.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame, la conferma CP_1 dell'impugnata Sentenza e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Nessuno si costituiva per l' . CP_2
Con Ordinanza del 10.1.2023, questa Corte, rilevato che l'appellante con uno dei motivi di appello contestava la decisione di primo grado per essere stata resa senza assumere il teste presente in occasione dell'incidente; rilevato che l'appellante insisteva, quindi, per l'ammissione dei capitoli di prova articolati in primo grado nella memoria istruttoria, reiterando in questa sede le conclusioni istruttorie già precisate in primo grado;
ritenuti ammissibili i soli capitoli 3, 4 e 5, riguardanti circostanze contestate e non altrimenti documentate, (laddove i restanti capitoli venivano ritenuti superflui per il carattere pacifico dei fatti descritti), ammetteva la prova testimoniale dedotta dall'appellante, con il teste invitava la difesa attrice a depositare in forma cartacea le Testimone_1 fotografie già depositate in forma telematica, da sottoporre al teste, e rimetteva all'esito della prova ogni decisione circa l'eventuale CTU medico legale.
All'esito dell'espletamento della prova orale, con ulteriore Ordinanza del 28.4.2023, la
Corte, ritenuta la causa adeguatamente istruita, la rinviava ad altra udienza, per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, espletate le incombenze di rito, la tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta illogicità, lacunosità ed errata motivazione, derivanti da una errata ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure, il quale, come emerge dalla motivazione, avrebbe fondato la propria decisione su mere supposizioni che, tuttavia, potevano essere confermate (o negate) mediante l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi.
Oltretutto, il Tribunale, affermando che “qualora fosse stata tenuta una condotta di guida prudente ed adeguata alle condizioni di tempo e di luogo”, dà atto di non aver considerato quanto riportato da parte attrice nell'atto introduttivo ovvero la circostanza per cui l'attore viaggiava ad una velocità entro i limiti consentiti dal CdS per quel tratto stradale. Ragion per cui è evidente che lo stesso tenesse una condotta di guida prudente e coerente con quelle che sono le regole del Codice della Strada o quanto meno tale allegazione (velocità entro i limiti) avrebbe potuto essere provata se si fosse dato ingresso alla prova testi.
Analogamente confutabile sarebbe la parte in cui il Giudice afferma che le eventuali crepe e i dislivelli presenti sul manto stradale (evidenti dai reperti fotografici prodotti dall'attore) non sarebbero stati tali da cagionare la perdita di controllo del mezzo, conclusione che sarebbe stata possibile e comprensibile qualora fosse stata supportata da una consulenza tecnica che, viceversa, non è stata disposta.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale di
[...]
che aveva assistito al sinistro. Tes_1
Con il terzo motivo si contesta la ritenuta interruzione del nesso causale per opera della condotta colposa del danneggiato.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale fa riferimento all'inadeguata condotta di guida, integrante la colposa condotta del quale unica ed esclusiva causa del sinistro, Pt_1 evidenziando come le circostanze di fatto accertate nel corso dell'indagine fossero da qualificarsi e considerarsi come mero materiale probatorio liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice. Tuttavia, è pacifico che nei casi di responsabilità oggettiva il danneggiante abbia l'onere di dimostrare il fortuito affinché possa essere esonerato da suddetta responsabilità. Onere della prova che non risulta essere stato adempiuto dalla convenuta. CP_3
Nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il caso fortuito deve essere connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento. L'individuazione di una condotta colposa del danneggiato non consente di ritenere integrato il caso fortuito ove non emerga che sia risultato interrotto qualunque nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Il comportamento imprudente del danneggiato interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso allorché si connoti per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro e, nel caso di specie, non costituisce tale esclusiva efficienza causale considerate le oggettive pessime condizioni del manto stradale ove si è verificato il sinistro.
Al limite, ed in via meramente subordinata, il Giudicante avrebbe potuto accertare un concorso di colpa del danneggiato, ma non la sua colpa esclusiva.
L'appello è infondato.
In disparte le doglianze relative alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore in primo grado, stante l'assunzione di detta prova nel presente grado, tutti gli ormai consolidati principi espressi dalla Suprema Corte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, già ampiamente richiamati dalle parti nei propri atti, hanno come condizione indispensabile e prodromica l'accertamento, rectius, la dimostrazione, ad onere della parte danneggiata, della sussistenza del nesso causale fra danno ed evento.
Solo dopo aver dimostrato detta sussistenza può passarsi ad analizzare la condotta del danneggiato che, da sola, potrebbe costituire una causa efficiente e sufficiente alla produzione del danno: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass. Civ. n. 2482/2018; n. 2479/2018 e n. 2480/2018).
Nel caso di specie non si ritiene che sia stato sufficientemente dimostrato il nesso causale fra l'evento ed il danno, atteso che la minima sconnessione del fondo stradale, come ricavabile dalla documentazione fotografica versata in atti, non era da ritenersi idonea a provocare la caduta dell'appellante e, comunque, non costituiva un pericolo imprevedibile ed inevitabile.
Non potendo, infatti, seriamente pretendersi che il manto stradale sia perfettamente liscio e privo di difetti, a mo' di una lavagna, atteso che il continuo passaggio dei veicoli, le avversità atmosferiche ed altri accidenti non possono che causarne una normale usura, con conseguente presenza di difetti ed asperità comuni a qualsiasi sede stradale che non sia stata appena ricostituita, diventa compito dell'utente della strada porre in essere la prescritta attenzione e le dovute cautele durante il normale uso della sede viaria.
Nel caso che ci occupa le fotografie versate in atti dimostrano che la strada percorsa dall'appellante presentava normali condizioni di usura, con piccole crepe sull'asfalto ed un lieve dislivello, insomma nulla che potesse giustificare la perdita di aderenza e di controllo di una moto di grossa cilindrata, come quella condotta dal – una YAMAHA modello FAZER 600, del Pt_1 peso di circa 2 quintali – che, proprio per il tipo di moto e di cilindrata, si presume fosse guidata da persona esperta.
Ciò è ancor più vero se si considera che, secondo quanto dichiarato dall'appellante e Tes confermato dal teste i due ciclomotoristi viaggiavano ad una velocità ridottissima, pari a circa
30 Km/h.
Orbene, ribadito che le anomalie dell'asfalto erano del tutto modeste ed affatto diverse da quelle riscontrabili su qualsiasi sede stradale, considerata la bassissima velocità di marcia, il fatto che era pieno giorno e che, quindi, la visibilità era ottima, l'appellante ha avuto tutto il tempo di accorgersi delle lamentate sconnessioni e di evitarle agevolmente, attesa anche la ridotta dimensione delle stesse.
Inoltre, sempre dal fascicolo fotografico in atti si vede chiaramente una traccia di vernice Tes rossa proprio sopra quella che il teste definisce “crepatura”, il che, tuttavia, dimostra – senza possibilità di errore o di smentita - che nel momento in cui la moto (rossa) dell'appellante passava sulla “crepatura” stava già strisciando a terra, lasciando così, traccia della vernice staccatasi dalla carrozzeria della moto.
Di conseguenza è evidente che la caduta è avvenuta ben prima della predetta sconnessione, evidentemente per una perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, avvenuta nella fase di impostazione della curva in quello che il teste ha definito un tornante stretto.
La circostanza veniva fatta notare al teste in sede di interrogatorio, senza, tuttavia, che lo stesso riuscisse a fornire una spiegazione logica, limitandosi a riferire: “la moto era scivolata sulla parte sinistra;
preciso che impostando la curva è scivolato proprio in quel punto lì; la caduta è stata condizionata proprio dalla bassa velocità, oltre che dalle condizioni della strada”.
Precedentemente, lo stesso teste aveva dichiarato: “io ho visto la scena da dietro;
impostando la curva su questo smottamento la frenata ha provocato la caduta”.
E' evidente che il teste non risulta particolarmente attendibile, avendo attribuito le cause del sinistro, alla bassa velocità, alla frenata e alle condizioni della strada.
Del resto è plausibile che lo stesso fosse concentrato sulla propria guida e non su quella dell'amico.
Tuttavia, considerato che il teste ha anche dichiarato: “preciso che è un tornante e anche stretto e entrambi andavamo molto piano”; “Io viaggiavo a distanza di sicurezza dal mio amico
…io ho frenato e sono riuscito a fermarmi senza difficoltà”, non può non rilevarsi che l'amico dell'appellante, pur viaggiando sulla stessa strada, alla medesima velocità e pur frenando nella stessa curva, non sia scivolato sull'asfalto, né abbia avuto alcun tipo di problema a causa delle denunciate sconnessioni, riuscendo a fermarsi “senza difficoltà”.
In definitiva, non si ritiene che l'appellante abbia fornito la prova del fatto che la caduta si verificò a causa dello stato del manto stradale, che non presentava, ictu oculi, particolari anomalie, ed anzi, dal materiale probatorio in atti, è emerso che nel momento in cui la moto ha lasciato una traccia di vernice rossa proprio sopra la sconnessione indicata dai due centauri, la stessa era già caduta diversi metri prima, passando sulla sconnessione quando era già in fase di scivolata sull'asfalto.
Ciò rende inaccoglibile la domanda risarcitoria proposta, mancando la prova di qualsiasi responsabilità in capo al custode della strada.
Da ultimo va rigettata la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da CP_1
Dall'esame degli atti processuali, dal contenuto delle domande formulate dall'attore, dal comportamento processuale comunque tenuto dal medesimo non si ravvisano, infatti, gli elementi minimi per fondare un giudizio di responsabilità aggravata in capo al soccombente, non potendo affermarsi che il diritto di agire in giudizio dell'appellante abbia assunto i caratteri dell'abuso, per essere stato esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va, infatti, ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. Civ, n. 9579/2000).
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Parma n. 768/2022, così dispone: CP_1
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese del grado, che liquida in complessivi € 3.400, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 13.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei