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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60233/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 60233/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 19/12/2024 e promosso da:
, (C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
30/01/1969 e residente in [...], elettivamente domiciliato in BE
RO (CS), via Serra n. 24, presso lo studio dell'Avv. Carmela Provenzano, (C.F.
del foro di Paola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle C.F._2
liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della BA d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla BA
d'Italia, società con socio unico appartenente al Gruppo e Controparte_2 CP_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quale conferitaria del Controparte_2 ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura Controparte_2
in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. Persona_1
15678, registrata a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T, la mandataria
[...]
[..
[...] [
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per Parte_2 CP_3
assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165), (C.F. e P. IVA P.IVA_3
), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del P.IVA_2
Procuratore speciale , (C.F. ), giusta procura del Controparte_4 C.F._3
21/12/2020, a ministero del dr. , Notaio in Mestre, rep. n. 42416 - racc. n. 15733, Persona_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato telematicamente, dall'Avv. Marco Pesenti, con elezione del domicilio presso il suo studio sito in Roma, Via Po n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 12675/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: In via pregiudiziale:
1. Rilevata la carenza di legittimazione attiva di dichiarare Controparte_1 inammissibile e rigettare la domanda dalla stessa proposta e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2. In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere dalla;
Controparte_1
3. Sempre in via principale, accertare l'insussistenza dei presupposti di cui all' art. 633 e seguenti c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto dichiararne l'inammissibilità, l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
4. In ogni caso, accertata l'inesistenza della pretesa creditoria posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte e dedotte nell'atto di citazione in opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare quindi nullo, illegittimo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 12675/2021 (R.G. 22259/2021), emesso dal Tribunale di Roma perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel d.i. opposto a titolo di spese e competenze del procedimento monitorio;
5. accertare l'illegittimità della pretesa azionata dalla a mezzo del Controparte_1 procedimento monitorio R.G. 22259/2021, per le motivazioni svolte, e che nulla è dovuto alla società convenuta opposta e, di conseguenza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo emesso;
rigettare ogni domanda formulata dalla convenuta, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, di formulare istanze istruttorie, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nel secondo termine di cui all'art.183
c.p.c. e nei termini previsti dalla legge.”
per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
2 In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 5.282,82, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1 legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- condannare la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo pari alla differenza tra il quantum erogato e le somme dalla stessa già versate in relazione a ciascuno dei contratti per cui è causa alla luce della loro parziale esecuzione, oltre interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo;
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: i) euro 919,00 per la fase di studio;
ii) euro 777,00 per la fase introduttiva;
iii) euro 1.680,00 per la fase istruttoria;
iv) euro 1.701,00 per la fase decisoria, e così per complessivi euro 5.077,00, oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso pari al 15%, così come previsto dal D.M. 147/2022”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 6/7/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Parte_2
quale procuratrice generale della in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 12675/2021, N.R.G. 22259/2021, con cui ingiungeva ad il pagamento in favore della ricorrente della somma di € Parte_1
5.282,82, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, di cui di € 3.532,85 quale saldo debitore relativo al contratto di credito al consumo n. 20073530364001 stipulato tra
[...]
e la ME BA S.p.A., che aveva ceduto pro soluto il proprio credito alla Parte_1
con atto del 20/06/2019 ed € 1.749,97 quale saldo debitore relativo al contratto Controparte_1
n. 4301527816753271 concluso tra e la che aveva, Parte_1 Controparte_5
poi, ceduto pro soluto il proprio credito alla con atto del 19/06/2019. Controparte_1
L' dava atto di aver mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1 [...]
Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 4/10/2021 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la quale procuratrice generale della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1
3 opposizione al decreto ingiuntivo n. 12675/2021, N.R.G. 22259/2021, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 6/7/2021, chiedendone la revoca.
L'opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva della non essendo mai stati Parte_2
notificati all'ingiunto le cessioni dei crediti controversi e difettando la prova che questi ultimi fossero compresi nelle cessioni in blocco a favore dell'odierna ingiungente;
- la nullità dei contratti ex adverso azionati in sede monitoria per la presenza di numerosi spazi bianchi, l'omessa indicazione del significato delle firme apposte, l'inserimento di condizioni generali neppure sottoscritte, trattandosi di legende prestampate in caratteri minuscoli ed illeggibili. Nel contratto di credito al consumo stipulato dal con la ME Parte_1
BA S.p.A., inoltre, il numero del contratto era stato apposto “a penna” ed era illeggibile;
- che il contratto n. 20073530364001 del 13/10/2004 era una proposta di contratto di credito al consumo rivolta dal alla ME BA S.p.A., finalizzata all'acquisto di un Parte_1
televisore presso la Di SA & DE TI s.r.l., alle seguenti condizioni: prezzo del bene €
1799,00, spese istruttoria e gestione € 50,00, importo da finanziare € 1849,00, totale da rimborsare € 1.849,00- 18 rate da E.102,72, non collegata all'estratto conto recante lo stesso numero di rapporto per il quale parte opposta pretende la restituzione di € 3.532,85;
- la mancanza di prova dei contratti e del quantum debeatur;
- la prescrizione di ogni avverso diritto.
3. Con comparsa del 17/1/2022 si costituiva in giudizio la quale Parte_2
procuratrice generale della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto.
L'opposta, in particolare, premesso che la controparte non aveva contestato la stipulazione dei contratti sottesi al monitorio e le altre circostanze ivi rappresentate, contestava la genericità e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, insistendo nella propria pretesa creditoria.
Quanto alla prova del credito, l'opposta deduceva di aver prodotto: copia del contratto di apertura di una linea di credito con carta revolving n. 20073530364001 e dell'estratto conto ex art. 50 TUB;
copia contratto di apertura di una linea di credito con carta revolving n.
4301527816753271 e del relativo estratto conto analitico;
copie dei contratti di cessione dei crediti stipulati tra la ME S.p.A. e la e tra l'Agos UC e la Controparte_1 CP_1
nonché copia delle lettere raccomandate afferenti alla notifica della cessione dei crediti
[...]
controversi con contestuali diffide ad adempiere.
4 4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 1.749,97, con contestuale formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., rispetto alla quale il solo opponente manifestava la disponibilità ad aderirvi ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del
19/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. E' inammissibile la domanda proposta in via subordinata dall'opposta con la comparsa conclusionale del seguente tenore: “nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.”.
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., infatti, le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. civ. n. 98 del 07/01/2016).
6. Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata per quanto di ragione e Parte_1
va accolta nei limiti di seguito indicati.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, da qualificarsi come contestazione della titolarità dei crediti controversi in capo all' Controparte_1
La questione sollevata dall'opponente attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo essa addotto che le intervenute hanno esercitato il processo in nome proprio un diritto spettante ad altro soggetto (ex art. 81 c.p.c.), bensì che i suddetti soggetti non sono titolari del credito controverso.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti
5 dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della BA d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
6 risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni
7 contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, in cui l'opponente non contesta la esistenza dei contratti di cessione dei crediti in blocco tra le società ME BA S.p.A. ed Agos UC S.p.A. e la Controparte_1
l'inclusione dei crediti controversi negli atti di cessione emerge, oltre che dai contratti di cessione, dagli annex relativi alle società cedenti, che indicano tra i crediti ceduti quelli vantati verso per cui è causa. Parte_1
Ciò posto, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che ha stipulato con la ME BA Parte_1
S.p.A. il contratto di credito al consumo n. 20073530364001 e con la Agos UC S.p.A. il contratto di carta di credito revolving n. 4301527816753271.
La prova del credito ingiunto, con riferimento a quest'ultimo rapporto, emerge dalla produzione della proposta contrattuale sottoscritta dall'opponente e dall'estratto conto proveniente dall'Agos
8 UC S.p.A. relativo alla carta di credito revolving n. 4301527816753271, da cui emergono le somme prelevate dal , mentre la doglianza di quest'ultimo circa la natura vessatoria Parte_1
delle clausole del contratto di credito revolving è generica, oltre a non trovare riscontro nelle condizioni contrattuali, che risultano valide ed efficaci, oltre che chiare nella loro esposizione.
E' parimenti provato che la ME BA S.p.A. ha ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 20/06/2019, notificato al a mezzo lettera raccomandata Controparte_1 Parte_1
A/R del 06/08/2019, ricevuta il 09/08/2019 e che la ha ceduto pro soluto il Controparte_5
proprio credito a con atto del 19/06/2019, notificato al a mezzo Controparte_1 Parte_1
raccomandata A/R del 18/07/2019, ricevuta in data 23/07/2019.
L' appartenente al Gruppo BA IFIS e soggetta all'attività di direzione e Controparte_1
coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di Controparte_2
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta titolare del Controparte_2
suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del
29/6/2018, rep. n. 80866, racc. n.15510, e ha poi mutato denominazione sociale in
[...]
Controparte_1
Avuto riguardo ai suddetti documenti, sussiste la prova del credito per cui si procede, mentre le eccezioni sollevate dall'opponente, eccetto quella di prescrizione, non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Invero, il disconoscimento della conformità delle copie dei contratti alle originali appare alquanto generico, quindi inidoneo a privare di efficacia probatoria i documenti versati in atti dall'opposta. Per costante giurisprudenza, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. civ. n. 27633 del 30/10/2018).
La mancanza della sottoscrizione della Agos UC S.p.A. del contratto stipulato dall'odierno opponente con quest'ultima società non priva di validità ed efficacia il contratto stesso.
Ritiene il giudicante che la sottoscrizione e i comportamenti della società mutuante, che ha dato esecuzione ai suddetti rapporti e li ha azionati in sede monitoria, soddisfano il requisito della forma scritta: osserva al riguardo la Suprema Corte, intervenuta a sezioni unite, che il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga
9 consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 898/2018).
E' fondata, invece, l'eccezione di prescrizione, limitatamente al saldo derivante dal contratto di finanziamento.
Invero, per consolidata giurisprudenza, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. n.
18951 del 08/08/2013); nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Nella specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato dal con la ME Parte_1
BA S.p.A. in data 13/10/2004, per la somma da restituire di € 1.849,00 mediante il pagamento di n. 18 rate mensili, con la pattuizione del TAEG del 3,53%.
E', dunque, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento al contratto di finanziamento, avuto riguardo alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e alla prima diffida di pagamento che risulta inviata al , risalendo gli atti interruttivi della Parte_1
prescrizione richiamati dall'opposta a data successiva al maturate della prescrizione.
Non vale in contrario osservare che il termine di prescrizione decorrerebbe dal pagamento effettuato dal mutuatario in data 5/1/2016, valido ai sensi dell'art. 2944 c.c. quale atto interruttivo della prescrizione in forma di riconoscimento di debito, in mancanza di idonea prova della riconducibilità di detto pagamento al contratto di credito al consumo n. 20073530364001.
Al contrario, relativamente al contratto di credito revolving stipulato dall'odierno opponente con la Agos UC S.p.A. in data 02/04/2011, con validità della carta per 36 mesi, non è fondata l'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla data di decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione.
Al parziale accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la
10 condanna dell'opponente al pagamento in favore della controparte della somma di € 1.749,97, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca e la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opposta, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 4/10/2021 da avverso la Parte_1 [...]
costituitasi tramite la mandataria in persona del Controparte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
12675/2021, N.R.G. 22259/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 6/7/2021;
DICHIARA tenuto e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore Parte_1
della quale mandataria della della Parte_2 Controparte_1
somma di € 1.749,97, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 11/3/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 60233/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 19/12/2024 e promosso da:
, (C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
30/01/1969 e residente in [...], elettivamente domiciliato in BE
RO (CS), via Serra n. 24, presso lo studio dell'Avv. Carmela Provenzano, (C.F.
del foro di Paola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle C.F._2
liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della BA d'Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla BA
d'Italia, società con socio unico appartenente al Gruppo e Controparte_2 CP_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quale conferitaria del Controparte_2 ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura Controparte_2
in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. Persona_1
15678, registrata a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T, la mandataria
[...]
[..
[...] [
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per Parte_2 CP_3
assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165), (C.F. e P. IVA P.IVA_3
), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del P.IVA_2
Procuratore speciale , (C.F. ), giusta procura del Controparte_4 C.F._3
21/12/2020, a ministero del dr. , Notaio in Mestre, rep. n. 42416 - racc. n. 15733, Persona_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato telematicamente, dall'Avv. Marco Pesenti, con elezione del domicilio presso il suo studio sito in Roma, Via Po n. 12
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 12675/2021
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare: In via pregiudiziale:
1. Rilevata la carenza di legittimazione attiva di dichiarare Controparte_1 inammissibile e rigettare la domanda dalla stessa proposta e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2. In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere dalla;
Controparte_1
3. Sempre in via principale, accertare l'insussistenza dei presupposti di cui all' art. 633 e seguenti c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto dichiararne l'inammissibilità, l'illegittimità, la nullità, l'inesistenza con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
4. In ogni caso, accertata l'inesistenza della pretesa creditoria posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte e dedotte nell'atto di citazione in opposizione e per l'effetto revocare, dichiarare quindi nullo, illegittimo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 12675/2021 (R.G. 22259/2021), emesso dal Tribunale di Roma perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel d.i. opposto a titolo di spese e competenze del procedimento monitorio;
5. accertare l'illegittimità della pretesa azionata dalla a mezzo del Controparte_1 procedimento monitorio R.G. 22259/2021, per le motivazioni svolte, e che nulla è dovuto alla società convenuta opposta e, di conseguenza, annullare e revocare il decreto ingiuntivo emesso;
rigettare ogni domanda formulata dalla convenuta, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, di formulare istanze istruttorie, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nel secondo termine di cui all'art.183
c.p.c. e nei termini previsti dalla legge.”
per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
2 In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 5.282,82, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_1 legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- condannare la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo pari alla differenza tra il quantum erogato e le somme dalla stessa già versate in relazione a ciascuno dei contratti per cui è causa alla luce della loro parziale esecuzione, oltre interessi di mora dal dovuto all'effettivo saldo;
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: i) euro 919,00 per la fase di studio;
ii) euro 777,00 per la fase introduttiva;
iii) euro 1.680,00 per la fase istruttoria;
iv) euro 1.701,00 per la fase decisoria, e così per complessivi euro 5.077,00, oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso pari al 15%, così come previsto dal D.M. 147/2022”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 6/7/2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Parte_2
quale procuratrice generale della in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 12675/2021, N.R.G. 22259/2021, con cui ingiungeva ad il pagamento in favore della ricorrente della somma di € Parte_1
5.282,82, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, di cui di € 3.532,85 quale saldo debitore relativo al contratto di credito al consumo n. 20073530364001 stipulato tra
[...]
e la ME BA S.p.A., che aveva ceduto pro soluto il proprio credito alla Parte_1
con atto del 20/06/2019 ed € 1.749,97 quale saldo debitore relativo al contratto Controparte_1
n. 4301527816753271 concluso tra e la che aveva, Parte_1 Controparte_5
poi, ceduto pro soluto il proprio credito alla con atto del 19/06/2019. Controparte_1
L' dava atto di aver mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1 [...]
Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato in data 4/10/2021 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale la quale procuratrice generale della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_1
3 opposizione al decreto ingiuntivo n. 12675/2021, N.R.G. 22259/2021, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 6/7/2021, chiedendone la revoca.
L'opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva della non essendo mai stati Parte_2
notificati all'ingiunto le cessioni dei crediti controversi e difettando la prova che questi ultimi fossero compresi nelle cessioni in blocco a favore dell'odierna ingiungente;
- la nullità dei contratti ex adverso azionati in sede monitoria per la presenza di numerosi spazi bianchi, l'omessa indicazione del significato delle firme apposte, l'inserimento di condizioni generali neppure sottoscritte, trattandosi di legende prestampate in caratteri minuscoli ed illeggibili. Nel contratto di credito al consumo stipulato dal con la ME Parte_1
BA S.p.A., inoltre, il numero del contratto era stato apposto “a penna” ed era illeggibile;
- che il contratto n. 20073530364001 del 13/10/2004 era una proposta di contratto di credito al consumo rivolta dal alla ME BA S.p.A., finalizzata all'acquisto di un Parte_1
televisore presso la Di SA & DE TI s.r.l., alle seguenti condizioni: prezzo del bene €
1799,00, spese istruttoria e gestione € 50,00, importo da finanziare € 1849,00, totale da rimborsare € 1.849,00- 18 rate da E.102,72, non collegata all'estratto conto recante lo stesso numero di rapporto per il quale parte opposta pretende la restituzione di € 3.532,85;
- la mancanza di prova dei contratti e del quantum debeatur;
- la prescrizione di ogni avverso diritto.
3. Con comparsa del 17/1/2022 si costituiva in giudizio la quale Parte_2
procuratrice generale della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto.
L'opposta, in particolare, premesso che la controparte non aveva contestato la stipulazione dei contratti sottesi al monitorio e le altre circostanze ivi rappresentate, contestava la genericità e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, insistendo nella propria pretesa creditoria.
Quanto alla prova del credito, l'opposta deduceva di aver prodotto: copia del contratto di apertura di una linea di credito con carta revolving n. 20073530364001 e dell'estratto conto ex art. 50 TUB;
copia contratto di apertura di una linea di credito con carta revolving n.
4301527816753271 e del relativo estratto conto analitico;
copie dei contratti di cessione dei crediti stipulati tra la ME S.p.A. e la e tra l'Agos UC e la Controparte_1 CP_1
nonché copia delle lettere raccomandate afferenti alla notifica della cessione dei crediti
[...]
controversi con contestuali diffide ad adempiere.
4 4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 1.749,97, con contestuale formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., rispetto alla quale il solo opponente manifestava la disponibilità ad aderirvi ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., all'udienza del
19/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. E' inammissibile la domanda proposta in via subordinata dall'opposta con la comparsa conclusionale del seguente tenore: “nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B.”.
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., infatti, le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. civ. n. 98 del 07/01/2016).
6. Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata per quanto di ragione e Parte_1
va accolta nei limiti di seguito indicati.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, da qualificarsi come contestazione della titolarità dei crediti controversi in capo all' Controparte_1
La questione sollevata dall'opponente attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo essa addotto che le intervenute hanno esercitato il processo in nome proprio un diritto spettante ad altro soggetto (ex art. 81 c.p.c.), bensì che i suddetti soggetti non sono titolari del credito controverso.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti
5 dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della BA d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle
6 risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contro verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni
7 contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, in cui l'opponente non contesta la esistenza dei contratti di cessione dei crediti in blocco tra le società ME BA S.p.A. ed Agos UC S.p.A. e la Controparte_1
l'inclusione dei crediti controversi negli atti di cessione emerge, oltre che dai contratti di cessione, dagli annex relativi alle società cedenti, che indicano tra i crediti ceduti quelli vantati verso per cui è causa. Parte_1
Ciò posto, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'ingiungente anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che ha stipulato con la ME BA Parte_1
S.p.A. il contratto di credito al consumo n. 20073530364001 e con la Agos UC S.p.A. il contratto di carta di credito revolving n. 4301527816753271.
La prova del credito ingiunto, con riferimento a quest'ultimo rapporto, emerge dalla produzione della proposta contrattuale sottoscritta dall'opponente e dall'estratto conto proveniente dall'Agos
8 UC S.p.A. relativo alla carta di credito revolving n. 4301527816753271, da cui emergono le somme prelevate dal , mentre la doglianza di quest'ultimo circa la natura vessatoria Parte_1
delle clausole del contratto di credito revolving è generica, oltre a non trovare riscontro nelle condizioni contrattuali, che risultano valide ed efficaci, oltre che chiare nella loro esposizione.
E' parimenti provato che la ME BA S.p.A. ha ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 20/06/2019, notificato al a mezzo lettera raccomandata Controparte_1 Parte_1
A/R del 06/08/2019, ricevuta il 09/08/2019 e che la ha ceduto pro soluto il Controparte_5
proprio credito a con atto del 19/06/2019, notificato al a mezzo Controparte_1 Parte_1
raccomandata A/R del 18/07/2019, ricevuta in data 23/07/2019.
L' appartenente al Gruppo BA IFIS e soggetta all'attività di direzione e Controparte_1
coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di Controparte_2
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta titolare del Controparte_2
suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del
29/6/2018, rep. n. 80866, racc. n.15510, e ha poi mutato denominazione sociale in
[...]
Controparte_1
Avuto riguardo ai suddetti documenti, sussiste la prova del credito per cui si procede, mentre le eccezioni sollevate dall'opponente, eccetto quella di prescrizione, non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Invero, il disconoscimento della conformità delle copie dei contratti alle originali appare alquanto generico, quindi inidoneo a privare di efficacia probatoria i documenti versati in atti dall'opposta. Per costante giurisprudenza, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. civ. n. 27633 del 30/10/2018).
La mancanza della sottoscrizione della Agos UC S.p.A. del contratto stipulato dall'odierno opponente con quest'ultima società non priva di validità ed efficacia il contratto stesso.
Ritiene il giudicante che la sottoscrizione e i comportamenti della società mutuante, che ha dato esecuzione ai suddetti rapporti e li ha azionati in sede monitoria, soddisfano il requisito della forma scritta: osserva al riguardo la Suprema Corte, intervenuta a sezioni unite, che il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga
9 consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 898/2018).
E' fondata, invece, l'eccezione di prescrizione, limitatamente al saldo derivante dal contratto di finanziamento.
Invero, per consolidata giurisprudenza, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. n.
18951 del 08/08/2013); nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Nella specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato dal con la ME Parte_1
BA S.p.A. in data 13/10/2004, per la somma da restituire di € 1.849,00 mediante il pagamento di n. 18 rate mensili, con la pattuizione del TAEG del 3,53%.
E', dunque, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento al contratto di finanziamento, avuto riguardo alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento e alla prima diffida di pagamento che risulta inviata al , risalendo gli atti interruttivi della Parte_1
prescrizione richiamati dall'opposta a data successiva al maturate della prescrizione.
Non vale in contrario osservare che il termine di prescrizione decorrerebbe dal pagamento effettuato dal mutuatario in data 5/1/2016, valido ai sensi dell'art. 2944 c.c. quale atto interruttivo della prescrizione in forma di riconoscimento di debito, in mancanza di idonea prova della riconducibilità di detto pagamento al contratto di credito al consumo n. 20073530364001.
Al contrario, relativamente al contratto di credito revolving stipulato dall'odierno opponente con la Agos UC S.p.A. in data 02/04/2011, con validità della carta per 36 mesi, non è fondata l'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla data di decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione.
Al parziale accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la
10 condanna dell'opponente al pagamento in favore della controparte della somma di € 1.749,97, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca e la mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opposta, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 4/10/2021 da avverso la Parte_1 [...]
costituitasi tramite la mandataria in persona del Controparte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
12675/2021, N.R.G. 22259/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 6/7/2021;
DICHIARA tenuto e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore Parte_1
della quale mandataria della della Parte_2 Controparte_1
somma di € 1.749,97, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, li 11/3/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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