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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 83/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentato e difeso da: avv. GIANNINI GIUSEPPE, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, non costituita in giudizio;
Controparte_1
-appellata-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 89/2024 del 30/09/2024 - 01/10/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, indicata in oggetto, il Tribunale di Avezzano ha accolto parzialmente la domanda formulata in primo grado da già dipendente della Parte_1 dal 25/06/2012 al 07/07/2018 con mansioni di addetto alla Controparte_1 conduzione di autocarri compattatori per la raccolta di rifiuti (livello II fino al 30/04/2014, livello III dal 01/05/2014), riconoscendo in favore dello stesso l'inquadramento nel livello III del applicato al rapporto di lavoro, Controparte_2 sin dall'assunzione in data 25/06/2012 e condannando la società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate, rigettando invece le ulteriori richieste, afferenti lo svolgimento di prestazioni in orario straordinario, notturno e festivo.
Con ricorso depositato il 01/04/2025 ha impugnato detta sentenza, pronunciata il Parte_1
09/04/2024, depositata il 01/10/2024 e non notificata, chiedendo l'accoglimento anche della domanda di pagamento delle maggiorazioni retributive a titolo di lavoro straordinario, e di quella di risarcimento del danno da mancata fruizione di riposo settimanale, deducendo, quali motivi di gravame, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie al riguardo e l'illogica ed insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno dovuto al mancato riposo per aver lavorato una volta al mese anche la domenica, dalle 4.00 alle 10.00, senza fruire di riposo settimanale, avanzata in primo grado, e la fondatezza di questa, in base a quanto riferito dai testi escussi.
Secondo l'appellante, sarebbero state travisate e decontestualizzate le dichiarazioni testimoniali acquisite, e non sarebbero stati valorizzati elementi probatori determinanti. Il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. i testi escussi, non attribuendo alcun valore alle dichiarazioni rese, nonostante essi avessero confermato l'osservanza del maggior orario indicato nel ricorso introduttivo e la conseguente mancata fruizione del riposo settimanale, valorizzando le contrarie dichiarazioni rese dai testi addotti dall'appellata, nonostante la genericità di quanto riferito e la situazione di metus nei confronti della datrice di lavoro, essendone essi ancora dipendenti, ed omettendo ogni pronuncia circa la domanda di risarcimento per mancata fruizione del riposo.
La non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 02/10/2025, l'appellante non è comparso, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.. L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente al procuratore dell'appellante in data 03/10/2025.
All'odierna udienza l'appellante non è comparso.
Motivi della decisione
L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 348 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparso né all'udienza del 02/10/2025 fissata ex art. 435 c.p.c. con decreto dell'11/04/2025, regolarmente comunicatogli in pari data come risulta dagli atti del fascicolo informatico, né all'odierna udienza, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio pronunciata all'udienza del 26/06/2025, come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
Non deve pronunciarsi sulle spese di lite del grado, non essendosi l'appellato costituito. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 89/2024 in data 30/09/2024-01/10/2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentato e difeso da: avv. GIANNINI GIUSEPPE, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, non costituita in giudizio;
Controparte_1
-appellata-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 89/2024 del 30/09/2024 - 01/10/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, indicata in oggetto, il Tribunale di Avezzano ha accolto parzialmente la domanda formulata in primo grado da già dipendente della Parte_1 dal 25/06/2012 al 07/07/2018 con mansioni di addetto alla Controparte_1 conduzione di autocarri compattatori per la raccolta di rifiuti (livello II fino al 30/04/2014, livello III dal 01/05/2014), riconoscendo in favore dello stesso l'inquadramento nel livello III del applicato al rapporto di lavoro, Controparte_2 sin dall'assunzione in data 25/06/2012 e condannando la società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate, rigettando invece le ulteriori richieste, afferenti lo svolgimento di prestazioni in orario straordinario, notturno e festivo.
Con ricorso depositato il 01/04/2025 ha impugnato detta sentenza, pronunciata il Parte_1
09/04/2024, depositata il 01/10/2024 e non notificata, chiedendo l'accoglimento anche della domanda di pagamento delle maggiorazioni retributive a titolo di lavoro straordinario, e di quella di risarcimento del danno da mancata fruizione di riposo settimanale, deducendo, quali motivi di gravame, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie al riguardo e l'illogica ed insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, nonché l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno dovuto al mancato riposo per aver lavorato una volta al mese anche la domenica, dalle 4.00 alle 10.00, senza fruire di riposo settimanale, avanzata in primo grado, e la fondatezza di questa, in base a quanto riferito dai testi escussi.
Secondo l'appellante, sarebbero state travisate e decontestualizzate le dichiarazioni testimoniali acquisite, e non sarebbero stati valorizzati elementi probatori determinanti. Il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. i testi escussi, non attribuendo alcun valore alle dichiarazioni rese, nonostante essi avessero confermato l'osservanza del maggior orario indicato nel ricorso introduttivo e la conseguente mancata fruizione del riposo settimanale, valorizzando le contrarie dichiarazioni rese dai testi addotti dall'appellata, nonostante la genericità di quanto riferito e la situazione di metus nei confronti della datrice di lavoro, essendone essi ancora dipendenti, ed omettendo ogni pronuncia circa la domanda di risarcimento per mancata fruizione del riposo.
La non si è costituita in giudizio. CP_1
All'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 02/10/2025, l'appellante non è comparso, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c.. L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente al procuratore dell'appellante in data 03/10/2025.
All'odierna udienza l'appellante non è comparso.
Motivi della decisione
L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 348 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparso né all'udienza del 02/10/2025 fissata ex art. 435 c.p.c. con decreto dell'11/04/2025, regolarmente comunicatogli in pari data come risulta dagli atti del fascicolo informatico, né all'odierna udienza, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio pronunciata all'udienza del 26/06/2025, come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
Non deve pronunciarsi sulle spese di lite del grado, non essendosi l'appellato costituito. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 89/2024 in data 30/09/2024-01/10/2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -