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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/11/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BIELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 540/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] res. in Cossato (BI) via Paruzza n. 23 C.F. Parte_1
C.F._1
nato a [...] il [...] residente in [...]
Pastore n. 19 C.F. C.F._2
nei confronti di:
nata a [...] il [...] residente in [...]
19 C.F. attualmente domiciliata presso la Casa di Riposo “Cerino Zegna” di C.F._3
IE RI (BI)
Con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: accoglimento del ricorso per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
MOTIVI
In fatto:
Con ricorso depositato il 09/06/2025 i ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della loro madre Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Parte_3 convenuta, all'udienza del 06/11/2025 le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In diritto:
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
Dalla documentazione prodotta la signora risulta affetta da un disturbo neurocognitivo Parte_3 maggiore e da disturbi comportamentali, oltre che dal morbo di Parkinson e da una limitazione alla funzionalità dell'arto. Ella è stata riconosciuta invalida civile. Anche in occasione dell'esame la signora si è dimostrata disorientata nel tempo e nello spazio e incapace di rispondere a Parte_3 molte semplici domande.
Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di Parte_3
Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 09/06/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] residente in Parte_3
Brusnengo (BI) via G. Pastore n. 19 C.F. attualmente domiciliata presso la C.F._3
Casa di Riposo “Cerino Zegna” di IE RI (BI);
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 12/11/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 540/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] res. in Cossato (BI) via Paruzza n. 23 C.F. Parte_1
C.F._1
nato a [...] il [...] residente in [...]
Pastore n. 19 C.F. C.F._2
nei confronti di:
nata a [...] il [...] residente in [...]
19 C.F. attualmente domiciliata presso la Casa di Riposo “Cerino Zegna” di C.F._3
IE RI (BI)
Con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: accoglimento del ricorso per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso
MOTIVI
In fatto:
Con ricorso depositato il 09/06/2025 i ricorrenti chiedevano che il Tribunale di Biella dichiarasse l'interdizione della loro madre Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Parte_3 convenuta, all'udienza del 06/11/2025 le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In diritto:
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.” Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 440/2005, in seguito alla riforma delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui alla l. 6/2004, spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che nel caso concreto garantisca all'incapace la tutela più adeguata con la minore limitazione possibile della sua capacità, ferma restando la necessità di adottare la misura più invasiva dell'interdizione, ogni qual volta essa si renda assolutamente necessaria per la protezione della persona.
Dalla documentazione prodotta la signora risulta affetta da un disturbo neurocognitivo Parte_3 maggiore e da disturbi comportamentali, oltre che dal morbo di Parkinson e da una limitazione alla funzionalità dell'arto. Ella è stata riconosciuta invalida civile. Anche in occasione dell'esame la signora si è dimostrata disorientata nel tempo e nello spazio e incapace di rispondere a Parte_3 molte semplici domande.
Deve pertanto ritenersi provato che la parte convenuta versa in uno stato di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. La gravità e l'irreversibilità della sua condizione inducono a ritenere che l'unica misura adeguata per la sua tutela sia quella dell'interdizione.
Deve pertanto dichiararsi l'interdizione di Parte_3
Stante l'assenza di ragioni d'urgenza, non si provvede alla nomina di un tutore provvisorio.
Stante la natura del giudizio e in assenza di opposizione, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 09/06/2025, così provvede:
dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] residente in Parte_3
Brusnengo (BI) via G. Pastore n. 19 C.F. attualmente domiciliata presso la C.F._3
Casa di Riposo “Cerino Zegna” di IE RI (BI);
manda la Cancelleria per l'annotazione e la comunicazione previste dall'art. 423 c.c. nonché per la comunicazione al Giudice Tutelare prevista dall'art. 345 c.c.;
nulla sulle spese.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 12/11/2025.
La giudice est. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli