Articolo 14 della Legge 23 marzo 1983, n. 78
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 aprile 1983
Art. 14. Indennita' per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennita' di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365 , e' corrisposta nelle seguenti misure mensili:
ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;
allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.
L'indennita' di pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete anche al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennita' di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennita' nelle seguenti misure mensili:
ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di truppa, lire 50.000.
Entrata in vigore il 12 aprile 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente