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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/12/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
9/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. PRUDENZANO DANIELE
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappr. e dif. Dall'avv. PUTORTÌ ANNACHIARA
- Convenuto –
OGGETTO: AR AN ”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20/11/2021 il ricorrente, premesso di aver lavorato come sociologo in forza di convenzione a tempo indeterminato con l Controparte_2
con incarico di Responsabile dell'URP presso il Consultorio Familiare
[...]
di Taranto- Salinella, Distretto n. 4 dal 02.05.1988 e di essere in pensione dal
07.05.2018; nonché di aver ottenuto con sent. Trib. Taranto n. 3542/2020, del
24.10.2019, e successiva sent. C. App. Lecce sez. Taranto n. 129/2024, passata in giudicato, la condanna generica della propria datrice di lavoro, al risarcimento Pt_2 del danno ex art. 2116 c.c. per l'omesso versamento dei contributi previdenziali in relazione al periodo dal 1.5.1988 al 31.5.1998 “ in misura pari alla differenza tra
l'ammontare della pensione di anzianità che avrebbe percepito sin dall'origine laddove la avesse regolarmente versato i contributi anche nel periodo CP_1
dall' 1.5.1988 al 31.5.1998 e il minor importo effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo” agiva in giudizio per ottenere la condanna della al pagamento della somma CP_1
di € 112.244,68 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.. Contr Si costituiva in giudizio la la quale, con propria memoria, rilevava il difetto di giurisdizione, l'improcedibilità della domanda e contestava specificamente i conteggi di parte ricorrente e la quantificazione delle somme come richieste in ricorso concludendo per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 13 r.d. 12.7.1934 n. 1214, il quale stabilisce appunto che la Corte dei conti giudica sui ricorsi in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato. L'eccezione è infondata, in quanto la presente controversia non ha ad oggetto il diritto a pensione o la misura della stessa, bensì, come si è già rilevato, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c. da omessa o irregolare contribuzione.
Deve pure esaminarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per essere il datore di lavoro, alla data del 31.12.2022 ancora in tempo per versare i contributi prescritti, a mente dell'art. 9 co. 3 lett. b) d.l. 30.12.2021 n. 228 conv. in l. 25.2.2022 n. 15 che ha introdotto il comma 10-ter nell'art. 3 l.
8.8.1995 n. 335, poi prorogato fino al 31.12.2024 (come rilevato da parte convenuta con memoria difensiva del 19.11.2024).
Difatti, verrebbe in tal modo meno il presupposto della domanda risarcitoria, cioè
l'avvenuta prescrizione dei contributi.
Tuttavia, sul punto si osserva che la mancata impugnazione della sentenza resa inter partes dalla Corte d'Appello Lecce - Sez Taranto, pur correttamente notificata, ha determinato il passaggio in giudicato, ex art. 324 c.p.c., della sentenza n. 3542/2019, del Trib. Taranto, il che rende incontestabile la statuizione in essa contenuta (art. 2909
c.c.) inerente, tra le altre, l'accertata estinzione per prescrizione dell'obbligo Contr contributivo, ex art. 3 l. 335/95, con conseguente impossibilità per la i accreditare i contributi omessi e prescritti per il periodo 1988-1998.
Il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., infatti, veniva accertato e dichiarato con sent. 3542/2019, ove affermava ““…essendo mutati i termini della questione
(rispetto anche a quanto computato dal CTU che nell'elaborato peritale ha calcolato la somma dovuta a titolo di riscatto), essendo il danno da risarcire attuale e non più potenziale essendo l'istante collocato in pensione, deve riconoscersi il diritto del medesimo il risarcimento del danno pari alla maggior quota di pensione che gli sarebbe spettata sin dall'origine qualora fosse stata computata l'intera contribuzione spettante, con inclusione dunque del periodo dal 1.5.1988 al 31.5.1998, oltre accessori di legge” con conseguente condanna generica della ““…al risarcimento del Pt_2
danno pensionistico subito dal dott. da quantificarsi in misura pari Parte_1
alla differenza tra l'ammontare della pensione di anzianità che avrebbe percepito sin dall'origine laddove la avesse regolarmente versato i contributi anche CP_1
nel periodo dall' 1.5.1988 al 31.5.1998 e il minor importo effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo”.
Ciò sulla base dell'orientamento per cui “nel caso di omissione contributiva, sussiste
l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso
(coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile) l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 legge 1338/62”
(Cass. n. 2630/2014).
Dunque, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la proroga del termine di versamento dei contributi omessi come prevista dall'art. 3 co. 10 ter l. 335/95 il quale, nella formulazione attualmente vigente, prescrive che “Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato”.
Nel caso di specie, proprio la sussistenza di un giudicato che accerta la prescrizione dell'obbligo contributivo preclude la possibilità di applicare la predetta riapertura/proroga del termine di versamento dei contributi, con la conseguenza che l'unico rimedio esperibile è rappresentato dal risarcimento del danno previdenziale ex art. 2116 c.c.
Quanto al merito, il ricorso è fondato.
Circa la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente ex art. 2116 c.c. il Ctu nominato, dott. , ha calcolato il danno derivante dal mancato versamento della Per_1
contribuzione premettendo che “Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, il calcolo dell'assegno pensionistico segue esclusivamente le regole del sistema contributivo a partire dal 1996” e che “Il montante contributivo da recuperare è stato calcolato utilizzando le aliquote previdenziali specifiche della Gestione
Separata”. Quindi ha concluso ritenendo che il danno subito dal ricorrente è pari ad € 533,63
(differenza mensile di pensione), per complessivi € 57.726,79 in termini di differenze di ratei non riscossi nel periodo dal 07.2018 al 09.2025, comprensivi di interessi legali maturati.
Sul punto occorre rimarcare che il documento allegato alla memoria di costituzione Parte dell del 19.11.2024 non spiega significativi effetti probatori in ordine all'avvenuta regolarizzazione e pagamento dei contributi per gli anni 96-98 atteso che dal prospetto denominato “tributi a debito in cui il contribuente figura in qualità di soggetto versante effettuati a partire dal 27.12.2022 fino al 31.12.2022” non è possibile evincere, come invece dichiarato dal professionista firmatario, i destinatari delle somme ivi elencate, trattandosi di versamenti asseritamente effettuati per complessivi euro 714.340,16.
Vieppiù che a fronte del disconoscimento di detto documento e del suo contenuto da parte del ricorrente, parte convenuta, sulla quale gravava l'obbligo di provare il fatto parzialmente estintivo della pretesa, non ha opposto specificatamente alcun elemento contrario (come, ad esempio, apposita attestazione da parte dell' , neppure in sede CP_3
di operazioni peritali.
Quanto al “danno pensionistico basato sull'aspettativa di vita” il CTU ha concluso
“considerando gli indici ISTAT del 2024 sull'aspettativa” mentre ritiene il Tribunale, condividendosi le argomentazioni opposte di parte ricorrente, che questo doveva essere parametrato al momento della decorrenza della pensione di vecchiaia, ovvero il 2018.
Pertanto, aderendo al conteggio di parte ricorrente in quanto non espressamente contestato da parte convenuta, il danno previdenziale cd futuro va quantificato in €
30.173,28.
Il calcolo di tale danno che si produce progressivamente, alle varie scadenze dei ratei di pensione, è stato eseguito dal CTU attraverso la semplice moltiplicazione della differenza di pensione per il numero delle mensilità di cui la ricorrente potrebbe godere, considerando l'aspettativa di vita.
Parte ricorrente ha invece richiesto anche il calcolo degli interessi legali e rivalutazione.
Tuttavia, atteso che il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui all' art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, si applica oltre ai crediti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle
PP.AA., compresi quelli per omissione contributiva (cfr. ex multis Cass. 13624/2020), deve condannarsi la convenuta a corrispondere in favore dell'istante detto importo, con aggravio dei soli interessi legali, decorrenti dal giorno di maturazione dei diritti.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con condanna della al pagamento Pt_2
dell'importo di € 87.900,07 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., concretizzatosi con decorrenza dal 7.5.2018, in relazione all'omesso adempimento da parte della all'obbligo contributivo per il periodo 1.5.1998- 31.5.1998. Pt_2
Sulle somme così determinate spettano, altresì, i soli interessi legali maturati dalla presente pronuncia fino all'adempimento (v. Cass. n. 4891/2021).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, che la domanda è stata accolta in misura inferiore rispetto al petitum.
Parimenti, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la a pagare al ricorrente la somma Pt_2
di € 87.900,07 a titolo di risarcimento danno ex art. 2116 c.c., oltre interessi legali con le decorrenze di legge;
2. Condanna la al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida, in € Pt_2
2.200,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso.
3. Pone definitivamente a carico della Pt_2
separato decreto.
Taranto, 14 dicembre 2025
le spese di CTU come liquidate con
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
9/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. PRUDENZANO DANIELE
- Ricorrente – contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappr. e dif. Dall'avv. PUTORTÌ ANNACHIARA
- Convenuto –
OGGETTO: AR AN ”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20/11/2021 il ricorrente, premesso di aver lavorato come sociologo in forza di convenzione a tempo indeterminato con l Controparte_2
con incarico di Responsabile dell'URP presso il Consultorio Familiare
[...]
di Taranto- Salinella, Distretto n. 4 dal 02.05.1988 e di essere in pensione dal
07.05.2018; nonché di aver ottenuto con sent. Trib. Taranto n. 3542/2020, del
24.10.2019, e successiva sent. C. App. Lecce sez. Taranto n. 129/2024, passata in giudicato, la condanna generica della propria datrice di lavoro, al risarcimento Pt_2 del danno ex art. 2116 c.c. per l'omesso versamento dei contributi previdenziali in relazione al periodo dal 1.5.1988 al 31.5.1998 “ in misura pari alla differenza tra
l'ammontare della pensione di anzianità che avrebbe percepito sin dall'origine laddove la avesse regolarmente versato i contributi anche nel periodo CP_1
dall' 1.5.1988 al 31.5.1998 e il minor importo effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo” agiva in giudizio per ottenere la condanna della al pagamento della somma CP_1
di € 112.244,68 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.. Contr Si costituiva in giudizio la la quale, con propria memoria, rilevava il difetto di giurisdizione, l'improcedibilità della domanda e contestava specificamente i conteggi di parte ricorrente e la quantificazione delle somme come richieste in ricorso concludendo per il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 13 r.d. 12.7.1934 n. 1214, il quale stabilisce appunto che la Corte dei conti giudica sui ricorsi in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato. L'eccezione è infondata, in quanto la presente controversia non ha ad oggetto il diritto a pensione o la misura della stessa, bensì, come si è già rilevato, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 co. 2 c.c. da omessa o irregolare contribuzione.
Deve pure esaminarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per essere il datore di lavoro, alla data del 31.12.2022 ancora in tempo per versare i contributi prescritti, a mente dell'art. 9 co. 3 lett. b) d.l. 30.12.2021 n. 228 conv. in l. 25.2.2022 n. 15 che ha introdotto il comma 10-ter nell'art. 3 l.
8.8.1995 n. 335, poi prorogato fino al 31.12.2024 (come rilevato da parte convenuta con memoria difensiva del 19.11.2024).
Difatti, verrebbe in tal modo meno il presupposto della domanda risarcitoria, cioè
l'avvenuta prescrizione dei contributi.
Tuttavia, sul punto si osserva che la mancata impugnazione della sentenza resa inter partes dalla Corte d'Appello Lecce - Sez Taranto, pur correttamente notificata, ha determinato il passaggio in giudicato, ex art. 324 c.p.c., della sentenza n. 3542/2019, del Trib. Taranto, il che rende incontestabile la statuizione in essa contenuta (art. 2909
c.c.) inerente, tra le altre, l'accertata estinzione per prescrizione dell'obbligo Contr contributivo, ex art. 3 l. 335/95, con conseguente impossibilità per la i accreditare i contributi omessi e prescritti per il periodo 1988-1998.
Il diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., infatti, veniva accertato e dichiarato con sent. 3542/2019, ove affermava ““…essendo mutati i termini della questione
(rispetto anche a quanto computato dal CTU che nell'elaborato peritale ha calcolato la somma dovuta a titolo di riscatto), essendo il danno da risarcire attuale e non più potenziale essendo l'istante collocato in pensione, deve riconoscersi il diritto del medesimo il risarcimento del danno pari alla maggior quota di pensione che gli sarebbe spettata sin dall'origine qualora fosse stata computata l'intera contribuzione spettante, con inclusione dunque del periodo dal 1.5.1988 al 31.5.1998, oltre accessori di legge” con conseguente condanna generica della ““…al risarcimento del Pt_2
danno pensionistico subito dal dott. da quantificarsi in misura pari Parte_1
alla differenza tra l'ammontare della pensione di anzianità che avrebbe percepito sin dall'origine laddove la avesse regolarmente versato i contributi anche CP_1
nel periodo dall' 1.5.1988 al 31.5.1998 e il minor importo effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo”.
Ciò sulla base dell'orientamento per cui “nel caso di omissione contributiva, sussiste
l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso
(coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile) l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 legge 1338/62”
(Cass. n. 2630/2014).
Dunque, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la proroga del termine di versamento dei contributi omessi come prevista dall'art. 3 co. 10 ter l. 335/95 il quale, nella formulazione attualmente vigente, prescrive che “Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato”.
Nel caso di specie, proprio la sussistenza di un giudicato che accerta la prescrizione dell'obbligo contributivo preclude la possibilità di applicare la predetta riapertura/proroga del termine di versamento dei contributi, con la conseguenza che l'unico rimedio esperibile è rappresentato dal risarcimento del danno previdenziale ex art. 2116 c.c.
Quanto al merito, il ricorso è fondato.
Circa la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente ex art. 2116 c.c. il Ctu nominato, dott. , ha calcolato il danno derivante dal mancato versamento della Per_1
contribuzione premettendo che “Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, il calcolo dell'assegno pensionistico segue esclusivamente le regole del sistema contributivo a partire dal 1996” e che “Il montante contributivo da recuperare è stato calcolato utilizzando le aliquote previdenziali specifiche della Gestione
Separata”. Quindi ha concluso ritenendo che il danno subito dal ricorrente è pari ad € 533,63
(differenza mensile di pensione), per complessivi € 57.726,79 in termini di differenze di ratei non riscossi nel periodo dal 07.2018 al 09.2025, comprensivi di interessi legali maturati.
Sul punto occorre rimarcare che il documento allegato alla memoria di costituzione Parte dell del 19.11.2024 non spiega significativi effetti probatori in ordine all'avvenuta regolarizzazione e pagamento dei contributi per gli anni 96-98 atteso che dal prospetto denominato “tributi a debito in cui il contribuente figura in qualità di soggetto versante effettuati a partire dal 27.12.2022 fino al 31.12.2022” non è possibile evincere, come invece dichiarato dal professionista firmatario, i destinatari delle somme ivi elencate, trattandosi di versamenti asseritamente effettuati per complessivi euro 714.340,16.
Vieppiù che a fronte del disconoscimento di detto documento e del suo contenuto da parte del ricorrente, parte convenuta, sulla quale gravava l'obbligo di provare il fatto parzialmente estintivo della pretesa, non ha opposto specificatamente alcun elemento contrario (come, ad esempio, apposita attestazione da parte dell' , neppure in sede CP_3
di operazioni peritali.
Quanto al “danno pensionistico basato sull'aspettativa di vita” il CTU ha concluso
“considerando gli indici ISTAT del 2024 sull'aspettativa” mentre ritiene il Tribunale, condividendosi le argomentazioni opposte di parte ricorrente, che questo doveva essere parametrato al momento della decorrenza della pensione di vecchiaia, ovvero il 2018.
Pertanto, aderendo al conteggio di parte ricorrente in quanto non espressamente contestato da parte convenuta, il danno previdenziale cd futuro va quantificato in €
30.173,28.
Il calcolo di tale danno che si produce progressivamente, alle varie scadenze dei ratei di pensione, è stato eseguito dal CTU attraverso la semplice moltiplicazione della differenza di pensione per il numero delle mensilità di cui la ricorrente potrebbe godere, considerando l'aspettativa di vita.
Parte ricorrente ha invece richiesto anche il calcolo degli interessi legali e rivalutazione.
Tuttavia, atteso che il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui all' art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, si applica oltre ai crediti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle
PP.AA., compresi quelli per omissione contributiva (cfr. ex multis Cass. 13624/2020), deve condannarsi la convenuta a corrispondere in favore dell'istante detto importo, con aggravio dei soli interessi legali, decorrenti dal giorno di maturazione dei diritti.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con condanna della al pagamento Pt_2
dell'importo di € 87.900,07 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., concretizzatosi con decorrenza dal 7.5.2018, in relazione all'omesso adempimento da parte della all'obbligo contributivo per il periodo 1.5.1998- 31.5.1998. Pt_2
Sulle somme così determinate spettano, altresì, i soli interessi legali maturati dalla presente pronuncia fino all'adempimento (v. Cass. n. 4891/2021).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, che la domanda è stata accolta in misura inferiore rispetto al petitum.
Parimenti, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la a pagare al ricorrente la somma Pt_2
di € 87.900,07 a titolo di risarcimento danno ex art. 2116 c.c., oltre interessi legali con le decorrenze di legge;
2. Condanna la al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida, in € Pt_2
2.200,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso.
3. Pone definitivamente a carico della Pt_2
separato decreto.
Taranto, 14 dicembre 2025
le spese di CTU come liquidate con
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)