Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA SEZIONE – VOLONTARIA
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott. Francesca Traverso Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella proc. n. 155 / 2024 R.VG. promossa da in proprio e quale socio accomandatario di Parte_1 [...]
rapp. e dif. dall'Avv.to CURRI Controparte_1
PIERPAOLO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RECLAMANTE nei confronti di rapp. e dif.dall'avv.to MANNOCCHI MASSIMO presso il cui studio Controparte_2
è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di in proprio e quale socio Parte_1 accomandatario di Controparte_1
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
e Con l'intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, per tutte le ragioni sopra esposte nel presente reclamo ed in integrale riforma della sentenza impugnata:
- revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 88/2024 pubblicata il 31.05.2024;
- porre a carico di le spese della procedura e il compenso che sarà liquidato Controparte_2 al curatore;
- condannare alla rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio. Controparte_2
Per Controparte_2
“ l'Ecc.ma Corte di Appello, Voglia rigettare le domande ed istanze, tutte proposte dall'odierna parte reclamante con l'atto di reclamo in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 88/2024 (NRG 30/2024) pubblicata il 31.05.2024 dal Tribunale di
Genova.
Per il Procuratore Generale :Visto si rimette
1
proponeva istanza di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 [...]
e del socio Controparte_1 accomandatario, quale cessionaria di un credito relativo al mancato pagamento del saldo negativo di conti correnti risolti dalla banca per inadempimento.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, non risultando costituito il debitore.
Avverso detta sentenza hanno proposto reclamo il socio accomandatario e la società deducendo:
I.Primo motivo di reclamo: difetto di legittimazione attiva di difetto di Controparte_2 prova circa la titolarità del preteso credito e prescrizione del diritto;
II.Secondo motivo di reclamo: Difetto di concorsualità e conseguente violazione dell'art. 2 e dell'art. 151 CCII;
III.Terzo motivo di reclamo: nullità di procedimento e violazione del litisconsorzio necessario;
IV. Quarto motivo di reclamo: insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del D.lgs. 14/2019.
Si è costituito il creditore istante concludendo per il rigetto del reclamo rilevando che i requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale erano stati accertati dal
Tribunale e che il debito nei propri confronti non era ancora stato saldato.
Non si è costituita la Liquidazione giudiziale.
E' intervenuto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che si è rimesso alla decisione della Corte.
1. Sui motivi di RECLAMO
1.1. Sul primo motivo
L'appellante deduce che non ha dimostrato la propria qualità di creditore Controparte_2 ed è pertanto carente di legittimazione attiva sotto un duplice profilo:
a. non ha prodotto il contratto di acquisto del preteso credito che legittimerebbe Controparte_2 la società ad agire;
b. in ogni caso i crediti sarebbero prescritti, come eccepito dalla parte reclamante, in quanto i pretesi diritti di credito fatti valere da risalgono agli anni di attività della società Controparte_2
(2008, 2009 e 2010) e non risultano atti interruttivi della prescrizione.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “In tema di iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il liquidazione giudiziale è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013)
La verifica giudiziale è limitata ai presupposti della legittimazione e , pertanto, non può spingersi a vagliare la fondatezza del credito.
Nella specie la legittimazione del creditore emerge dalla documentazione allegata in primo grado relativa alla formazione del credito e alla successiva cessione dello stesso.
1.2 sul secondo motivo
2 I reclamanti “ contestano inoltre il difetto del necessario requisito della concorsualità che giustifica l'apertura di una procedura concorsuale. L'art. 2 definisce l'insolvenza quale incapacità dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni (declinate non a caso al plurale) ed il successivo art. 151 nel descrivere l'apertura della liquidazione giudiziale enuncia che: “la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore”. 13.
è unico creditore, salvo un residuo debito per la gran parte prescritto verso Controparte_2
l'Erario ed altri Enti locali” ( reclamo pag.4).
Il motivo è infondato e deve essere respinto. Essi stessi ammettono la sussistenza di altri creditori e la qualità degli stessi non elide la sussistenza del loro credito.
1.3 sul terzo motivo
Il socio accomandatario eccepisce che “Nel primo grado del presente procedimento la pretesa parte creditrice ha evocato un con codice fiscale invalido. CP_1 Parte_1
come documentato, ha oggi un diverso codice fiscale e non risulta correttamente
[...] evocato in giudizio nel giudizio di primo grado”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La persona evocata nella procedura pre-fallimenatre è stata esattamente indicata ed individuata.
Peraltro l'errata indicazione del codice fiscale non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta circostanza integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
1.4 sul quarto motivo
I reclamanti deducono che “ anche laddove tali crediti fossero esistenti e non prescritti la situazione patrimoniale della al 31.12. 2023 non consentirebbe la Controparte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione atteso l'ammontare dei crediti allegati e perché
“Nessuno dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, lettera d CCII risulta superato:
Parte_2
300.000 €
[...] [...]
200.000 € Pt_3 [...]
500.000 € 96.797,48 Pt_4
A sostegno della sue difese la parte reclamante produce i seguenti documenti:
1.Centrale rischi della Banca d'Italia;
2.Ultime tre dichiarazioni dei redditi della società con ricevuta di deposito in Agenzia delle Entrate
(doc. n. 5, 6 e 7);
3.Situazione patrimoniale e conto economico degli ultimi tre anni (doc. n. 8, 9 e 10);
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Rilevato:
- che “In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017);
3 - che il requisito della fallibilità deve ritenersi integrato anche con il superamento di uno solo dei limiti dimensionali relativamente ad un solo esercizio ( art.2, comma 1 lettera d,
121, comma 1, CCII);
- che i parametri sopra richiamati, hanno carattere contabile e sono desumibili, dall'esame delle scritture obbligatorie per gli imprenditori commerciali collettivi e dall'inventario annuale che si chiude con il bilancio per gli imprenditori individuali. La necessaria verifica del dato contabile determina l'irrilevanza - ai fini della fallibilità - del dato formale dell'iscrizione al registro delle imprese atteso che la qualità imprenditoriale si assume con l'esercizio effettivo di un'attività impresa, e la relativa sussistenza può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni (art. 2727, 2729 c.c.), come nel caso di qualunque quaestio facti ,il cui accertamento è rimesso al solo apprezzamento del giudice di merito;
- che “In tema di liquidazione giudiziale, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità ( Cass. Ordinanza n. 13746 del 31/05/2017, principi dettati per la precedente normativa ma applicabili anche alla fattispecie in esame);
- che i bilanci degli ultimi tre esercizi, ancorché privi di efficacia di prova legale, costituiscono la base documentale imprescindibile della dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti (che il debitore ha l'onere di fornire) per sottrarsi alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, in particolare quando siano stati redatti conformemente alle disposizioni di legge in materia e non siano stati oggetto di impugnativa per violazione delle disposizioni stesse;
da ciò deriva che il debitore può contestare i dati dei propri bilanci purché la prova della non fallibilità possa desumersi da documenti altrettanto significativi o nel senso di verificare la correttezza e veridicità del dato contabile apparente, al di là delle regole codicistiche;
- che solo per la soglia di natura economica la norma ( art. 2 cit. CCII) prevede l'inciso “in qualunque modo risulti”, prefigurando quindi l'eventualità che i ricavi prodotti dall'impresa risultino anche da altri atti idonei a darne prova (accertamenti P.G, Agenzia delle entrate;
e da qualsiasi fonte di prova dalla quale emergano ricavi non dichiarati);
- che le imprese individuali e le società di persone non tenute al deposito di bilanci potranno assolvere l'onere probatorio su di esse gravante per mezzo della produzione di documenti che ai bilanci equivalgono sotto l'aspetto sostanziale, in quanto idonei a fornire una chiara, trasparente, completa ed intelligibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa;
- che nella valutazione dell'ammontare dell'attivo patrimoniale, in quanto tesa a far emergere la realtà economica dell'impresa, si deve prescindere dalla formale applicazione dei principi contabili e della normativa in tema di redazione dei bilanci ogni qualvolta il loro rigoroso rispetto venga a determinare una divergenza tra il dato "formale" contabile e la reale dimensione dell'impresa; il dato contabile deve essere disatteso solo ove lo stesso appaia
4 frutto - per qualsiasi ragione - di irregolari annotazioni contabili o sia il frutto di un'erronea contabilizzazione degli importi relativi alla voce "titolare c/prelievi";
- che “Nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa e non i fatti sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del liquidazione giudiziale, cui l'opposizione tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per
l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne consegue che l'estinzione delle passività, nel corso della procedura, rileva ai fini della chiusura, ma non della revoca del liquidazione giudiziale
(Cass. Ordinanza n. 3479 del 11/02/2011; conf. Cass. Ord. 16180/2017).
Ritenuto:
- che alla luce dei principi sopra esposti le scritture allegate dalla parte reclamante siano irrilevanti al fine della prova della insussistenza dei requisiti di legge per la dichiarazione della liquidazione giudiziale in quanto :
a. attestano solo una pretesa inferiore sussistenza di debiti, non provando invece la sussistenza degli altri requisiti;
b. le dichiarazione dei redditi allegate risultano depositate tutte in una unica data, 26.06.2024, successiva all'inizio della procedura ( deposito ricorso in data 06.02.2024, ritualmente notificato);
- alla luce dei sopra esposti principi di diritto, non provata da parte dei reclamanti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, del CCII;
- che pertanto il reclamo debba essere respinto.
2. sulle spese del reclamo
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico delle parti reclamanti in solido tra loro. Esse vengono liquidate in applicazione del d.m. 55/2014 negli importi medi dello scaglione. Ed in particolare:valore procedura inferiore ad € 260.000,00=
1.Studio controversia: € 2.058,00=
2. Fase introduttiva : € 1.418,00=
3. fase istruttoria: € 3.045,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00= totale per compensi avvocato: € 9.991,00
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il reclamo;
2) dichiara tenuta e condanna i reclamanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte reclamata costituita che liquida in € 9.991,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato;
Così deciso in camera di consiglio in Genova alli 15/01/2025
Il Presidente dott.ssa Rosella Silvestri
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