Versione
4 maggio 1985
4 maggio 1985
Art. 2.
Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:
a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477 , al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , alle leggi 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57 ;
b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino ai 1 gennaio 1976;
c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101 .
Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:
a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477 , al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , alle leggi 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57 ;
b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino ai 1 gennaio 1976;
c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101 .
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 27/11/2014, n. 692Provvedimento: TestoProvvedimento.doc REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai magistrati: Dott. Stefano IMPERIALI Presidente f.f. Dott. Angela SILVERI Consigliere Dott. Luigi CIRILLO Consigliere Dott. Francesca PADULA Consigliere relatore Dott. Marco SMIROLDO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sull'appello, iscritto al n. 26273 del registro generale, proposto dall'INPDAP, cui è succeduto ex lege l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Urso, nei confronti di quattro ricorrenti, e precisamente: Sig.ri OMISSIS, tutti rappresentati e …Leggi di più...
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