Articolo 2 della Legge 17 aprile 1985, n. 141
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 maggio 1985
Art. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:
a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477 , al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , alle leggi 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57 ;
b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino ai 1 gennaio 1976;
c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101 .
Entrata in vigore il 4 maggio 1985
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