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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza depositata il
03.06.2025 nella causa avente n. 2223 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Parte_1 C.F._1
M. Cervantes 55/5, presso lo studio dell'avv. Rossi Armando, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Messina, alla via Mario Giurba n. 17, presso lo studio dell'avv. Maiorana Massimo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che l'opponente ha riassunto il merito dell'opposizione esperita ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 09484202400000387/000, azionato da Controparte_3
ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/1973, per il recupero della somma di € 358.666,55.
[...] A fondamento dell'opposizione, la sig.ra ha dedotto i seguenti motivi: Parte_1
I) mancata notifica degli atti prodromici alla formazione del titolo esecutivo;
II) mancata notifica dell'atto di pignoramento al debitore, con conseguente nullità della procedura;
III) intervenuta prescrizione e decadenza del credito;
Per tali motivi l'opponente ha domandato la restituzione delle somme versate dal terzo pignorato in favore del creditore procedente.
La fase cautelare espletata davanti al Giudice dell'Esecuzione si è conclusa con ordinanza del
10.07.2024, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione per sopravvenuta carenza di interesse, fissando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e compensando le spese.
Le suesposte doglianze sono state riproposte nel presente giudizio in riassunzione.
In data 23.09.2024 si è costituita la convenuta , domandando il Controparte_3 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta, con cui ha eccepito la legittimità della procedura, la regolarità delle notifiche degli atti impositivi e la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di merito.
§ 2. La prima udienza si è celebrata in data 05.02.2025 in modalità cartolare.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 06.08.2025 il giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 26.11.2025.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che la doglianza attinente alla mancata notifica degli atti prodromici al debitore e, più in generale, alle modalità di esecuzione, rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di opposizione agli atti esecutivi.
Parimenti rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. anche la seconda doglianza salvo quanto si dirà infra in merito all'applicabilità del termine decadenziale.
La terza doglianza, concernente l'inesistenza o l'illegittimità del credito azionato (prescrizione del credito), trova disciplina nell'art. 615 c.p.c., in quanto attiene all'“an” dell'esecuzione.
§ 4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva di
[...]
, in quanto la giurisprudenza di legittimità riconosce, in capo all'esattore, una Controparte_3 legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui
è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del
18.06.2002).
§ 5. Quanto alla seconda contestazione.
La contestazione è fondata.
Dagli atti risulta che:
- l'opponente è venuta a conoscenza del pignoramento n. 09484202400000387/000 in data 18 gennaio 2024, a seguito della decurtazione di somme dal proprio conto corrente, e che solo il
2 febbraio 2024 ha acquisito copia dell'atto presso la filiale;
Controparte_2
- con ricorso depositato il 6 marzo 2024 ha proposto opposizione deducendo, tra gli altri motivi,
l'omessa notifica del pignoramento.
Preliminarmente, occorre osservare che la doglianza in esame si configura come inesistenza della notifica del pignoramento e non mera nullità della stessa.
Invero, con riguardo alla fattispecie della notificazione del ricorso per cassazione ma con osservazioni che investono l'istituto della notificazione in generale (e, quindi, estensibili anche alla notificazione di altri atti processuali) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare:
• che l'inesistenza della notificazione è configurabile “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”;
• che gli elementi in questione “consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui
l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. Sez.
Un. 20 luglio 2016, n. 14916).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento al debitore.
L'opposta non ha prodotto documentazione idonea né ha contestato tale circostanza.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto dedotto dall'opponente deve ritenersi non contestato. Tale omissione integra un vizio radicale che determina l'inesistenza del pignoramento, difettando l'atto iniziale del processo esecutivo ai sensi dell'art. 491 c.p.c., con effetto caducatorio su tutti gli atti successivi.
Il vizio non è sanabile, neppure per decorso del tempo, poiché – come chiarito dalla Suprema Corte
– “la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore” (cfr. Cass. n. 32804/23).
Va, peraltro, rilevato che “l'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si impugni un atto radicalmente nullo al punto da potersene configurare l'inesistenza – come appunto nel caso che ne occupa - non è vincolata all'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.”
(cfr. Cass. n. 15184/2003).
Tale principio è ribadito dalla giurisprudenza di merito, secondo cui l'inesistenza della notifica, a differenza della nullità, non è suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c.: il pignoramento presso terzi è fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento ex art. 549 c.p.c.); la mancata o inesistente notifica incide sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, sicché il vizio non è sanabile né con l'opposizione né per effetto della conoscenza aliunde (cfr. Trib.
Roma, sent. n. 13249/2025).
La ratio di tale principio risiede nella considerazione che l'inesistenza della notifica si distingue dalla nullità della stessa, ed è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo, senza essere soggetta al termine di cui all'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
Pertanto, la seconda doglianza deve essere accolta, con conseguente declaratoria di inesistenza del pignoramento n. 09484202400000387/000 per difetto di notifica al debitore.
L'accoglimento della seconda doglianza comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione dedotti dall'opponente in virtù del principio della ragione più liquida.
La declaratoria di inesistenza del pignoramento per difetto di notifica al debitore comporta, infatti,
l'inefficacia ab origine dell'intera procedura, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori doglianze relative alla mancata notifica degli atti prodromici e all'intervenuta prescrizione del credito.
§ 7. Quanto alla domanda di restituzione delle somme che il terzo pignorato ha versato al creditore procedente.
La stessa va accolta. L'importo da restituire ammonta ad € 3.350,93, come risulta dagli atti del fascicolo cautelare del presente procedimento, dove l'opponente ha specificato tale somma e l'ha provata tramite lista movimenti bancari, senza che l'opposta abbia mai contestato tale dato.
Tale importo, sebbene non specificamente riprodotto nella fase di merito, deve ritenersi acquisito al processo in virtù dell'unitarietà del giudizio di opposizione nonostante la sua struttura bifasica.
Come chiarito dalla Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, n.26116, "nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli articoli 615 e/o 617 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell'articolo 186 disp. att. c.p.c.".
§ 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa e sulla scorta del valore della lite, pari all'importo del credito pignorato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 55/2014, secondo cui “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c, la medesima, è nel merito infondata, in quanto non si ravvisa un comportamento processuale della opposta improntata a malafede o colpa grave, né d'altro canto,
l'opponente ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• CONDANNA la convenuta alla restituzione in favore Controparte_3 della sig.ra della somma di € 3.350,93, oltre interessi legali dalla data del Parte_1 versamento;
• CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese di Controparte_3 lite in favore dell'opponente, sig.ra , che liquida in complessivi € 1.278,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
• RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza depositata il
03.06.2025 nella causa avente n. 2223 /2024 R.G.;
causa pendente tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Parte_1 C.F._1
M. Cervantes 55/5, presso lo studio dell'avv. Rossi Armando, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1 in Messina, alla via Mario Giurba n. 17, presso lo studio dell'avv. Maiorana Massimo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che l'opponente ha riassunto il merito dell'opposizione esperita ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 09484202400000387/000, azionato da Controparte_3
ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/1973, per il recupero della somma di € 358.666,55.
[...] A fondamento dell'opposizione, la sig.ra ha dedotto i seguenti motivi: Parte_1
I) mancata notifica degli atti prodromici alla formazione del titolo esecutivo;
II) mancata notifica dell'atto di pignoramento al debitore, con conseguente nullità della procedura;
III) intervenuta prescrizione e decadenza del credito;
Per tali motivi l'opponente ha domandato la restituzione delle somme versate dal terzo pignorato in favore del creditore procedente.
La fase cautelare espletata davanti al Giudice dell'Esecuzione si è conclusa con ordinanza del
10.07.2024, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione per sopravvenuta carenza di interesse, fissando il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e compensando le spese.
Le suesposte doglianze sono state riproposte nel presente giudizio in riassunzione.
In data 23.09.2024 si è costituita la convenuta , domandando il Controparte_3 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta, con cui ha eccepito la legittimità della procedura, la regolarità delle notifiche degli atti impositivi e la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di merito.
§ 2. La prima udienza si è celebrata in data 05.02.2025 in modalità cartolare.
Con ordinanza emessa fuori udienza in data 06.08.2025 il giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 26.11.2025.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che la doglianza attinente alla mancata notifica degli atti prodromici al debitore e, più in generale, alle modalità di esecuzione, rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c., trattandosi di opposizione agli atti esecutivi.
Parimenti rientra nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. anche la seconda doglianza salvo quanto si dirà infra in merito all'applicabilità del termine decadenziale.
La terza doglianza, concernente l'inesistenza o l'illegittimità del credito azionato (prescrizione del credito), trova disciplina nell'art. 615 c.p.c., in quanto attiene all'“an” dell'esecuzione.
§ 4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva di
[...]
, in quanto la giurisprudenza di legittimità riconosce, in capo all'esattore, una Controparte_3 legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui
è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del
18.06.2002).
§ 5. Quanto alla seconda contestazione.
La contestazione è fondata.
Dagli atti risulta che:
- l'opponente è venuta a conoscenza del pignoramento n. 09484202400000387/000 in data 18 gennaio 2024, a seguito della decurtazione di somme dal proprio conto corrente, e che solo il
2 febbraio 2024 ha acquisito copia dell'atto presso la filiale;
Controparte_2
- con ricorso depositato il 6 marzo 2024 ha proposto opposizione deducendo, tra gli altri motivi,
l'omessa notifica del pignoramento.
Preliminarmente, occorre osservare che la doglianza in esame si configura come inesistenza della notifica del pignoramento e non mera nullità della stessa.
Invero, con riguardo alla fattispecie della notificazione del ricorso per cassazione ma con osservazioni che investono l'istituto della notificazione in generale (e, quindi, estensibili anche alla notificazione di altri atti processuali) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare:
• che l'inesistenza della notificazione è configurabile “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”;
• che gli elementi in questione “consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui
l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. Sez.
Un. 20 luglio 2016, n. 14916).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova dell'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento al debitore.
L'opposta non ha prodotto documentazione idonea né ha contestato tale circostanza.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto dedotto dall'opponente deve ritenersi non contestato. Tale omissione integra un vizio radicale che determina l'inesistenza del pignoramento, difettando l'atto iniziale del processo esecutivo ai sensi dell'art. 491 c.p.c., con effetto caducatorio su tutti gli atti successivi.
Il vizio non è sanabile, neppure per decorso del tempo, poiché – come chiarito dalla Suprema Corte
– “la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore” (cfr. Cass. n. 32804/23).
Va, peraltro, rilevato che “l'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si impugni un atto radicalmente nullo al punto da potersene configurare l'inesistenza – come appunto nel caso che ne occupa - non è vincolata all'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.”
(cfr. Cass. n. 15184/2003).
Tale principio è ribadito dalla giurisprudenza di merito, secondo cui l'inesistenza della notifica, a differenza della nullità, non è suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c.: il pignoramento presso terzi è fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento ex art. 549 c.p.c.); la mancata o inesistente notifica incide sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, sicché il vizio non è sanabile né con l'opposizione né per effetto della conoscenza aliunde (cfr. Trib.
Roma, sent. n. 13249/2025).
La ratio di tale principio risiede nella considerazione che l'inesistenza della notifica si distingue dalla nullità della stessa, ed è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo, senza essere soggetta al termine di cui all'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
Pertanto, la seconda doglianza deve essere accolta, con conseguente declaratoria di inesistenza del pignoramento n. 09484202400000387/000 per difetto di notifica al debitore.
L'accoglimento della seconda doglianza comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione dedotti dall'opponente in virtù del principio della ragione più liquida.
La declaratoria di inesistenza del pignoramento per difetto di notifica al debitore comporta, infatti,
l'inefficacia ab origine dell'intera procedura, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori doglianze relative alla mancata notifica degli atti prodromici e all'intervenuta prescrizione del credito.
§ 7. Quanto alla domanda di restituzione delle somme che il terzo pignorato ha versato al creditore procedente.
La stessa va accolta. L'importo da restituire ammonta ad € 3.350,93, come risulta dagli atti del fascicolo cautelare del presente procedimento, dove l'opponente ha specificato tale somma e l'ha provata tramite lista movimenti bancari, senza che l'opposta abbia mai contestato tale dato.
Tale importo, sebbene non specificamente riprodotto nella fase di merito, deve ritenersi acquisito al processo in virtù dell'unitarietà del giudizio di opposizione nonostante la sua struttura bifasica.
Come chiarito dalla Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, n.26116, "nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli articoli 615 e/o 617 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione stessa, ai sensi dell'articolo 186 disp. att. c.p.c.".
§ 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, ai minimi dei valori di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa e sulla scorta del valore della lite, pari all'importo del credito pignorato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 55/2014, secondo cui “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c, la medesima, è nel merito infondata, in quanto non si ravvisa un comportamento processuale della opposta improntata a malafede o colpa grave, né d'altro canto,
l'opponente ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno: va dunque rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione;
• CONDANNA la convenuta alla restituzione in favore Controparte_3 della sig.ra della somma di € 3.350,93, oltre interessi legali dalla data del Parte_1 versamento;
• CONDANNA la convenuta alla refusione delle spese di Controparte_3 lite in favore dell'opponente, sig.ra , che liquida in complessivi € 1.278,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
• RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone